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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11845 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 6129/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MARIA ROSARIA PONTORIERE, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LUCIANO SCAFIDI e dalla dott.ssa ROSSELLA SANTORO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente
NONCHÉ
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ROTOLO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
***
Sono comparsi:
Pagina 1 di 5 per parte resistente, l'avv. Simona Venezia, per delega avv. CP_3
Rotolo
L'avv. Venezia precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando le considerazioni svolte nei propri precedenti scritti.
Nessun altro compare alle 10.59.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 150/11 e dell'art. 420 c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , ricevuta notificazione della cartella esattoriale Parte_1
n. 071 2019 0123290907, della somma di € 28.613,92, notificata da
[...]
in relazione a un credito sanzionatorio Controparte_4
dell' ha proposto opposizione CP_1 Controparte_1
alla stessa, chiedendo di “annullare la cartella esattoriale opposta e gli atti
presupposti e quindi l'illegittimità dell'atto opposto e della pretesa
sanzionatoria”, sulla base dei seguenti motivi: 1) per non essere il soggetto responsabile degli illeciti amministrativi dai quali è scaturita la sanzione della quale parte opposta chiede il pagamento;
2) per l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio dovuta a difetto di istruttoria;
3) per l'estinzione dell'obbligazione dovuta a mancata contestazione dell'illecito amministrativo entro novanta giorni dall'accertamento della violazione ex
Pagina 2 di 5 art. 14 della L. n. 689 del 1981; 4) per il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in ordine ai criteri di determinazione della misura nella quale è stata comminata della sanzione.
2. La domanda, proposta con ricorso, è volta a contestare non solo il diritto dell'agente della riscossione di procedere a esecuzione, ma, ancor prima, a far valere l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione con la quale è
stato ingiunto il pagamento della sanzione e in seguito alla quale il relativo importo è stato iscritto a ruolo.
Detta richiesta è argomentata sulla base dei quattro motivi di opposizione sopra riassunti, tutti finalizzati ad accertare l'insussistenza della fattispecie sanzionatoria o l'irregolarità del procedimento amministrativo che ha condotto all'irrogazione del provvedimento afflittivo.
Ciò induce, in uno con la deduzione della ricorrente di non avere mai ricevuto la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, a qualificare la domanda da lei proposta come opposizione c.d. recuperatoria.
L'ordinamento, infatti, prevede un apposito mezzo di tutela per chi intenda dolersi dell'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, ovverosia il ricorso ex art. 6 d. lgs. n. 150/11, mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è riservata alla proposizione di doglianze derivanti da fatti successivi all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
I motivi di opposizione attinenti all'esistenza dell'illecito amministrativo e alla legittimità del provvedimento con il quale ad esso l'Amministrazione reagisce possono essere anche occasionati dalla notificazione della cartella esattoriale, ma soltanto quando essa sia stato il primo atto diretto al contravventore e questi abbia così acquisito contezza
Pagina 3 di 5 dalla sanzione irrogatagli. In tal caso, egli potrà opporvisi, in via c.d.
recuperatoria, facendo valere, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, le eccezioni che non ha potuto tempestivamente muovere all'ordinanza ingiunzione da essa presupposta (v., in materia di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., Cass., Sez. III, n. 12412/16).
Tale, tuttavia, non è il caso in oggetto, poiché, contrariamente a quanto l'istante ha dedotto, l'ordinanza ingiunzione le è stata regolarmente notificata, a mani proprie, a mezzo posta il 18.2.2019, come emerge dall'allegato n. 2 alla produzione documentale dell' resistente;
CP_1
l'opposizione, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso da depositare entro il 20.3.2019, mentre, nel caso concreto, ciò è avvenuto con atto datato 16.3.2023.
Ne deriva la tardività dell'opposizione e, con essa, la sua inammissibilità.
2.1. Con le note del 17.12.2024 l'opponente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, per avere ottenuto provvedimento di rateazione dell'importo litigioso e per avere provveduto al pagamento del dovuto.
Ella, tuttavia, non ha prodotto alcuna prova che attesti l'accesso a tale beneficio, ma soltanto del versamento dell'importo, ben inferiore al carico iscritto a ruolo, di € 286,00.
Non vi è ragione, pertanto, di ritenere cessata la materia del contendere, dalla quale, in ogni caso, dovrebbero derivare la valutazione della soccombenza c.d. virtuale e il conseguente governo delle spese di lite.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
nei confronti dell esse sono determinate secondo quanto indicato CP_1
Pagina 4 di 5 dall'art. 9, c. II, D.Lgs. n. 149/15.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e di
[...] [...]
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria Controparte_4
istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di , in persona Controparte_4
del l.r.p.t., liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01
a € 52.000,00), in € 2.550,00 per compensi (dei quali € 900,00
per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva ed €
1.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, se dovute;
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del l.r.p.t., liquidate ex d.m. n. 55/14
[...]
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), in € 2.040,00 per compensi (dei quali € 720,00 per la fase di studio, € 520,00 per la fase introduttiva ed € 800,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GU RA
Pagina 5 di 5
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 6129/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MARIA ROSARIA PONTORIERE, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LUCIANO SCAFIDI e dalla dott.ssa ROSSELLA SANTORO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente
NONCHÉ
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ROTOLO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
***
Sono comparsi:
Pagina 1 di 5 per parte resistente, l'avv. Simona Venezia, per delega avv. CP_3
Rotolo
L'avv. Venezia precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando le considerazioni svolte nei propri precedenti scritti.
Nessun altro compare alle 10.59.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 150/11 e dell'art. 420 c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , ricevuta notificazione della cartella esattoriale Parte_1
n. 071 2019 0123290907, della somma di € 28.613,92, notificata da
[...]
in relazione a un credito sanzionatorio Controparte_4
dell' ha proposto opposizione CP_1 Controparte_1
alla stessa, chiedendo di “annullare la cartella esattoriale opposta e gli atti
presupposti e quindi l'illegittimità dell'atto opposto e della pretesa
sanzionatoria”, sulla base dei seguenti motivi: 1) per non essere il soggetto responsabile degli illeciti amministrativi dai quali è scaturita la sanzione della quale parte opposta chiede il pagamento;
2) per l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio dovuta a difetto di istruttoria;
3) per l'estinzione dell'obbligazione dovuta a mancata contestazione dell'illecito amministrativo entro novanta giorni dall'accertamento della violazione ex
Pagina 2 di 5 art. 14 della L. n. 689 del 1981; 4) per il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in ordine ai criteri di determinazione della misura nella quale è stata comminata della sanzione.
2. La domanda, proposta con ricorso, è volta a contestare non solo il diritto dell'agente della riscossione di procedere a esecuzione, ma, ancor prima, a far valere l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione con la quale è
stato ingiunto il pagamento della sanzione e in seguito alla quale il relativo importo è stato iscritto a ruolo.
Detta richiesta è argomentata sulla base dei quattro motivi di opposizione sopra riassunti, tutti finalizzati ad accertare l'insussistenza della fattispecie sanzionatoria o l'irregolarità del procedimento amministrativo che ha condotto all'irrogazione del provvedimento afflittivo.
Ciò induce, in uno con la deduzione della ricorrente di non avere mai ricevuto la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, a qualificare la domanda da lei proposta come opposizione c.d. recuperatoria.
L'ordinamento, infatti, prevede un apposito mezzo di tutela per chi intenda dolersi dell'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, ovverosia il ricorso ex art. 6 d. lgs. n. 150/11, mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è riservata alla proposizione di doglianze derivanti da fatti successivi all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
I motivi di opposizione attinenti all'esistenza dell'illecito amministrativo e alla legittimità del provvedimento con il quale ad esso l'Amministrazione reagisce possono essere anche occasionati dalla notificazione della cartella esattoriale, ma soltanto quando essa sia stato il primo atto diretto al contravventore e questi abbia così acquisito contezza
Pagina 3 di 5 dalla sanzione irrogatagli. In tal caso, egli potrà opporvisi, in via c.d.
recuperatoria, facendo valere, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, le eccezioni che non ha potuto tempestivamente muovere all'ordinanza ingiunzione da essa presupposta (v., in materia di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., Cass., Sez. III, n. 12412/16).
Tale, tuttavia, non è il caso in oggetto, poiché, contrariamente a quanto l'istante ha dedotto, l'ordinanza ingiunzione le è stata regolarmente notificata, a mani proprie, a mezzo posta il 18.2.2019, come emerge dall'allegato n. 2 alla produzione documentale dell' resistente;
CP_1
l'opposizione, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso da depositare entro il 20.3.2019, mentre, nel caso concreto, ciò è avvenuto con atto datato 16.3.2023.
Ne deriva la tardività dell'opposizione e, con essa, la sua inammissibilità.
2.1. Con le note del 17.12.2024 l'opponente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, per avere ottenuto provvedimento di rateazione dell'importo litigioso e per avere provveduto al pagamento del dovuto.
Ella, tuttavia, non ha prodotto alcuna prova che attesti l'accesso a tale beneficio, ma soltanto del versamento dell'importo, ben inferiore al carico iscritto a ruolo, di € 286,00.
Non vi è ragione, pertanto, di ritenere cessata la materia del contendere, dalla quale, in ogni caso, dovrebbero derivare la valutazione della soccombenza c.d. virtuale e il conseguente governo delle spese di lite.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
nei confronti dell esse sono determinate secondo quanto indicato CP_1
Pagina 4 di 5 dall'art. 9, c. II, D.Lgs. n. 149/15.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e di
[...] [...]
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria Controparte_4
istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di , in persona Controparte_4
del l.r.p.t., liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01
a € 52.000,00), in € 2.550,00 per compensi (dei quali € 900,00
per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva ed €
1.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, se dovute;
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del l.r.p.t., liquidate ex d.m. n. 55/14
[...]
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), in € 2.040,00 per compensi (dei quali € 720,00 per la fase di studio, € 520,00 per la fase introduttiva ed € 800,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GU RA
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