Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1974, n. 660
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Sentenza 12 marzo 1974

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La nullita del ricorso per Cassazione proposto nei confronti di una amministrazione dello stato, conseguente alla sua notificazione presso l' Avvocatura distrettuale invece che presso l' Avvocatura generale dello stato, e sanata con effetto ex tunc dalla Costituzione in giudizio dell' Avvocatura dello stato. ( Conf 444'69, mass n 338512).*

L'incarico e l'atto di intermediazione, se non dimostrati nelle forme tassativamente prescritte dalla legge (art 13) e dal regolamento (art 24) dell'IGE,non valgono ad escludere la presunzione legale del doppio trasferimento di merce - dal venditore all'ausiliario o all'intermediario, e da costui all'acquirente - e quindi la duplicita di entrata imponibile. Il sistema probatorio legale idoneo a vincere la presunzione, dovendosi considerare tassativo, non ammette equipollenti. ( nella specie - riguardante un'ipotesi di mediazione - e stato ritenuto che equipollente non fosse la prova derivante da un giudicato formatosi con riferimento ad altra imposta). ( V 1212'63).*

La violazione, da parte del giudice, dell'Obbligo - previsto dall'art 51, n 4, cod proc civ - di astenersi, qualora abbia gia avuto occasione di conoscere della causa in altro grado del processo, contravviene ad una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validita della sentenza. Pertanto il motivo di astensione che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione non puo essere invocato, in Sede di gravame, come motivo di nullita della sentenza. ( Conf 314'71, mass n 349822; V 2679'71, mass n 353834).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1974, n. 660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 660
    Data del deposito : 12 marzo 1974

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