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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9732 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 18834/2023 R.G.
TRIBUNALE di NAPOLI
R.G. 18834/2023 – X SEZIONE
Giudice dott.ssa Miriam VALENTI – udienza del 28.10.25 ore 10:00
E' presente per l'appellante , per delega dell'avv. AL Sca- Parte_1 rano, l'avv. Gennaro De Angelis il quale, preliminarmente, rappresenta la ri- nuncia al mandato dell'avv. SO MM come da apposito atto già deposita- to nel fascicolo telematico. Lo stesso si riporta interamente al proposto grava- me nonchè ai relativi atti e scritti difensivi, reiterndo quanto ivi dedotto, rileva- to, eccepito e richiesto, insistendo per l'integrale accoglimento dello stesso con vittoria di spese e competenze di lite di doppio grado di giudizio.
Pertanto, nel riportarsi a tutti i propri scritti ed atti difensivi, chiede all'adito giudice di decidere la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies, ovvero, in subordine introitare la stessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ridotti alla metà.
Ad ogni buon conto, fermo restando quanto sopra esposto, sin d'ora conclude riportandosi alle conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, che qui ab- biansi per letteralmente riportate e trascritte, e, quindi, per l'integrale accogli- mento del gravame con la consequenziale condanna solidale degli appellati al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, come da con- corde giurisprudenza di legittimità e di merito anche dello stesso adito Tribu- nale. E'altresì presente per e per delega dell'avv Sara Memola, l'avv Ma- CP_1 ria Gabriella Pisciotta la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice
1
all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
28/10/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 18834/2023 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F. rappresentato e difeso, in modo Parte_2 C.F._1 congiunto e disgiunto, dagli Avvocati AL NO
(C.F. ) e SO MM (C.F.: , C.F._2 C.F._3 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Formia (LT), alla Via Ferdi- nando Lavanga n° 61, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, ed i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o Email_1
Email_2
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, codice fiscale e partita iva , rappresentata e difesa, giu- P.IVA_1 sta procura in atti, dall'Avv. Sara Memola (c.f. ), presso CodiceFiscale_4 il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Giacomo Matteotti nr.19,
è elettivamente domiciliata, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art.170 c.p.c. all'indirizzo PEC
[...]
Email_3
PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
3
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizio- ne avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 22 e 23 l. 689/81 depositato in data 07.02.2022,
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_2
l' ed il spiegando opposi- Controparte_2 Controparte_3 zione avverso la cartella esattoriale n. 07120190138804923000, concernente i crediti nascenti da verbali di contestazione di contravvenzioni al codice della strada per l'anno 2015 in favore del Controparte_3
Innanzi al Giudice di Pace l'opponente sollevava plurime censure e, in par- ticolare, deduceva: la nullità della notifica della cartella;
la mancata notifica- zione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni al codice della strada nel termine di legge;
la decadenza dell'ente impositore dal diritto di procedere ad esecuzione in ragione del mancato rispetto del termine per la notifica dei verbali di contravvenzione;
l'intervenuta prescrizione del diritto.
Con sentenza n. 15389/23, depositata in data 24/03/2023, il Giudice di
Pace di ravvisava la fondatezza della domanda in ragione della mancata CP_3 produzione, a cura dell'ente impositore, della prova della legittimità della pre- tesa sanzionatoria;
accoglieva, quindi, la domanda ed annullava la cartella in esame;
in punto di regolamento delle spese di lite del giudizio, ravvisava i pre- supposti per la compensazione delle stesse e, in particolare, riteneva equo compensarle “attesa la peculiarità della vertenza”.
Con ricorso in appello depositato in data 14/09/2023 e notificato, unita- mente al decreto di fissazione di udienza, in data 05/10/2023, Parte_2 spiegava appello avverso la suindicata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante rilevava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l'assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alla decisione adottata.
Con comparsa depositata in data 15/01/2024 si costituiva L Controparte_4
, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in dirit-
[...] to, o, in subordine, in caso di accoglimento dell'avverso gravame, chiedendo compensarsi tra le parti le spese del giudizio di appello per l'assenza di re- sponsabilità dell'agente della riscossione in ordine alle doglianze dell'appellante.
Il rimaneva contumace. Controparte_3
4
All'udienza del 26/12/2024 il Giudice precedentemente assegnatario del fasci- colo dichiarava la contumacia del e rinviava la causa per la Controparte_3 precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28/10/2025.
All'udienza del 28/10/2025 la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2.Ciò posto, l'appello è fondato e merita l'accoglimento nei termini di se- guito precisati.
Invero, il giudice di prime cure ha omesso del tutto la motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la compensazione: a ben vedere, l'indicazione circa “la peculiarità della vertenza” si risolve in una mera petizione di princi- pio, mancando in particolare qualsivoglia sviluppo argomentativo che possa integrare i presupposti di una vera e propria motivazione.
Né ricorrono i presupposti perché questo giudice – in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello – possa “surrogare” la motivazione carente circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invero, il caso di specie, non evidenzia alcuna delle “gravi ed eccezionali ra- gioni” idonee a determinare una deroga al principio generale della soccomben- za ex art. 91 c.p.c., avendo avuto luogo il pieno accoglimento dell'opposizione per difetto di prova della notificazione delle contravvenzioni.
Né – nei rapporti con l'odierna parte appellata Controparte_5
– assume rilievo la circostanza per cui l'accoglimento dell'opposizione
[...] abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il prin- cipio per cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esatto- riale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclu- sione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'ille- gittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è pre- sente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi
5
ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimen- to dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei verbali delle con- travvenzioni, la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposi- zione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispon- dere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene ese- guita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di ri- scossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una genera- le legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n.
2570 del 2017).
§ 3. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, in accoglimento dell'appello formulato, deve condannarsi l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudi- zio.
Tali spese si liquidano in base al valore della causa (euro 327,16) ed in ap- plicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della vo- ce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) ed ulteriore riduzione rispetto al valore minimo per l'importo concernente la fase decisoria (in quanto ha avuto luogo senza il deposito di ulteriori memorie, ragion per cui involge unicamente l'attività materiale ulteriore e successiva alla pronuncia).
L'importo complessivo che viene così riconosciuto è pari ad euro 266,00 per compenso professionale (euro 68,00 per la fase di studio;
euro 68,00 per la fa- se introduttiva;
euro 130,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
§ 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei pa- rametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle ulteriori voci per la semplicità delle questioni esaminate.
6
L'accoglimento del gravame esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 15389/2023 del 24/03/2023 del Giudice di
Pace di nella parte concernente il regolamento delle spese di lite. CP_3
• CONDANNA l' , in solido con Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_3 che liquida in euro 266,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• CONDANNA altresì l , in solido con il Controparte_2
al pagamento delle spese del presente grado di giudi- Controparte_3 zio, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre rim- borso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese liquidate per il primo e secondo gra- do di giudizio in favore dei procuratori AL NO e CP_6 ma per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 28/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
7
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 18834/2023 R.G.
TRIBUNALE di NAPOLI
R.G. 18834/2023 – X SEZIONE
Giudice dott.ssa Miriam VALENTI – udienza del 28.10.25 ore 10:00
E' presente per l'appellante , per delega dell'avv. AL Sca- Parte_1 rano, l'avv. Gennaro De Angelis il quale, preliminarmente, rappresenta la ri- nuncia al mandato dell'avv. SO MM come da apposito atto già deposita- to nel fascicolo telematico. Lo stesso si riporta interamente al proposto grava- me nonchè ai relativi atti e scritti difensivi, reiterndo quanto ivi dedotto, rileva- to, eccepito e richiesto, insistendo per l'integrale accoglimento dello stesso con vittoria di spese e competenze di lite di doppio grado di giudizio.
Pertanto, nel riportarsi a tutti i propri scritti ed atti difensivi, chiede all'adito giudice di decidere la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies, ovvero, in subordine introitare la stessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ridotti alla metà.
Ad ogni buon conto, fermo restando quanto sopra esposto, sin d'ora conclude riportandosi alle conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, che qui ab- biansi per letteralmente riportate e trascritte, e, quindi, per l'integrale accogli- mento del gravame con la consequenziale condanna solidale degli appellati al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, come da con- corde giurisprudenza di legittimità e di merito anche dello stesso adito Tribu- nale. E'altresì presente per e per delega dell'avv Sara Memola, l'avv Ma- CP_1 ria Gabriella Pisciotta la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice
1
all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
28/10/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 18834/2023 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F. rappresentato e difeso, in modo Parte_2 C.F._1 congiunto e disgiunto, dagli Avvocati AL NO
(C.F. ) e SO MM (C.F.: , C.F._2 C.F._3 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Formia (LT), alla Via Ferdi- nando Lavanga n° 61, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, ed i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o Email_1
Email_2
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, codice fiscale e partita iva , rappresentata e difesa, giu- P.IVA_1 sta procura in atti, dall'Avv. Sara Memola (c.f. ), presso CodiceFiscale_4 il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Giacomo Matteotti nr.19,
è elettivamente domiciliata, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art.170 c.p.c. all'indirizzo PEC
[...]
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PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
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OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizio- ne avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 22 e 23 l. 689/81 depositato in data 07.02.2022,
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_2
l' ed il spiegando opposi- Controparte_2 Controparte_3 zione avverso la cartella esattoriale n. 07120190138804923000, concernente i crediti nascenti da verbali di contestazione di contravvenzioni al codice della strada per l'anno 2015 in favore del Controparte_3
Innanzi al Giudice di Pace l'opponente sollevava plurime censure e, in par- ticolare, deduceva: la nullità della notifica della cartella;
la mancata notifica- zione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni al codice della strada nel termine di legge;
la decadenza dell'ente impositore dal diritto di procedere ad esecuzione in ragione del mancato rispetto del termine per la notifica dei verbali di contravvenzione;
l'intervenuta prescrizione del diritto.
Con sentenza n. 15389/23, depositata in data 24/03/2023, il Giudice di
Pace di ravvisava la fondatezza della domanda in ragione della mancata CP_3 produzione, a cura dell'ente impositore, della prova della legittimità della pre- tesa sanzionatoria;
accoglieva, quindi, la domanda ed annullava la cartella in esame;
in punto di regolamento delle spese di lite del giudizio, ravvisava i pre- supposti per la compensazione delle stesse e, in particolare, riteneva equo compensarle “attesa la peculiarità della vertenza”.
Con ricorso in appello depositato in data 14/09/2023 e notificato, unita- mente al decreto di fissazione di udienza, in data 05/10/2023, Parte_2 spiegava appello avverso la suindicata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante rilevava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l'assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alla decisione adottata.
Con comparsa depositata in data 15/01/2024 si costituiva L Controparte_4
, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in dirit-
[...] to, o, in subordine, in caso di accoglimento dell'avverso gravame, chiedendo compensarsi tra le parti le spese del giudizio di appello per l'assenza di re- sponsabilità dell'agente della riscossione in ordine alle doglianze dell'appellante.
Il rimaneva contumace. Controparte_3
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All'udienza del 26/12/2024 il Giudice precedentemente assegnatario del fasci- colo dichiarava la contumacia del e rinviava la causa per la Controparte_3 precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28/10/2025.
All'udienza del 28/10/2025 la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2.Ciò posto, l'appello è fondato e merita l'accoglimento nei termini di se- guito precisati.
Invero, il giudice di prime cure ha omesso del tutto la motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la compensazione: a ben vedere, l'indicazione circa “la peculiarità della vertenza” si risolve in una mera petizione di princi- pio, mancando in particolare qualsivoglia sviluppo argomentativo che possa integrare i presupposti di una vera e propria motivazione.
Né ricorrono i presupposti perché questo giudice – in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello – possa “surrogare” la motivazione carente circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invero, il caso di specie, non evidenzia alcuna delle “gravi ed eccezionali ra- gioni” idonee a determinare una deroga al principio generale della soccomben- za ex art. 91 c.p.c., avendo avuto luogo il pieno accoglimento dell'opposizione per difetto di prova della notificazione delle contravvenzioni.
Né – nei rapporti con l'odierna parte appellata Controparte_5
– assume rilievo la circostanza per cui l'accoglimento dell'opposizione
[...] abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il prin- cipio per cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esatto- riale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclu- sione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'ille- gittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è pre- sente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi
5
ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimen- to dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei verbali delle con- travvenzioni, la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposi- zione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispon- dere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene ese- guita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di ri- scossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una genera- le legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n.
2570 del 2017).
§ 3. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, in accoglimento dell'appello formulato, deve condannarsi l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudi- zio.
Tali spese si liquidano in base al valore della causa (euro 327,16) ed in ap- plicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della vo- ce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) ed ulteriore riduzione rispetto al valore minimo per l'importo concernente la fase decisoria (in quanto ha avuto luogo senza il deposito di ulteriori memorie, ragion per cui involge unicamente l'attività materiale ulteriore e successiva alla pronuncia).
L'importo complessivo che viene così riconosciuto è pari ad euro 266,00 per compenso professionale (euro 68,00 per la fase di studio;
euro 68,00 per la fa- se introduttiva;
euro 130,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
§ 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei pa- rametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle ulteriori voci per la semplicità delle questioni esaminate.
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L'accoglimento del gravame esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 15389/2023 del 24/03/2023 del Giudice di
Pace di nella parte concernente il regolamento delle spese di lite. CP_3
• CONDANNA l' , in solido con Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_3 che liquida in euro 266,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• CONDANNA altresì l , in solido con il Controparte_2
al pagamento delle spese del presente grado di giudi- Controparte_3 zio, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre rim- borso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese liquidate per il primo e secondo gra- do di giudizio in favore dei procuratori AL NO e CP_6 ma per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 28/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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