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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22337/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Pes Silvia che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Controparte_1 Controparte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/09/2024 e Controparte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_2 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c. della minore al padre sig. Per_1
con collocazione e residenza della minore presso l'abitazione paterna Controparte_1
demandando al medesimo le decisioni di maggior interesse per la minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) ;
DISPONE che il sig. mantenga a proprio carico il mantenimento della minore, oltre il CP_1
pagamento delle spese extra assegno relative alla figlia come da Protocollo di intesa tra Tribunale e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà totalmente percepito dal sig. . CP_1
Inoltre, sarà fiscalmente a carico del padre. Per_1
DISPONE che la sig.ra ogniqualvolta si recherà a Torino, possa vedere e tenere con sé la figlia CP_2
dando un preavviso di almeno una settimana al padre. I genitori, a seconda della durata della permanenza della madre a Torino, concorderanno di volta in volta i giorni di vista della madre, tenendo conto dei desiderata di e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Per_1
Durante le vacanze estive la madre potrà tenere con sé la figlia per dieci giorni, concordando il periodo con il padre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e la sig.ra si accollerà l'intero CP_2 costo della vacanza, ivi compresi i costi dei biglietti aerei e/o treni. La sig.ra si impegna a CP_2
comunicare al padre, prima della partenza, l'indirizzo esatto di dover soggiornerà con la figlia e il padre, durante il periodo in cui la minore è con la madre, potrà farle visita al fine di verificare le condizioni del soggiorno.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/03/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22337/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Pes Silvia che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Controparte_1 Controparte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/09/2024 e Controparte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_2 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c. della minore al padre sig. Per_1
con collocazione e residenza della minore presso l'abitazione paterna Controparte_1
demandando al medesimo le decisioni di maggior interesse per la minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) ;
DISPONE che il sig. mantenga a proprio carico il mantenimento della minore, oltre il CP_1
pagamento delle spese extra assegno relative alla figlia come da Protocollo di intesa tra Tribunale e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà totalmente percepito dal sig. . CP_1
Inoltre, sarà fiscalmente a carico del padre. Per_1
DISPONE che la sig.ra ogniqualvolta si recherà a Torino, possa vedere e tenere con sé la figlia CP_2
dando un preavviso di almeno una settimana al padre. I genitori, a seconda della durata della permanenza della madre a Torino, concorderanno di volta in volta i giorni di vista della madre, tenendo conto dei desiderata di e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Per_1
Durante le vacanze estive la madre potrà tenere con sé la figlia per dieci giorni, concordando il periodo con il padre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e la sig.ra si accollerà l'intero CP_2 costo della vacanza, ivi compresi i costi dei biglietti aerei e/o treni. La sig.ra si impegna a CP_2
comunicare al padre, prima della partenza, l'indirizzo esatto di dover soggiornerà con la figlia e il padre, durante il periodo in cui la minore è con la madre, potrà farle visita al fine di verificare le condizioni del soggiorno.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/03/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.