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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4296/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4296/2020, avente ad oggetto: vendita di cose mobili, riservata in decisione all'udienza del 01/10/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
“LE DUE TORRI” DI SC LA (CF/ P. IVA: CodiceFiscale_1
) con sede legale in Via Venafrana 4+700 a Presenzano (CE), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall' avv. BARTOLOMEO SPAZIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito a Vairano Patenora (CE) in Via Volturno n. 93.
OPPONENTE
CONTRO
UNIPERSONALE, (CF/P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rapp.te p.t., sig. con sede legale a Pescara alla via Stradonetto CP_2
n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pace ed elettivamente domiciliata a
Pescara in Villa Basile n. 4 presso lo studio del suo difensore.
pagina 1 di 11 OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “Respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e premessa ogni più opportuna declaratoria del caso.
In via principale: - revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel punto A) della premessa del presente atto;
In via subordinata: - revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel punto sub B) della premessa del presente atto.”
Per la parte opposta: “nel merito - rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1118/2020 del Tribunale di Cassino in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1118/2020 del Tribunale di
Cassino;
- condannare la ditta individuale ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c., comma I e comma III, al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.12.2020, ritualmente notificato alla controparte,
in qualità di titolare della ditta individuale “ CP_3 Controparte_3
” conveniva in giudizio la società, “
[...] PA
dinanzi a questo Tribunale, proponendo opposizione avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1118/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 11/11/2020 e notificato in data 12/11/2020, chiedendo la revoca dello stesso.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva in sintesi quanto segue:
- con il suddetto decreto ingiuntivo, ditta individua Le Due Torri di Rusciano Laura
pagina 2 di 11 veniva ingiunta il pagamento del complessivo importo di euro 10.933,75, oltre interessi di mora, spese e competenze di procedura (pari a complessivi euro 685,50) e oneri accessori
- la pretesa creditoria della società opposta scaturiva in virtù delle fatture n. 291 del
29/02/2020 e n. 406 del 31/03/2020 emesse per le forniture di prodotti ittici;
- l'odierna opponente come primo motivo di opposizione eccepiva “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. in conseguenza della emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19”, poiché a causa dell'emergenza pandemica, la ditta individuale era stata oggettivamente impossibilitata a poter svolgere la propria attività ristorativa con conseguente impossibilità di far fronte alle obbligazioni pecuniarie contratte con la società opposta;
- ed invero, la ricorrente sosteneva che le forniture in questione venivano consegnate proprio nel periodo in cui si era diffusa la pandemia da D- (tra la fine di febbraio 2020 e marzo 2020).
- di conseguenza, l'opponente deduceva l'estinzione dell'obbligazione oggetto d' ingiunzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256 c.c. ed il venir meno della responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento;
- altresì, come secondo motivo di opposizione, l'istante lamentava l'applicazione di prezzi da parte dell'opposta che non corrispondevano alle pattuizioni contrattuali;
- poiché al momento dell'effettuazione degli ordini relativi alla merce, oggetto delle fatture, le parti pattuivano un prezzo di vendita nettamente inferiore rispetto a quello successivamente applicato dal fornitore in sede di emissione delle fatture.
- pertanto, la società , sottolineava che il comportamento della società CP_3
opposta costituiva un inadempimento contrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
- e che, pertanto, legittimo era il rifiuto dell'adempimento da parte della odierna opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c.,
pagina 3 di 11 Alla luce delle suddette deduzioni, pertanto, la società CP_3 Controparte_3
rassegnava le conclusioni, esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, la società PA
, impugnando e contestando l'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, in
[...]
quanto ritenuto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, poiché la domanda attorea si appalesava come tentativo da parte della ditta opponente di sottrarsi indebitamente al pagamento dovuto.
Ed invero, il fornitore sottolineava che la ditta aveva Controparte_3
riconosciuto pacificamente il suo debito con la società opposta, che aveva regolarmente consegnato la merce indicata nelle fatture rimaste inadempiute e sottoscritte dal destinatario.
Inoltre, la società ittica sconfessava le eccezioni sollevate dalla controparte.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, la parte opposta precisava che tutta la merce - trattandosi di prodotti ittici - era stata consegnata presso l'attività ristorativa della sig.ra , il 06.03. 2020, in epoca antecedente al diffondersi della pandemia CP_3
da Covid 19 e, comunque, dell'adozione dei provvedimenti di chiusura di bar e ristoranti adottati dall'autorità governativa, risalenti all' 11.3.2020.
Parimenti, infondata era ritenuta dalla parte convenuta, l'ulteriore eccezione sollevata da controparte, secondo cui l'obbligazione di pagamento non dovrebbe essere onorata, ex art. 1460 c.c., in ragione di una presunta non rispondenza tra i prezzi applicati in fattura e quelli asseritamente pattuiti.
In considerazione del fine meramente dilatorio dell'opposizione de quo, sorretta da argomentazioni inconsistenti e destituite del minimo fondamento logico – giuridico, la società opposta rassegnava le conclusioni esposte in precedenza.
Assegnato nelle more il fascicolo allo scrivente, all' esito dell'udienza del 01.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
pagina 4 di 11 di 35 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si osserva che, se è vero che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento.
Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
I principi, appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Sulla base dei principi sopra richiamati che presiedono al riparto dell'onere della prova, spetta a parte opposta, attore in senso sostanziale, fornire la prova del contratto concluso con l'opponente.
Tanto premesso, nel caso di specie, nel procedimento monitorio e nel corso del presente pagina 5 di 11 giudizio parte convenuta ha prodotto, a sostegno delle sue ragioni, fatture, estratto DDT sottoscritti, richiesta di ridefinizione dell'opponente dei rapporti contrattuali.
Quanto al valore probatorio della fattura si osserva che la giurisprudenza consolidata ritiene che, trattandosi di documentazione unilaterale proveniente dal creditore, e quindi formata dalla parte che se ne avvale, non costituisce di per sé prova piena del credito in essa indicato, e non determina nemmeno l'inversione dell'onere della prova.
Per tali ragioni, quando viene contestata dal debitore, il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo e l'adempimento della sua prestazione- nel caso di specie- la consegna della merce, dal momento che quando vi è contestazione, la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito né la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1823 del 23/05/1969; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22401 del 29/11/2004; ed in tema di rapporti tra imprenditori, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8664 del 25/06/2001 la quale ha stabilito che: “In tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente
l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime”).
Altresì, giova precisare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti, come nel caso in esame, aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna.
Ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la pagina 6 di 11 predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 14594 del 22/06/2007).
Ciò posto, nel caso in esame, si rileva che l 'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto, né disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto al momento della consegna della merce.
Altresì, se evidenzia che, con lettera del 15.05.2020 l'opponente riconosceva pacificamente il debito de quo nei confronti della società convenuta, auspicando una congrua ridefinizione del piano dei pagamenti con una sospensione degli stessi e ridefinizione dei termini di scadenza.
Alla luce di ciò, pertanto, si ritiene che la documentazione prodotta da parte opposta sia idonea a provare l'esistenza del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di prodotti ittici come da fatture allegate al ricorso monitorio, nonché l'esecuzione delle prestazioni da parte del creditore in considerazione della produzione in giudizio dei documenti di trasporto non contestati dall'opponente.
La merce indicata nelle fatture rimaste inadempiute risulta, infatti, regolarmente consegnata alla odierna opponente.
Ed invero, dai DDT n. 3641 del 5.2.2020, n. 4830 del 14.2.2020, n. 5202 del 18.2.2020,
n. 6031 del 25.2.2020, n. 6535 del 28.2.2020, n. 6896 del 3.3.2020 e n. 7343 del
6.3.2020 si evince che i prodotti ittici indicati nelle fatture insolute sono stati regolarmente consegnati alla società di ristorazione, poiché i suddetti documenti di trasporto risultano tutti debitamente sottoscritti per accettazione da parte del destinatario.
In tali DDT viene, altresì, riportato specificamente e quindi, accettati dall' opponente, in virtù della sottoscrizione della documentazione, i prezzi delle singole consegne e forniture.
Pertanto, si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' opponente, secondo cui l'obbligazione di pagamento non doveva essere onorata, ex art. 1460 c.c. in ragione di
pagina 7 di 11 una presunta non rispondenza tra i prezzi applicati in fattura e quelli asseritamente pattuiti.
Orbene, a tal riguardo, la sig.ra non dimostrava tale discordanza né la CP_3
differente pattuizione contrattuale del prezzo di vendita con il fornitore.
Anzi, dall' esame della missiva del 13.05.2020, si evince che l'opponente riconosceva sia le fatture sia l'importo riportato per la fornitura dei prodotti ittici, poiché chiedeva alla società convenuta una moratoria del termine di scadenza del pagamento.
Alla luce di ciò, si rileva che il prezzo concordato tra le parti al momento degli ordini relativi alla merce consegnata e quello applicato in sede di emissione delle fatture corrisponde con l'importo riportato nella documentazione contabile e di trasporto allegata in atti dalla convenuta nonché con il prezzo delle fatture azionate in via monitoria.
Altresì, giova precisare che in base ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio innanzi richiamati, gravava sull'opponente l'onere di provare di aver ad empiuto o di non aver adempiuto per cause a lui non imputabili o di allegare e provare gli altri fatti impeditivi, modificativi o preclusivi della pretesa creditoria.
Sul punto si evidenzia che la società “ nulla ha allegato CP_3 Controparte_3
ma per giustificare l'inadempimento contestato, si è limitata a dedurre di non aver potuto adempiere al' obbligazione pecuniaria posta a suo carico a causa dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c. determinata dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia.
Tale motivazione, tuttavia, si considera priva di pregio, poiché dalla documentazione depositata agli atti, si evince che la merce, oggetto delle fatture insolute, è stata ordinata e consegnata dalla società fornitrice in epoca antecedente al diffondersi della pandemia da Covid 19 nonché precedentemente dall' adozione di provvedimenti di chiusura delle attività ristorative adottati dall' autorità governativa.
pagina 8 di 11 Ed invero, dalla disamina dei DDT depositati agli atti, si rileva che la consegna dei prodotti ittici è avvenuta a febbraio 2020 (nello specifico in data 5.2.2020, 14.2.2020,
18.2.2020 25.2.2020, n 28.2.2020) e nei primi giorni di Marzo 2020 (DDT n. 6896 del
3.3.2020 e n. 7343 del 6.3.2020) mentre il DPCM, con cui veniva disposto la chiusura dei bar e ristoranti – con esclusione dell'attività di asporto – risale all' 11.3.2020, quindi successivamente alla consegna della merce all' acquirente.
Pertanto, nel caso in esame non può ritenersi assolto l'onere probatorio a carico dell'opponente né dimostrata l'asserita non esigibilità della pretesa creditoria.
Altresì, giova precisare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1463
c.c. potrebbe ritenersi configurata solo nell' ipotesi in cui l'emergenza epidemiologica avrebbe reso la prestazione pecuniaria completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile.
Ed invero, il legislatore stabilisce che l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se invece l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento finché essa perdura.
Come ha chiarito dalla Suprema Corte, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo se ed in quanto concorrano
l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione dell'obbligazione, oppure rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le pagina 9 di 11 possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (Cass. civ., III, 8 giugno 2018, 14915).
Appare, dunque, evidente, come nella fattispecie in esame, che se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali dovuti al D- eventuali impossibilità di adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero cadere nella previsione dell'articolo 1256 del codice civile.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sancito che, l'impossibilità della prestazione, quale causa di esonero del debitore da responsabilità contrattuale, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del “factum principis” (Cass. civ., III, 25 maggio
2017, 13142).
Nel caso in esame, pertanto, si rileva un'ulteriore carenza dell'onere di allegazione probatoria a carico dell'opponente che non dimostrava la causa dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Per le ragioni ivi esposte, l'opposizione deve essere, quindi, rigettata e il credito azionato per decreto ingiuntivo deve essere quindi integralmente confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposta e senza la possibilità di accedere anche alla richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla società,
[...]
(CF/P. IVA: Controparte_3
nei confronti della società “ CodiceFiscale_2 PA
(CF/P.IVA ), così provvede:
[...] P.IVA_2
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1118/2020 emesso dal Tribunale di Cassino e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta la richiesta condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c. proposta dalla società opposta;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della società, ” che si liquidano in PA
euro 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino, 5.2.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4296/2020, avente ad oggetto: vendita di cose mobili, riservata in decisione all'udienza del 01/10/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
“LE DUE TORRI” DI SC LA (CF/ P. IVA: CodiceFiscale_1
) con sede legale in Via Venafrana 4+700 a Presenzano (CE), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall' avv. BARTOLOMEO SPAZIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito a Vairano Patenora (CE) in Via Volturno n. 93.
OPPONENTE
CONTRO
UNIPERSONALE, (CF/P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rapp.te p.t., sig. con sede legale a Pescara alla via Stradonetto CP_2
n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pace ed elettivamente domiciliata a
Pescara in Villa Basile n. 4 presso lo studio del suo difensore.
pagina 1 di 11 OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “Respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e premessa ogni più opportuna declaratoria del caso.
In via principale: - revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel punto A) della premessa del presente atto;
In via subordinata: - revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel punto sub B) della premessa del presente atto.”
Per la parte opposta: “nel merito - rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1118/2020 del Tribunale di Cassino in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1118/2020 del Tribunale di
Cassino;
- condannare la ditta individuale ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c., comma I e comma III, al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.12.2020, ritualmente notificato alla controparte,
in qualità di titolare della ditta individuale “ CP_3 Controparte_3
” conveniva in giudizio la società, “
[...] PA
dinanzi a questo Tribunale, proponendo opposizione avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1118/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 11/11/2020 e notificato in data 12/11/2020, chiedendo la revoca dello stesso.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva in sintesi quanto segue:
- con il suddetto decreto ingiuntivo, ditta individua Le Due Torri di Rusciano Laura
pagina 2 di 11 veniva ingiunta il pagamento del complessivo importo di euro 10.933,75, oltre interessi di mora, spese e competenze di procedura (pari a complessivi euro 685,50) e oneri accessori
- la pretesa creditoria della società opposta scaturiva in virtù delle fatture n. 291 del
29/02/2020 e n. 406 del 31/03/2020 emesse per le forniture di prodotti ittici;
- l'odierna opponente come primo motivo di opposizione eccepiva “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. in conseguenza della emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19”, poiché a causa dell'emergenza pandemica, la ditta individuale era stata oggettivamente impossibilitata a poter svolgere la propria attività ristorativa con conseguente impossibilità di far fronte alle obbligazioni pecuniarie contratte con la società opposta;
- ed invero, la ricorrente sosteneva che le forniture in questione venivano consegnate proprio nel periodo in cui si era diffusa la pandemia da D- (tra la fine di febbraio 2020 e marzo 2020).
- di conseguenza, l'opponente deduceva l'estinzione dell'obbligazione oggetto d' ingiunzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256 c.c. ed il venir meno della responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento;
- altresì, come secondo motivo di opposizione, l'istante lamentava l'applicazione di prezzi da parte dell'opposta che non corrispondevano alle pattuizioni contrattuali;
- poiché al momento dell'effettuazione degli ordini relativi alla merce, oggetto delle fatture, le parti pattuivano un prezzo di vendita nettamente inferiore rispetto a quello successivamente applicato dal fornitore in sede di emissione delle fatture.
- pertanto, la società , sottolineava che il comportamento della società CP_3
opposta costituiva un inadempimento contrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
- e che, pertanto, legittimo era il rifiuto dell'adempimento da parte della odierna opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c.,
pagina 3 di 11 Alla luce delle suddette deduzioni, pertanto, la società CP_3 Controparte_3
rassegnava le conclusioni, esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, la società PA
, impugnando e contestando l'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, in
[...]
quanto ritenuto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, poiché la domanda attorea si appalesava come tentativo da parte della ditta opponente di sottrarsi indebitamente al pagamento dovuto.
Ed invero, il fornitore sottolineava che la ditta aveva Controparte_3
riconosciuto pacificamente il suo debito con la società opposta, che aveva regolarmente consegnato la merce indicata nelle fatture rimaste inadempiute e sottoscritte dal destinatario.
Inoltre, la società ittica sconfessava le eccezioni sollevate dalla controparte.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, la parte opposta precisava che tutta la merce - trattandosi di prodotti ittici - era stata consegnata presso l'attività ristorativa della sig.ra , il 06.03. 2020, in epoca antecedente al diffondersi della pandemia CP_3
da Covid 19 e, comunque, dell'adozione dei provvedimenti di chiusura di bar e ristoranti adottati dall'autorità governativa, risalenti all' 11.3.2020.
Parimenti, infondata era ritenuta dalla parte convenuta, l'ulteriore eccezione sollevata da controparte, secondo cui l'obbligazione di pagamento non dovrebbe essere onorata, ex art. 1460 c.c., in ragione di una presunta non rispondenza tra i prezzi applicati in fattura e quelli asseritamente pattuiti.
In considerazione del fine meramente dilatorio dell'opposizione de quo, sorretta da argomentazioni inconsistenti e destituite del minimo fondamento logico – giuridico, la società opposta rassegnava le conclusioni esposte in precedenza.
Assegnato nelle more il fascicolo allo scrivente, all' esito dell'udienza del 01.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
pagina 4 di 11 di 35 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si osserva che, se è vero che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento.
Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
I principi, appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Sulla base dei principi sopra richiamati che presiedono al riparto dell'onere della prova, spetta a parte opposta, attore in senso sostanziale, fornire la prova del contratto concluso con l'opponente.
Tanto premesso, nel caso di specie, nel procedimento monitorio e nel corso del presente pagina 5 di 11 giudizio parte convenuta ha prodotto, a sostegno delle sue ragioni, fatture, estratto DDT sottoscritti, richiesta di ridefinizione dell'opponente dei rapporti contrattuali.
Quanto al valore probatorio della fattura si osserva che la giurisprudenza consolidata ritiene che, trattandosi di documentazione unilaterale proveniente dal creditore, e quindi formata dalla parte che se ne avvale, non costituisce di per sé prova piena del credito in essa indicato, e non determina nemmeno l'inversione dell'onere della prova.
Per tali ragioni, quando viene contestata dal debitore, il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo e l'adempimento della sua prestazione- nel caso di specie- la consegna della merce, dal momento che quando vi è contestazione, la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito né la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1823 del 23/05/1969; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22401 del 29/11/2004; ed in tema di rapporti tra imprenditori, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8664 del 25/06/2001 la quale ha stabilito che: “In tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente
l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime”).
Altresì, giova precisare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti, come nel caso in esame, aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna.
Ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la pagina 6 di 11 predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 14594 del 22/06/2007).
Ciò posto, nel caso in esame, si rileva che l 'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto, né disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto al momento della consegna della merce.
Altresì, se evidenzia che, con lettera del 15.05.2020 l'opponente riconosceva pacificamente il debito de quo nei confronti della società convenuta, auspicando una congrua ridefinizione del piano dei pagamenti con una sospensione degli stessi e ridefinizione dei termini di scadenza.
Alla luce di ciò, pertanto, si ritiene che la documentazione prodotta da parte opposta sia idonea a provare l'esistenza del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di prodotti ittici come da fatture allegate al ricorso monitorio, nonché l'esecuzione delle prestazioni da parte del creditore in considerazione della produzione in giudizio dei documenti di trasporto non contestati dall'opponente.
La merce indicata nelle fatture rimaste inadempiute risulta, infatti, regolarmente consegnata alla odierna opponente.
Ed invero, dai DDT n. 3641 del 5.2.2020, n. 4830 del 14.2.2020, n. 5202 del 18.2.2020,
n. 6031 del 25.2.2020, n. 6535 del 28.2.2020, n. 6896 del 3.3.2020 e n. 7343 del
6.3.2020 si evince che i prodotti ittici indicati nelle fatture insolute sono stati regolarmente consegnati alla società di ristorazione, poiché i suddetti documenti di trasporto risultano tutti debitamente sottoscritti per accettazione da parte del destinatario.
In tali DDT viene, altresì, riportato specificamente e quindi, accettati dall' opponente, in virtù della sottoscrizione della documentazione, i prezzi delle singole consegne e forniture.
Pertanto, si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' opponente, secondo cui l'obbligazione di pagamento non doveva essere onorata, ex art. 1460 c.c. in ragione di
pagina 7 di 11 una presunta non rispondenza tra i prezzi applicati in fattura e quelli asseritamente pattuiti.
Orbene, a tal riguardo, la sig.ra non dimostrava tale discordanza né la CP_3
differente pattuizione contrattuale del prezzo di vendita con il fornitore.
Anzi, dall' esame della missiva del 13.05.2020, si evince che l'opponente riconosceva sia le fatture sia l'importo riportato per la fornitura dei prodotti ittici, poiché chiedeva alla società convenuta una moratoria del termine di scadenza del pagamento.
Alla luce di ciò, si rileva che il prezzo concordato tra le parti al momento degli ordini relativi alla merce consegnata e quello applicato in sede di emissione delle fatture corrisponde con l'importo riportato nella documentazione contabile e di trasporto allegata in atti dalla convenuta nonché con il prezzo delle fatture azionate in via monitoria.
Altresì, giova precisare che in base ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio innanzi richiamati, gravava sull'opponente l'onere di provare di aver ad empiuto o di non aver adempiuto per cause a lui non imputabili o di allegare e provare gli altri fatti impeditivi, modificativi o preclusivi della pretesa creditoria.
Sul punto si evidenzia che la società “ nulla ha allegato CP_3 Controparte_3
ma per giustificare l'inadempimento contestato, si è limitata a dedurre di non aver potuto adempiere al' obbligazione pecuniaria posta a suo carico a causa dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c. determinata dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia.
Tale motivazione, tuttavia, si considera priva di pregio, poiché dalla documentazione depositata agli atti, si evince che la merce, oggetto delle fatture insolute, è stata ordinata e consegnata dalla società fornitrice in epoca antecedente al diffondersi della pandemia da Covid 19 nonché precedentemente dall' adozione di provvedimenti di chiusura delle attività ristorative adottati dall' autorità governativa.
pagina 8 di 11 Ed invero, dalla disamina dei DDT depositati agli atti, si rileva che la consegna dei prodotti ittici è avvenuta a febbraio 2020 (nello specifico in data 5.2.2020, 14.2.2020,
18.2.2020 25.2.2020, n 28.2.2020) e nei primi giorni di Marzo 2020 (DDT n. 6896 del
3.3.2020 e n. 7343 del 6.3.2020) mentre il DPCM, con cui veniva disposto la chiusura dei bar e ristoranti – con esclusione dell'attività di asporto – risale all' 11.3.2020, quindi successivamente alla consegna della merce all' acquirente.
Pertanto, nel caso in esame non può ritenersi assolto l'onere probatorio a carico dell'opponente né dimostrata l'asserita non esigibilità della pretesa creditoria.
Altresì, giova precisare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1463
c.c. potrebbe ritenersi configurata solo nell' ipotesi in cui l'emergenza epidemiologica avrebbe reso la prestazione pecuniaria completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile.
Ed invero, il legislatore stabilisce che l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se invece l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento finché essa perdura.
Come ha chiarito dalla Suprema Corte, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo se ed in quanto concorrano
l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione dell'obbligazione, oppure rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le pagina 9 di 11 possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (Cass. civ., III, 8 giugno 2018, 14915).
Appare, dunque, evidente, come nella fattispecie in esame, che se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali dovuti al D- eventuali impossibilità di adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero cadere nella previsione dell'articolo 1256 del codice civile.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sancito che, l'impossibilità della prestazione, quale causa di esonero del debitore da responsabilità contrattuale, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del “factum principis” (Cass. civ., III, 25 maggio
2017, 13142).
Nel caso in esame, pertanto, si rileva un'ulteriore carenza dell'onere di allegazione probatoria a carico dell'opponente che non dimostrava la causa dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Per le ragioni ivi esposte, l'opposizione deve essere, quindi, rigettata e il credito azionato per decreto ingiuntivo deve essere quindi integralmente confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposta e senza la possibilità di accedere anche alla richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla società,
[...]
(CF/P. IVA: Controparte_3
nei confronti della società “ CodiceFiscale_2 PA
(CF/P.IVA ), così provvede:
[...] P.IVA_2
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1118/2020 emesso dal Tribunale di Cassino e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta la richiesta condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c. proposta dalla società opposta;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della società, ” che si liquidano in PA
euro 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino, 5.2.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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