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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1226/2021
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. BONADONNA Parte_1 P.IVA_1
ALDO GIUSEPPE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.VERRECCHIA PAOLO MARIA CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 271\21 di € 10.990,35
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 8.10.2021 il proponeva opposizione a d.i. sopra indicato Parte_1
contestando: la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, co. 4, cod. Civ. , posto che l'esposizione debitoria del sarebbe conseguente alla Parte_1
somministrazione di energia elettrica da parte di Edison Energia s.p.a. per il periodo agosto 2013 - ottobre 2014 e nessun atto interruttivo sarebbe medio termine intervenuto;
che il comune non avrebbe mai ricevuto le fatture allega te al ricorso per decreto ingiuntivo recando quale intestazione un indirizzo divero da quello reale ovvero un indirizzo, quella di via Torino 37 ove il Parte_1
non ha alcun riferimento ufficio, sede secondaria, domicilio o altro, che possa essere
[...] ricondotto all'opponente, piuttosto che alla sede legale del in Butera (CL), via Aldo Moro Pt_1
n.
5.corrispondendo invece ad un'abitazione privata.
Rilevava dover essere il creditore tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio
1 carico, la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Osservava l'opponente che fra le letture indicate come reali dalla società opposta, l'unica in linea con i dati del distributore è quella iniziale dell'1/7/2012 di mc 2691 (nelle fatture di trasporto, infatti, si rinviene la lettura del distributore al 31/8/2012 di mc 2719 cfr. ft. 12DV003546 relativa al mese di settembre 2012); mentre la lettura finale del vecchio contatore, che secondo la società opposta alla data dell'8/10/2015 era di mc 9344, non trova alcun riscontro nelle fatture del distributore in atti, nelle quali la lettura che temporalmente si avvicina di più alla data dell'8/10/2015 è quella di gran lunga inferiore di soli mc 3337 del 31/5/2015; risultando pertanto non provato, anzi addirittura smentito, l'assunto principale della società opposta secondo cui il credito di cui alla fattura ingiunta sarebbe fondato in quanto la misura dei consumi fatturati troverebbe conferma nei dati di consumo comunicati dal distributore e rilevabili dalle fatture di trasporto del gas. Concludeva chiedendo dichiararsi prescritto il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cod. civ.; dichiarare che nessuna somma è dovuta dal alla società opposta;
in mero Parte_1 subordine, ridurre l'importo del credito nei limiti del giusto e del provato.
Si costituiva l'opposta rilevando, in relazione alla eccezione di prescrizione che, a seguito della scadenza delle fatture di cui al ricorso, prima di inviare la diffida del 20/3/2021 e prima di radicare il procedimento monitorio, aveva intimato al di Controparte_2 Parte_1
adempiere al pagamento e ciò attraverso la comunicazione, che produceva al (DOC. 3) inviata a mezzo PEC il 17-04-2018, recante estratto conto con analitica indicazione dei crediti oggetto della
Cont presente azione monitoria;
dalla casella pec di " ; in Email_1
ordine alla mancata trasmissione delle fatture rilevava che l'eccezione di mancata ricezione da parte del delle bollette / fatture azionate con il ricorso monitorio, in ragione della pretesa errata Pt_1
intestazione di parte delle medesime era priva di pregio, laddove la maggior parte delle fatture recava in indirizzo esattamente la sede legale del in Butera (CL), via Aldo Moro n. 5 e che Pt_1 dell'esistenza di dette fatture il era a conoscenza anche in ragione della loro esatta Pt_1
identificazione contenuta nella cessione di credito notificatagli in data 02.02.2015; rilevava la genericità della contestazione avanzata dal Comune di < Pt_1
indicate nel decreto ingiuntivo;
di avere sottoscritto i contratti per le varie utenze indicate in fattura;
di avere consumato le quantità di energia elettrica indicate nelle varie fatture;
che le prestazioni
2 fatturate corrispondano a quelle pattuite e/o eseguite;
la corrispondenza degli importi richiesti a quelli dovuti;
la correttezza delle rilevazioni sottese alle fatture poste a fondamento del monitorio>> atteso che la documentazione già depositata in sede monitoria (cessione dei crediti, mandato alla gestione degli stessi, atto di cessione dei crediti, fatture ed estratti autentici del registro IVA della cedente), appariva idonea a fondare la pretesa creditoria azionata atteso che ogni singola fattura riportava distintamente tutti gli elementi identificativi della fornitura erogata, il luogo di erogazione della fornitura stessa, il POD, l'indicazione del distributore, il tipo di offerta contrattuale prescelta la data di inizio della fornitura, le specifiche tecniche quali la potenza impegnata, la potenza disponibile, la tensione, etc. così che la dedotta eccezione avversaria risultava del tutto priva di fondamento. Concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito rigettare, perché infondata, l'opposizione promossa dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
271/2021 di € 10.990,35.
Alla prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecuzione mancando il documento indicato in fase monitoria come n. 3 comprovante l'interruzione della prescrizione. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e in seguito, atteso ilmutamento della persona fisica del g.i., venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente
3 ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
In materia di somministrazione in conformità agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante”. Pertanto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se il debitore opponente eccepisce la prescrizione del credito agito, incombe sul creditore opposto (che è e rimane attore in senso sostanziale, come tale tenuto a provare il fondamento della sua pretesa) dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, senza che possa operare un'inversione dell'onere della prova ed addebitare per tale via all'opponente l'onere di provare l'evento da cui far decorrere il nuovo termine prescrizionale.
In proposito, secondo giurisprudenza del tutto consolidata, quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
27.01.2015 n. 1442; Cass. civ., sez. 2, 21.06.2009 n. 6209).
Circa il dies a quo del termine di prescrizione, a mente dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di specie, posto che la fatturazione ha avuto cadenza periodica mensile, il dies a quo decorre, per ogni mese di fornitura, dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia, atteso che da tale data la somministrante aveva il diritto (e pure l'obbligo) di emettere fattura, in assenza di consumi effettivi anche in acconto, salvo conguaglio.
Quanto agli atti interruttivi del termine di prescrizione, a mente dell'art. 2941 cc interrompono la prescrizione la richiesta giudiziale od ogni altro atto che costituisca in mora il debitore: ex art. 1219 co. 1 cc, la costituzione in mora avviene mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto al debitore.
4 In quanto logicamente pregiudiziale alla disamina dell'esistenza del diritto è necessario anzi tutto delibare l'eccezione, tempestivamente svolta dall'opponente di estinzione del Parte_1
detto diritto, per prescrizione. Segnatamente, l'opponente ha sostenuto che il termine di prescrizione applicabile al diritto di credito è di cinque anni, che il dies a quo decorre dalla data di erogazione dell'energia, che essendo le fatture allegate al ricorso monitorio relative al periodo agosto 2013 - ottobre 2014 e nessun atto interruttivo risulterebbe essere stato mai notificato all'opponente, pertanto il credito si sarebbe definitivamente estinto per prescrizione in data 01.11.2019 stante l'assenza di atti interruttivi prima della notifica del decreto ingiuntivo. L'opposto ha però documentato che il decorso del termine è stato interrotto con l'invio di Controparte_2
di comunicazione inviata a mezzo PEC il 17-04-2018 con cui aveva intimato al Parte_1
di adempiere al pagamento, recante estratto conto con analitica indicazione dei crediti oggetto della
Cont presente azione monitoria;
più esattamente dalla casella pec di
" . Si rileva dalla produzione documentale di parte opposta Email_1 che le pec del 21.3.2017 è stata inviata all'indirizzo di protocollo del Comune di con Pt_1 allegato l'estratto conto delle fatture insolute;
risulta pure prodotta la diffida inviata a mezzo pec il
17-04-201 al di adempiere al pagamento contenente l'estratto conto con Parte_1 analitica indicazione dei crediti oggetto della. L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
Altresì va rilevato che, essendo il contratto dedotto in giudizio, un contratto di somministrazione di energia, con pagamento del corrispettivo a consumo, discende ai sensi dell'art. 2697 cc che, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, incombe al preteso creditore anche dare evidenza del quantum dei kwh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata). In questo senso, difatti, la
Corte di Cassazione ha -con massime costanti e ripetute nel tempo- affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004 n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011
n. 13193; Cass. civ. sez. 3, 22.11.2016 n. 23699).
Ritiene questo g.i. che non siano però fondati i rilievi dell'opponente in ordine alla incertezza della prova del credito essendo emerso che, in parte, alcune fatture sono state pagate dall'utente, pertanto le contestazioni ad ampio raggio mosse dall'opponente appaiono estremamente generiche e non raggiungono un sufficiente grado di definizione da potersi definire puntuali.
5 Va infatti ritenuto che almeno le bollette inviate all'indirizzo del in via Aldo Moro, queste Pt_1
sì, dovevano essere state ricevute e conosciute, pertanto eventuali difformità sui consumi potevano essere rilevate e contestate all'ente erogatore in corso di esecuzione del contratto.
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 10.996,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi non essendo state affrontate questioni di particolare entità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il d.i. 271\2021, del 28.05.2020 che dichiara esecutivo.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 16.5.2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1226/2021
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. BONADONNA Parte_1 P.IVA_1
ALDO GIUSEPPE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.VERRECCHIA PAOLO MARIA CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 271\21 di € 10.990,35
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 8.10.2021 il proponeva opposizione a d.i. sopra indicato Parte_1
contestando: la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, co. 4, cod. Civ. , posto che l'esposizione debitoria del sarebbe conseguente alla Parte_1
somministrazione di energia elettrica da parte di Edison Energia s.p.a. per il periodo agosto 2013 - ottobre 2014 e nessun atto interruttivo sarebbe medio termine intervenuto;
che il comune non avrebbe mai ricevuto le fatture allega te al ricorso per decreto ingiuntivo recando quale intestazione un indirizzo divero da quello reale ovvero un indirizzo, quella di via Torino 37 ove il Parte_1
non ha alcun riferimento ufficio, sede secondaria, domicilio o altro, che possa essere
[...] ricondotto all'opponente, piuttosto che alla sede legale del in Butera (CL), via Aldo Moro Pt_1
n.
5.corrispondendo invece ad un'abitazione privata.
Rilevava dover essere il creditore tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio
1 carico, la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Osservava l'opponente che fra le letture indicate come reali dalla società opposta, l'unica in linea con i dati del distributore è quella iniziale dell'1/7/2012 di mc 2691 (nelle fatture di trasporto, infatti, si rinviene la lettura del distributore al 31/8/2012 di mc 2719 cfr. ft. 12DV003546 relativa al mese di settembre 2012); mentre la lettura finale del vecchio contatore, che secondo la società opposta alla data dell'8/10/2015 era di mc 9344, non trova alcun riscontro nelle fatture del distributore in atti, nelle quali la lettura che temporalmente si avvicina di più alla data dell'8/10/2015 è quella di gran lunga inferiore di soli mc 3337 del 31/5/2015; risultando pertanto non provato, anzi addirittura smentito, l'assunto principale della società opposta secondo cui il credito di cui alla fattura ingiunta sarebbe fondato in quanto la misura dei consumi fatturati troverebbe conferma nei dati di consumo comunicati dal distributore e rilevabili dalle fatture di trasporto del gas. Concludeva chiedendo dichiararsi prescritto il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cod. civ.; dichiarare che nessuna somma è dovuta dal alla società opposta;
in mero Parte_1 subordine, ridurre l'importo del credito nei limiti del giusto e del provato.
Si costituiva l'opposta rilevando, in relazione alla eccezione di prescrizione che, a seguito della scadenza delle fatture di cui al ricorso, prima di inviare la diffida del 20/3/2021 e prima di radicare il procedimento monitorio, aveva intimato al di Controparte_2 Parte_1
adempiere al pagamento e ciò attraverso la comunicazione, che produceva al (DOC. 3) inviata a mezzo PEC il 17-04-2018, recante estratto conto con analitica indicazione dei crediti oggetto della
Cont presente azione monitoria;
dalla casella pec di " ; in Email_1
ordine alla mancata trasmissione delle fatture rilevava che l'eccezione di mancata ricezione da parte del delle bollette / fatture azionate con il ricorso monitorio, in ragione della pretesa errata Pt_1
intestazione di parte delle medesime era priva di pregio, laddove la maggior parte delle fatture recava in indirizzo esattamente la sede legale del in Butera (CL), via Aldo Moro n. 5 e che Pt_1 dell'esistenza di dette fatture il era a conoscenza anche in ragione della loro esatta Pt_1
identificazione contenuta nella cessione di credito notificatagli in data 02.02.2015; rilevava la genericità della contestazione avanzata dal Comune di < Pt_1
indicate nel decreto ingiuntivo;
di avere sottoscritto i contratti per le varie utenze indicate in fattura;
di avere consumato le quantità di energia elettrica indicate nelle varie fatture;
che le prestazioni
2 fatturate corrispondano a quelle pattuite e/o eseguite;
la corrispondenza degli importi richiesti a quelli dovuti;
la correttezza delle rilevazioni sottese alle fatture poste a fondamento del monitorio>> atteso che la documentazione già depositata in sede monitoria (cessione dei crediti, mandato alla gestione degli stessi, atto di cessione dei crediti, fatture ed estratti autentici del registro IVA della cedente), appariva idonea a fondare la pretesa creditoria azionata atteso che ogni singola fattura riportava distintamente tutti gli elementi identificativi della fornitura erogata, il luogo di erogazione della fornitura stessa, il POD, l'indicazione del distributore, il tipo di offerta contrattuale prescelta la data di inizio della fornitura, le specifiche tecniche quali la potenza impegnata, la potenza disponibile, la tensione, etc. così che la dedotta eccezione avversaria risultava del tutto priva di fondamento. Concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito rigettare, perché infondata, l'opposizione promossa dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
271/2021 di € 10.990,35.
Alla prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecuzione mancando il documento indicato in fase monitoria come n. 3 comprovante l'interruzione della prescrizione. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e in seguito, atteso ilmutamento della persona fisica del g.i., venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente
3 ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
In materia di somministrazione in conformità agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante”. Pertanto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se il debitore opponente eccepisce la prescrizione del credito agito, incombe sul creditore opposto (che è e rimane attore in senso sostanziale, come tale tenuto a provare il fondamento della sua pretesa) dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, senza che possa operare un'inversione dell'onere della prova ed addebitare per tale via all'opponente l'onere di provare l'evento da cui far decorrere il nuovo termine prescrizionale.
In proposito, secondo giurisprudenza del tutto consolidata, quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
27.01.2015 n. 1442; Cass. civ., sez. 2, 21.06.2009 n. 6209).
Circa il dies a quo del termine di prescrizione, a mente dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di specie, posto che la fatturazione ha avuto cadenza periodica mensile, il dies a quo decorre, per ogni mese di fornitura, dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia, atteso che da tale data la somministrante aveva il diritto (e pure l'obbligo) di emettere fattura, in assenza di consumi effettivi anche in acconto, salvo conguaglio.
Quanto agli atti interruttivi del termine di prescrizione, a mente dell'art. 2941 cc interrompono la prescrizione la richiesta giudiziale od ogni altro atto che costituisca in mora il debitore: ex art. 1219 co. 1 cc, la costituzione in mora avviene mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto al debitore.
4 In quanto logicamente pregiudiziale alla disamina dell'esistenza del diritto è necessario anzi tutto delibare l'eccezione, tempestivamente svolta dall'opponente di estinzione del Parte_1
detto diritto, per prescrizione. Segnatamente, l'opponente ha sostenuto che il termine di prescrizione applicabile al diritto di credito è di cinque anni, che il dies a quo decorre dalla data di erogazione dell'energia, che essendo le fatture allegate al ricorso monitorio relative al periodo agosto 2013 - ottobre 2014 e nessun atto interruttivo risulterebbe essere stato mai notificato all'opponente, pertanto il credito si sarebbe definitivamente estinto per prescrizione in data 01.11.2019 stante l'assenza di atti interruttivi prima della notifica del decreto ingiuntivo. L'opposto ha però documentato che il decorso del termine è stato interrotto con l'invio di Controparte_2
di comunicazione inviata a mezzo PEC il 17-04-2018 con cui aveva intimato al Parte_1
di adempiere al pagamento, recante estratto conto con analitica indicazione dei crediti oggetto della
Cont presente azione monitoria;
più esattamente dalla casella pec di
" . Si rileva dalla produzione documentale di parte opposta Email_1 che le pec del 21.3.2017 è stata inviata all'indirizzo di protocollo del Comune di con Pt_1 allegato l'estratto conto delle fatture insolute;
risulta pure prodotta la diffida inviata a mezzo pec il
17-04-201 al di adempiere al pagamento contenente l'estratto conto con Parte_1 analitica indicazione dei crediti oggetto della. L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
Altresì va rilevato che, essendo il contratto dedotto in giudizio, un contratto di somministrazione di energia, con pagamento del corrispettivo a consumo, discende ai sensi dell'art. 2697 cc che, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, incombe al preteso creditore anche dare evidenza del quantum dei kwh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata). In questo senso, difatti, la
Corte di Cassazione ha -con massime costanti e ripetute nel tempo- affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004 n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011
n. 13193; Cass. civ. sez. 3, 22.11.2016 n. 23699).
Ritiene questo g.i. che non siano però fondati i rilievi dell'opponente in ordine alla incertezza della prova del credito essendo emerso che, in parte, alcune fatture sono state pagate dall'utente, pertanto le contestazioni ad ampio raggio mosse dall'opponente appaiono estremamente generiche e non raggiungono un sufficiente grado di definizione da potersi definire puntuali.
5 Va infatti ritenuto che almeno le bollette inviate all'indirizzo del in via Aldo Moro, queste Pt_1
sì, dovevano essere state ricevute e conosciute, pertanto eventuali difformità sui consumi potevano essere rilevate e contestate all'ente erogatore in corso di esecuzione del contratto.
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 10.996,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi non essendo state affrontate questioni di particolare entità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il d.i. 271\2021, del 28.05.2020 che dichiara esecutivo.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 16.5.2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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