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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott. Ferraro Adele ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5074 del RGC dell'anno 2017 avente ad oggetto , e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Mercurio Giuseppe e Meliti Marco, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio avv. Mercurio in Chiaravalle Centrale alla Via S. Antonio
n. 4;
opponente
E
La in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Francesco e Fabrizio Forzati del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n.267, elettivamente domiciliati in Lamezia Terme alla Via Adda n.31 presso lo studio dell'Avv. Fabio
Davoli.
Opposta
Fallimento Istituto di vigilanza provata notturna e diurna srl in persona del curatore fallimentare;
Terza chiamata contumace in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco e Fabrizio Forzati;
terza intervenuta
1 Conclusioni: come da note depositate in sostituzione di udienza del 20.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro n. 573/2017 dell'1.6.2017 per l'importo di euro
5.073,10, oltre interessi e spese, chiedendone la revoca;
chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Istituto di vigilanza privata notturna e diurna srl e spiegava domanda riconvenzionale verso l'opposta.
Autorizzata alla chiamata in causa del terzo, a seguito della regolare notifica, mancava di costituirsi la terza chiamata.
In particolare, l'opponente esponeva che: - ebbe a contrarre un mutuo con la Controparte_1
con cessione del quinto dello stipendio, essendo egli dipendente dell'istituto di vigilanza
[...] privata notturna e diurna, impegnandosi al versamento delle rate mensili di euro 221,00; pertanto,
l'obbligazione assunta dal terzo datore di lavoro era autonoma e il creditore aveva azione nei confronti del terzo, non potendo spiegare azione nei confronti di esso debitore principale;
egli aveva scoperto solo con la notifica del decreto ingiuntivo opposto che l'Istituto di vigilanza, suo datore di lavoro, non aveva provveduto al pagamento delle rate dovute a far data dal gennaio 2015, inadempimento del quale solo il datore di lavoro è responsabile;
peraltro, dalle busta paga prodotte emergeva che erano state onorate anche le rate dal gennaio 2015 al settembre 2015, di tal che tali importi non erano dovuti;
la verifica delle condizioni di finanziamento, peraltro, aveva consentito di rilevare che il mutuo concesso presentava condizioni usurarie, tanto discendendo dai calcoli effettuati dal CTP il quale ebbe a rilevare il superamento del tasso soglia, considerati i costi relativi al finanziamento;
chiedeva, pertanto, esser autorizzato alla chiamata di terzo per essere l'Istituto di vigilanza il soggetto legittimato passivo della pretesa azionata in via monitoria, oltre al pagamento delle ulteriori somme a versarsi, accertando le somme prelevate dalla propria busta paga relative ai ratei di euro 221,00 ciascuno dei mesi da gennaio a settembre 2015, e dichiarando versate tali somme all'opposta ; spiegava domanda riconvenzionale per il ricalcolo del dare Controparte_1 avere tra le parti, considerando la nullità della pattuizione relativa ad interessi ultralegali ed usurari.
Nel costituirsi in giudizio la , a sua volta, deduceva che: - il mutuo Controparte_1 contratto in data 28.9.2006 con era rimborsabile con cessione pro solvendo con Parte_1 versamento della rata da parte del datore di lavoro Istituto di vigilanza privata notturna e diurna, di
2 tal che il debitore principale non era liberato dal pagamento delle rate scadute e insolute, a far data dal gennaio 2015, oltre interessi come pattuiti;
il , peraltro, richiesto del pagamento delle rate insolute, aveva mancato di riscontrare la nota Pt_1 inviatagli, con decadenza dal beneficio del termine, per il complessivo importo di euro 5.703,10; quanto alle rate di cui alle buste paga da gennaio 2015 a settembre dello stesso anno, non rappresentavano prova del pagamento in favore dell'opposta, ma al più del prelievo effettuato dal datore di lavoro;
né emerge che il , allorquando ebbe a rilevare che non venivano effettuati ulteriori prelevi Pt_1 del 1/5 dello stipendio sollecitò il pagamento al terzo datore di lavoro;
con riferimento agli indebiti addebiti effettuati, il tasso applicato era quello relativo al prestito con cessione del quinto dello stipendio di tal che era errato il tasso individuato dal CTP quale tasso di riferimento per la soglia usuraria, avendo preso a riferimento i mutui ipotecari a tasso fisso.
Tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione, e, nel caso di inefficacia del d.i. opposto, concludeva chiedendo condannarsi il al pagamento di quanto Pt_1 percepito per il finanziamento conseguito n. 139830 in relazione alle rate insolute;
qualora il terzo avesse trattenuto indebitamente le rate dal gennaio al settembre 2015, chiedeva di condannarsi l'Istituto di vigilanza al detto pagamento. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la chiamata di terzo con ordinanza del 9.11.2018, veniva evocata in giudizio la terza chiamata che mancava di costituirsi e, ciò nonostante, veniva interrotto il giudizio su dichiarazione dell'opponente del fallimento della società;
riassunto e concessi i termini per le memorie istruttorie, interveniva nel processo la
[...]
cessionaria del ramo di azienda della Controparte_3 Controparte_1 che faceva proprie le conclusioni svolte dall'opposta, chiedendo l'estromissione della stessa.
Con ordinanza del 28.10.2022 la causa era ritenuta matura per la decisione e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il 12.9.2023, e di li una serie di rinvii sino alla odierna udienza, allorquando le parti venivano a precisare le conclusioni e la causa assunta in decisione con i termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
A seguito del deposito degli scritti difensivi, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e la hanno stipulato in data 28.09.2006 il contratto di Parte_1 Controparte_1 finanziamento n.139830 rimborsabile con cessione pro solvendo, conferendo mandato irrevocabile
3 a trattenere n.120 quote della retribuzione mensile di euro 221,00 ciascuna, per l'importo complessivo di euro 26.520,00 dalla retribuzione dell'opponente a versarsi in favore dell'opposto.
La società Apulia Pronto prestito spa ha liquidato al complessivi euro 15.941,54, come Pt_1 documentato in atti dagli assegni emessi in favore dell'opponente, regolarmente quietanzati.
L'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna Srl, datore di lavoro del , mediante Pt_1 trattenuta del quinto dello stipendio, ha versato alla le prime 97 rate, non Controparte_1 risultando versata in suo favore altra somma a far data dal dicembre 2014, con importo residuo a versarsi di euro 5.073,10, di cui euro 4.914,45 per quota capitale relativa alle rate scadute insolute ed a scadere ed euro 158,65, a titolo di interessi;
decaduto dal beneficio del termine a seguito del mancato riscontro alla nota dell'opposta, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 573/2017.
Orbene, deve rilevarsi che i pagamenti in favore dell'opposto sono stati effettivamente documentati sino alla rata 97, come da documentazione prodotta in atti proprio dalla stessa opposta.
Quanto alle ulteriori rate, non emerge il pagamento in favore della stessa di altre somme.
Appare, dunque, evidente che a fronte dell'allegazione e documentazione della sussistenza di un contratto regolarmente siglato tra le parti, onere di dar prova dell'adempimento gravava sull'opponente, che ha mancato di offrire la relativa prova.
Il contratto di mutuo era rimborsabile con cessione del quinto pro-solvendo di parte dello stipendio del , come pattuito nel contratto di finanziamento, di tal che la cessione effettuata deve Pt_1 ritenersi, ai sensi dell'art.1267 c.c., come cessione pro solvendo (come in intestazione al contratto indicato a chiare lettere), restando pertanto il debitore onerato nei confronti del creditore in quanto responsabile della solvibilità del debitore ceduto.
Dunque, appare fondata la richiesta avanzata dall'opposta nei confronti del debitore originario per avere mancato il debitore ceduto di onorare le rate successive alla n. 97. L Controparte_1 era riuscita a conseguire tali somme con solleciti all'Istituto di vigilanza che onorava i debiti
[...] sino al Dicembre 2014.
Né vi è prova che le somme che risulterebbero trattenute sulla busta paga dell'opponente da gennaio a settembre 2015 siano state effettivamente versate all'opposta, non essendo la produzione delle busta paga prova idonea a documentare l'estinzione delle obbligazioni assunte.
Per tali mensilità, dunque, sebbene risulti la trattenuta effettuata dall'Istituto di vigilanza, non è emerso che questi abbia effettuato il versamento delle somme trattenute all' opposta, di tal sono dovuti alla anche i ratei da gennaio a settembre 2015 dal debitore Controparte_1 principale , salvo i rapporti tra questi e l'Istituto di vigilanza. Pt_1
Gli importi richiesti sono dovuti all'opposta dal nella misura indicata nel decreto ingiuntivo Pt_1 opposto, non emergendo alcun interesse usurario richiesto e pattuito dalla finanziaria.
4 Ed, infatti, appare evidente che il CTP sia incorso in errore nell'indicazione del parametro del tasso di interesse usurario per il periodo di conclusione del contratto, atteso che il finanziamento, come reca l'indicazione chiara nello stesso contratto, era un mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo, di tal che il tasso di interesse di riferimento al 28.9.2006 era dell' 11,13 %, essendo l'importo finanziato superiore ad euro 5.000,00
Nella fattispecie il TEG applicato era, come indicato dallo stesso CTP nel suo elaborato, pari all'
8,187%, di tal che era inferiore a quello soglia come innanzi indicato dal Decreto ministeriale prodotto in atti, non essendo in alcun modo il finanziamento contratto riconducibile a quelli con garanzia a tasso fisso, al cui indice il CTP ha parametrato il tasso applicato.
Rileva il ctp, poi, come dal contratto di finanziamento il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta pari a 3,400%, fosse inferiore al tasso soglia, così non sussistendo in tale ipotesi alcuna criticità denunciata.
Dunque, l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata;
tale statuizione determina il consolidamento dell'ingiunzione resa.
Quanto alla domanda proposta dal verso il fallimento, deve dichiararsene la improcedibilità Pt_1 ed, infatti, “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
(Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2023, n. 11021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM Giustizia 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 573/2017 dell'1.6.2017 del Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta;
5 - Dichiara improcedibile l'azione proposta nei confronti di Parte_2
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte Parte_1 opposta e per essa in favore della intervenuta Controparte_1 [...]
, che liquida in euro 2.538,50 oltre accessori di Controparte_4 legge e spese forfettarie al 15%;
- Irripetibili le spese verso il fallimento Istituto di Vigilanza privata notturna e diurna srl che non ebbe a costituirsi.
Così deciso in Catanzaro, il 3.4.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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