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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6164/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.sa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sara Rendano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Bosco e l'Avv. Mauro Adriano Barberi presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SP (VA) in data 29/10/2011 (anno
2011, atto n. 16, parte II, serie A) e trascritto presso il Comune di Milano (atto n. 1, anno 2012, parte
II, serie B)
separati consensualmente con sentenza n. 9090/2023 pubblicata il 15/11/2023 nel procedimento di cui all'R.G. 29215/2023 – dott.ssa F. De Luca, passata in giudicato in data 15/11/2023
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana (cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3 residente in [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/5/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a SP (VA) in data 29/10/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SP (VA) al n.
16 – Serie A – Parte II – anno 2011, e del Comune di Milano al n. 1 – Parte II – Serie B - anno 2012
(v. docc. 1-3);
- ordinare al Comune di SP (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere alle relative comunicazioni;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti concordate condizioni:
1) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
2) L'ex casa coniugale, sita in Milano - Piazzale Nizza n. 3 e le relative pertinenze, in comproprietà tra le parti, restano assegnate alla madre in quanto genitore collocatario in via prevalente della figlia, con i mobili, gli arredi e i corredi ivi esistenti.
Si dà atto che, in esecuzione delle intese separative, il sig. ha già rilasciato l'immobile Pt_2 de quo asportando i propri effetti personali ed i beni la cui proprietà non era controversa.
Le parti danno altresì atto che, sempre in esecuzione delle intese separative, quanto ai due solai di pertinenza della casa ex coniugale, uno dei due, individuato di comune accordo, è già stato concesso in uso esclusivo al sig. Pt_2
3) Quanto alla regolamentazione delle modalità di visita tra il padre e , il sig. otrà Pt_3 Pt_2 vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo desidera, previo accordo con la madre ed in ogni caso:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16:15 o ore 18:00, qualora si fermasse al post scuola) e sino alla domenica sera dopo cena, con riaccompagnamento presso Pt_3 la casa materna;
b) un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita da scuola (ore 16:15 o ore 18:00, qualora si fermasse al post scuola) e con pernottamento presso l'abitazione paterna e Pt_3 riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
c) vacanze scolastiche estive: la figlia trascorrerà con il padre due settimane anche consecutive nel mese di agosto ed una settimana da individuarsi tra il mese di giugno, luglio e settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico). Le parti si impegnano a concordare i rispettivi periodi di vacanza con la figlia entro il 30 Aprile di ogni anno;
d) vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore dalla fine Pt_3 della scuola sino al 30/12 e dal 31/12 sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore. I genitori precisano che, indipendentemente dalla turnazione, alterneranno il giorno della
Vigilia di Natale sino alla mattina di Natale ed il 25 dicembre sino alla sera stessa. Ai fini della prevista alternanza, si dà atto che, nel 2024, il primo periodo ed il giorno di Natale è stato di spettanza paterna e la Vigilia di Natale ed il secondo periodo di spettanza materna;
e) ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con la figlia le vacanze pasquali, dando atto che le vacanze pasquali 2024 sono state di spettanza paterna;
f) ponti e festività da accorparsi al week-end di spettanza;
g) compleanno della figlia: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare in occasione del suo compleanno, per un breve momento di saluto/consegnarle un Pt_3 regalo.
Le parti concordano che la frequentazione di cui sopra vale salvo diverso e miglior accordo tra le stesse.
I genitori concordano sul fatto che possa mantenere rapporti significativi con le famiglie Pt_3
d'origine di entrambi e che possa proseguire a frequentare i nonni materni e la nonna paterna.
4) A titolo di contributo al mantenimento di , il padre si obbliga a versare alla madre Pt_3
l'importo mensile di € 404,40 (importo così rivalutato dal mese di novembre 2024). Detta somma andrà versata in via anticipata per 12 mensilità all'anno, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sino all'indipendenza economica della figlia, importo adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita (prossimo adeguamento novembre 2025 - base ISTAT novembre
2024).
5) I genitori continueranno a farsi carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie della figlia, secondo le voci di spesa di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano e quindi:
.= Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto CP_1 per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base
o dallo specialista anche e non coperti dal CP_1
.= Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
CP_1
.= Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione in istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo classe richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, i) mensa scolastica;
.= Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
.= Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
.= Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue,
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare a mezzo racc. A/R o mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'assegno unico continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla sig.ra nella Pt_1 misura del 100%; il sig. inuncia formalmente a farne richiesta anche in futuro, astenendosi dal Pt_2 presentare la relativa domanda.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
7) Le parti concordano che proseguiranno a corrispondere, in ragione del 50% ciascuna, le spese relative alla rata di mutuo gravante sull'immobile (ex casa coniugale) e le spese condominiali straordinarie inerenti lo stesso. Le parti danno atto che dal mese di novembre 2023 la sig.ra Pt_1 si è fatta interamente carico delle spese condominiali ordinarie e delle utenze, volturando i relativi contratti a suo nome e così proseguirà.
A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui alla TARI è ad esclusivo carico della sig.ra
. Pt_1
8) Conformemente a quanto già previsto in sede di separazione, le parti danno atto che, a definizione dei reciproci rapporti dare/avere e a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa dell'una nei confronti dell'altra, alla luce (i) delle somme da ciascuna versate sino alla data del deposito del ricorso separativo per l'acquisto dell'ex casa coniugale, per la ristrutturazione della stessa, per l'acquisto di mobili ed arredi, per spese condominiali, per utenze, per spesa alimentare e per rate di mutuo ed ulteriori spese anticipate dall'una e dall'altra per la figlia e (ii) dei maggiori esborsi Pt_3 sostenuti a tali titoli dal sig. la sig.ra riconosce al sig. l'importo infruttifero e Pt_2 Pt_1 Pt_2 non soggetto a rivalutazione monetaria di € 35.000,00 (già riconosciuto in sede di accordo di separazione), che il sig. accetta ritenendosi soddisfatto, dichiarando entrambe le parti di Pt_2 null'altro avere più a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione inerente tutti gli esborsi relativi al nucleo familiare, alla ex casa coniugale e ad essa correlati come sopra indicati.
Le parti concordano che il predetto importo di € 35.000,00 verrà versato dalla sig.ra Pt_1 al sig. al momento della vendita (o prima, qualora le parti si accordino in tale senso) dell'ex Pt_2 casa coniugale sita in Milano – Piazzale Nizza n. 3, quale ulteriore e maggior somma – rispetto al
50% del prezzo – che percepirà il marito al momento della vendita stessa (o prima, qualora le parti si accordino in tale senso).
9) In ordine al libretto postale di risparmio aperto nell'interesse di , entrambi i genitori Pt_3 confermano l'intesa di destinare le somme ivi contenute nell'esclusivo interesse di , previo Pt_3 accordo diretto tra gli stessi prima di utilizzare le somme de quibus. In caso di disaccordo in ordine all'uso di tali somme, i genitori concordano che le stesse resteranno ivi accantonate sino al raggiungimento della maggiore età di . Pt_3
10) I signori e dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa in relazione ai Pt_1 Pt_2 rispettivi conti correnti personali, conti titoli personali e, più in generale, ai rispettivi accantonamenti. Quanto al conto corrente (n.71521398) presso CheBanca! di cui al ricorso introduttivo CP_2 sottoscritto e depositato in data 23/5/2025, cointestato tra i ricorrenti, ed al correlato conto titoli (n.
4189454) presso lo stesso istituto di credito di cui pure al ricorso introduttivo sottoscritto e depositato in data 23/5/2025, anch'esso cointestato tra le parti, la sig.ra conferma che entrambi sono Pt_1 stati costituiti e sono sempre stati alimentati con sostanze provenienti esclusivamente dal sig. Pt_2
e che, quindi, le somme ed i titoli ivi presenti erano di proprietà esclusiva di quest'ultimo, dandosi atto che, in forza degli accordi intervenuti in sede di separazione, il sig. ha già disposto Pt_2 liberamente di tali importi.
Inoltre, la sig.ra conferma di non aver alcuna pretesa nemmeno con riguardo al Pt_1 prodotto finanziario “Sviluppo ESG” (quota di fondo pensione di cui al ricorso introduttivo sottoscritto e depositato in data 23/5/2025), acquistato dal marito con sue esclusive sostanze ed intestato soltanto al medesimo, e, in ogni caso, di rinunciarvi.
Salvo ed impregiudicato quanto espresso ai due paragrafi precedenti, le parti confermano che manterranno attivo il conto corrente cointestato di cui sopra, ove viene addebitata la rata di mutuo e che, a tale scopo, resterà aperto affinché mensilmente le parti possano continuare a provvedere al pagamento della rata medesima, in quota pari al 50% ciascuno.
11) I signori e dichiarano e riconoscono di essere economicamente Pt_1 Pt_2 autosufficienti, di disporre di redditi adeguati al proprio sostentamento e di non vantare pretese per ottenere contributi al mantenimento e/o assegni divorzili l'uno nei confronti dell'altro.
12) Le parti riconoscono che, con l'integrale e puntuale adempimento di quanto convenuto nel ricorso introduttivo sottoscritto e depositato in data 23/5/2025, hanno totalmente definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale, così ritenendosi soddisfatte e dichiarando di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
13) I signori e dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Pt_1 Pt_2 sentenza.
14) Le parti rinnovano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.
15) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della minore e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SP (VA) il 29/10/2011 tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SP (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.sa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sara Rendano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Bosco e l'Avv. Mauro Adriano Barberi presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SP (VA) in data 29/10/2011 (anno
2011, atto n. 16, parte II, serie A) e trascritto presso il Comune di Milano (atto n. 1, anno 2012, parte
II, serie B)
separati consensualmente con sentenza n. 9090/2023 pubblicata il 15/11/2023 nel procedimento di cui all'R.G. 29215/2023 – dott.ssa F. De Luca, passata in giudicato in data 15/11/2023
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana (cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3 residente in [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/5/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a SP (VA) in data 29/10/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SP (VA) al n.
16 – Serie A – Parte II – anno 2011, e del Comune di Milano al n. 1 – Parte II – Serie B - anno 2012
(v. docc. 1-3);
- ordinare al Comune di SP (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere alle relative comunicazioni;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti concordate condizioni:
1) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
2) L'ex casa coniugale, sita in Milano - Piazzale Nizza n. 3 e le relative pertinenze, in comproprietà tra le parti, restano assegnate alla madre in quanto genitore collocatario in via prevalente della figlia, con i mobili, gli arredi e i corredi ivi esistenti.
Si dà atto che, in esecuzione delle intese separative, il sig. ha già rilasciato l'immobile Pt_2 de quo asportando i propri effetti personali ed i beni la cui proprietà non era controversa.
Le parti danno altresì atto che, sempre in esecuzione delle intese separative, quanto ai due solai di pertinenza della casa ex coniugale, uno dei due, individuato di comune accordo, è già stato concesso in uso esclusivo al sig. Pt_2
3) Quanto alla regolamentazione delle modalità di visita tra il padre e , il sig. otrà Pt_3 Pt_2 vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo desidera, previo accordo con la madre ed in ogni caso:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16:15 o ore 18:00, qualora si fermasse al post scuola) e sino alla domenica sera dopo cena, con riaccompagnamento presso Pt_3 la casa materna;
b) un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita da scuola (ore 16:15 o ore 18:00, qualora si fermasse al post scuola) e con pernottamento presso l'abitazione paterna e Pt_3 riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
c) vacanze scolastiche estive: la figlia trascorrerà con il padre due settimane anche consecutive nel mese di agosto ed una settimana da individuarsi tra il mese di giugno, luglio e settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico). Le parti si impegnano a concordare i rispettivi periodi di vacanza con la figlia entro il 30 Aprile di ogni anno;
d) vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore dalla fine Pt_3 della scuola sino al 30/12 e dal 31/12 sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore. I genitori precisano che, indipendentemente dalla turnazione, alterneranno il giorno della
Vigilia di Natale sino alla mattina di Natale ed il 25 dicembre sino alla sera stessa. Ai fini della prevista alternanza, si dà atto che, nel 2024, il primo periodo ed il giorno di Natale è stato di spettanza paterna e la Vigilia di Natale ed il secondo periodo di spettanza materna;
e) ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con la figlia le vacanze pasquali, dando atto che le vacanze pasquali 2024 sono state di spettanza paterna;
f) ponti e festività da accorparsi al week-end di spettanza;
g) compleanno della figlia: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare in occasione del suo compleanno, per un breve momento di saluto/consegnarle un Pt_3 regalo.
Le parti concordano che la frequentazione di cui sopra vale salvo diverso e miglior accordo tra le stesse.
I genitori concordano sul fatto che possa mantenere rapporti significativi con le famiglie Pt_3
d'origine di entrambi e che possa proseguire a frequentare i nonni materni e la nonna paterna.
4) A titolo di contributo al mantenimento di , il padre si obbliga a versare alla madre Pt_3
l'importo mensile di € 404,40 (importo così rivalutato dal mese di novembre 2024). Detta somma andrà versata in via anticipata per 12 mensilità all'anno, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sino all'indipendenza economica della figlia, importo adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita (prossimo adeguamento novembre 2025 - base ISTAT novembre
2024).
5) I genitori continueranno a farsi carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie della figlia, secondo le voci di spesa di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano e quindi:
.= Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto CP_1 per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base
o dallo specialista anche e non coperti dal CP_1
.= Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
CP_1
.= Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione in istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo classe richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, i) mensa scolastica;
.= Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
.= Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
.= Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue,
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare a mezzo racc. A/R o mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'assegno unico continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla sig.ra nella Pt_1 misura del 100%; il sig. inuncia formalmente a farne richiesta anche in futuro, astenendosi dal Pt_2 presentare la relativa domanda.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
7) Le parti concordano che proseguiranno a corrispondere, in ragione del 50% ciascuna, le spese relative alla rata di mutuo gravante sull'immobile (ex casa coniugale) e le spese condominiali straordinarie inerenti lo stesso. Le parti danno atto che dal mese di novembre 2023 la sig.ra Pt_1 si è fatta interamente carico delle spese condominiali ordinarie e delle utenze, volturando i relativi contratti a suo nome e così proseguirà.
A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui alla TARI è ad esclusivo carico della sig.ra
. Pt_1
8) Conformemente a quanto già previsto in sede di separazione, le parti danno atto che, a definizione dei reciproci rapporti dare/avere e a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa dell'una nei confronti dell'altra, alla luce (i) delle somme da ciascuna versate sino alla data del deposito del ricorso separativo per l'acquisto dell'ex casa coniugale, per la ristrutturazione della stessa, per l'acquisto di mobili ed arredi, per spese condominiali, per utenze, per spesa alimentare e per rate di mutuo ed ulteriori spese anticipate dall'una e dall'altra per la figlia e (ii) dei maggiori esborsi Pt_3 sostenuti a tali titoli dal sig. la sig.ra riconosce al sig. l'importo infruttifero e Pt_2 Pt_1 Pt_2 non soggetto a rivalutazione monetaria di € 35.000,00 (già riconosciuto in sede di accordo di separazione), che il sig. accetta ritenendosi soddisfatto, dichiarando entrambe le parti di Pt_2 null'altro avere più a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione inerente tutti gli esborsi relativi al nucleo familiare, alla ex casa coniugale e ad essa correlati come sopra indicati.
Le parti concordano che il predetto importo di € 35.000,00 verrà versato dalla sig.ra Pt_1 al sig. al momento della vendita (o prima, qualora le parti si accordino in tale senso) dell'ex Pt_2 casa coniugale sita in Milano – Piazzale Nizza n. 3, quale ulteriore e maggior somma – rispetto al
50% del prezzo – che percepirà il marito al momento della vendita stessa (o prima, qualora le parti si accordino in tale senso).
9) In ordine al libretto postale di risparmio aperto nell'interesse di , entrambi i genitori Pt_3 confermano l'intesa di destinare le somme ivi contenute nell'esclusivo interesse di , previo Pt_3 accordo diretto tra gli stessi prima di utilizzare le somme de quibus. In caso di disaccordo in ordine all'uso di tali somme, i genitori concordano che le stesse resteranno ivi accantonate sino al raggiungimento della maggiore età di . Pt_3
10) I signori e dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa in relazione ai Pt_1 Pt_2 rispettivi conti correnti personali, conti titoli personali e, più in generale, ai rispettivi accantonamenti. Quanto al conto corrente (n.71521398) presso CheBanca! di cui al ricorso introduttivo CP_2 sottoscritto e depositato in data 23/5/2025, cointestato tra i ricorrenti, ed al correlato conto titoli (n.
4189454) presso lo stesso istituto di credito di cui pure al ricorso introduttivo sottoscritto e depositato in data 23/5/2025, anch'esso cointestato tra le parti, la sig.ra conferma che entrambi sono Pt_1 stati costituiti e sono sempre stati alimentati con sostanze provenienti esclusivamente dal sig. Pt_2
e che, quindi, le somme ed i titoli ivi presenti erano di proprietà esclusiva di quest'ultimo, dandosi atto che, in forza degli accordi intervenuti in sede di separazione, il sig. ha già disposto Pt_2 liberamente di tali importi.
Inoltre, la sig.ra conferma di non aver alcuna pretesa nemmeno con riguardo al Pt_1 prodotto finanziario “Sviluppo ESG” (quota di fondo pensione di cui al ricorso introduttivo sottoscritto e depositato in data 23/5/2025), acquistato dal marito con sue esclusive sostanze ed intestato soltanto al medesimo, e, in ogni caso, di rinunciarvi.
Salvo ed impregiudicato quanto espresso ai due paragrafi precedenti, le parti confermano che manterranno attivo il conto corrente cointestato di cui sopra, ove viene addebitata la rata di mutuo e che, a tale scopo, resterà aperto affinché mensilmente le parti possano continuare a provvedere al pagamento della rata medesima, in quota pari al 50% ciascuno.
11) I signori e dichiarano e riconoscono di essere economicamente Pt_1 Pt_2 autosufficienti, di disporre di redditi adeguati al proprio sostentamento e di non vantare pretese per ottenere contributi al mantenimento e/o assegni divorzili l'uno nei confronti dell'altro.
12) Le parti riconoscono che, con l'integrale e puntuale adempimento di quanto convenuto nel ricorso introduttivo sottoscritto e depositato in data 23/5/2025, hanno totalmente definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale, così ritenendosi soddisfatte e dichiarando di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
13) I signori e dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Pt_1 Pt_2 sentenza.
14) Le parti rinnovano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.
15) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della minore e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SP (VA) il 29/10/2011 tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SP (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG