Versione
19 novembre 1978
19 novembre 1978
Art. 4.
Entro sei mesi dal termine di presentazione della domanda di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3, e' stabilita un'addizionale da applicare all'aliquota contributiva prevista dall' articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , in misura tale da consentire, entro il termine massimo di dieci anni, la copertura degli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con i criteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . L'addizionale di cui sopra e' posta a carico per i due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sara' disposta la cessazione dell'addizionale qualora gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente predetto risultassero coperti prima della scadenza del termine stabilito con il decreto di cui al precedente comma. A tal fine, e' tenuta una particolare evidenza contabile.
Entro sei mesi dal termine di presentazione della domanda di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3, e' stabilita un'addizionale da applicare all'aliquota contributiva prevista dall' articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , in misura tale da consentire, entro il termine massimo di dieci anni, la copertura degli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con i criteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . L'addizionale di cui sopra e' posta a carico per i due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sara' disposta la cessazione dell'addizionale qualora gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente predetto risultassero coperti prima della scadenza del termine stabilito con il decreto di cui al precedente comma. A tal fine, e' tenuta una particolare evidenza contabile.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2003, n. 10308Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente - Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA I PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE R. MARGHERITA 206, presso lo (studio dell'avvocato DOMENICO DE LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA …Leggi di più...
- esclusione·
- presupposto·
- potere discrezionale del giudice di merito·
- provvedimento di compensazione per giusti motivi·
- attività degli addetti alle sale giochi·
- obbligo di specifica motivazione·
- obbligo di iscrizione all'enpals·
- lavoratori dello spettacolo·
- ammissibilità·
- esercizio nei confronti della parte totalmente vittoriosa·
- contributi assicurativi·
- soggetti obbligati·
- spese giudiziali civili·
- spettacoli pubblici·
- previdenza (assicurazioni sociali)