Ordinanza cautelare 27 ottobre 2016
Decreto decisorio 1 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 01/03/2022, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 01374/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cataldo Montanaro, con domicilio eletto presso lo studio IO DI in Lecce, viale M. De Pietro 11;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per anni due -OMISSIS-, emesso il 9 agosto 2016 dal Questore di -OMISSIS- e notificato in data 12 agosto 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 ottobre 2016;
Considerato che il 12 ottobre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 28 febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO