TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7419/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 18.02.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art 281 sexies nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg. 7419/2021, vertente:
TRA
(P.IVA. n. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 23.12.2020, dagli Avv.ti Paola Buonajuto e Renato Buonajuto, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Ercolano (NA), alla Piazza Trieste n. 4;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Raffaele Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Somma Vesuviana (NA), alla Via Margherita n. 34,
-APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1184/2021 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l. r. p. t., ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 1184/2021, depositata il 06.05.2021 con la quale il
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato la odierna appellante alla restituzione, in favore di della somma di euro 662,63 CP_1 corrispondente all'importo da questi versato a titolo di quota per il canone di depurazione delle acque.
1.1 A sostegno della domanda proposta in primo grado la aveva premesso di aver CP_1
stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua - avente numero di Parte_1
utenza - per l'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Recanati P.IVA_2
n. 41; di aver corrisposto alla menzionata società i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
di avere, pertanto, diritto alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 2008 resa dalla Corte Costituzionale, con la quale la ha CP_2
dichiarato la incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, ove l' utente non ne usufruisca.
2. L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando, in via preliminare, la Pt_1
propria carenza di legittimazione passiva per essere, viceversa, legittimata a resistere nel giudizio in esame la e nel merito la carente e/o errata motivazione sulla Controparte_3 valutazione delle prove inerenti l'esistenza del depuratore, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria, ha infine chiesto la vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Ha resistito all'impugnazione contestando quanto ex adverso sostenuto in CP_1
fatto e in diritto dalla società appellata, concludendo per il rigetto del gravame e, pertanto, per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 30 gennaio 2025. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, ne è stato disposto un breve rinvio alla odierna udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113 c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro 1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del
2021).
2. Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
2.1. Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n.
335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta agli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2,
D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito con legge n. 27.02.2009, n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma
1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, difatti, “la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (L. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo” (si cfr., Cons. Stato, sent. 30 giugno 2011, n. 3920; idem, Cass., sez. VI, sent. 14 dicembre 2015, n. 25112).
Ciò evidenziato, lo scrivente magistrato, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale, (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent. 298/2023; Trib.
Nola, sent. 972/2023; Trib. Nola, sent. 1231/2023; Trib. Nola, sent. n. 1464/2023; Trib. Nola, sent. n. 2042/2019; Trib. Nola, sent. 1006/2017), ritiene pacificamente applicabile la disposizione in esame anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2001-2015, valorizzata, a tal riguardo, l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina (si cfr., Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n. 8334).
Premessi i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che il primo motivo di impugnazione sia da respingere.
2.2. In particolare, non può accogliersi la censura dell'appellata sentenza relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante, considerato che l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. Tale disposizione, quindi, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non all'Autorità d'ambito, come invece sostenuto dall'appellante.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito dalla già richiamata sentenza della consulta, per la restituzione delle somme indebitamente erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza (si cfr., Cass., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n. 11270).
2.3. L'appellante, poi, eccepisce l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria e censura il potere giurisdizionale di determinare, sia pure attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, la misura della restituzione della tariffa giacché, in aderenza alla normativa del 2009, l'individuazione del predetto importo spetterebbe invece all'autorità d'ambito, sulla base di parametri ministeriali.
Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (si cfr., Cass, sez. III, 12 giugno 2020, n. 11270).
Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellante, convenuta in primo grado, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare documentazione rilasciata dalla con nota della Giunta Regionale della Campania n. 0074710 del 2/02/2017. Controparte_3
Ebbene, tale documentazione, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione, difatti, come autorevolmente precisato dalla Giurisprudenza di legittimità il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”
(si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290), inoltre essa è del tutto generica e priva di qualsiasi riferimento temporale al periodo di fatturazione oggetto di causa.
A ciò si aggiunga che dal 2004 l'impianto di depurazione di “Napoli Est” è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034 per il mancato recepimento della Direttiva
Comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio n. 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Nel procedimento “C565-10”, tra Commissione Europea e Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3,4, paragrafi 1 e 3 e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n° 1137/2008. In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt.
4-7 dir. 91/271/CEE nelle forme previste.
Sul punto si deve evidenziare che la violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva 91/271/CEE riguarda proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene, come già evidenziato, anche il comune di Somma Vesuviana.
In ordine a tale aspetto c'è da rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'assoluta insufficienza di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile
è da ritenere, in ogni caso, indebito” (Cass., sez. III, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla del corretto Pt_1 funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
2.4 Quanto, poi, alla quantificazione della pretesa, è da rilevare che alcun rilievo esimente può assumere la circostanza che sia rimessa all'ente di ambito, in virtù di parametri ministeriali, la quantificazione del credito restitutorio: ed infatti, l'indiscussa attribuzione del predetto compito all'autorità d'ambito non può far ricadere sull'utente le conseguenze negative - sotto forma di mancato accoglimento della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'utente - delle inerzie della predetta autorità nell'individuazione dell'importo da restituire
(in questo senso, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 25112 del 14/12/2015).
Da ciò consegue che parte attrice aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei pagamenti effettuati in favore della convenuta, allegando in primo grado le ricevute di pagamento.
Sul punto, si precisa che il D.l. n. 208 del 2008, nel prevedere che “sono i gestori che provvedono alla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta”, impone agli Enti di
Gestione di individuare esattamente le componenti della tariffa relative ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio di ciascun utente.
In definitiva, deve essere confermata la condanna di alla restituzione in favore di Parte_1
l'importo di euro 662,63. CP_1
3. La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna della stessa anche alle spese di lite del presente grado del giudizio, ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione della natura seriale e documentale della causa e dell'attività in concreto svolta, inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
3.1. Le stesse devono essere sempre distratte in favore dell'avv. Raffaele Annunziata, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari.
4. Inoltre, il rigetto dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sanzione a carico dell'appellante pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1184/2021 emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Sant'Anastasia e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore del difensore antistatario Avv. Raffaele Annunziata le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 332,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 18.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 18.02.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art 281 sexies nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg. 7419/2021, vertente:
TRA
(P.IVA. n. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 23.12.2020, dagli Avv.ti Paola Buonajuto e Renato Buonajuto, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Ercolano (NA), alla Piazza Trieste n. 4;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Raffaele Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Somma Vesuviana (NA), alla Via Margherita n. 34,
-APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1184/2021 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l. r. p. t., ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 1184/2021, depositata il 06.05.2021 con la quale il
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato la odierna appellante alla restituzione, in favore di della somma di euro 662,63 CP_1 corrispondente all'importo da questi versato a titolo di quota per il canone di depurazione delle acque.
1.1 A sostegno della domanda proposta in primo grado la aveva premesso di aver CP_1
stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua - avente numero di Parte_1
utenza - per l'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Recanati P.IVA_2
n. 41; di aver corrisposto alla menzionata società i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
di avere, pertanto, diritto alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 2008 resa dalla Corte Costituzionale, con la quale la ha CP_2
dichiarato la incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, ove l' utente non ne usufruisca.
2. L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando, in via preliminare, la Pt_1
propria carenza di legittimazione passiva per essere, viceversa, legittimata a resistere nel giudizio in esame la e nel merito la carente e/o errata motivazione sulla Controparte_3 valutazione delle prove inerenti l'esistenza del depuratore, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria, ha infine chiesto la vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Ha resistito all'impugnazione contestando quanto ex adverso sostenuto in CP_1
fatto e in diritto dalla società appellata, concludendo per il rigetto del gravame e, pertanto, per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 30 gennaio 2025. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, ne è stato disposto un breve rinvio alla odierna udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113 c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro 1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del
2021).
2. Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
2.1. Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n.
335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta agli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2,
D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito con legge n. 27.02.2009, n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma
1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, difatti, “la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (L. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo” (si cfr., Cons. Stato, sent. 30 giugno 2011, n. 3920; idem, Cass., sez. VI, sent. 14 dicembre 2015, n. 25112).
Ciò evidenziato, lo scrivente magistrato, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale, (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent. 298/2023; Trib.
Nola, sent. 972/2023; Trib. Nola, sent. 1231/2023; Trib. Nola, sent. n. 1464/2023; Trib. Nola, sent. n. 2042/2019; Trib. Nola, sent. 1006/2017), ritiene pacificamente applicabile la disposizione in esame anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2001-2015, valorizzata, a tal riguardo, l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina (si cfr., Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n. 8334).
Premessi i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che il primo motivo di impugnazione sia da respingere.
2.2. In particolare, non può accogliersi la censura dell'appellata sentenza relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante, considerato che l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. Tale disposizione, quindi, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non all'Autorità d'ambito, come invece sostenuto dall'appellante.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito dalla già richiamata sentenza della consulta, per la restituzione delle somme indebitamente erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza (si cfr., Cass., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n. 11270).
2.3. L'appellante, poi, eccepisce l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria e censura il potere giurisdizionale di determinare, sia pure attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, la misura della restituzione della tariffa giacché, in aderenza alla normativa del 2009, l'individuazione del predetto importo spetterebbe invece all'autorità d'ambito, sulla base di parametri ministeriali.
Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (si cfr., Cass, sez. III, 12 giugno 2020, n. 11270).
Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellante, convenuta in primo grado, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare documentazione rilasciata dalla con nota della Giunta Regionale della Campania n. 0074710 del 2/02/2017. Controparte_3
Ebbene, tale documentazione, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione, difatti, come autorevolmente precisato dalla Giurisprudenza di legittimità il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”
(si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290), inoltre essa è del tutto generica e priva di qualsiasi riferimento temporale al periodo di fatturazione oggetto di causa.
A ciò si aggiunga che dal 2004 l'impianto di depurazione di “Napoli Est” è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034 per il mancato recepimento della Direttiva
Comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio n. 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Nel procedimento “C565-10”, tra Commissione Europea e Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3,4, paragrafi 1 e 3 e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n° 1137/2008. In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt.
4-7 dir. 91/271/CEE nelle forme previste.
Sul punto si deve evidenziare che la violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva 91/271/CEE riguarda proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene, come già evidenziato, anche il comune di Somma Vesuviana.
In ordine a tale aspetto c'è da rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'assoluta insufficienza di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile
è da ritenere, in ogni caso, indebito” (Cass., sez. III, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla del corretto Pt_1 funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
2.4 Quanto, poi, alla quantificazione della pretesa, è da rilevare che alcun rilievo esimente può assumere la circostanza che sia rimessa all'ente di ambito, in virtù di parametri ministeriali, la quantificazione del credito restitutorio: ed infatti, l'indiscussa attribuzione del predetto compito all'autorità d'ambito non può far ricadere sull'utente le conseguenze negative - sotto forma di mancato accoglimento della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'utente - delle inerzie della predetta autorità nell'individuazione dell'importo da restituire
(in questo senso, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 25112 del 14/12/2015).
Da ciò consegue che parte attrice aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei pagamenti effettuati in favore della convenuta, allegando in primo grado le ricevute di pagamento.
Sul punto, si precisa che il D.l. n. 208 del 2008, nel prevedere che “sono i gestori che provvedono alla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta”, impone agli Enti di
Gestione di individuare esattamente le componenti della tariffa relative ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio di ciascun utente.
In definitiva, deve essere confermata la condanna di alla restituzione in favore di Parte_1
l'importo di euro 662,63. CP_1
3. La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna della stessa anche alle spese di lite del presente grado del giudizio, ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione della natura seriale e documentale della causa e dell'attività in concreto svolta, inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
3.1. Le stesse devono essere sempre distratte in favore dell'avv. Raffaele Annunziata, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari.
4. Inoltre, il rigetto dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sanzione a carico dell'appellante pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1184/2021 emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Sant'Anastasia e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore del difensore antistatario Avv. Raffaele Annunziata le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 332,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 18.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo