Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9526/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9526/2022 promossa da: con sede legale in NO (BA) al viale dell'Artigianato II^ Parte_1
Trav. n. 6, codice fiscale e partita IVA n. , in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1
e legale rappresentante dr.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolangelo Controparte_1
Lisco (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._1
NO (BA) al viale dell'Artigianato II^ Trav. n. 6, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
(C.F. ), corrente in Milano (MI), Pizza IV Controparte_2 P.IVA_2
Novembre n. 5, in persona del procuratore speciale Dott. , rappresentata e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Anna Luisa Caimmi (C.F. ) e Andrea Davide C.F._2
Arnaldi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._3 difensori in Milano, via Pietro Cossa n. 2 in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: contratto d'opera
Conclusioni delle parti: parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano contrariis rejectis,
In via preliminare:
pagina 1 di 5
- IN SUBORDINE: emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o 186 bis c.p.c., dichiarandola provvisoriamente esecutiva, a carico della controparte recante ingiunzione di pagamento della somma di €. 16.573,00, oltre interessi come da domanda, €. 80,00 quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno per ogni fattura rimasta insoluta ai sensi della Direttiva 2011/7/UE e dell'art. 6 II co., D. Lgs. 231/02 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. 192 del 2012, nonché le spese legali della procedura monitoria liquidate in
€. 900,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) c.p.c. e secondo comma, e di cui all'art. 634 c.p.c., poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
Nel merito:
- Respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare, comunque, tenuta e condannare la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare alla convenuta la somma di €. 16.573,00, oltre interessi come da domanda, €. 80,00 quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno per ogni fattura rimasta insoluta ai sensi della Direttiva 2011/7/UE e dell'art. 6 II co., D. Lgs. 231/02 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. 192 del 2012, nonché le spese legali della procedura monitoria liquidate in €. 900,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via subordinata:
- Accertare l'eventuale minor credito di e quindi condannare al veriore importo CP_2 Controparte_4 che verrà accertato.
In via istruttoria:
- Solo qualora ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, con riserva di capitolare e di indicare testi, nonchè altri eventuali mezzi istruttori deducendi nei termini previsti ex lege.
- Si richiamano in via integrale le istanze istruttorie dedotte in sede di seconda memoria istruttoria, da intendersi ivi trascritte.
Si indicano sin d'ora a testi:
1) Sig. c/o Testimone_1 CP_2
2) Sig. già presso Testimone_2 CP_2
3) Dott. CP_5
4) Sig. c/o Testimone_3 Controparte_6
pagina 2 di 5 Parte opponente:
Piaccia all'Illustre Giudicante adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti: 1) Accertare che il decreto ingiuntivo impugnato n. 794/2022 sia privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per le ragioni esplicate in narrativa e, per l'effetto, dichiararne la revoca;
2) In subordine, accertare e dichiarare l'errata quantificazione del credito azionato ed il minor credito dovuto dalla opposta ovvero la mancanza di prova dello stesso, rigettando le richieste di parte avversa.
Con vittori a di spese e competenze di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 794/2022 emesso, su istanza di dal Tribunale di Milano in CP_2 data 12.1.2022 (e successivamente notificato in data 18.1.2022), con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di euro 16.573,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a fronte delle fatture emesse da nn. 1014000438 del 31.3.2021 per euro CP_2
8540,00 e 1014000632 del 30.4.2021 per euro 8.113,00 relative al compenso dovuto dall'intimata alla ricorrente sulla base di un contratto di ricerca e selezione di personale sottoscritto dalle parti in data 10.3.2021. L'opponente, contestato che il decreto fosse stato emesso nel rispetto degli artt. 633 e ss. c.p.c., confermava di aver sottoscritto con un contratto avente ad oggetto la ricerca e la CP_2 selezione di una posizione lavorativa nel ruolo di Direttore Finanziario con cui aveva espressamente richiesto la ricerca di un alto profilo che potesse dirigere per conto di una serie di servizi affidati in outsourcing dalla società Dilella Invest s.p.a., con compenso annuale stimato in euro 70.000,00. A fronte di ciò le parti avevano pattuito in favore di un onorario come da art. 2 del CP_2 contratto ovvero: - alla sottoscrizione del contratto, c.d. attivazione, 5% del compenso stimato e pari ad euro 3.500,00; - all'invio della short list (lista di personale reclutabile per il ruolo) 5% del compenso stimato e pari ad euro 3.500,00; - al momento dell'avvenuta sottoscrizione della lettera di impegno da parte del candidato un importo pari al 19% della effettiva retribuzione annua concordata da con il candidato, detratti gli importi versati a titolo di attivazione e short list. tuttavia proponeva candidati inadeguati dei quali solo uno, tale CP_2 CP_5 veniva valutato positivamente dall'opponente ma non già per il ruolo di direttore finanziario, bensì di semplice contabile esperto con retribuzione annua di euro 35.000,00; tale candidato che svolgeva un periodo di prova a partire dal 29.4.2021 comunicava poi in data 19.5.2021, terminato il periodo di prova, di rifiutare la proposta fatta da per averne ricevuta da altra società una migliore e più attinente alle sue caratteristiche professionali, circostanza che, a detta dell'opponente, evidenziava come non avesse provveduto a selezionare CP_2 adeguatamente il candidato. L'opponente contestava la debenza di tutte le somme e comunque l'errata quantificazione del credito.
pagina 3 di 5 Chiedeva pertanto la revoca del decreto o comunque l'accertamento del minor credito in capo all'opposta. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio in data 1.6.2022 che contestava tutto quanto ex adverso CP_2 sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto. In particolare allegava di aver correttamente eseguito le prestazioni di cui al contratto sottoscritto dalle parti in data 10.3.2021, reperendo, dopo accurata attività di ricerca e selezione, quattro candidati, di cui uno veniva scelto dalla cliente per ricoprire il posto di contabile (e non di direttore finanziario); successivamente, al periodo di prova, per motivi indipendenti dall'attività di il candidato optava per una proposta di lavoro di altra società. Parte opposta si CP_2 offriva, ma inutilmente, di proseguire la ricerca per la figura di direttore finanziario ed emetteva le fatture di cui al decreto ingiuntivo che non venivano pagate da
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c.; depositate dalle parti le memorie;
assunte le prove orali;
precisate le conclusioni;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
Dalla documentazione in atti risulta che le parti stipularono un contratto in data 10.3.2021 con cui si impegnava a svolgere attività di ricerca e selezione di personale per un posto CP_2 di direttore finanziario. Non è contestato che detta attività sia stata posta in essere;
la stessa ha portato alla individuazione di quattro candidati;
scelse tra loro un candidato da assegnare ad un posto di contabile esperto, nessuno candidato essendo idoneo per la figura di direttore finanziario. Non pare, dunque, che possa ravvisarsi inadempimento contrattuale. selezionò CP_2 infatti, come da incarico, quattro candidati, di cui uno venne ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo di esperto contabile. Il candidato scelto, completò il periodo di prova presso CP_5 ma poi declinò la proposta contrattuale dell'opponente avendone ricevuta una maggiormente appetibile. Non si ravvisa alcun inadempimento da parte di che, a seguito di ricerca e CP_2 selezione, individuò una risorsa per la cliente, benchè non adeguata al profilo in principio pattuito tra le parti. In base all'art. 2 del contratto, deve però essere diversamente calcolato il compenso spettante alla parte opposta. In base a tale norma infatti avrebbe diritto ad un compenso pari CP_2 al 19% della RTAL effettiva (retribuzione totale annua lorda) concordata dal cliente con il candidato. Nel caso di specie risulta documentale che e avessero concordato una CP_5 retribuzione annua di 35.000,00 euro. Detto importo poteva essere fatturato da al CP_2 momento dell'avvenuta sottoscrizione della lettera di impegno da parte del candidato. Nel caso di specie risulta documentalmente che il candidato non sottoscrisse alcuna lettera di impegno, ma direttamente il contratto. pagina 4 di 5 Le ragioni che hanno poi portato a rifiutare la proposta contrattuale di per CP_5 accettarne una maggiormente remunerativa e più gratificante presso una società terza prescindono e sono totalmente estranei all'attività di CP_2
Infine risulta che si sia offerta per proseguire nella ricerca della figura del direttore CP_2 finanziario ma non abbia ottenuto in tal senso la necessaria collaborazione da parte di che non richiedeva la reiterazione della ricerca come previsto dall'art. 3 del contratto. Deve, dunque, essere rideterminato il credito dell'opposta nella misura di euro 6.650,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, pari al 19% della retribuzione annua lorda concordata tra e e pari ad euro 35.000,00. CP_5
Il decreto dunque deve essere revocato e la parte opponente condannata al pagamento della somma di euro 6.650,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, compensate per 1/3, si liquidano in euro 1.693,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Revoca il decreto ingiuntivo;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 6.650,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che ex DM 55 del 2014 liquida in euro 1.693,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 21.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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