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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4001/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Oggi 20 Febbraio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per e per l'avv.. TOMMASEO PONZETTA Parte_1 Parte_2
ALESSANDRO e l'avv. COMMISSATI FRANCESCA;
per 'avv. CHIERCHIA BRUNELLA e l'avv. PRANZO PAOLA Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note sostitutive d'udienza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281sexies e 127 ter c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 281sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4001/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO e dell'avv.
COMMISSATI FRANCESCA
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CHIERCHIA BRUNELLA e dell'avv. PRANZO PAOLA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2023 del 13.01.2023 (R.G. 11351/2022), con cui il Tribunale di EZ aveva ingiunto agli odierni attori il pagamento, in favore della della somma di € 16.758,54, oltre ad interessi alla data Controparte_1 del 21.12.2017, oltre ai successivi interessi legali sul capitale dal 22.12.2017 all'effettivo saldo, oltre alle spese di lite, a titolo di restituzione di un prestito personale, stipulato dal sig. , con Parte_1
pagina 2 di 7 in data 23.06.2011, e sottoscritto, a titolo di garanzia personale, dalla Controparte_2
signora . BE TA LY S.r.l. allegava, invero, di aver acquisito da Parte_2 CP_2
dei crediti in blocco, tra cui quello ingiunto.
[...]
I signori e formulavano opposizione per i seguenti motivi: Parte_1 Pt_2
1) Inesistenza e/o nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione e comunque per mancato perfezionamento.
2) Nullità del contratto di finanziamento per assenza di adeguata specificazione del bene il cui acquisto sarebbe stato finanziato.
3) Inesistenza e/o nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di idonea prova scritta ai sensi del combinato disposto degli articoli 634 c.p.c. e 50 T.U.B. e comunque per carenza del requisito della certezza e della liquidità.
4) Prescrizione del diritto di credito per decorso del termine decennale.
5) Nullità in ogni caso della clausola che impone l'obbligo al debitore di corrispondere interessi per vessatorietà ex articolo 33, comma 2, lett. f) D. Lgs 206/2005.
6) Prescrizione del diritto a richiedere gli interessi asseritamente maturati per decorrenza del termine breve di cinque anni e comunque di tutti gli accessori del credito, con conseguente infondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
Atteso che la pretesa avversaria risulta infondata e comunque priva di idoneo suffragio probatorio quantomeno allo stato ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ciò per le ragioni indicate in narrativa, e comunque
l'opposizione risulta di pronta e facile soluzione, rigettarsi l'eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo oggi opposto.
IN VIA PRINCIPALE
Accertata e dichiarata l'inesistenza del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione degli odierni opponenti e/o per mancato perfezionamento dello stesso per le ragioni indicate in narrativa, o comunque accertata e dichiarata la nullità dello stesso per mancata indicazione specifica del bene per il cui acquisto era stato contratto, dichiararsi che nulla è dovuto dai signori e Parte_1
pagina 3 di 7 all'ingiungente per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o Pt_2
dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, accertato e dichiarato il difetto di prova scritta idonea ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 634 c.p.c. e 50 T.U.B., revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA
Denegatamente, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto per decorso del termine decennale, dichiararsi che nulla è dovuto dai signori e all'ingiungente per le Parte_1 Pt_2
causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare lo stesso.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Denegatamente, accertata e dichiarata la nullità per vessatorietà della clausola che impone il pagamento degli interessi, ciò per le ragioni indicate in narrativa, o, quantomeno, la prescrizione, per
l'intervenuta decorrenza del termine quinquennale, del diritto a percepire gli interessi maturati sulle singole rate scadute e non pagate nonché le spese accessorie al credito vantato, dichiararsi che nulla è dovuto a tale titolo dai signori e all'ingiungente, ridursi la pretesa avversaria Parte_1 Pt_2
azionata in sede monitoria al solo importo capitale nella misura che risulterà provata e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO
Con condanna dell'ingiungente alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di entrambi gli opponenti”.
Parte convenuta-opposta si costituiva contestando le deduzioni degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come segue:
“NEL MERITO:
1) rigettare integralmente la proposta opposizione per quanto esposto in narrativa degli atti di parte opposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
IN VIA SUBORDINATA:
2) nella denegata ipotesi in cui fosse revocato e/o annullato e/o dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, condannare i sig.ri e al pagamento a favore di BEST CAPITAL Pt_2 Parte_1
ITALY SRL della somma di 16.758,54, quale importo dovuto, a titolo di capitale e interessi maturati
pagina 4 di 7 alla data del 21.12.2017, oltre interessi legali dal 22.12.2017 al saldo effettivo, per i motivi di cui in atti;
IN ULTERIORE SUBORDINE:
3) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertare,
ritenere e dichiarare i Sig.ri e tenuti al pagamento della diversa minore somma che Pt_2 Parte_1
dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio e, conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento a favore di BEST CAPITAL ITALY SRL, della medesima somma accertata;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di competenze e spese”.
Successivamente venivano depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, celebrata la prima udienza, in trattazione scritta, al cui esito il GI concedeva la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, concedendo termine per l'instaurazione della procedura di mediazione, che si concludeva con un verbale di mancato accordo. All'esito della successiva udienza, dunque, il GI rinviava la causa all'odierna udienza di discussione, in forma scritta ex art. 127 ter cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza; le parti ocnlcudevano come da rispettivi atti introduttivi.
Trattenuta la causa in decisione, dunque, si rileva, preliminarmente, che la legittimazione attiva sostanziale di parte convenuta opposta è provata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte II, n. 4del 11.01.2018 (doc. 3 della convenuta opposta) e dalla comunicazione di cessione, con contestuale richiesta di pagamento, indirizzata al debitore con lettera raccomandata, da questi ricevuta (doc. 3bis). La prova che tra i crediti oggetto di cessione sia ricompreso anche quello di cui al presente giudizio risulta dal numero NDG e ID RAPPORTO 1140 della pag. 23 della cessione dei crediti da a BE TA LY RL (cfr. docc. 4 e Controparte_2
5 della convenuta), numero di ID RAPPORTO che corrisponde al numero del contratto prodotto sub doc. 2 e al numero riportato nella certificazione del credito ex art. 50TUB (doc. 6). A nulla rileva che la copia del contratto di cessione sia stata prodotta in mera copia semplice o che sia prova di data certa, non essendo stata formulata alcuna dichiarazione specifica di disconoscimento della sua conformità all'originale né alcuna eccezione circa l'avvenuto pagamento del debito o di parte di esso al creditore cedente, prima dell'esecuzione della pubblicità notizia in Gazzetta Ufficiale.
In merito al contratto, d'altronde, risulta che esso sia stato sottoscritto dagli attori in ogni punto, così come sono state espressamente sottoscritte, ex art. 1341 c.c., le clausole potenzialmente abusive del contratto. Il disconoscimento della copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c., d'altronde, è
pagina 5 di 7 stato del tutto generico, senza che ne siano stati evidenziati gli aspetti asseritamente differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. Gli attori opponenti, invero, non hanno contestato in maniera chiara e precisa che dalla fotocopia risulterebbero apposte delle firme non presenti sull'originale, ma si sono limitati ad affermare che dalla fotocopia prodotta risulterebbero apposte le firme solo in alcune sezioni, né, tantomeno, hanno indicato quale sarebbe l'utilità della produzione dell'originale in giudizio, considerando che dalla fotocopia risultano apposte tutte le firme ove richiesto dal contratto stesso. Tale disconoscimento, pertanto, è tamquam non esset.
Con riferimento all'asserito mancato perfezionamento per mancata prova dell'erogazione del prestito, si sottolinea che sussistono sia la copia del contratto di finanziamento personale e delle condizioni generali sottoscritti dai debitori, sia la copia dell'estratto del rapporto (cfr. doc. 7) sia la copia dell'ordine di bonifico a favore degli opponenti, riportante tutti i dati necessari all'individuazione, come importo, data di pagamento, data valuta e numero del conto di destinazione
(cfr. doc. 8).
Con riferimento all'asserita nullità del contratto, per mancanza di adeguata specificazione del bene finanziato, si rileva che la contestazione è inconferente, poiché quello oggetto del presente giudizio non è un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un bene o servizio, bensì è, per sua stessa definizione (in alto al documento n. 2), un contratto di finanziamento personale ovvero un contratto con cui il prestito viene concesso per soddisfare generiche esigenze di liquidità.
Con riferimento all'asserita inesistenza/nullità/invalidità del decreto opposto per difetto di prova ex art. 634 cpc e art. 50tub e con riferimento all'asserita prescrizione del credito, si evidenzia che il disconoscimento del documento n. 3bis è stato generico e, per di più, si palesa inammissibile: essendo la firma apposta sulla cartolina della comunicazione di cessione e contestuale richiesta di pagamento perfettamente leggibile e non essendo stata, la sottoscrizione, disconosciuta formalmente ed in maniera inequivoca nei termini di legge ovvero con il primo atto difensivo (l'atto di opposizione), gli attori sono decaduti dal diritto di disconoscimento della sottoscrizione de qua.
Con riferimento all'asserita nullità della clausola che impone al debitore l'obbligo di corrispondere interessi, si evidenzia che la clausola sugli interessi di mora non contrasta con le previsioni della normativa dei consumatori e, dunque, la stessa è valida ed efficace se approvata con la doppia sottoscrizione (e nel caso in esame lo è, come risulta dal richiamo nella sottoscrizione ex art. 1341 c.c. all'art. 10 delle condizioni generali del contratto di finanziamento), non risultando necessario alcun ulteriore presidio a tutela della parte debole.
pagina 6 di 7 Con riferimento all'asserita prescrizione del diritto a percepire gli interessi e gli altri accessori del credito vantato, infine, si richiama la sentenza della Cass. Civ., 10.02.2023 n. 4232: “l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla domanda dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacchè identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi”. Con la raccomandata di comunicazione della cessione e contestuale richiesta di pagamento (doc. 3bis), dunque, la prescrizione è stata validamente interrotta anche per gli interessi.
Ne conseguono il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dagli attori opponenti e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n. 122/2023 del Tribunale di EZ;
2) condanna altresì gli attori opponenti, in solido, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 281sexies e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Oggi 20 Febbraio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per e per l'avv.. TOMMASEO PONZETTA Parte_1 Parte_2
ALESSANDRO e l'avv. COMMISSATI FRANCESCA;
per 'avv. CHIERCHIA BRUNELLA e l'avv. PRANZO PAOLA Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note sostitutive d'udienza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281sexies e 127 ter c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 281sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4001/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO e dell'avv.
COMMISSATI FRANCESCA
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CHIERCHIA BRUNELLA e dell'avv. PRANZO PAOLA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2023 del 13.01.2023 (R.G. 11351/2022), con cui il Tribunale di EZ aveva ingiunto agli odierni attori il pagamento, in favore della della somma di € 16.758,54, oltre ad interessi alla data Controparte_1 del 21.12.2017, oltre ai successivi interessi legali sul capitale dal 22.12.2017 all'effettivo saldo, oltre alle spese di lite, a titolo di restituzione di un prestito personale, stipulato dal sig. , con Parte_1
pagina 2 di 7 in data 23.06.2011, e sottoscritto, a titolo di garanzia personale, dalla Controparte_2
signora . BE TA LY S.r.l. allegava, invero, di aver acquisito da Parte_2 CP_2
dei crediti in blocco, tra cui quello ingiunto.
[...]
I signori e formulavano opposizione per i seguenti motivi: Parte_1 Pt_2
1) Inesistenza e/o nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione e comunque per mancato perfezionamento.
2) Nullità del contratto di finanziamento per assenza di adeguata specificazione del bene il cui acquisto sarebbe stato finanziato.
3) Inesistenza e/o nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di idonea prova scritta ai sensi del combinato disposto degli articoli 634 c.p.c. e 50 T.U.B. e comunque per carenza del requisito della certezza e della liquidità.
4) Prescrizione del diritto di credito per decorso del termine decennale.
5) Nullità in ogni caso della clausola che impone l'obbligo al debitore di corrispondere interessi per vessatorietà ex articolo 33, comma 2, lett. f) D. Lgs 206/2005.
6) Prescrizione del diritto a richiedere gli interessi asseritamente maturati per decorrenza del termine breve di cinque anni e comunque di tutti gli accessori del credito, con conseguente infondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
Atteso che la pretesa avversaria risulta infondata e comunque priva di idoneo suffragio probatorio quantomeno allo stato ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ciò per le ragioni indicate in narrativa, e comunque
l'opposizione risulta di pronta e facile soluzione, rigettarsi l'eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo oggi opposto.
IN VIA PRINCIPALE
Accertata e dichiarata l'inesistenza del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione degli odierni opponenti e/o per mancato perfezionamento dello stesso per le ragioni indicate in narrativa, o comunque accertata e dichiarata la nullità dello stesso per mancata indicazione specifica del bene per il cui acquisto era stato contratto, dichiararsi che nulla è dovuto dai signori e Parte_1
pagina 3 di 7 all'ingiungente per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o Pt_2
dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, accertato e dichiarato il difetto di prova scritta idonea ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 634 c.p.c. e 50 T.U.B., revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA
Denegatamente, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto per decorso del termine decennale, dichiararsi che nulla è dovuto dai signori e all'ingiungente per le Parte_1 Pt_2
causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare lo stesso.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Denegatamente, accertata e dichiarata la nullità per vessatorietà della clausola che impone il pagamento degli interessi, ciò per le ragioni indicate in narrativa, o, quantomeno, la prescrizione, per
l'intervenuta decorrenza del termine quinquennale, del diritto a percepire gli interessi maturati sulle singole rate scadute e non pagate nonché le spese accessorie al credito vantato, dichiararsi che nulla è dovuto a tale titolo dai signori e all'ingiungente, ridursi la pretesa avversaria Parte_1 Pt_2
azionata in sede monitoria al solo importo capitale nella misura che risulterà provata e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO
Con condanna dell'ingiungente alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di entrambi gli opponenti”.
Parte convenuta-opposta si costituiva contestando le deduzioni degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come segue:
“NEL MERITO:
1) rigettare integralmente la proposta opposizione per quanto esposto in narrativa degli atti di parte opposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
IN VIA SUBORDINATA:
2) nella denegata ipotesi in cui fosse revocato e/o annullato e/o dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, condannare i sig.ri e al pagamento a favore di BEST CAPITAL Pt_2 Parte_1
ITALY SRL della somma di 16.758,54, quale importo dovuto, a titolo di capitale e interessi maturati
pagina 4 di 7 alla data del 21.12.2017, oltre interessi legali dal 22.12.2017 al saldo effettivo, per i motivi di cui in atti;
IN ULTERIORE SUBORDINE:
3) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertare,
ritenere e dichiarare i Sig.ri e tenuti al pagamento della diversa minore somma che Pt_2 Parte_1
dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio e, conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento a favore di BEST CAPITAL ITALY SRL, della medesima somma accertata;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di competenze e spese”.
Successivamente venivano depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, celebrata la prima udienza, in trattazione scritta, al cui esito il GI concedeva la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, concedendo termine per l'instaurazione della procedura di mediazione, che si concludeva con un verbale di mancato accordo. All'esito della successiva udienza, dunque, il GI rinviava la causa all'odierna udienza di discussione, in forma scritta ex art. 127 ter cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza; le parti ocnlcudevano come da rispettivi atti introduttivi.
Trattenuta la causa in decisione, dunque, si rileva, preliminarmente, che la legittimazione attiva sostanziale di parte convenuta opposta è provata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte II, n. 4del 11.01.2018 (doc. 3 della convenuta opposta) e dalla comunicazione di cessione, con contestuale richiesta di pagamento, indirizzata al debitore con lettera raccomandata, da questi ricevuta (doc. 3bis). La prova che tra i crediti oggetto di cessione sia ricompreso anche quello di cui al presente giudizio risulta dal numero NDG e ID RAPPORTO 1140 della pag. 23 della cessione dei crediti da a BE TA LY RL (cfr. docc. 4 e Controparte_2
5 della convenuta), numero di ID RAPPORTO che corrisponde al numero del contratto prodotto sub doc. 2 e al numero riportato nella certificazione del credito ex art. 50TUB (doc. 6). A nulla rileva che la copia del contratto di cessione sia stata prodotta in mera copia semplice o che sia prova di data certa, non essendo stata formulata alcuna dichiarazione specifica di disconoscimento della sua conformità all'originale né alcuna eccezione circa l'avvenuto pagamento del debito o di parte di esso al creditore cedente, prima dell'esecuzione della pubblicità notizia in Gazzetta Ufficiale.
In merito al contratto, d'altronde, risulta che esso sia stato sottoscritto dagli attori in ogni punto, così come sono state espressamente sottoscritte, ex art. 1341 c.c., le clausole potenzialmente abusive del contratto. Il disconoscimento della copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c., d'altronde, è
pagina 5 di 7 stato del tutto generico, senza che ne siano stati evidenziati gli aspetti asseritamente differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. Gli attori opponenti, invero, non hanno contestato in maniera chiara e precisa che dalla fotocopia risulterebbero apposte delle firme non presenti sull'originale, ma si sono limitati ad affermare che dalla fotocopia prodotta risulterebbero apposte le firme solo in alcune sezioni, né, tantomeno, hanno indicato quale sarebbe l'utilità della produzione dell'originale in giudizio, considerando che dalla fotocopia risultano apposte tutte le firme ove richiesto dal contratto stesso. Tale disconoscimento, pertanto, è tamquam non esset.
Con riferimento all'asserito mancato perfezionamento per mancata prova dell'erogazione del prestito, si sottolinea che sussistono sia la copia del contratto di finanziamento personale e delle condizioni generali sottoscritti dai debitori, sia la copia dell'estratto del rapporto (cfr. doc. 7) sia la copia dell'ordine di bonifico a favore degli opponenti, riportante tutti i dati necessari all'individuazione, come importo, data di pagamento, data valuta e numero del conto di destinazione
(cfr. doc. 8).
Con riferimento all'asserita nullità del contratto, per mancanza di adeguata specificazione del bene finanziato, si rileva che la contestazione è inconferente, poiché quello oggetto del presente giudizio non è un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un bene o servizio, bensì è, per sua stessa definizione (in alto al documento n. 2), un contratto di finanziamento personale ovvero un contratto con cui il prestito viene concesso per soddisfare generiche esigenze di liquidità.
Con riferimento all'asserita inesistenza/nullità/invalidità del decreto opposto per difetto di prova ex art. 634 cpc e art. 50tub e con riferimento all'asserita prescrizione del credito, si evidenzia che il disconoscimento del documento n. 3bis è stato generico e, per di più, si palesa inammissibile: essendo la firma apposta sulla cartolina della comunicazione di cessione e contestuale richiesta di pagamento perfettamente leggibile e non essendo stata, la sottoscrizione, disconosciuta formalmente ed in maniera inequivoca nei termini di legge ovvero con il primo atto difensivo (l'atto di opposizione), gli attori sono decaduti dal diritto di disconoscimento della sottoscrizione de qua.
Con riferimento all'asserita nullità della clausola che impone al debitore l'obbligo di corrispondere interessi, si evidenzia che la clausola sugli interessi di mora non contrasta con le previsioni della normativa dei consumatori e, dunque, la stessa è valida ed efficace se approvata con la doppia sottoscrizione (e nel caso in esame lo è, come risulta dal richiamo nella sottoscrizione ex art. 1341 c.c. all'art. 10 delle condizioni generali del contratto di finanziamento), non risultando necessario alcun ulteriore presidio a tutela della parte debole.
pagina 6 di 7 Con riferimento all'asserita prescrizione del diritto a percepire gli interessi e gli altri accessori del credito vantato, infine, si richiama la sentenza della Cass. Civ., 10.02.2023 n. 4232: “l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla domanda dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacchè identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi”. Con la raccomandata di comunicazione della cessione e contestuale richiesta di pagamento (doc. 3bis), dunque, la prescrizione è stata validamente interrotta anche per gli interessi.
Ne conseguono il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dagli attori opponenti e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n. 122/2023 del Tribunale di EZ;
2) condanna altresì gli attori opponenti, in solido, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 281sexies e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 7 di 7