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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11418/23
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Parte_1
Cavaliere
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Agnese Grassia
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.09.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo prestato servizio con la qualifica di dirigente medico presso l' distretti 17 e 19, dal 1.10.2004 al 1.07.2020, ha CP_1 dedotto le seguenti circostanze: che, nel periodo dal 1.12.2015 fino al mese di marzo 2020, le visite fiscali e necroscopiche erano state effettuate mediante l'utilizzo della propria autovettura Alfa Romeo
159; che l'attività era stata svolta sia nei giorni feriali che nei giorni prefestivi e festivi;
che nulla era stato corrisposto per il rimborso del carburante;
che non gli era stato concesso il necessario riposo settimanale conseguente agli interventi prestati in pronta disponibilità; che il mancato recupero delle giornate lavorative gli aveva arrecato un danno da usura psico-fisica.
Ciò premesso ha chiesto accertarsi il diritto al rimborso del carburante per l'espletamento delle visite necroscopiche nei giorni festivi e feriali a far data dal 01.12.2015, come da conteggi allegati, e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
al pagamento della somma di euro 1532,11, o in quella
[...] maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare il diritto a percepire il risarcimento per la mancata fruizione del riposo compensativo per aver prestato attività necroscopica in 44 giorni festivi e per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno Controparte_2 sofferto per la mancata fruizione di n. 44 giorni di riposo compensativo, nella misura di euro 9.279,20, o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' costituitasi in giudizio, ha rilevato la CP_1 prescrizione del credito azionato e, nel merito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
2.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con riguardo alla questione affrontata può essere richiamata la Legge
n. 836/1973 il cui art. 15 aveva previsto che “Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulta il più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tali mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne alcuna corresponsione di indennità chilometrica”; Legge n. 417/1978, art. 8
“La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a
L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta”.
L'art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/12 (convertito, con modificazioni, dalla legge n° 122/2010) ha però disposto la disapplicazione delle suddette norme al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.
Con riguardo al campo di applicabilità delle norme sopra citate in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 78/12, la Corte dei Conti–
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con parere reso in data 12 ottobre 2010, riferendosi alle trasferte, nel sottolineare che l'area di disapplicazione di norme, quale individuata dall'ultimo periodo del comma 12, dell'art. 6, del decreto citato, non comprende anche l'art. 9 della legge n° 417 del 1978 per il quale, come noto,
l'uso del mezzo privato è ammesso quando “particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più vantaggioso”, precisa che tale ultima norma continua tuttora ad esplicare i suoi effetti dal momento che attiene più specificatamente alle “modalità di organizzazione” di servizi pubblici per le quali l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente è funzionale all'organizzazione stessa.
La Corte, quindi, sembra essere del parere che, non intervenendo l'art. 6, comma 12, del decreto citato nell'organizzazione dei servizi pubblici, vigente l'art. 9 della legge n° 417 del 1978 ed in presenza delle condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio “può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente, garantite dall'ordinamento”.
Dalla lettura delle norme richiamate appare dunque palese che, ai fini del rimborso delle spese sostenute per l'uso del mezzo proprio, sia necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.
Tenuto quindi conto dei principi esposti deve ritenersi, con riferimento alla fattispecie in esame, che, in assenza di un'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio per il periodo in contestazione (dal 1.12.2015 al marzo 2020), non possa essere disposto il rimborso delle spese sostenute.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha prodotto in giudizio alcun titolo di viaggio idoneo a documentare tali spese, per cui deve ritenersi che nulla possa essere liquidato in suo favore.
La domanda concernente il risarcimento del danno da usura psico- fisica per mancato godimento del riposo settimanale non è sostenuta da adeguata documentazione.
Il ricorrente infatti lamenta la mancata concessione del riposo settimanale (riposo compensativo) conseguente a n° 84 interventi
(visite necroscopiche) in pronta disponibilità, in reperibilità attiva, prestati in n° 44 giorni festivi a far data dal 14.02.2016. Tuttavia l'unico documento a sostegno della domanda proposta è costituito da una nota, in gran parte redatta a penna, priva di sottoscrizione e data certa.
Inoltre, dall'esame della restante documentazione in atti, risulta che il ricorrente abbia goduto del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, il quale, secondo il vigente CCNL di categoria, è previsto in alternativa al riposo compensativo.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 3.04.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11418/23
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Parte_1
Cavaliere
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Agnese Grassia
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.09.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo prestato servizio con la qualifica di dirigente medico presso l' distretti 17 e 19, dal 1.10.2004 al 1.07.2020, ha CP_1 dedotto le seguenti circostanze: che, nel periodo dal 1.12.2015 fino al mese di marzo 2020, le visite fiscali e necroscopiche erano state effettuate mediante l'utilizzo della propria autovettura Alfa Romeo
159; che l'attività era stata svolta sia nei giorni feriali che nei giorni prefestivi e festivi;
che nulla era stato corrisposto per il rimborso del carburante;
che non gli era stato concesso il necessario riposo settimanale conseguente agli interventi prestati in pronta disponibilità; che il mancato recupero delle giornate lavorative gli aveva arrecato un danno da usura psico-fisica.
Ciò premesso ha chiesto accertarsi il diritto al rimborso del carburante per l'espletamento delle visite necroscopiche nei giorni festivi e feriali a far data dal 01.12.2015, come da conteggi allegati, e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
al pagamento della somma di euro 1532,11, o in quella
[...] maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare il diritto a percepire il risarcimento per la mancata fruizione del riposo compensativo per aver prestato attività necroscopica in 44 giorni festivi e per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno Controparte_2 sofferto per la mancata fruizione di n. 44 giorni di riposo compensativo, nella misura di euro 9.279,20, o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' costituitasi in giudizio, ha rilevato la CP_1 prescrizione del credito azionato e, nel merito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
2.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con riguardo alla questione affrontata può essere richiamata la Legge
n. 836/1973 il cui art. 15 aveva previsto che “Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulta il più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tali mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne alcuna corresponsione di indennità chilometrica”; Legge n. 417/1978, art. 8
“La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a
L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta”.
L'art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/12 (convertito, con modificazioni, dalla legge n° 122/2010) ha però disposto la disapplicazione delle suddette norme al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.
Con riguardo al campo di applicabilità delle norme sopra citate in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 78/12, la Corte dei Conti–
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con parere reso in data 12 ottobre 2010, riferendosi alle trasferte, nel sottolineare che l'area di disapplicazione di norme, quale individuata dall'ultimo periodo del comma 12, dell'art. 6, del decreto citato, non comprende anche l'art. 9 della legge n° 417 del 1978 per il quale, come noto,
l'uso del mezzo privato è ammesso quando “particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più vantaggioso”, precisa che tale ultima norma continua tuttora ad esplicare i suoi effetti dal momento che attiene più specificatamente alle “modalità di organizzazione” di servizi pubblici per le quali l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente è funzionale all'organizzazione stessa.
La Corte, quindi, sembra essere del parere che, non intervenendo l'art. 6, comma 12, del decreto citato nell'organizzazione dei servizi pubblici, vigente l'art. 9 della legge n° 417 del 1978 ed in presenza delle condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio “può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente, garantite dall'ordinamento”.
Dalla lettura delle norme richiamate appare dunque palese che, ai fini del rimborso delle spese sostenute per l'uso del mezzo proprio, sia necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.
Tenuto quindi conto dei principi esposti deve ritenersi, con riferimento alla fattispecie in esame, che, in assenza di un'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio per il periodo in contestazione (dal 1.12.2015 al marzo 2020), non possa essere disposto il rimborso delle spese sostenute.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha prodotto in giudizio alcun titolo di viaggio idoneo a documentare tali spese, per cui deve ritenersi che nulla possa essere liquidato in suo favore.
La domanda concernente il risarcimento del danno da usura psico- fisica per mancato godimento del riposo settimanale non è sostenuta da adeguata documentazione.
Il ricorrente infatti lamenta la mancata concessione del riposo settimanale (riposo compensativo) conseguente a n° 84 interventi
(visite necroscopiche) in pronta disponibilità, in reperibilità attiva, prestati in n° 44 giorni festivi a far data dal 14.02.2016. Tuttavia l'unico documento a sostegno della domanda proposta è costituito da una nota, in gran parte redatta a penna, priva di sottoscrizione e data certa.
Inoltre, dall'esame della restante documentazione in atti, risulta che il ricorrente abbia goduto del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, il quale, secondo il vigente CCNL di categoria, è previsto in alternativa al riposo compensativo.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 3.04.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua