Articolo 4 della Legge 20 ottobre 1978, n. 669
Articolo 3
Versione
19 novembre 1978
Art. 4.
Entro sei mesi dal termine di presentazione della domanda di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3, e' stabilita un'addizionale da applicare all'aliquota contributiva prevista dall' articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , in misura tale da consentire, entro il termine massimo di dieci anni, la copertura degli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con i criteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . L'addizionale di cui sopra e' posta a carico per i due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sara' disposta la cessazione dell'addizionale qualora gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente predetto risultassero coperti prima della scadenza del termine stabilito con il decreto di cui al precedente comma. A tal fine, e' tenuta una particolare evidenza contabile.

Entrata in vigore il 19 novembre 1978
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