TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5908 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Romano, presso il cui studio a Palermo, via E. De
Amicis n. 1, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Giaccone, presso il cui studio a Palermo, corso
Finocchiaro Aprile n. 40, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
22/04/1995 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2349/2015 emesso da questo Tribunale in data 03-26/02/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 23/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“che dal momento della separazione non vi è stata riconciliazione per cui gli odierni ricorrenti, di comune accordo, sono venuti alla determinazione di fare dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che gli istanti non sono comproprietari di beni immobili ed i beni mobili che arredavano la casa coniugale sono stati divisi tra loro al momento della separazione. Inoltre, nulla è più dovuto tra di loro avendo risolto ogni questione economica e ciò anche tìtolo di spese pregresse per i beni appartenenti alla famiglia ed in relazione al rapporto matrimoniale;
che le parti dichiarano e riconoscono che tutte le somme dovute in ragione della omologa di separazione, di cui sopra, sono state debitamente pagate dal signor alla Parte_1
signora fino alla data odierna, per cui dichiarano, anche con la Controparte_1
sottoscrizione della presente, che nulla oggi è dovuto a titolo di pregressi, tutto incluso e nulla escluso;
che, nel porre fine alla loro unione, e allo scopo di regolare i rapporti futuri, i coniugi stabiliscono di disciplinare i loro rapporti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte, ribadendosene il contenuto.
2. Il signor si obbliga a versare alla signora a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile, la somma mensile dì € 250,00, ogni giorno 5 del mese, con rivalutazione e Istat automatica e come per legge.
3. Le competenze e gli onorari del legale sono interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
2 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 22/04/1995 da , nato a [...] il Parte_1
14/04/1962 e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
il 18/10/1964 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
depositato il 23/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 20, parte II, serie A dell'anno 1995).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5908 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Romano, presso il cui studio a Palermo, via E. De
Amicis n. 1, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Giaccone, presso il cui studio a Palermo, corso
Finocchiaro Aprile n. 40, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
22/04/1995 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2349/2015 emesso da questo Tribunale in data 03-26/02/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 23/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“che dal momento della separazione non vi è stata riconciliazione per cui gli odierni ricorrenti, di comune accordo, sono venuti alla determinazione di fare dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che gli istanti non sono comproprietari di beni immobili ed i beni mobili che arredavano la casa coniugale sono stati divisi tra loro al momento della separazione. Inoltre, nulla è più dovuto tra di loro avendo risolto ogni questione economica e ciò anche tìtolo di spese pregresse per i beni appartenenti alla famiglia ed in relazione al rapporto matrimoniale;
che le parti dichiarano e riconoscono che tutte le somme dovute in ragione della omologa di separazione, di cui sopra, sono state debitamente pagate dal signor alla Parte_1
signora fino alla data odierna, per cui dichiarano, anche con la Controparte_1
sottoscrizione della presente, che nulla oggi è dovuto a titolo di pregressi, tutto incluso e nulla escluso;
che, nel porre fine alla loro unione, e allo scopo di regolare i rapporti futuri, i coniugi stabiliscono di disciplinare i loro rapporti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte, ribadendosene il contenuto.
2. Il signor si obbliga a versare alla signora a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile, la somma mensile dì € 250,00, ogni giorno 5 del mese, con rivalutazione e Istat automatica e come per legge.
3. Le competenze e gli onorari del legale sono interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
2 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 22/04/1995 da , nato a [...] il Parte_1
14/04/1962 e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
il 18/10/1964 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
depositato il 23/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 20, parte II, serie A dell'anno 1995).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3