Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
2640/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2640/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nato in [...] in data [...] e residente in [...]in Campania alla Parte_1
Piazza Gramsci (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Ferrari, C.F._1
con studio in Napoli al Centro Direzionale - Isola G1 - Scala D, presso cui elettivamente domicilia gusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Praia a Mare (CS) via Saracinello 71/c elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla via
Nazionale 163 presso lo studio dell'avv. Pasqualina Di Donna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025, l'avv. Gianpaolo
Ferrari per il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione dei coniugi;
assegnare la casa coniugale alla Sig.ra disporre che unica obbligata al Controparte_1
1
L'avv. Pasqualina Di Donna per la resistente chiedeva riservarsi la causa per la decisione concedendo i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche ai sensi dell'art
190 c.p.c..
Il P.M., in data 02.04.2025, concludeva per la dichiarazione di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.05.2023, chiedeva di pronunciare la separazione Parte_1
personale dalla resistente, con la quale aveva contratto matrimonio concordatario a Sorrento in data
23.07.2016 in assenza di figli. Allegava che i coniugi avevano stabilito la casa coniugale a Torre del
Greco, che entrambi erano autosufficienti economicamente, svolgendo il l'attività di medico Pt_1
ed essendo la imprenditrice;
che il era cointestatario del contratto di mutuo n.717 CP_1 Pt_1
10096104, con scadenza al 29.09.2028, con la BPER Banca, filiale di Torre del Greco, unitamente alla per l'acquisto di un immobile sito in Praia a Mare (CS) alla Via Saracinello n.71/c CP_1
di proprietà della resistente ed utilizzato dalla stessa.
Pertanto, chiedeva di dichiarare la separazione, assegnando la casa coniugale alla in CP_1
quanto di sua proprietà e disponendo che unica obbligata al pagamento del mutuo fosse la resistente.
Nominato il giudice relatore delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, veniva disposta la rinnovazione della notifica attesa la nullità del ricorso per mancato rispetto dei termini a comparire;
con comparsa depositata in data 02.12.2023 per l'udienza del 6.12.2023 si costituiva CP_1
aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione della casa coniugale, mentre
[...]
chiedeva di dichiarare che unico obbligato al pagamento del mutuo fosse il ricorrente, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 2.000,00 mensili.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 7.12.2024 resa all'esito dell'udienza di comparizione del 6.12.2024, il giudice relatore, rilevata la tardività della costituzione della convenuta e l'inammissibilità delle reciproche domande relative al pagamento del mutuo, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa per la decisione.
Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.03.2025; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 06.03.2025, la causa veniva assunta in decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la
2 verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito in sede di comparizione dei coniugi, dalla gravità delle accuse reciproche, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Null'altro va disposto.
Infatti, per quanto concerne la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente, rilevato che la stessa si è costituita tardivamente, in data 02.12.2023 per l'udienza del 6.12.2023, deve ritenersi decaduta dalla domanda proposta, posto che, ai sensi dell'art. 473 bis.16 c.p.c., la domanda riconvenzionale va formulata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni prima dell'udienza.
Inammissibile, poi, è la domanda - reciprocamente proposta - volta ad individuare il soggetto obbligato al pagamento del mutuo dell'abitazione sita a Praia a Mare, trattandosi di questione che, come già rilevato dal giudice relatore, esula dall'oggetto del presente giudizio e da far valere eventualmente in distinto e autonomo giudizio ordinario (Cass. civ., 3316/2017, 18870/2014; Cass. civ., 6424/2017, 11828/2009).
Infine, nulla va disposto neppure circa la casa coniugale, il cui provvedimento di assegnazione si giustifica solo in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti (nella specie non sussistenti), al fine di preservare l'habitat domestico.
Tenuto conto dell'esto della controversia e della natura della stessa, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra e Parte_1 Controparte_1
2) dichiara inammissibile la domanda reciprocamente avanzata avente ad oggetto il pagamento del contratto di mutuo n. 717 10096104, stipulato con la del Greco;
Controparte_2
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di mantenimento avanzata dalla resistente;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 60 parte II serie C dei registri di matrimonio dell'anno 2016);
6) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
3 Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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