Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2026, proposto da:
Irno Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8F20BE746, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizia Rumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.U.C. Tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani, non costituito in giudizio;
nei confronti
Clemens Costruzioni S.r.l., Mediterranea S.r.l., non costituiti in giudizio;
Edil Mag Arkè S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Delle Foglie, Emilio Reboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a - della determina n. 1188 del 22.12.2025, con la quale il Comune di Mercato San Severino ha disposto l'aggiudicazione dei “lavori di efficientamento energetico per la trasformazione edificio in categoria NZEB della Scuola Secondaria di primo grado “San Tommaso D'Aquino” (CIG B8F20BE746), in favore della Società “Edil Mag Arkè”;
b - dei verbali di gara nn. 1 del 21.11.2025, 2 del 25.11.2025, 3 del 27.11.2025, 4 del 02.12.2025, 5 del 05.12.2025, 6 del 09.12.2025 e 7 del 09.12.2025;
c - della nota pec del 23.12.2025, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione sub a);
d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia
del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell'art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell'art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino e di Edil Mag Arkè S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Mercato San Severino, mediante la C.U.C., indiceva una procedura di gara per l’affidamento dei “lavori di efficientamento energetico per la trasformazione edificio in categoria NZEB della Scuola Secondaria di primo grado “San Tommaso D’Aquino” (CIG B8F20BE746).
La società epigrafata presentava istanza di partecipazione, unitamente alla documentazione.
Con determina, n. 1188 del 22.12.2025, l’Ente disponeva l’aggiudicazione in favore della Società “Edil Mag Arkè”, con punti 91,01 ed, a seguire, la Società “Clemens Costruzioni S.r.l., con punti 90,88, la Società “Mediterranea S.r.l.” con punti 90,64 e la Società “Irno Costruzioni S.r.l.”, con punti 88,84.
La società in epigrafe agisce per l’annullamento della determina de qua; per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 121 c.p.a; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
Il gravame, ritualmente notificato e depositato, è sorretto da una serie di censure di illegittimità, così di seguito sintetizzate:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 57 E 108 DEL D.LGS. N. 3 36/2023 – ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990 - ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA - D.M. 23 GIUGNO 2022 PUNTO 2.4.5 - D.P.R. 74/2013 - D.M. 30 MARZO 2022 - DEC PREV – REGISTRO UFFICIALE U0014030 DEL 1 SETTEMBRE 2025 EMANATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ MANIFESTA)
La parte ricorrente lamenta che dall'esame delle offerte e dei punteggi attribuiti emerge con palmare evidenza, da un lato, che l'offerta della ricorrente è stata gravemente sottovalutata e, dall'altro, che l'offerta dei concorrenti che la precedono è stata erroneamente valutata e, comunque, sopravvalutata. Il miglioramento della qualità dell'area, però, è stato previsto solo dalla ricorrente e, di conseguenza, le valutazioni attribuite per il suddetto criterio sono manifestamente errate ed illogiche. Per tale criterio la Commissione di gara, infatti, ha attribuito pressoché i medesimi punteggi: - Società “Edil Mag Arkè”: punti 28,00; - Società “Clemens Costruzioni S.r.l.: punti 26,83; - Società “Mediterranea S.r.l.”: punti 25,66; - Società “Irno Costruzioni S.r.l.”: punti 25,66.
Dal semplice esame delle relative relazioni tecniche emerge che la prima (Società “Edil Mag Arkè S.r.l.") e la terza graduata (Società “Mediterranea S.r.l.”), nulla hanno previsto in relazione al miglioramento dell'areazione.
Secondo la prospettazione attorea, l'illegittimità dell'attribuzione dei suddetti punteggi è tanto più illegittima e non giustificata, ove si consideri che in relazione all'ulteriore elemento di valutazione del criterio 1 - "al maggior rendimento e all'efficienza energetica", le offerte dei primi quattro concorrenti sono equivalenti e, quindi, il punteggio attribuito alle controinteressate, in assenza di una miglioria sull'areazione, è ulteriormente errato e non giustificato.
In relazione al criterio 2, la ricorrente evidenzia che, a differenza degli altri concorrenti che la precedono in graduatoria, ha previsto, con l'offerta migliorativa, l'utilizzo di pannelli in cellule di polveri a base di ossidi di silice per l'intera estensione delle pareti, nel pieno rispetto della normativa antincendio. Secondo l’assunto attoreo, l'illegittimità dell'attribuzione dei suddetti punteggi sarebbe illegittima, atteso che, in relazione all'ulteriore elemento di valutazione del criterio 2 - "qualità degli infissi" -, le offerte dei primi quattro concorrenti sono equivalenti. Infatti, la tipologia dei materiali costituenti l’infisso e la tecnica di posa sono nella sostanza equipollenti, come pure la trasmittanza unitaria sia del vetro che del profilo sono di fatto simili dati gli altissimi standards raggiunti da tutte le case costruttrici.
Resiste in giudizio la prima graduata, depositando documentazione e memoria.
La stessa rimarca la natura di "Smart Building" e "NZEB" (edificio a energia quasi nulla) della sua offerta, avendo la stazione appaltante premiato non singoli componenti, ma un ecosistema tecnologico integrato che supera qualitativamente la base di gara e i requisiti minimi di legge (CAM). In relazione al criterio 1, sul miglioramento della qualità dell’aria, la stessa evidenzia di aver applicato un sistema più avanzato integrando filtri antibatterici elettrostatici (che agiscono anche senza dover immettere aria esterna fredda/calda da riscaldare) e sensori che dialogano con il BMS, con innovazione tecnica. In relazione al criterio 2, sottolinea la qualità avanzata della sua offerta, rigorosamente rispettosa della normativa vigente in materia.
Si costituisce in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva.
L’Ente deduce diversi rilievi di inammissibilità, atteso che le doglianze involgerebbero l’erronea attribuzione di punteggi in sede di OEPV e, dunque, valutazioni che sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo in caso di manifesta illogicità, errore macroscopico, travisamento o contraddittorietà evidenti; mancherebbe l’interesse sostanziale della ricorrente, la quale è quarta graduata e invoca l’aggiudicazione mediante la rivalutazione dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, non dimostrando che l’esito complessivo si ribalterebbe necessariamente in suo favore. Insiste poi sul rigetto del gravame.
Nell’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata.
Il gravame è in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile.
E’ rigettato, limitatamente alle censure di illegittimità formulate nei confronti dell’aggiudicazione della prima graduata.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, la determina di aggiudicazione si appalesa al Collegio legittima in parte qua, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Sono, infatti, privi di pregio i rilievi di illegittimità, profilati dalla parte ricorrente, nell’unico motivo di ricorso.
E’ infondata la doglianza in relazione al criterio 1.
Il criterio 1 ha previsto l'attribuzione fino a punti 35 per le "Soluzioni tecniche migliorative in riferimento all'impianti di climatizzazione finalizzato al miglioramento della potenzialità, al maggior rendimento e all'efficienza energetica, al miglioramento della qualità dell'aria e del comfort indoor, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla riduzione dei consumi ed all'utilizzo di tecnologie innovative".
Il suddetto criterio, cioè, in sostanza, attiene a due elementi: - "al maggior rendimento e all'efficienza energetica"; - "al miglioramento della qualità dell'aria e del comfort indoor".
Per tale criterio la Commissione di gara, infatti, ha attribuito pressoché i medesimi punteggi: - Società “Edil Mag Arkè”: punti 28,00; - Società “Clemens Costruzioni S.r.l.: punti 26,83; - Società “Mediterranea S.r.l.”: punti 25,66; - Società “Irno Costruzioni S.r.l.”: punti 25,66.
In relazione a questo criterio, la ricorrente lamenta di essere l'unico concorrente ad aver previsto la fornitura in opera di sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) e sottolinea che la prima graduata nulla ha previsto in relazione al miglioramento dell'areazione.
Sul punto, la controinteressata prima graduata deduce di aver, per contro, applicato un sistema più avanzato integrando filtri antibatterici elettrostatici (che agiscono anche senza dover immettere aria esterna fredda/calda da riscaldare) e sensori che dialogano con il BMS; prevedendo peraltro un sistema di ventilazione meccanica, dotato di innovazione tecnica.
Ed invero, sulla base delle emergenze documentali, il Collegio reputa condivisibile, in stretta applicazione dell'indicato criterio, la valorizzazione dell’offerta della prima graduata, maggiormente rispondente alle logiche di efficienza energetica e di miglioramento della qualità dell’aria.
E’ infondata la doglianza in relazione al criterio 2.
Il “criterio 2” previsto nel bando oggetto di giudizio ha ad oggetto “Soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto per quanto riguarda la coibentazione di pareti, la coibentazione e l’impermeabilizzazione della copertura e la qualità degli infissi. Saranno valutati: prestazioni termiche, materiali sostenibili, abbattimento acustico, qualità della posa, tenuta all’aria e comfort indoor”.
Per tale criterio la Commissione di gara ha attribuito i seguenti punteggi: - Società “Edil Mag Arkè”: punti 18,33; - Società “Clemens Costruzioni S.r.l.: punti 19,16; - Società “Mediterranea S.r.l.”: punti 16,66; - Società “Irno Costruzioni S.r.l.”: punti 18,33.
La ricorrente lamenta che, dall’esame dell'offerta tecnica, emerge che la prima graduata avrebbe previsto la miglioria in modo parziale ovvero su una superficie ridotte delle pareti e della copertura, rendono l'offerta incompleta e non valutabile. Specifica che, a fronte di una superficie di intervento delle facciate di mq. 1.628,17, ha previsto ha previsto l'offerta migliorativa per un'estensione di soli mq. 438,51, non coprendo una superficie di mq. 1.189,66; - a fronte di una superficie di intervento della copertura di mq. 14 1.031,55 ha previsto ha previsto l'offerta migliorativa per un'estensione di soli mq. 895,00, non coprendo una superficie di mq. 136,55. Tali differenze paleserebbero un intervento parziale e non corrispondente al perimetro oggetto di gara, per cui il beneficio migliorativo non si estenderebbe all’intero edificio, in palese violazione del sub-criterio che richiede un miglioramento omogeneo per tutto il complesso.
La società Edil Mag Arkè, nella sua memoria difensiva, rimarca infatti quanto segue:
“nella propria offerta, si è impegnata alla coibentazione del 100% delle superfici di progetto. La scelta di utilizzare la IN CA (λ 0,019 - 0,021) su 438 mq di pareti e 895 mq di copertura rappresenta un upgrade strategico ad altissima prestazione. Nelle restanti aree viene mantenuto l'isolamento di progetto (EPS grafite λ 0,031), garantendo che l'edificio superi globalmente i requisiti minimi. Come noto una miglioria non deve necessariamente essere "massiva" per essere premiabile: deve essere efficace. La Commissione ha premiato la qualità estrema del materiale, che riduce le dispersioni del 55% nelle aree di applicazione”.
Ed invero, sulla base della disamina della complessiva documentazione in atti, emerge che la proposta della prima graduata non solo è conforme alle norme vigenti, ma tecnicamente superiore sotto il profilo delle prestazioni energetiche e della sicurezza passiva.
Destituita di fondamento è altresì la violazione della normativa antincendio da parte della prima graduata.
La parte ricorrente, nel suo gravame, lamenta che, dall'esame della relazione tecnica della prima graduata, emerge che per le pareti ha offerto: a - un kit cappotto di classe B-s1,d0 (con pannello di Euroclasse B), sulla superficie d’intervento (peraltro in modo parziale con mq. 438,51 contro i mq. 1.189,66 totali), senza prevedere le fasce di compartimentazione e, quindi, in modo non conforme alle prescrizioni contenute nel D.M. 30 marzo 2022, il quale al punto V.13.4.2 e V.13.5.1 esige fasce tagliafuoco (di classe minima A2-s1,d0) nelle facciate con utilizzo di pannelli di Euroclasse inferiori alla A1 o A2 permessi; b - non ha previsto le fasce fagliafuoco, limitandosi a indicarne la presenza solo attorno alle finestre e porte-finestre, rendendo l’intervento non conforme al Codice di Prevenzione Incendi. La prima graduata, però, non ha previsto la reinstallazione in copertura dei pannelli fotovoltaici secondo le prescrizioni del DEC PREV 2025, la quale prevede norme più stringenti ovvero il montaggio con distanze di sicurezza (minimo 1m da bordi/aperture e 2m tra sottoinsiemi di moduli), percorsi liberi per soccorritori, e la creazione di corridoi tagliafuoco su coperture, con obbligo di materiali incombustibili (classe A1) o strati protettivi equivalenti (El 30).
La controinteressata prima graduata, nella sua memoria difensiva, deduce quanto segue in relazione ai diversi profili evidenziati:
“nella sua proposta c’è stato: - Miglioramento della Classe: il progetto base prevedeva EPS in Classe E (materiale combustibile e gocciolante), mentre la contrinteressata ha proposto un sistema in Classe B-s1, d0 (salto di sicurezza enorme: la resina fenolica è un termoindurente che non fonde e non propaga fiamme per gocciolamento (d0); - Miglioria rispetto alle Aree Critiche: nelle zone prospicienti la scala di emergenza, l’aggiudicataria ha mantenuto la prescrizione del progetto base utilizzando la Lana di RO (Classe A1), applicando però una marcata miglioria rispetto alle altre facciate, elevandone lo standard di sicurezza). In relazione alla Fasce Tagliafuoco si evidenzia come, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le fasce di compartimentazione previste dal D.M. 30/03/2022 sono oneri di corretta posa in opera. L'impresa è obbligata per legge a realizzarle in fase di cantiere. Il principio di eterointegrazione stabilisce che il rispetto della normativa antincendio sia implicito nell'offerta: non averle "disegnate" in una relazione di miglioria non costituisce vizio di ammissibilità, ma mero dettaglio esecutivo). In relazione al Sistema Copertura ed al DEC PREV 2025 (Fotovoltaico), da un lato, il rispetto del DEC PREV 14030/2025 (distanze di sicurezza, corridoi tagliafuoco, percorsi soccorritori) è un obbligo inderogabile dell'esecutore; dall’altro, Edil Mag Arkè, proponendo un sistema con sfogo vapore attivo e membrana Cool Roof, ha garantito una base di posa per il fotovoltaico molto più stabile e duratura della semplice lana di roccia proposta dal ricorrente. La proposta dell’aggiudicataria, inoltre, protegge l'isolamento dall'umidità interna, evitando il rigonfiamento del manto impermeabile sotto i pannelli. L’offerta di Edil Mag Arkè prevede un Sistema Tecnologico Integrato così composto: Efficienza Termica: λ 0,019 (CA) contro λ 0,035 (Lana). Isoli il doppio con lo stesso ingombro; Comfort Indoor e Salute: Certificazione EPD e assenza di VOC. Nelle scuole, la qualità chimica dell'aria è vitale; Gestione del Vapore: La nostra membrana impedisce la formazione di bolle, garantendo che il tetto duri oltre 30 anni senza manutenzione. Edil Mag Arké, quindi, ha offerto un sistema "attivo" perché gestisce vapore, calore solare e isolamento termico. tanto è stato puntualmente valutato dalla Commissione che ritenuto correttamente l’odierna controinteressata meritevole di aggiudicazione”.
Ne discende che, sulla base degli atti di causa, le censure di illegittimità profilate nei confronti della prima classificata sono infondate e l’aggiudicazione della gara nei suoi confronti è legittima.
Alla luce delle risultanze in atti, le censure, infatti, puntano a incidere non su errori manifesti, ma su valutazioni della commissione, la quale avrebbe attribuito punteggi in assenza di una miglioria o in presenza di una miglioria non conforme al bando.
Il Collegio non ignora che la dominante giurisprudenza assume che la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio (T.A.R. Napoli, sez. IX, 2/05/2025, n. 3517).
Il gravame è invece inammissibile, limitatamente ai rilievi di illegittimità formulati nei confronti della seconda e della terza graduata.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
Assume che la terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l'utilità dell'aggiudicazione solo in quanto dimostri l'illegittimità del posizionamento delle imprese che l'hanno preceduta in graduatoria (salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara) (TAR Lombardia, sez. I, 3.03.2025, n. 721).
L’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate le censure proposte avverso tutte le prime tre classificate (Cons. Stato, sez. V, 2.01.2014, n. 29).
Stanti queste premesse, il gravame è in parte rigettato ed in parte inammissibile.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
NA NA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO