Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
3874/2019 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 23/01/2025, alle ore 11.48, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Caroè G. il quale insiste in atti e chiede la decisione Parte_1 della causa;
nessuno è presente per Controparte_1 ai fini della pratica forense sono presenti le dott.sse Deborah Carnabuci e Francesca Batessa. Alle ore 12.02. viene riaperto il verbale per dare atto della presenza dell'Avv. Carlo Demestri per per delega degli avvocati Zurlo ed Ornati il quale si riporta ai Controparte_1 propri atti di causa. Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 5.7.2019, i signori – nato Parte_1
a Messina il 26 marzo 1962, ivi residente Piazza 30L pal. 73 villaggio Aldisio, C.F.
– e – nato a [...] il [...], ivi C.F._1 Parte_2 residente in [...] int. 57, C.F. C.F._2
– proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 639/2019, emesso dal Tribunale di Messina il 12 marzo 2019 e notificato in data 29 maggio 2019, nel procedimento n. 1237/2019, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 5.684,93, oltre interessi legali e spese. Gli opponenti, in particolare, dopo aver premesso di aver ricevuto, in data 29.5.2019, in notifica, il ricorso per ingiunzione – dal quale atto si leggeva che gli stessi “… intrattenevano con il rapporto contrattuale n. 4005615; il predetto Parte_3 rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare dello stato di morosità, controparte incorreva nella decadenza del beneficio del termine. Alla data della
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b) della mancata notifica al debitore della cessione del credito. costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto;
in via preliminare, chiedeva altresì concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
adduceva che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e il credito vantato nei Controparte_1 confronti degli odierni opponenti era stato oggetto di una cessione di credito e – più precisamente – di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. All'udienza del 13.2.2020, il Giudice disponeva procedersi a mediazione entro 15 giorni e rinviava per il proseguo all'udienza del 10.9.2020. Esperito il tentativo di mediazione – con esito negativo – all'udienza del 10.9.2020, il Presidente istruttore rinviava all'udienza del 24.6.2021, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte. Depositate le note, il Presidente di sezione differiva l'udienza del 24.6.2021 all'udienza straordinaria del 18.1.2021, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte. All'udienza del 18.11.2021, il Giudice rinviava al 27.10.2022 con termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie, all'esito fissava l'udienza dell'8.2.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie conclusionali. Depositate le memorie conclusionali, all'udienza dell'8.2.2024 il Giudice rinviava all'udienza del 23.1.2025. All'udienza del 23.1.2025, dopo la discussione orale delle parti, la causa era decisa L'opposizione in esame è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Il secondo motivo d'opposizione – che precede logicamente il primo - facente leva sulla pretesa carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria e ricorrente in monitorio è infondato nel merito. L'odierna opposta ha prodotto copia della comunicazione inviata all'odierno opponente avente ad oggetto la cessione del credito in contesa;
ha, poi, prodotto anche l'avviso di cessione di cui alla G.U., Parte Seconda, n. 84 del 18 luglio 2017; documentazione sufficiente a fornire prova della successione nel diritto di credito azionato dall'odierna opposta. In tal senso, si è pronunciata la Sezione I della Corte di cassazione con sentenza n. 22409 del 25.07.2023, secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.
pagina2 di 4 L'art. 4 L n. 130/1999, nell'intento di agevolare il cessionario sotto il profilo dell'espletamento dei vari incombenti post-cessione, stabilisce, richiamando l'art. 58 del TUB che la cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione è opponibile al debitore ceduto in virtù della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, poiché tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., ed esonerano quindi il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto. Anche il primo motivo d'opposizione è infondato nel merito. Deve, invero, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie ovvero aventi ad oggetto contratti di credito al consumo e similari, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore (nella specie parte opposta e già ricorrente in monitorio) che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio 2018, n. 180). Orbene, nel caso di ispecie, pacifico il dato sulla consegna del danaro oggetto del contratto di credito al consumo in contesa, deve ritenersi che l'odierna opposta, attrice in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, producendo il contratto di finanziamento tra (la cedente) l'odierno opponente Parte_3 che, dopo aver genericamente contestato la quantificazione della somma dovuta allegando di aver eseguito (indeterminati) pagamenti con funzione parzialmente estintiva del debito, nulla ha prodotto nel corso del giudizio. Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3874/2019 R.G. promossa dai signori nato a [...] il [...], ivi residente in [...]L Parte_1 pal. 73 villaggio Aldisio, C.F. e nato a [...] C.F._1 Parte_2 il 27 giugno 1987, ivi residente in [...] int. 57, C.F.
pagina3 di 4 , entrambi elettivamente domiciliati in via S. Sebastiano n. 13 C.F._2
Messina, presso lo studio dell'avv. Giovanni CAROE', CF , che li C.F._3 rappresenta e difende giuste procure in atti, opponenti, contro (P. Iva Controparte_1
, con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12,e per essa, quale P.IVA_1 procuratore, (P. Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati C.F._4
(C.F. del Foro di La Spezia, giusta procura in atti, così provvede: C.F._5
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte Parte_1 opposta delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Messina, il 23.1.2025
Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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