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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8DCOF100176
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: rappr.ta e difesa come in atti: -
in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare l'atto impugnato, dettagliato in epigrafe, in quanto inesistente ovvero illegittimo ovvero infondato nel merito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Resistente: rappr.ta e difesa come in atti: -
1. rigettare il ricorso per i motivi sopra indicati, con conseguente conferma della validità dell'atto impugnato;
2. condannare il ricorrente alle spese del giudizio, come da notula allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Arezzo – Ufficio Controlli ha emesso, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 472/1997, l'atto di contestazione n. T8DCOF100176/2025 nei confronti del Ricorrente_1, codice fiscale P.IVA_1, con sede in Cavriglia (AR), località Vacchereccia, Indirizzo_1, relativo all'anno 2025 e notificato in data 30/06/2025. Con tale atto è stata irrogata la sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. 127/2015 (omessa installazione del misuratore fiscale), con applicazione della sanzione prevista dall'art. 11, comma 5, del d.lgs. 471/1997 e dall'art. 36, comma 6, del d.lgs. 173/2024.
Il provvedimento traeva origine dalla constatazione della suddetta violazione effettuata dalla Guardia di
Finanza – Compagnia di San OV AR (AR) nel Processo Verbale di Constatazione acquisito dall'Ufficio al n. 220/2025. In particolare, con P.V.C. n. 220/2025, redatto alle ore 20:00 del 05/04/2025, veniva rilevata l'omessa installazione del misuratore fiscale nell'ambito del controllo sugli obblighi di certificazione dei corrispettivi previsti dal d.lgs. 127/2015.
Nel termine di 90 giorni dalla constatazione della violazione, l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di
Arezzo, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 472/1997, provvedeva a emettere e notificare al circolo associativo il suddetto atto di contestazione, irrogando la sanzione prevista dall'art. 11, comma 5, del d.lgs.
471/1997, per un importo complessivo di euro 1.000,00.
Avverso l'atto di contestazione n. T8DCOF100176/2025, l'associazione, rappresentata pro tempore dal sig.
Nominativo_1, presentava ricorso all'Ufficio in data 29/09/2025 e si costituiva in giudizio in data 17/10/2025, deducendo i seguenti motivi:
a) illegittimità dell'atto per carenza del presupposto, nonché per violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale;
b) illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 10-ter della legge
212/2000;
c) illegittimità dell'atto per esercizio del potere di verifica in violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), come interpretato dalla sentenza n. 36617/18 del 6 febbraio 2025 della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché dell'art. 12 della legge 212/2000;
d) illegittimità per carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000, sia con riferimento ai presupposti della sanzione sia ai criteri di commisurazione della stessa, in ulteriore violazione dell'onere motivazionale di cui all'art. 7 del d.lgs. 472/1997;
e) illegittimità per violazione ed errata interpretazione di legge con riferimento all'art. 4 del d.P.R. 633/1972
e alla legge 398/1991;
f) carenza di fondamento per difetto di supporto probatorio, considerato che il relativo onere grava sulla parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto inesistente, illegittimo ovvero infondato nel merito, con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'associazione non riconosciuta odierna ricorrente riveste la qualifica di ente del Terzo settore e, in particolare, di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 117/2017. Tale qualifica deriva dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito dalla Regione Toscana, presso il quale l'associazione è censita al n. di repertorio 77621.
In conformità a tale qualifica, l'ente è privo di fine di lucro, organizzato secondo principi democratici e svolge in via principale o esclusiva attività di interesse generale, secondo la definizione dettata dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017. Sotto il profilo tributario, l'associazione possiede la qualifica di ente non commerciale ai sensi degli artt. 73 e 143 e ss. del TUIR e ha adempiuto all'obbligo di trasmissione del modello EAS di cui all'art. 30 del d.l. 185/2008. L'ente risulta inoltre censito in Anagrafe Tributaria con codice ATECO 94.99.20
(attività di organizzazioni ricreative e culturali).
In ragione del carattere mutualistico proprio delle associazioni di promozione sociale, riconosciuto dagli artt.
4 e 35 del d.lgs. 117/2017, tali enti possono finanziare le attività di interesse generale mediante corrispettivi specifici versati dai soci per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tali proventi sono fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633/1972 e irrilevanti ai fini IRES ai sensi dell'art. 148 TUIR.
Le associazioni di promozione sociale, quali enti non commerciali aderenti a organizzazioni nazionali le cui finalità siano riconosciute dal Ministero, possono inoltre svolgere, in via complementare all'attività istituzionale e a favore dei soli soci e tesserati dell'ente nazionale, attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività de-commercializzata, ai sensi dell'art. 148, comma 5, TUIR e fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633/1972, nella formulazione oggi vigente.
Tali misure agevolative sono state confermate nell'ambito della riforma del Terzo settore e riprodotte all'art. 85 del d.lgs. 117/2017, disposizione la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2036. Il D.Lgs. n.
186 del 4 dicembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025) ha infatti ufficialmente prorogato a tale data l'applicazione delle nuove norme IVA per il Terzo settore, rinviando l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA previsto dal D.L. 146/2021.
In conseguenza di ciò, fino al 31 dicembre 2035 le attività istituzionali svolte nei confronti di soci, tesserati o partecipanti continueranno a essere considerate prestazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4, comma
4, del D.P.R. 633/1972.
Parimenti, l'art. 79, comma 5-bis, del medesimo decreto – anch'esso applicabile dalla medesima data – sancisce l'irrilevanza di tali proventi ai fini della verifica della qualifica di ente non commerciale, principio già affermato nella prassi dell'Agenzia delle Entrate sin dal d.lgs. 460/1997.
La Circolare n. 124/E del 1998 ha infatti chiarito l'ambito applicativo di tali disposizioni, qualificando come associazioni di promozione sociale quelle che promuovono solidarietà, volontariato e aggregazione sociale attraverso attività culturali e sportive, come nel caso di Associazione_3 e Associazione_1. Per tali enti viene sancita la non commercialità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al ricorrere congiunto di tre condizioni: lo svolgimento presso le sedi istituzionali mediante bar o esercizi similari;
l'erogazione nei confronti di soci, associati o tesserati anche di altre associazioni appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale;
il carattere strettamente complementare rispetto alle attività istituzionali.
La Risoluzione Ministeriale n. 217/E del 17 luglio 1995 ha inoltre precisato che tale espressa previsione di non commercialità riguarda esclusivamente le associazioni di promozione sociale, con la conseguenza che, per gli altri enti associativi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se resa ai soli associati, assume carattere commerciale. Il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza (CTR Toscana, sentenza n. 1506 del 21/10/2019).
Quanto all'eventuale esercizio di attività secondarie di natura commerciale, l'art. 6 del d.lgs. 117/2017 consente agli enti non profit di svolgerle, con possibilità di avvalersi del regime forfettario di cui alla legge
398/1991. Nel caso di specie, tuttavia, l'associazione non svolge alcuna attività a rilievo commerciale soggetta ad IVA.
Dagli atti di causa risulta, inoltre, che il Ricorrente_1 è stato costituito il 14/10/1928 nella tradizione delle Società_1 rappresentando una delle prime esperienze associative di sostegno popolare nella provincia. Fin dalle origini ha svolto una funzione di coesione e promozione sociale nella frazione di Vacchereccia, dove costituisce tuttora, insieme alla parrocchia, l'unico presidio aggregativo. Le attività del circolo consistono nell'organizzazione di occasioni di socializzazione per gli abitanti del quartiere in occasione delle principali festività, nonché di attività ricreative per i giovani, oltre a iniziative di beneficenza e raccolte fondi a scopo solidaristico.
Alla luce di tale quadro normativo e fattuale, l'associazione, quale ente non commerciale del Terzo settore, non è tenuta alla certificazione dei corrispettivi per le attività fuori campo IVA, quali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci e strettamente complementare alle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972.
Il legislatore ha infatti escluso tali attività dal campo IVA proprio in ragione della loro natura non economica,
a tutela del principio di neutralità del tributo, precludendo a tali enti la possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, diritto riconosciuto esclusivamente agli esercenti attività commerciali
L'art. 4 del d.P.R. 633/1972, vigente ed applicabile al periodo in esame, esclude espressamente da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni di promozione sociale, anche se rese nei confronti di associazioni appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci e tesserati.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che, per le associazioni di promozione sociale rientranti tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 287/1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi istituzionali mediante bar o esercizi similari non si considera commerciale, purché strettamente complementare alle attività istituzionali e resa nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati.
Nel caso di specie, l'associazione non svolgeva alcuna attività a rilievo commerciale soggetta ad IVA. Ne consegue che il circolo non poteva in alcun modo essere assoggettato all'obbligo di installazione del misuratore fiscale e di certificazione dei corrispettivi, né con riferimento alle attività istituzionali, né a quelle de-commercializzate, né ad eventuali attività secondarie di natura commerciale, in quanto insussistenti.
Tale condizione avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata nella valutazione della condotta.
L'irrogazione della sanzione in assenza di una preventiva verifica della qualifica tributaria dell'ente integra, pertanto, un'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 633/1972, per mancata considerazione dell'insussistenza dell'obbligo di certificazione, ovvero un rilevante vizio motivazionale dell'atto, essendo del tutto assenti i presupposti della sanzione.
Un ulteriore profilo che emerge dagli atti riguarda l'inadeguatezza del supporto probatorio della pretesa fiscale.
L'art. 149 (già 111-bis) del d.P.R. n. 917/1986 prevede che l'ente perda la qualifica di non commerciale se esercita in via prevalente attività commerciale, individuando specifici parametri per tale valutazione. Per gli enti associativi, l'art. 148 (già 111) esclude la natura commerciale delle attività svolte nei confronti dei soci in conformità alle finalità istituzionali, purché non rientranti nell'art. 2195 c.c. L'agevolazione presuppone quindi che l'attività sia strumentale ai fini statutari e resa esclusivamente ai soci: solo in tali condizioni i servizi, privi di organizzazione imprenditoriale e a fronte di corrispettivi non eccedenti i costi diretti, non assumono rilevanza commerciale (Cass., 13 giugno 2018, n. 15474).
L'accertamento della perdita della qualifica di ente non commerciale richiede, pertanto, una verifica rigorosa e fondata su elementi oggettivi, specifici e concordanti, idonei a dimostrare l'effettivo esercizio, in via prevalente, di attività commerciale.
Sul piano processuale, la legge 31 agosto 2022, n. 130, con l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, ha ribadito che l'Amministrazione deve provare le violazioni contestate e che il giudice deve annullare l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente.
La novella, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha introdotto un principio innovativo né invertito l'onere della prova, limitandosi a codificare quanto già vigente, ossia che l'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, ai sensi dell'art.2697 cod. civ., mentre sul contribuente grava la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi (ex multis Cass., 27 ottobre 2022, n. 31878).
Nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a recepire acriticamente il PVC della Guardia di Finanza, senza fornire elementi concreti e dirimenti idonei a comprovare l'effettivo esercizio di attività commerciale da parte del Ricorrente_1.
Dalla lettura del medesimo verbale emerge, peraltro, che nel corso della verifica non sono state rilevate né contestate violazioni relative a eventuali omessi incassi per somministrazione, né omissioni nella memorizzazione di documenti fiscali di qualsivoglia importo;
inoltre, non è stata riscontrata la presenza di avventori o di soggetti estranei alla compagine associativa, né di persone sprovviste di tessera.
In assenza di tali elementi, normalmente sintomatici dello svolgimento di attività commerciale verso terzi, difetta la prova dei presupposti fattuali della pretesa impositiva, sicché l'atto impugnato risulta privo del necessario fondamento e deve essere annullato.
In ragione della complessità della controversia, che richiede un'interpretazione coordinata delle norme e una valutazione articolata della struttura dell'ente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8DCOF100176
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: rappr.ta e difesa come in atti: -
in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare l'atto impugnato, dettagliato in epigrafe, in quanto inesistente ovvero illegittimo ovvero infondato nel merito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Resistente: rappr.ta e difesa come in atti: -
1. rigettare il ricorso per i motivi sopra indicati, con conseguente conferma della validità dell'atto impugnato;
2. condannare il ricorrente alle spese del giudizio, come da notula allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Arezzo – Ufficio Controlli ha emesso, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 472/1997, l'atto di contestazione n. T8DCOF100176/2025 nei confronti del Ricorrente_1, codice fiscale P.IVA_1, con sede in Cavriglia (AR), località Vacchereccia, Indirizzo_1, relativo all'anno 2025 e notificato in data 30/06/2025. Con tale atto è stata irrogata la sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. 127/2015 (omessa installazione del misuratore fiscale), con applicazione della sanzione prevista dall'art. 11, comma 5, del d.lgs. 471/1997 e dall'art. 36, comma 6, del d.lgs. 173/2024.
Il provvedimento traeva origine dalla constatazione della suddetta violazione effettuata dalla Guardia di
Finanza – Compagnia di San OV AR (AR) nel Processo Verbale di Constatazione acquisito dall'Ufficio al n. 220/2025. In particolare, con P.V.C. n. 220/2025, redatto alle ore 20:00 del 05/04/2025, veniva rilevata l'omessa installazione del misuratore fiscale nell'ambito del controllo sugli obblighi di certificazione dei corrispettivi previsti dal d.lgs. 127/2015.
Nel termine di 90 giorni dalla constatazione della violazione, l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di
Arezzo, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 472/1997, provvedeva a emettere e notificare al circolo associativo il suddetto atto di contestazione, irrogando la sanzione prevista dall'art. 11, comma 5, del d.lgs.
471/1997, per un importo complessivo di euro 1.000,00.
Avverso l'atto di contestazione n. T8DCOF100176/2025, l'associazione, rappresentata pro tempore dal sig.
Nominativo_1, presentava ricorso all'Ufficio in data 29/09/2025 e si costituiva in giudizio in data 17/10/2025, deducendo i seguenti motivi:
a) illegittimità dell'atto per carenza del presupposto, nonché per violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale;
b) illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 10-ter della legge
212/2000;
c) illegittimità dell'atto per esercizio del potere di verifica in violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), come interpretato dalla sentenza n. 36617/18 del 6 febbraio 2025 della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché dell'art. 12 della legge 212/2000;
d) illegittimità per carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000, sia con riferimento ai presupposti della sanzione sia ai criteri di commisurazione della stessa, in ulteriore violazione dell'onere motivazionale di cui all'art. 7 del d.lgs. 472/1997;
e) illegittimità per violazione ed errata interpretazione di legge con riferimento all'art. 4 del d.P.R. 633/1972
e alla legge 398/1991;
f) carenza di fondamento per difetto di supporto probatorio, considerato che il relativo onere grava sulla parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto inesistente, illegittimo ovvero infondato nel merito, con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'associazione non riconosciuta odierna ricorrente riveste la qualifica di ente del Terzo settore e, in particolare, di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 117/2017. Tale qualifica deriva dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito dalla Regione Toscana, presso il quale l'associazione è censita al n. di repertorio 77621.
In conformità a tale qualifica, l'ente è privo di fine di lucro, organizzato secondo principi democratici e svolge in via principale o esclusiva attività di interesse generale, secondo la definizione dettata dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017. Sotto il profilo tributario, l'associazione possiede la qualifica di ente non commerciale ai sensi degli artt. 73 e 143 e ss. del TUIR e ha adempiuto all'obbligo di trasmissione del modello EAS di cui all'art. 30 del d.l. 185/2008. L'ente risulta inoltre censito in Anagrafe Tributaria con codice ATECO 94.99.20
(attività di organizzazioni ricreative e culturali).
In ragione del carattere mutualistico proprio delle associazioni di promozione sociale, riconosciuto dagli artt.
4 e 35 del d.lgs. 117/2017, tali enti possono finanziare le attività di interesse generale mediante corrispettivi specifici versati dai soci per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tali proventi sono fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633/1972 e irrilevanti ai fini IRES ai sensi dell'art. 148 TUIR.
Le associazioni di promozione sociale, quali enti non commerciali aderenti a organizzazioni nazionali le cui finalità siano riconosciute dal Ministero, possono inoltre svolgere, in via complementare all'attività istituzionale e a favore dei soli soci e tesserati dell'ente nazionale, attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività de-commercializzata, ai sensi dell'art. 148, comma 5, TUIR e fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633/1972, nella formulazione oggi vigente.
Tali misure agevolative sono state confermate nell'ambito della riforma del Terzo settore e riprodotte all'art. 85 del d.lgs. 117/2017, disposizione la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2036. Il D.Lgs. n.
186 del 4 dicembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025) ha infatti ufficialmente prorogato a tale data l'applicazione delle nuove norme IVA per il Terzo settore, rinviando l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA previsto dal D.L. 146/2021.
In conseguenza di ciò, fino al 31 dicembre 2035 le attività istituzionali svolte nei confronti di soci, tesserati o partecipanti continueranno a essere considerate prestazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4, comma
4, del D.P.R. 633/1972.
Parimenti, l'art. 79, comma 5-bis, del medesimo decreto – anch'esso applicabile dalla medesima data – sancisce l'irrilevanza di tali proventi ai fini della verifica della qualifica di ente non commerciale, principio già affermato nella prassi dell'Agenzia delle Entrate sin dal d.lgs. 460/1997.
La Circolare n. 124/E del 1998 ha infatti chiarito l'ambito applicativo di tali disposizioni, qualificando come associazioni di promozione sociale quelle che promuovono solidarietà, volontariato e aggregazione sociale attraverso attività culturali e sportive, come nel caso di Associazione_3 e Associazione_1. Per tali enti viene sancita la non commercialità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al ricorrere congiunto di tre condizioni: lo svolgimento presso le sedi istituzionali mediante bar o esercizi similari;
l'erogazione nei confronti di soci, associati o tesserati anche di altre associazioni appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale;
il carattere strettamente complementare rispetto alle attività istituzionali.
La Risoluzione Ministeriale n. 217/E del 17 luglio 1995 ha inoltre precisato che tale espressa previsione di non commercialità riguarda esclusivamente le associazioni di promozione sociale, con la conseguenza che, per gli altri enti associativi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se resa ai soli associati, assume carattere commerciale. Il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza (CTR Toscana, sentenza n. 1506 del 21/10/2019).
Quanto all'eventuale esercizio di attività secondarie di natura commerciale, l'art. 6 del d.lgs. 117/2017 consente agli enti non profit di svolgerle, con possibilità di avvalersi del regime forfettario di cui alla legge
398/1991. Nel caso di specie, tuttavia, l'associazione non svolge alcuna attività a rilievo commerciale soggetta ad IVA.
Dagli atti di causa risulta, inoltre, che il Ricorrente_1 è stato costituito il 14/10/1928 nella tradizione delle Società_1 rappresentando una delle prime esperienze associative di sostegno popolare nella provincia. Fin dalle origini ha svolto una funzione di coesione e promozione sociale nella frazione di Vacchereccia, dove costituisce tuttora, insieme alla parrocchia, l'unico presidio aggregativo. Le attività del circolo consistono nell'organizzazione di occasioni di socializzazione per gli abitanti del quartiere in occasione delle principali festività, nonché di attività ricreative per i giovani, oltre a iniziative di beneficenza e raccolte fondi a scopo solidaristico.
Alla luce di tale quadro normativo e fattuale, l'associazione, quale ente non commerciale del Terzo settore, non è tenuta alla certificazione dei corrispettivi per le attività fuori campo IVA, quali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci e strettamente complementare alle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972.
Il legislatore ha infatti escluso tali attività dal campo IVA proprio in ragione della loro natura non economica,
a tutela del principio di neutralità del tributo, precludendo a tali enti la possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, diritto riconosciuto esclusivamente agli esercenti attività commerciali
L'art. 4 del d.P.R. 633/1972, vigente ed applicabile al periodo in esame, esclude espressamente da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni di promozione sociale, anche se rese nei confronti di associazioni appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci e tesserati.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che, per le associazioni di promozione sociale rientranti tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 287/1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi istituzionali mediante bar o esercizi similari non si considera commerciale, purché strettamente complementare alle attività istituzionali e resa nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati.
Nel caso di specie, l'associazione non svolgeva alcuna attività a rilievo commerciale soggetta ad IVA. Ne consegue che il circolo non poteva in alcun modo essere assoggettato all'obbligo di installazione del misuratore fiscale e di certificazione dei corrispettivi, né con riferimento alle attività istituzionali, né a quelle de-commercializzate, né ad eventuali attività secondarie di natura commerciale, in quanto insussistenti.
Tale condizione avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata nella valutazione della condotta.
L'irrogazione della sanzione in assenza di una preventiva verifica della qualifica tributaria dell'ente integra, pertanto, un'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 633/1972, per mancata considerazione dell'insussistenza dell'obbligo di certificazione, ovvero un rilevante vizio motivazionale dell'atto, essendo del tutto assenti i presupposti della sanzione.
Un ulteriore profilo che emerge dagli atti riguarda l'inadeguatezza del supporto probatorio della pretesa fiscale.
L'art. 149 (già 111-bis) del d.P.R. n. 917/1986 prevede che l'ente perda la qualifica di non commerciale se esercita in via prevalente attività commerciale, individuando specifici parametri per tale valutazione. Per gli enti associativi, l'art. 148 (già 111) esclude la natura commerciale delle attività svolte nei confronti dei soci in conformità alle finalità istituzionali, purché non rientranti nell'art. 2195 c.c. L'agevolazione presuppone quindi che l'attività sia strumentale ai fini statutari e resa esclusivamente ai soci: solo in tali condizioni i servizi, privi di organizzazione imprenditoriale e a fronte di corrispettivi non eccedenti i costi diretti, non assumono rilevanza commerciale (Cass., 13 giugno 2018, n. 15474).
L'accertamento della perdita della qualifica di ente non commerciale richiede, pertanto, una verifica rigorosa e fondata su elementi oggettivi, specifici e concordanti, idonei a dimostrare l'effettivo esercizio, in via prevalente, di attività commerciale.
Sul piano processuale, la legge 31 agosto 2022, n. 130, con l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, ha ribadito che l'Amministrazione deve provare le violazioni contestate e che il giudice deve annullare l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente.
La novella, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha introdotto un principio innovativo né invertito l'onere della prova, limitandosi a codificare quanto già vigente, ossia che l'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, ai sensi dell'art.2697 cod. civ., mentre sul contribuente grava la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi (ex multis Cass., 27 ottobre 2022, n. 31878).
Nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a recepire acriticamente il PVC della Guardia di Finanza, senza fornire elementi concreti e dirimenti idonei a comprovare l'effettivo esercizio di attività commerciale da parte del Ricorrente_1.
Dalla lettura del medesimo verbale emerge, peraltro, che nel corso della verifica non sono state rilevate né contestate violazioni relative a eventuali omessi incassi per somministrazione, né omissioni nella memorizzazione di documenti fiscali di qualsivoglia importo;
inoltre, non è stata riscontrata la presenza di avventori o di soggetti estranei alla compagine associativa, né di persone sprovviste di tessera.
In assenza di tali elementi, normalmente sintomatici dello svolgimento di attività commerciale verso terzi, difetta la prova dei presupposti fattuali della pretesa impositiva, sicché l'atto impugnato risulta privo del necessario fondamento e deve essere annullato.
In ragione della complessità della controversia, che richiede un'interpretazione coordinata delle norme e una valutazione articolata della struttura dell'ente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.