TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5673 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PEZZANO MARIA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 13.01.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. PEZZANO MARIA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 05/05/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato in qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze della società dal 14 marzo 2003, sino al 13.02.2020, con la qualifica di CP_2
1 impiegato - quarto livello e le mansioni di salumiere;
che con sentenza n. 1/2020 la società era stata dichiarata insolvente e quindi posta in Amministrazione
Straordinaria.
Deduceva il ricorrente di essere rimasto creditore del TFR e di avere presentato istanza di ammissione al passivo;
che la domanda era stata accolta per l'importo di
€ 30.934,15 a titolo di TFR, di cui € 3.712,24 per TFR rimasto in azienda ed €
27.221,91 accantonato presso il Fondo di Tesoreria;
che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 07.04.2022 e di avere, conseguentemente, presentato relativa domanda amministrativa all' per il pagamento. CP_1
Affermava il ricorrente che l non aveva proceduto al pagamento, CP_3
adducendo la competenza del Fondo di Tesoreria;
che il diniego doveva ritenersi illegittimo, ritenendo la legittimazione passiva ad erogare la prestazione previdenziale in capo all' quale gestore di entrambi i Fondi, di Tesoreria e di CP_1
Garanzia, e concludeva pertanto con la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di € 30.994,15;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 13.01.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, come emerge dalle conclusioni delle parti e dalla documentazione in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto, cosicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell'istituto – virtualmente soccombente - al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 13.01.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5673 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PEZZANO MARIA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 13.01.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. PEZZANO MARIA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 05/05/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato in qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze della società dal 14 marzo 2003, sino al 13.02.2020, con la qualifica di CP_2
1 impiegato - quarto livello e le mansioni di salumiere;
che con sentenza n. 1/2020 la società era stata dichiarata insolvente e quindi posta in Amministrazione
Straordinaria.
Deduceva il ricorrente di essere rimasto creditore del TFR e di avere presentato istanza di ammissione al passivo;
che la domanda era stata accolta per l'importo di
€ 30.934,15 a titolo di TFR, di cui € 3.712,24 per TFR rimasto in azienda ed €
27.221,91 accantonato presso il Fondo di Tesoreria;
che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 07.04.2022 e di avere, conseguentemente, presentato relativa domanda amministrativa all' per il pagamento. CP_1
Affermava il ricorrente che l non aveva proceduto al pagamento, CP_3
adducendo la competenza del Fondo di Tesoreria;
che il diniego doveva ritenersi illegittimo, ritenendo la legittimazione passiva ad erogare la prestazione previdenziale in capo all' quale gestore di entrambi i Fondi, di Tesoreria e di CP_1
Garanzia, e concludeva pertanto con la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di € 30.994,15;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 13.01.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, come emerge dalle conclusioni delle parti e dalla documentazione in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto, cosicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell'istituto – virtualmente soccombente - al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 13.01.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2