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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2109/2021 R.G al quale vi è riunito il procedimento n. 2546/2021RG., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi e C.F._1
AO DA, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Cascio come da procura in atti
- resistente contumace -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indennità di disoccupazione e
ANF.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.06.2021, Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di aver CP_1
svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della ditta IO AN nell'anno 2019 per 102 giornate lavorative. Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Parte ricorrente evidenziava, altresì, che possedendo i requisititi di legge, presentava all' in data 28 marzo 2020 istanza volta ad ottenere il pagamento CP_1 della disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2019.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché al fine di ottenere i benefici previdenziali previsti ex lege, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' rimaneva contumace, seppur regolarmente citata. CP_1
Con autonomo giudizio n. 2546/2021 impugnava la cancellazione dagli elenchi agricoli, deducendo di aver lavorato per 102 giornate nel 2019 (nelle domande viene indicato 51 giornate ma dal corpo del ricorso e delle richieste istruttorie si può dedurre essere un refuso).
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari e chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
In data odierna la causa viene decisa. chiede l'accertamento del proprio diritto alla Parte_1
reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta
IO AN.
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso.
2 Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto del ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per l'annualità dedotta.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1
agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della IT IO AN per l'anno 2019.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, sono stati ammessi dei testimoni.
Il teste Sig. riferiva testualmente che “Confermo che Testimone_1
parte ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della IT
IO AN per 102 giornate ed esattamente dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2019. Sono a conoscenza della superiore circostanza perché ho lavorato nella medesima ditta e nel medesimo periodo e con l'odierna ricorrente.
Lavoravamo a Tortorici in C.da Moira. Ci occupavamo di pulitura dei terreni, raccolta nocciole, raccolta legna che poi si bruciava. I gruppi di lavoro variavano nel tempo e venivano formati dal Sig. IO. Lavoravamo dalle
07,00 alle ore 16,00, con una pausa pranzo di un'ora. Le direttive venivano impartite dal sig. IO. Confermo che la ricorrente è stata regolarmente retribuita. Sono a conoscenza di ciò perché ci pagava tutti insieme, in contanti,
3 con cadenza mensile. La paga giornaliera era di circa 60 euro” (cfr. verbale di udienza del 03.07.2024).
Anche la teste, Sig.ra riferiva testualmente che “Confermo Testimone_2
che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
IO AN per 102 giornate ed esattamente per il periodo che va da agosto
2019 a dicembre 2019. Sono a conoscenza della superiore circostanza perché lavoravo nella medesima ditta con la ricorrente. Confermo che la ricorrente ha lavorato a Montalbano, Sinagra, Tortorici, però si lavorava di più a Tortorici. Ci occupavamo della pulizia dei terreni della roncatura, della raccolta di nocciole, di castagne, in base al periodo. Confermo che i gruppi di lavoro erano formati dal sig. IO e variavano nel tempo. Confermo che l'orario di lavoro era dalle 07,00 alle 16,00 con una pausa pranzo di circa un'ora. Confermo che la ricorrente è stata regolarmente retribuita. Sono a conoscenza di ciò perché venivamo pagati in contanti sui luoghi di lavoro con cadenza mensile. La paga giornaliera era di circa 60 euro. Confermo che le direttive venivano impartite dal
Sig. IO o da un suo delegato” (cfr. verbale di udienza del 03.07.2024).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare
l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”. Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste
(e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto
(come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato:
4 tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000;
Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del
2022).
Ciò che deve, tuttavia, evidenziarsi è non solo l'interesse eventuale dei testimoni all'esito positivo di un giudizio di un soggetto nelle loro stesse condizioni, ma anche la compatibilità di quanto affermato con quanto invece dedotto dal verbale ispettivo (prodotto dall'Istituto nella causa riunita). CP_1
Difatti, l'accertamento poi confluito nel verbale del novembre 2020
(quindi pochi mesi dopo la fine dell'attività lavorativa denunciata) ha riscontrato a
Montalbano un noccioleto secco e non produttivo da oltre un anno, presenti stroffe alla base degli alberi, rovi e altre piante infestanti mentre a Sinagra terreni posizionati sul fronte di una collina non presentavano tracce di coltivazione… erbe infestanti ed altra vegetazione spontanea.. alberi di nocciole in stato di abbandono evidenziato dalla presenza di rovi e altre erbe infestanti.
La giurisprudenza ha affermato che I verbali ispettivi dell non CP_1
avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo
(Cass. 2275/2000).
Nel caso di specie, tuttavia, i riscontri sui terreni sono stati proprio effettuati da un pubblico ufficiale, attribuendo agli stessi valore fino a querela di falso.
Nel consegue che bilanciando l'impianto probatorio in atti, non appare che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento non essendo stato provato
5 in modo incontrovertibile di aver lavorato per le giornate e le annualità dedotte in ricorso con la ditta IO AN.
Ogni altra questione rimane assorbita ivi compresa quella relativa agli emolumenti per l'indennità di disoccupazione per tale anno.
Parte ricorrente va esonerata dalle spese stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp att c.p.c.;
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro l' con ricorso depositato il 22.06.2021, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta le domande;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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