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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1241/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AMMIRATI CARLO APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TARLAZZI ALESSIA e dell'avv. ZAMBRINI BRUNA ( ) VIA LIBERTA' 61 40059 MEDICINA C.F._2 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza Parte_1 contestuale del Tribunale di Modena n° 710/2022 emessa nell'ambito del procedimento RG 6764/2020
e depositata in data 01.06.2022 (all.1);
In via pregiudiziale a cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto
Nel merito: respingere la domanda attorea in quanto improcedibile e comunque poiché infondata in fatto e diritto;
In Via Riconvenzionale: accertare e dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare l'attrice/appellata a corrispondere alla soc. convenuta/appellante il risarcimento dei danni da liquidarsi secondo giustizia ed equità tenuto conto dell'importanza del contratto e della gravità della condotta processuale;
pagina 1 di 6 In ogni caso: condannare l' al pagamento delle spese processuali di entrambe i gradi Controparte_2 di giudizio con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, premesse Controparte_1 le più opportune declaratorie di legge e del caso:
IN VIA PREGIUDIZIALE: Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Modena n. 710 del 1.6.2022.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE IN RITO: dichiarare la inammissibilità / improcedibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 710/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Modena in data 18.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022 nell'ambito della causa sub R.G. n.
6764/2022 per violazione dell'art. 342 c.p.c.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE IN RITO: dichiarare la improcedibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 710/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Modena in data 18.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022 nell'ambito della causa sub R.G. n.
6764/2022 per mancanza del requisito della probabilità di accoglimento del giudizio di gravame ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n.
710/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 18.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere tutte le domande proposte da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non provate, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
710/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 18.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 140/2012 del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con condanna a carico della appellante per le somme che saranno ritenute di giustizia e da liquidare in via equitativa.”.
IN FATTO
1. , esclusivo proprietario di un complesso immobiliare ad uso artigianale sito a Finale Controparte_1
IL (MO), sottoscriveva con la società un contratto di concessione del godimento - Parte_1 per solo uso produttivo artigianale - con diritto di acquisto avente ad oggetto il suddetto immobile.
Il contratto vietava, in particolare, di mutare la destinazione d'uso (art. 1.4) e di sublocare o concedere in uso ad altri l'immobile (art. 1.5).
In data 10 ottobre 2019, dopo avere riscontrato la presenza contemporanea di tre società nel suddetto complesso immobiliare (GO IO s.r.l.s., e , Controparte_3 Parte_1
informato dalla competente ASL che l'attività produttiva era svolta da GO IO CP_1
pagina 2 di 6 s.r.l.s., inviava formale diffida ad adempiere a entro 30 giorni, dichiarando ex art. 1454 Parte_1
c.c. che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto.
2. Successivamente, l'Impresa Individuale conveniva in giudizio la società Controparte_1 Parte_1 al fine di sentir accertare l'inadempimento di non scarsa importanza da parte della convenuta (in
[...] violazione degli art.
1.4 e 1.5 citati), con conseguente declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, e ordine alla società di Parte_1 rilasciare il complesso immobiliare, di pagare sia i canoni scaduti e non pagati da giugno 2019 al momento dell'effettivo rilascio, oltre interessi di mora calcolati sul medesimo lasso temporale, sia la penale di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento danni, contrattualmente prevista, nonché di cancellare la trascrizione del contratto oggetto del contendere.
3. Si costituiva la società deducendo in via preliminare l'improcedibilità della Parte_1 domanda di risoluzione del contratto 06.05.2019 per inesistenza giuridica della diffida ad adempiere;
in ogni caso, contestava la fondatezza della domanda e il difetto di qualsivoglia inadempienza contrattuale da parte della convenuta e svolgeva, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. c. 1 e 2.
4. Con sentenza n. 710/2022 il Tribunale di Modena dichiarava risolto il contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto intercorso tra e la società per Controparte_1 Parte_1 inadempimento di quest'ultima; condannava la società al rilascio dell'immobile oggetto Parte_1 del contratto, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno da illegittima Controparte_1 occupazione, la somma di € 3.000,00 per ogni mese o porzione di mese di occupazione del predetto immobile successivi al mese di febbraio 2020 fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre ad interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via dovute;
condannava la società a Parte_1 corrispondere a a titolo di penale contrattualmente stabilita per l'inadempimento, la Controparte_1 somma di € 30.000,00, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data del 29.10.20 fino a quella del saldo effettivo;
condannava inoltre la a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquidava nella misura di complessivi € 8.964,25, di cui € 1.169,25 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Riteneva il giudice che l'eccezione di improcedibilità della domanda di risoluzione per inesistenza della diffida ad adempiere fosse infondata, in quanto, a seguito di espresso invito, parte attrice aveva depositato con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c. una procura datata 10.12.2019, valida ed efficace in relazione alla diffida poi effettivamente inviata il 13.01.2020.
Nel merito, il giudice accertava l'inadempimento contrattuale della società in quanto Parte_1 nel complesso immobiliare vi erano altre due società (GO IO s.r.l.s e Controparte_3
pagina 3 di 6 oltre alla convenuta, unica legittimata, e l'attività produttiva veniva svolta in violazione del Pt_1 contratto da GO IO s.r.l.s.
5. Contro la suddetta decisione ha proposto appello;
ha resistito . Parte_1 Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 1324, 1392 e 1454 c.c. nella Parte_1 parte in cui il Tribunale di Modena ha ritenuto l'esistenza di una procura speciale validamente rilasciata dal sig. in favore dell'Avv. Ciro Morrone per poter diffidare, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la CP_1 società ad adempiere alle obbligazioni contrattuali scaturenti dal contratto di godimento del Parte_1
06.05.2019.
7. Con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo, l'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha illegittimamente dichiarato la risoluzione del contratto di godimento con diritto di acquisto intercorso tra e CP_1
(con adozione di ogni consequenziale provvedimento) per inadempimento di non scarsa Parte_1 importanza dell'odierna appellante rispetto alle pattuizioni contrattuali di cui agli artt.
1.4 e 1.5 del medesimo contratto.
8. L'appellante, inoltre, rinnova anche in questa sede domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento dei motivi di cui sopra, chiedendo il risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa tenuto conto dell'importanza del rapporto e della gravità della condotta.
9. Il primo motivo è infondato.
come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, ha compiutamente Controparte_1 dimostrato, producendo la procura del 10.12.2019, il conferimento dei poteri di rappresentanza al suo avvocato al fine di effettuare l'intimazione ad adempiere in data 13.1.2020.
Il conferimento dei suddetti poteri all'avvocato risulta poi ulteriormente confermato dalla procura ad litem successivamente rilasciata;
sul punto la Suprema Corte ha invero affermato che “l'attore, con la sottoscrizione della procura ad litem, a margine o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale di quest'ultimo atto, e quindi le dichiarazioni di natura negoziale in esso contenute” (Cfr.
Cass. n. 1091 del 23.2.1981; Cass. n. 16221 del 18.11.2002 e Cass. n. 21229 del 14.10.2010).
Pertanto, non vi sono dubbi circa l'efficacia della procura e della diffida ad adempiere.
10. Anche il secondo motivo è infondato.
pagina 4 di 6 Le prove documentali (doc. 16 fascicolo di primo grado) confermano la presenza di tre società all'interno del complesso immobiliare oggetto di causa e l'esercizio dell'attività produttiva da parte di
GO production s.r.l.s.
11. Quanto all'affermazione della difesa appellante, secondo la quale la proprietà era a conoscenza della cessione di ramo di azienda effettuata dal a GO IO s.r.l.s., Controparte_3 si osserva che nella comunicazione datata 15.4.2016 (doc. 12 fascicolo di primo grado) e in quella datata 27.11.2017 (doc. 13 e 14) – aventi ad oggetto il raggiungimento di un accordo con il CP_1 quale sollecitava il rientro dalla rilevante esposizione debitoria - allegava delle Controparte_3 visure relative a GO IO s.r.l.s., rispettivamente del 13.08.2015 e del 02.03.2016 che, contrariamente a quanto affermato, non riportavano l'avvenuta cessione dell'ottobre 2015.
Pertanto, non aveva alcuna possibilità di dedurre da queste comunicazioni la qualità di CP_1 cessionaria di GO IO s.r.l.s., tenuto anche conto che le e-mail e pec in atti confermano che
GO IO s.r.l.s. è stata sempre qualificata come gestore della parte commerciale dell'attività di e mai cessionaria di ramo d'azienda, e che né il cedente né il cessionario Controparte_3 hanno mai fatto la prescritta comunicazione di cui all'art. 36 della legge 392/78.
Neppure i documenti prodotti in primo grado in data 13.12.2021 da (con i quali le Parte_1 suddette società e GO hanno dato esecuzione all'ordine di esibizione disposto dal giudice CP_3 con ordinanza del 26.05.2021) confermano, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che fosse a conoscenza della cessione d'azienda, in quanto lo stesso aveva accettato, a partire dal CP_1 novembre 2015, i pagamenti effettuati da GO volti ad integrare i canoni non corrisposti da CP_3 in virtù delle comunicazioni inviate da quest'ultima, che qualificavano GO come gestore commerciale.
Di conseguenza deve concludersi che non avesse in precedenza conoscenza dell'avvenuta CP_1 cessione e che la abbia formalmente contestata non appena ha avuto contezza che la stessa fosse intervenuta.
12. Del tutto privo di fondamento, poi, risulta l'assunto dell'appellante secondo il quale CP_1 avrebbe concesso l'immobile in godimento a pur consapevole che la stessa non fosse in Parte_1 possesso delle prescritte autorizzazioni produttive, così come privo di qualsivoglia riscontro è
l'impegno della proprietà a farsi carico di costi di adeguamento dell'immobile per asserite criticità strutturali che avrebbero impedito il rilascio delle autorizzazioni. Invero, non risultano prodotte istanze di richiesta delle autorizzazioni amministrative alle competenti autorità o provvedimenti di diniego per inadeguatezza dell'immobile.
pagina 5 di 6 13. Dunque, in considerazione dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda senza la prescritta comunicazione in violazione dell'art. 36 L. 392/78 e stante l'assenza, in capo a delle Parte_1 autorizzazioni prescritte per lo svolgimento dell'attività produttiva cui era destinato l'immobile concesso in godimento, sussiste l'inadempimento di non scarsa importanza dell'odierna appellante rispetto alle pattuizioni contrattuali di cui agli artt.
1.4 e 1.5 del contratto oggetto di causa, così come rilevato dal giudice di primo grado.
14. Al mancato accoglimento dei motivi di gravame dedotti dall'appellante consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna risarcitoria per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
15. L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la sentenza n. 710/2022 del Tribunale di Modena e
[...] Controparte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 8.400,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
07.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1241/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AMMIRATI CARLO APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TARLAZZI ALESSIA e dell'avv. ZAMBRINI BRUNA ( ) VIA LIBERTA' 61 40059 MEDICINA C.F._2 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza Parte_1 contestuale del Tribunale di Modena n° 710/2022 emessa nell'ambito del procedimento RG 6764/2020
e depositata in data 01.06.2022 (all.1);
In via pregiudiziale a cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto
Nel merito: respingere la domanda attorea in quanto improcedibile e comunque poiché infondata in fatto e diritto;
In Via Riconvenzionale: accertare e dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare l'attrice/appellata a corrispondere alla soc. convenuta/appellante il risarcimento dei danni da liquidarsi secondo giustizia ed equità tenuto conto dell'importanza del contratto e della gravità della condotta processuale;
pagina 1 di 6 In ogni caso: condannare l' al pagamento delle spese processuali di entrambe i gradi Controparte_2 di giudizio con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, premesse Controparte_1 le più opportune declaratorie di legge e del caso:
IN VIA PREGIUDIZIALE: Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Modena n. 710 del 1.6.2022.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE IN RITO: dichiarare la inammissibilità / improcedibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 710/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Modena in data 18.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022 nell'ambito della causa sub R.G. n.
6764/2022 per violazione dell'art. 342 c.p.c.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE IN RITO: dichiarare la improcedibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 710/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Modena in data 18.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022 nell'ambito della causa sub R.G. n.
6764/2022 per mancanza del requisito della probabilità di accoglimento del giudizio di gravame ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n.
710/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 18.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere tutte le domande proposte da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non provate, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
710/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 18.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 140/2012 del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con condanna a carico della appellante per le somme che saranno ritenute di giustizia e da liquidare in via equitativa.”.
IN FATTO
1. , esclusivo proprietario di un complesso immobiliare ad uso artigianale sito a Finale Controparte_1
IL (MO), sottoscriveva con la società un contratto di concessione del godimento - Parte_1 per solo uso produttivo artigianale - con diritto di acquisto avente ad oggetto il suddetto immobile.
Il contratto vietava, in particolare, di mutare la destinazione d'uso (art. 1.4) e di sublocare o concedere in uso ad altri l'immobile (art. 1.5).
In data 10 ottobre 2019, dopo avere riscontrato la presenza contemporanea di tre società nel suddetto complesso immobiliare (GO IO s.r.l.s., e , Controparte_3 Parte_1
informato dalla competente ASL che l'attività produttiva era svolta da GO IO CP_1
pagina 2 di 6 s.r.l.s., inviava formale diffida ad adempiere a entro 30 giorni, dichiarando ex art. 1454 Parte_1
c.c. che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto.
2. Successivamente, l'Impresa Individuale conveniva in giudizio la società Controparte_1 Parte_1 al fine di sentir accertare l'inadempimento di non scarsa importanza da parte della convenuta (in
[...] violazione degli art.
1.4 e 1.5 citati), con conseguente declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, e ordine alla società di Parte_1 rilasciare il complesso immobiliare, di pagare sia i canoni scaduti e non pagati da giugno 2019 al momento dell'effettivo rilascio, oltre interessi di mora calcolati sul medesimo lasso temporale, sia la penale di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento danni, contrattualmente prevista, nonché di cancellare la trascrizione del contratto oggetto del contendere.
3. Si costituiva la società deducendo in via preliminare l'improcedibilità della Parte_1 domanda di risoluzione del contratto 06.05.2019 per inesistenza giuridica della diffida ad adempiere;
in ogni caso, contestava la fondatezza della domanda e il difetto di qualsivoglia inadempienza contrattuale da parte della convenuta e svolgeva, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. c. 1 e 2.
4. Con sentenza n. 710/2022 il Tribunale di Modena dichiarava risolto il contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto intercorso tra e la società per Controparte_1 Parte_1 inadempimento di quest'ultima; condannava la società al rilascio dell'immobile oggetto Parte_1 del contratto, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno da illegittima Controparte_1 occupazione, la somma di € 3.000,00 per ogni mese o porzione di mese di occupazione del predetto immobile successivi al mese di febbraio 2020 fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre ad interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via dovute;
condannava la società a Parte_1 corrispondere a a titolo di penale contrattualmente stabilita per l'inadempimento, la Controparte_1 somma di € 30.000,00, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data del 29.10.20 fino a quella del saldo effettivo;
condannava inoltre la a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquidava nella misura di complessivi € 8.964,25, di cui € 1.169,25 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Riteneva il giudice che l'eccezione di improcedibilità della domanda di risoluzione per inesistenza della diffida ad adempiere fosse infondata, in quanto, a seguito di espresso invito, parte attrice aveva depositato con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c. una procura datata 10.12.2019, valida ed efficace in relazione alla diffida poi effettivamente inviata il 13.01.2020.
Nel merito, il giudice accertava l'inadempimento contrattuale della società in quanto Parte_1 nel complesso immobiliare vi erano altre due società (GO IO s.r.l.s e Controparte_3
pagina 3 di 6 oltre alla convenuta, unica legittimata, e l'attività produttiva veniva svolta in violazione del Pt_1 contratto da GO IO s.r.l.s.
5. Contro la suddetta decisione ha proposto appello;
ha resistito . Parte_1 Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 1324, 1392 e 1454 c.c. nella Parte_1 parte in cui il Tribunale di Modena ha ritenuto l'esistenza di una procura speciale validamente rilasciata dal sig. in favore dell'Avv. Ciro Morrone per poter diffidare, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la CP_1 società ad adempiere alle obbligazioni contrattuali scaturenti dal contratto di godimento del Parte_1
06.05.2019.
7. Con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo, l'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha illegittimamente dichiarato la risoluzione del contratto di godimento con diritto di acquisto intercorso tra e CP_1
(con adozione di ogni consequenziale provvedimento) per inadempimento di non scarsa Parte_1 importanza dell'odierna appellante rispetto alle pattuizioni contrattuali di cui agli artt.
1.4 e 1.5 del medesimo contratto.
8. L'appellante, inoltre, rinnova anche in questa sede domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento dei motivi di cui sopra, chiedendo il risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa tenuto conto dell'importanza del rapporto e della gravità della condotta.
9. Il primo motivo è infondato.
come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, ha compiutamente Controparte_1 dimostrato, producendo la procura del 10.12.2019, il conferimento dei poteri di rappresentanza al suo avvocato al fine di effettuare l'intimazione ad adempiere in data 13.1.2020.
Il conferimento dei suddetti poteri all'avvocato risulta poi ulteriormente confermato dalla procura ad litem successivamente rilasciata;
sul punto la Suprema Corte ha invero affermato che “l'attore, con la sottoscrizione della procura ad litem, a margine o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale di quest'ultimo atto, e quindi le dichiarazioni di natura negoziale in esso contenute” (Cfr.
Cass. n. 1091 del 23.2.1981; Cass. n. 16221 del 18.11.2002 e Cass. n. 21229 del 14.10.2010).
Pertanto, non vi sono dubbi circa l'efficacia della procura e della diffida ad adempiere.
10. Anche il secondo motivo è infondato.
pagina 4 di 6 Le prove documentali (doc. 16 fascicolo di primo grado) confermano la presenza di tre società all'interno del complesso immobiliare oggetto di causa e l'esercizio dell'attività produttiva da parte di
GO production s.r.l.s.
11. Quanto all'affermazione della difesa appellante, secondo la quale la proprietà era a conoscenza della cessione di ramo di azienda effettuata dal a GO IO s.r.l.s., Controparte_3 si osserva che nella comunicazione datata 15.4.2016 (doc. 12 fascicolo di primo grado) e in quella datata 27.11.2017 (doc. 13 e 14) – aventi ad oggetto il raggiungimento di un accordo con il CP_1 quale sollecitava il rientro dalla rilevante esposizione debitoria - allegava delle Controparte_3 visure relative a GO IO s.r.l.s., rispettivamente del 13.08.2015 e del 02.03.2016 che, contrariamente a quanto affermato, non riportavano l'avvenuta cessione dell'ottobre 2015.
Pertanto, non aveva alcuna possibilità di dedurre da queste comunicazioni la qualità di CP_1 cessionaria di GO IO s.r.l.s., tenuto anche conto che le e-mail e pec in atti confermano che
GO IO s.r.l.s. è stata sempre qualificata come gestore della parte commerciale dell'attività di e mai cessionaria di ramo d'azienda, e che né il cedente né il cessionario Controparte_3 hanno mai fatto la prescritta comunicazione di cui all'art. 36 della legge 392/78.
Neppure i documenti prodotti in primo grado in data 13.12.2021 da (con i quali le Parte_1 suddette società e GO hanno dato esecuzione all'ordine di esibizione disposto dal giudice CP_3 con ordinanza del 26.05.2021) confermano, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che fosse a conoscenza della cessione d'azienda, in quanto lo stesso aveva accettato, a partire dal CP_1 novembre 2015, i pagamenti effettuati da GO volti ad integrare i canoni non corrisposti da CP_3 in virtù delle comunicazioni inviate da quest'ultima, che qualificavano GO come gestore commerciale.
Di conseguenza deve concludersi che non avesse in precedenza conoscenza dell'avvenuta CP_1 cessione e che la abbia formalmente contestata non appena ha avuto contezza che la stessa fosse intervenuta.
12. Del tutto privo di fondamento, poi, risulta l'assunto dell'appellante secondo il quale CP_1 avrebbe concesso l'immobile in godimento a pur consapevole che la stessa non fosse in Parte_1 possesso delle prescritte autorizzazioni produttive, così come privo di qualsivoglia riscontro è
l'impegno della proprietà a farsi carico di costi di adeguamento dell'immobile per asserite criticità strutturali che avrebbero impedito il rilascio delle autorizzazioni. Invero, non risultano prodotte istanze di richiesta delle autorizzazioni amministrative alle competenti autorità o provvedimenti di diniego per inadeguatezza dell'immobile.
pagina 5 di 6 13. Dunque, in considerazione dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda senza la prescritta comunicazione in violazione dell'art. 36 L. 392/78 e stante l'assenza, in capo a delle Parte_1 autorizzazioni prescritte per lo svolgimento dell'attività produttiva cui era destinato l'immobile concesso in godimento, sussiste l'inadempimento di non scarsa importanza dell'odierna appellante rispetto alle pattuizioni contrattuali di cui agli artt.
1.4 e 1.5 del contratto oggetto di causa, così come rilevato dal giudice di primo grado.
14. Al mancato accoglimento dei motivi di gravame dedotti dall'appellante consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna risarcitoria per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
15. L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la sentenza n. 710/2022 del Tribunale di Modena e
[...] Controparte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 8.400,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
07.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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