Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 12 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11528 dell'anno 2024, cui è riunita la causa avente numero d'ordine 12382 dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. STASULLI Assunta Marcella ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Troia, alla Piazza Ettore De Pazzis, n. 8
- Ricorrente -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
in persona del Dirigente pro
[...] Controparte_3
tempore dott.ssa elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Persona_1
gestione del Contenzioso del Lavoro in alla via Re David, n. 178/f CP_3
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 23.09.2024 e 12.10.2024, poi riuniti da questo Giudice con provvedimento del 10.02.2025, esponeva di aver presentato domanda Parte_1
di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale
A.T.A. (profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore scolastico e
L'istante, pertanto, chiedeva dichiararsi illegittimo il decreto del
[...]
n. 89 del 21.05.2024 e, per l'effetto, vedersi riconosciuti 6 punti per il Controparte_1
servizio militare prestato ai fini della rideterminazione delle graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia per il personale A.T.A. e del corretto riposizionamento in esse con il punteggio pari a 16,42 punti per il profilo di Assistente Amministrativo e pari a 13,92 punti per il profilo di Assistente Tecnico, Operatore Scolastico e Collaboratore
Scolastico.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della domanda in fatto e diritto.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, all'esito dell'odierna udienza le cause riunite venivano decise come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la questione per cui è causa è stata affrontata e decisa da questo
Tribunale in fattispecie analoghe (R.G. n. 6936/2022, sentenza n. 984/2023; R.G.
13098/2023, sentenza n. 3406/2024; R.G. 261/2024, sentenza n. 4034/2024; R.G.
6557/2024, sentenza n. 1310/2025), alle cui motivazioni, ai sensi dell'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c., si fa rimando.
Nel caso di specie, il ricorrente agisce per sentir dichiarare il diritto al riconoscimento di ulteriore punteggio per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal CP_1
nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per i profili per cui è inserito.
In primo luogo, occorre richiamare la normativa applicabile, nonché gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia.
pag. 2/9 L'art. 52 Cost., in relazione alla leva obbligatoria, dispone che “il servizio militare (…) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (…)”.
L'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197 del 1994, in merito alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010, riguardante la valutazione del servizio militare, precisa che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (comma 1); inoltre, “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”
(comma 2).
A livello regolamentare, l'art. 6, comma 2 del D.M. n. 44 del 2001, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, disponeva che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
Allo stesso modo l'art. 15 dell'O.M. n. 60 del 2020, secondo cui “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Il contrasto tra le disposizioni appena richiamate, in relazione alla valutabilità o meno, ed a quali fini, del servizio di leva prestato non in costanza di nomina, è stato ricomposto e risolto dalla giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato.
La Cassazione, con sentenza n. 5679 del 2020, ha chiarito che, “secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”.
pag. 3/9 Seguendo questa linea interpretativa, l'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197 del 1994 e, pertanto, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art.
2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, “in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. civ., ordinanza n. 33151 del 2021).
Conseguentemente, la Cassazione ha disapplicato, in quanto illegittima, la disciplina di rango regolamentare che, in contrasto con la normativa di rango primario, consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.
Su tale scia si pone anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, con specifico riferimento alle graduatorie A.T.A., ha ritenuto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per
i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”
(cfr. Cons. St., n. 1720 del 2022; Cons. St., Sez. VI, n. 8234/2019, 8213/2019 e 2151 del 2018; Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 5679 del 2020).
pag. 4/9 Più di recente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che lo scopo perseguito dal legislatore, nell'attribuire rilievo al servizio di leva ai fini dell'accesso al lavoro e della partecipazione ai concorsi (art. 62, legge n. 312 del 1980 e art. 2050 del d.lgs. n. 66 del
2010), della carriera (art. 485, comma 7 del d.lgs. n. 297 del 1994) e, più in generale, a tutti i fini, sia quello di riconoscere a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire lo
Stato un vantaggio compensativo del sacrificio subito, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
In particolare, con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante il Consiglio di Stato afferma che, “se si Pt_2 pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Cons. St., sez. VI, n.
7383 e 7376 del 2022).
Va tuttavia osservato che tali conclusioni non si attagliano alla nuova disciplina ministeriale. E difatti, la giurisprudenza sopra citata si riferiva a fattispecie relative alla mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina.
Al contrario, nel D.M. n. 89 del 2024, applicabile al caso concreto, è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, venendo assegnato in tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione, sopra richiamate ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo pag. 5/9 al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del
2010.
Infatti, il D.M. n. 44 del 2001, disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del D.M. n. 42 del 2009 e del D.M. n. 374 del 2017, escludeva del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
Il D.M. n. 89 del 21.05.2024, invece, assegna una valutazione anche a tale servizio, parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina, al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria.
La distinzione effettuata dal D.M. n. 89 del 2024 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali, come detto, il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. civ., n. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma. Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di pag. 6/9 rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Come evidenziato dal T.A.R. Lazio, con la pronuncia n. 6369 del 2021,
“con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare
l'accesso agli incarichi di insegnamento”.
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
pag. 7/9 Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel D.M. censurato nell'atto introduttivo.
In modo del tutto condivisibile, infatti, è stato affermato che, “in definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate…” (cfr.
Cons. St. n. 11602 del 2022).
La tabella dei punteggi (D.M. n. 89 del 21.5.2024), che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo, il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Ne deriva che, alla luce di tali principi, la domanda va rigettata, dovendosi ritenere del tutto corretta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro effettuata dall'amministrazione.
Le spese di giudizio, stante la natura interpretativa della questione trattata ed alla luce delle frequenti oscillazioni giurisprudenziali in materia, vengono compensate fra le parti.
pag. 8/9
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorsi riuniti del 23.09.2024 e 12.10.2024, nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Bari, 12 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 9/9