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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4501/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Venosa presso lo studio Parte_1 dell'avv. Nicola Spiniello che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Montemilone presso lo studio CP_1 dell'avv. Maria Rita Di Ciommo che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 29.11.2023 ha dedotto di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla CP_1 quale sono nati i figli (20.03.2017) ed Per_1 Per_2
(21.02.2022), riconosciuti da entrambi i genitori.
Ha allegato di essere attualmente disoccupata e di occuparsi a tempo pieno dei figli, con il sostegno economico della propria famiglia di origine;
che il resistente lavora a tempo determinato alle dipendenze della società Azzella s.r.l. con salario mensile netto di 1.300 euro.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
che sia regolata la frequentazione padre-figli; che sia posto a carico del padre il contributo di mantenimento per i figli di complessivi 500,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che sia posto in favore di entrambi i genitori, in ragione della metà, l'assegno unico universale per i minori;
che sia stabilita la non preventiva necessaria comunicazione tra i genitori delle spese mediche sostenute per i figli e ritenute necessarie dal medico curante;
che siano assicurati rapporti equilibrati tra i figli e i parenti materni e paterni nonché tra gli stessi genitori.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha dedotto che la ricorrente non ha curato le esigenze familiari, che negli ultimi mesi la stessa ha fatto rientro nella casa familiare molto tardi ed egli ha dovuto chiedere l'intervento delle forze dell'ordine; che la ricorrente nel dicembre 2023 ha abbandonato l'abitazione familiare e si è trasferita, insieme ai figli, presso la casa della madre;
che da gennaio 2024, esso resistente versa alla ricorrente la complessiva somma di 400,00 euro mensili per il mantenimento della prole, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che la condotta della ricorrente, la quale continua a rincasare tardi e a lasciare i figli con amiche o con la nonna materna, è stata segnalata ai Servizi Sociali di Venosa;
che esso resistente lavora per una impresa di costruzioni dalle 8,00 alle
17,30 e durante la convivenza ha contratto debiti per esigenze familiari per onorare i quali ha dovuto vendere un immobile di sua proprietà.
Ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre e con la regolazione della frequentazione padre-figli secondo lo schema proposto;
porsi a suo carico l'assegno di mantenimento per i figli di 400,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
riconoscere ad entrambe le parti, in ragione della metà, l'assegno unico universale per la prole.
All'esito dell'udienza del 09.05.2024, in via provvisoria e urgente,
i figli sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione materna;
è stata regolamentata la frequentazione con il padre secondo i tempi e le modalità ivi previsti;
è stato posto a carico del padre il contributo ordinario di mantenimento per i figli di complessivi 400,00 euro mensili (200,00 ciascuno), oltre alla metà delle spese straordinarie.
La causa è stata istruita con l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Venosa - perché effettuasse gli opportuni sopralluoghi, e riferisse mediante l'osservazione diretta dei minori, e se del caso attraverso colloqui con i genitori e con le persone che conoscono i genitori (con particolare riguardo ai parenti più prossimi soprattutto se conviventi o se coinvolti nella gestione dei minori), sulla situazione psicofisica di e ed i CP_2 Persona_3 loro rapporti con i genitori;
b) sulle attuali condizioni di vita dei minori;
c) tenuto conto degli esiti della verifica, sulla eventuale opportunità di specifici interventi di sostegno in favore dei minori e dei genitori;
d) predisponesse per i minori adeguata assistenza domiciliare con personale qualificato, riferendo con cadenza trimestrale a questo Ufficio - con l'invito ai genitori di seguire un percorso di sostegno della genitorialità, nonché con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 12.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, la ricorrente ha concluso come di seguito: “1) affidare i figli minori
e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza temporanea presso la signora;
2) Ordinare al sig. Parte_1
, di corrispondere mensilmente, a titolo di concorso CP_1 spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie con effetto retroattivo. Chiede che la causa venga decisa”. Il resistente ha concluso “affinché vengano confermati i provvedimenti urgenti di cui alla Ordinanza ex art 123 ter resa alla Udienza dello
09.05.2024 e chiede che la causa venga decisa”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
I figli minori - anche in conformità alla concorde richiesta delle parti - vanno affidati ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, ed alla collocazione abitativa con la madre, in conformità alle abitudini domestiche acquisite.
Appare infatti ricomposto l'inziale elevato conflitto tra i genitori (v. relazione dei servizi sociali del Comune di Venosa del 24.07.2024
“ci è stato riferito che il padre dei minori signor è CP_1 stato accoltellato in presenza della signora dal signor Parte_1
, fidanzato della stessa. Si riporta che la nonna paterna, Pt_2 aveva segnalato alla scrivente alcuni comportamenti che determinavano nei bambini ed in particolare in uno stato Per_1 di agitazione, frustrazione e di irrequietezza a suo dire allarmanti…
Alla luce di quanto esposto, si evidenzia una condizione di forte disagio, psicologico ed emotivo per i minori poiché vivono in un clima di tensione d forti contrasti pregiudizievoli per la loro crescita”), come emerge chiaramente dall'ultima relazione del
Servizio Sociale del Comune di Venosa del 20.02.2025 il quale ha riportato quanto segue: “Questo Servizio ha monitorato i due genitori nel corso dei mesi e al momento, gli interventi promossi in loro favore hanno favorito, almeno in parte, un riassetto della condizione iniziale di conflittualità esasperata. Gli stessi, iniziano a collaborare sugli aspetti riguardanti i figli nonostante non abbiano ancora intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare di Venosa, per l'indisponibilità di natura personale della psicologa dott.ssa . CP_3
Gli insegnanti dei due minori nel recente colloquio con le scriventi non evidenziano alcuna criticità nei minori e sottolineano
l'adeguatezza della madre rispetto alle esigenze dei figli e alle richieste della scuola. , frequenta regolarmente la seconda Per_1 classe della primaria, le insegnati curriculari, riferiscono che la bimba è brava e volenterosa, da qualche mese viene seguita, per evitare le lunghe liste di attesa del pubblico, privatamente da una logopedista per dei trattamenti indispensabili per la diagnosi di dislessia. La stessa, effettua queste terapie due volte a settimana presso l'ambulatorio di e considerata la distanza e la Pt_3 mancanza di mezzi pubblici, per raggiungere il paese, i genitori hanno deciso in accordo di accompagnarla a turno. , è stata Per_1 inserita anche nelle ore pomeridiane e per due volte a settimana presso il Centro Socio Educativo per minori “Il Cerchio Magico” esperienza vissuta con entusiasmo e motivazione, il sabato pomeriggio frequenta il catechismo. che da poco ha Per_2 compiuto tre anni frequenta la scuola per l'infanzia regolarmente, le insegnati hanno una buona relazione con la madre che è sempre attenta ad ogni richiesta o iniziative che la scuola le propone. La signora è una signora intraprendente e dinamica, lavora Parte_1 come badante presso il domicilio di un anziano signore, conciliando le ore di lavoro con quelle che dedica ai figli, inoltre è beneficiaria dell'assegno di inclusione oltre a percepire una quota dell'assegno unico. Il signor pur cambiando datore di lavoro, svolge CP_1 sempre il lavoro in campo edile con una ditta locale, attività che lo porta a stare tante ore fuori paese ma non fuori regione come con la vecchia ditta, percependo uno stipendio mensile di circa €
1.500,00. Lo stesso nel colloquio conferma un miglioramento nella interazione con la madre dei figli, ed una maggiore collaborazione al fine di organizzare gli impegni dei minori. Non si riportano problematiche di natura economica”. Contr Anche la relazione dell' di Potenza pervenuta il 20.03.2025 è positiva: “La modalità relazionale di entrambi i genitori è sempre stata adeguata al contesto e al rispetto dei ruoli, educata ed aperta al colloquio, rendendo gli incontri funzionali alla comprensione degli accadimenti e alle loro difficoltà o punti di vista divergenti.
Inizialmente, i due genitori riportavano una situazione alquanto conflittuale: vi era molto risentimento da parte del signor CP_1 nei confronti della signora , non solo, in merito ad una Pt_1 relazione sentimentale che quest'ultima aveva intrapreso in tempi recenti con un precedente amico della coppia… Attualmente, la signora riferisce che i rapporti sono più distesi. Riporta di Pt_1 essere tornata single, di riuscire ad avere una comunicazione serena con il padre dei suoi figli, di non notare più attacchi rivolti alla propria persona e soprattutto riferisce che tra i due sia iniziata una maggiore collaborazione genitoriale, soprattutto in merito ai bisogni riabilitativi della loro primogenita . Rispetto a Per_1 questo punto, la signora riporta un episodio recente nel quale entrambi i genitori si sono recati con la stessa auto all'appuntamento previsto per nello studio della Per_1 logopedista.
Rispetto alla genitorialità, attualmente si osserva da parte di entrambi l'iniziale tendenza ad assumersi le proprie responsabilità
e ad attivare comportamenti riparativi in funzione del cambiamento, per rispondere in modo più aderente ai bisogni dei bambini, sia in termini pratici, sia in termini più squisitamente emotivi”.
Anche gli iniziali disagi relativi all'abitazione della ricorrente si sono ricomposti nel corso del processo (v. dichiarazioni della dott.ssa del Comune di Venosa rese all'udienza del 25.09.2024 “la Tes_1 situazione abitativa dei bambini attualmente è positiva essendo
l'abitazione idonea e servita da tutte le forniture”) e consentono di confermare la collocazione abitativa prevalente dei figli presso l'abitazione materna.
Occorre precisare che l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso.
Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione della bambina. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie. Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute della figlia: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della figlia, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori.
Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
La frequentazione tra padre e figli deve tener conto del preminente interesse dei minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario. Tenuto conto dell'orario di lavoro del padre, il quale ha dedotto di essere impegnato per ragioni di lavoro dalle ore 08 di mattina alle ore
17,30 del pomeriggio, questi incontrerà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi tra i genitori: due pomeriggi settimanali - che saranno stabiliti dai genitori di comune accordo e che in mancanza di accordo si individuano nel martedì e nel giovedì – dalle 17,30 alle 20,30 dopo cena in periodo scolastico, e dalle 17,30 alle 22,00 dopo cena durante le vacanze scolastiche estive;
a fine settimana alternati, dalle 10,00 del sabato alle 20,30, dopo cena, della domenica nel periodo scolastico e dalle 10,00 del sabato alle 22,00, dopo cena, della domenica, nel periodo delle vacanze scolastiche estive;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
per le vacanze estive, ad anni alterni quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e l'anno successivo quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. In occasione di tutti gli incontri il padre preleverà i figli a scuola o presso la casa materna e li ricondurrà dalla madre al termine del periodo. Nei periodi di permanenza con pernottamento dei minori presso ciascun genitore, l'altro comunicherà con loro, al telefono o in videochiamata, in orario compreso tra le 18,00 e le 19,00.
Quanto al mantenimento della prole, è noto che entrambi i genitori debbono contribuirvi in proporzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
Sulla propria capacità economica, la ricorrente ha prodotto:
- ISEE con indicatore della situazione economica equivalente al
17.02.2023 -> 4.129,94 euro
Il Tribunale osserva che la ricorrente, allo stato, non risulta più disoccupata, come da allegazioni di cui al ricorso introduttivo, ma risulta occupata come assistente (badante) di un anziano signore
(v. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Venosa del
20.02.2025 La signora è una signora intraprendente e Parte_1 dinamica, lavora come badante presso il domicilio di un anziano signore, conciliando le ore di lavoro con quelle che dedica ai figli, inoltre è beneficiaria dell'assegno di inclusione oltre a percepire una quota dell'assegno unico"); nulla ha tuttavia allegato o offerto di documentare sulla sua attuale condizione economica.
Il resistente ha dedotto di lavorare alle dipendenze di una impresa edile ed ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020,2021 e 2022, dalle quali risultano, rispettivamente, redditi di
16.161 euro, 11.441 euro, 11.490 euro.
Esaminata la rispettiva capacità economica delle parti, tenuto conto della percezione da parte dei genitori dell'assegno unico per la prole in ragione della metà, il contributo di mantenimento ordinario a carico del va determinato in misura pari a 200 CP_1 euro mensili per ciascun figlio, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
In conformità alla concorde richiesta delle parti, l'assegno unico universale per i minori va percepito da entrambi i genitori, in ragione della metà.
La natura del presente procedimento e la positiva evoluzione della capacità di entrambi i genitori di prendersi cura dei loro figli giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
29.11.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna;
b) dispone che la frequentazione tra padre e figli avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
c) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 400,00 euro mensili, 200 per ciascuna figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
d) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
e) dà atto che l'assegno unico universale per la prole è percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 25.06.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4501/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Venosa presso lo studio Parte_1 dell'avv. Nicola Spiniello che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Montemilone presso lo studio CP_1 dell'avv. Maria Rita Di Ciommo che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 29.11.2023 ha dedotto di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla CP_1 quale sono nati i figli (20.03.2017) ed Per_1 Per_2
(21.02.2022), riconosciuti da entrambi i genitori.
Ha allegato di essere attualmente disoccupata e di occuparsi a tempo pieno dei figli, con il sostegno economico della propria famiglia di origine;
che il resistente lavora a tempo determinato alle dipendenze della società Azzella s.r.l. con salario mensile netto di 1.300 euro.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
che sia regolata la frequentazione padre-figli; che sia posto a carico del padre il contributo di mantenimento per i figli di complessivi 500,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che sia posto in favore di entrambi i genitori, in ragione della metà, l'assegno unico universale per i minori;
che sia stabilita la non preventiva necessaria comunicazione tra i genitori delle spese mediche sostenute per i figli e ritenute necessarie dal medico curante;
che siano assicurati rapporti equilibrati tra i figli e i parenti materni e paterni nonché tra gli stessi genitori.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha dedotto che la ricorrente non ha curato le esigenze familiari, che negli ultimi mesi la stessa ha fatto rientro nella casa familiare molto tardi ed egli ha dovuto chiedere l'intervento delle forze dell'ordine; che la ricorrente nel dicembre 2023 ha abbandonato l'abitazione familiare e si è trasferita, insieme ai figli, presso la casa della madre;
che da gennaio 2024, esso resistente versa alla ricorrente la complessiva somma di 400,00 euro mensili per il mantenimento della prole, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che la condotta della ricorrente, la quale continua a rincasare tardi e a lasciare i figli con amiche o con la nonna materna, è stata segnalata ai Servizi Sociali di Venosa;
che esso resistente lavora per una impresa di costruzioni dalle 8,00 alle
17,30 e durante la convivenza ha contratto debiti per esigenze familiari per onorare i quali ha dovuto vendere un immobile di sua proprietà.
Ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre e con la regolazione della frequentazione padre-figli secondo lo schema proposto;
porsi a suo carico l'assegno di mantenimento per i figli di 400,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
riconoscere ad entrambe le parti, in ragione della metà, l'assegno unico universale per la prole.
All'esito dell'udienza del 09.05.2024, in via provvisoria e urgente,
i figli sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione materna;
è stata regolamentata la frequentazione con il padre secondo i tempi e le modalità ivi previsti;
è stato posto a carico del padre il contributo ordinario di mantenimento per i figli di complessivi 400,00 euro mensili (200,00 ciascuno), oltre alla metà delle spese straordinarie.
La causa è stata istruita con l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Venosa - perché effettuasse gli opportuni sopralluoghi, e riferisse mediante l'osservazione diretta dei minori, e se del caso attraverso colloqui con i genitori e con le persone che conoscono i genitori (con particolare riguardo ai parenti più prossimi soprattutto se conviventi o se coinvolti nella gestione dei minori), sulla situazione psicofisica di e ed i CP_2 Persona_3 loro rapporti con i genitori;
b) sulle attuali condizioni di vita dei minori;
c) tenuto conto degli esiti della verifica, sulla eventuale opportunità di specifici interventi di sostegno in favore dei minori e dei genitori;
d) predisponesse per i minori adeguata assistenza domiciliare con personale qualificato, riferendo con cadenza trimestrale a questo Ufficio - con l'invito ai genitori di seguire un percorso di sostegno della genitorialità, nonché con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 12.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, la ricorrente ha concluso come di seguito: “1) affidare i figli minori
e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza temporanea presso la signora;
2) Ordinare al sig. Parte_1
, di corrispondere mensilmente, a titolo di concorso CP_1 spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie con effetto retroattivo. Chiede che la causa venga decisa”. Il resistente ha concluso “affinché vengano confermati i provvedimenti urgenti di cui alla Ordinanza ex art 123 ter resa alla Udienza dello
09.05.2024 e chiede che la causa venga decisa”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
I figli minori - anche in conformità alla concorde richiesta delle parti - vanno affidati ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, ed alla collocazione abitativa con la madre, in conformità alle abitudini domestiche acquisite.
Appare infatti ricomposto l'inziale elevato conflitto tra i genitori (v. relazione dei servizi sociali del Comune di Venosa del 24.07.2024
“ci è stato riferito che il padre dei minori signor è CP_1 stato accoltellato in presenza della signora dal signor Parte_1
, fidanzato della stessa. Si riporta che la nonna paterna, Pt_2 aveva segnalato alla scrivente alcuni comportamenti che determinavano nei bambini ed in particolare in uno stato Per_1 di agitazione, frustrazione e di irrequietezza a suo dire allarmanti…
Alla luce di quanto esposto, si evidenzia una condizione di forte disagio, psicologico ed emotivo per i minori poiché vivono in un clima di tensione d forti contrasti pregiudizievoli per la loro crescita”), come emerge chiaramente dall'ultima relazione del
Servizio Sociale del Comune di Venosa del 20.02.2025 il quale ha riportato quanto segue: “Questo Servizio ha monitorato i due genitori nel corso dei mesi e al momento, gli interventi promossi in loro favore hanno favorito, almeno in parte, un riassetto della condizione iniziale di conflittualità esasperata. Gli stessi, iniziano a collaborare sugli aspetti riguardanti i figli nonostante non abbiano ancora intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare di Venosa, per l'indisponibilità di natura personale della psicologa dott.ssa . CP_3
Gli insegnanti dei due minori nel recente colloquio con le scriventi non evidenziano alcuna criticità nei minori e sottolineano
l'adeguatezza della madre rispetto alle esigenze dei figli e alle richieste della scuola. , frequenta regolarmente la seconda Per_1 classe della primaria, le insegnati curriculari, riferiscono che la bimba è brava e volenterosa, da qualche mese viene seguita, per evitare le lunghe liste di attesa del pubblico, privatamente da una logopedista per dei trattamenti indispensabili per la diagnosi di dislessia. La stessa, effettua queste terapie due volte a settimana presso l'ambulatorio di e considerata la distanza e la Pt_3 mancanza di mezzi pubblici, per raggiungere il paese, i genitori hanno deciso in accordo di accompagnarla a turno. , è stata Per_1 inserita anche nelle ore pomeridiane e per due volte a settimana presso il Centro Socio Educativo per minori “Il Cerchio Magico” esperienza vissuta con entusiasmo e motivazione, il sabato pomeriggio frequenta il catechismo. che da poco ha Per_2 compiuto tre anni frequenta la scuola per l'infanzia regolarmente, le insegnati hanno una buona relazione con la madre che è sempre attenta ad ogni richiesta o iniziative che la scuola le propone. La signora è una signora intraprendente e dinamica, lavora Parte_1 come badante presso il domicilio di un anziano signore, conciliando le ore di lavoro con quelle che dedica ai figli, inoltre è beneficiaria dell'assegno di inclusione oltre a percepire una quota dell'assegno unico. Il signor pur cambiando datore di lavoro, svolge CP_1 sempre il lavoro in campo edile con una ditta locale, attività che lo porta a stare tante ore fuori paese ma non fuori regione come con la vecchia ditta, percependo uno stipendio mensile di circa €
1.500,00. Lo stesso nel colloquio conferma un miglioramento nella interazione con la madre dei figli, ed una maggiore collaborazione al fine di organizzare gli impegni dei minori. Non si riportano problematiche di natura economica”. Contr Anche la relazione dell' di Potenza pervenuta il 20.03.2025 è positiva: “La modalità relazionale di entrambi i genitori è sempre stata adeguata al contesto e al rispetto dei ruoli, educata ed aperta al colloquio, rendendo gli incontri funzionali alla comprensione degli accadimenti e alle loro difficoltà o punti di vista divergenti.
Inizialmente, i due genitori riportavano una situazione alquanto conflittuale: vi era molto risentimento da parte del signor CP_1 nei confronti della signora , non solo, in merito ad una Pt_1 relazione sentimentale che quest'ultima aveva intrapreso in tempi recenti con un precedente amico della coppia… Attualmente, la signora riferisce che i rapporti sono più distesi. Riporta di Pt_1 essere tornata single, di riuscire ad avere una comunicazione serena con il padre dei suoi figli, di non notare più attacchi rivolti alla propria persona e soprattutto riferisce che tra i due sia iniziata una maggiore collaborazione genitoriale, soprattutto in merito ai bisogni riabilitativi della loro primogenita . Rispetto a Per_1 questo punto, la signora riporta un episodio recente nel quale entrambi i genitori si sono recati con la stessa auto all'appuntamento previsto per nello studio della Per_1 logopedista.
Rispetto alla genitorialità, attualmente si osserva da parte di entrambi l'iniziale tendenza ad assumersi le proprie responsabilità
e ad attivare comportamenti riparativi in funzione del cambiamento, per rispondere in modo più aderente ai bisogni dei bambini, sia in termini pratici, sia in termini più squisitamente emotivi”.
Anche gli iniziali disagi relativi all'abitazione della ricorrente si sono ricomposti nel corso del processo (v. dichiarazioni della dott.ssa del Comune di Venosa rese all'udienza del 25.09.2024 “la Tes_1 situazione abitativa dei bambini attualmente è positiva essendo
l'abitazione idonea e servita da tutte le forniture”) e consentono di confermare la collocazione abitativa prevalente dei figli presso l'abitazione materna.
Occorre precisare che l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso.
Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione della bambina. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie. Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute della figlia: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della figlia, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori.
Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
La frequentazione tra padre e figli deve tener conto del preminente interesse dei minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario. Tenuto conto dell'orario di lavoro del padre, il quale ha dedotto di essere impegnato per ragioni di lavoro dalle ore 08 di mattina alle ore
17,30 del pomeriggio, questi incontrerà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi tra i genitori: due pomeriggi settimanali - che saranno stabiliti dai genitori di comune accordo e che in mancanza di accordo si individuano nel martedì e nel giovedì – dalle 17,30 alle 20,30 dopo cena in periodo scolastico, e dalle 17,30 alle 22,00 dopo cena durante le vacanze scolastiche estive;
a fine settimana alternati, dalle 10,00 del sabato alle 20,30, dopo cena, della domenica nel periodo scolastico e dalle 10,00 del sabato alle 22,00, dopo cena, della domenica, nel periodo delle vacanze scolastiche estive;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
per le vacanze estive, ad anni alterni quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e l'anno successivo quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. In occasione di tutti gli incontri il padre preleverà i figli a scuola o presso la casa materna e li ricondurrà dalla madre al termine del periodo. Nei periodi di permanenza con pernottamento dei minori presso ciascun genitore, l'altro comunicherà con loro, al telefono o in videochiamata, in orario compreso tra le 18,00 e le 19,00.
Quanto al mantenimento della prole, è noto che entrambi i genitori debbono contribuirvi in proporzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
Sulla propria capacità economica, la ricorrente ha prodotto:
- ISEE con indicatore della situazione economica equivalente al
17.02.2023 -> 4.129,94 euro
Il Tribunale osserva che la ricorrente, allo stato, non risulta più disoccupata, come da allegazioni di cui al ricorso introduttivo, ma risulta occupata come assistente (badante) di un anziano signore
(v. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Venosa del
20.02.2025 La signora è una signora intraprendente e Parte_1 dinamica, lavora come badante presso il domicilio di un anziano signore, conciliando le ore di lavoro con quelle che dedica ai figli, inoltre è beneficiaria dell'assegno di inclusione oltre a percepire una quota dell'assegno unico"); nulla ha tuttavia allegato o offerto di documentare sulla sua attuale condizione economica.
Il resistente ha dedotto di lavorare alle dipendenze di una impresa edile ed ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020,2021 e 2022, dalle quali risultano, rispettivamente, redditi di
16.161 euro, 11.441 euro, 11.490 euro.
Esaminata la rispettiva capacità economica delle parti, tenuto conto della percezione da parte dei genitori dell'assegno unico per la prole in ragione della metà, il contributo di mantenimento ordinario a carico del va determinato in misura pari a 200 CP_1 euro mensili per ciascun figlio, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
In conformità alla concorde richiesta delle parti, l'assegno unico universale per i minori va percepito da entrambi i genitori, in ragione della metà.
La natura del presente procedimento e la positiva evoluzione della capacità di entrambi i genitori di prendersi cura dei loro figli giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
29.11.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna;
b) dispone che la frequentazione tra padre e figli avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
c) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 400,00 euro mensili, 200 per ciascuna figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
d) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
e) dà atto che l'assegno unico universale per la prole è percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 25.06.2025
La Presidente est.