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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2744/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 2744/2021 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Aldo Grassi del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliato all'indirizzo Email_1
telematico del difensore e presso il suo studio in RI, Via XXII Giugno 1859 n.
11, giusta mandato a margine dell'atto di citazione iscritto a ruolo in data 10 settembre 2021
ATTORE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Procuratore ad negotia, con il patrocinio dell'avv. Odile Danesi del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_2
telematico del difensore e presso il suo studio in rimini, via D. Angherà n. 28, giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. Roberto Giannini del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_3 pagina 1 di 11 telematico del difensore e presso il suo studio in RI, Via Gambalunga n. 102, giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzi
CONVENUTA
e contro
(C.F. , CP_3 CodiceFiscale_3
con il patrocinio dell'avv. Christian Mangiullo del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliato all'indirizzo Email_4
telematico del difensore e presso il suo studio in RI, Via Gambalunga n. 102, giusta mandato depositato unitamente della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo
CONVENUTO avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
24 settembre 2024
Per parte convenuta come da foglio di Controparte_1
precisazione delle conclusioni depositato in data 16 settembre 2024
Per parte convenuta come da foglio di precisazione delle Controparte_2
conclusioni depositato in data 20 settembre 2024
Per parte convenuta come da foglio di precisazione delle Controparte_3
conclusioni depositato in data 20 settembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 10 settembre 2021, il sig. a convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
RI la compagnia nonché i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
perché fosse accertata la responsabilità del sig. nella Controparte_3 Controparte_3
causazione dell'incidente occorsogli in data 11 giugno 2017 e perché, conseguentemente, i convenuti fossero condannati a risarcirgli i danni che egli aveva sofferto, anche in via equitativa in caso di difficile determinazione numerica, previa detrazione dell'importo di € 10.000,00 corrispostogli in data 26 settembre 2019 e pagina 2 di 11 dell'importo di € 83.000,00 corrispostogli in data 29 marzo 2021 ed accettati in acconto su quanto spettante. A sostegno delle pretese azionate l'attore ha allegato che in data 11 giugno 2017 alle ore 3.30 egli si trovava a bordo dell'autovettura di proprietà della sig.ra condotto dal sig. che era uscita di Controparte_2 CP_3
strada andando a sbattere contro un albero;
che in conseguenza di tale indicente egli aveva subito a) gravissime lesioni, b) aveva dovuto abbandonare il lavoro che aveva trovato da circa un mese, c) era stato per molto tempo inidoneo al lavoro, d) aveva dovuto abbandonare anche altre attività che egli svolgeva in concomitanza con il lavoro dipendente;
che la responsabilità in ordine alla causazione dell'incidente era esclusivamente imputabile al conducente sig. che egli viaggiava a bordo del CP_3
mezzo condotto dal sig. e di proprietà della sig.ra in qualità di CP_3 CP_2
trasportato; che in particolare egli era stato seduto sul sedile posteriore del veicolo con la cintura di sicurezza allacciata;
che sul sedile anteriore nel posto passeggero era seduto il sig. che il danno biologico sofferto era stato Parte_2
determinato da una perizia di parte nella misura del 28% quanto ai postumi permanenti, nella misura di giorni 60 di inabilità temporanea totale, di giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 75% e di giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 50%; che pertanto egli aveva diritto al risarcimento del danno biologico sofferto nella misura base di € 162.845,14 da personalizzare nella misura del 30% in ragione delle gravi ripercussioni che gli esiti dell'incidente avevano avuto sulla sua vita quotidiana personale, di relazione e lavorativa;
che inoltre egli aveva subito una diminuzione della capacità lavorativa specifica quantomeno nella misura del 20% ed un peggioramento della cenestesi lavorativa da valutarsi equitativamente con un aumento della personalizzazione;
che inoltre egli aveva subito un danno patrimoniale stimabile nella misura complessiva di € 17.000,00; che, infine, in conseguenza delle lesioni subite in conseguenza dell'incidente egli aveva perso la chance di diventare istruttore sportivo, attività che egli aveva già avviato al momento dell'incidente; che le spese mediche sostenute ammontavano ad € 3.261,35 cui doveva aggiungersi l'importo di € 1.000,00 determinato forfettariamente a titolo di spese non documentate ma rese necessarie dall'incidente quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti per le cure mediche ed assistenziali, il carburante e lo spazio temporale sottratto al tempo libero per lo svolgimento delle terapie;
che la pagina 3 di 11 compagnia di assicurazione convenuta gli aveva corrisposto la somma di €
10.000,00 e successivamente la somma di € 83.000,00 che egli aveva trattenuto a titolo di acconto;
che egli chiedeva l'esibizione in giudizio della riserva tecnica assicurativa;
che egli aveva inutilmente esperito la procedura di negoziazione assistita;
che sulle somme dovutegli dovevano computarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
che egli proponeva la conciliazione della controversia con il pagamento da parte dei convenuti della somma di € 170.000,00 già detratti gli acconti ricevuti;
che la proposta avrebbe avuto efficacia per 20 giorni dopo la notificazione dell'atto di citazione.
Si è costituita la società che ha contestato la Controparte_1
fondatezza della pretesa azionata dall'attore evidenziando come questi fosse stato integralmente tacitato con l'erogazione della somma complessiva di € 93.000,00; come l'allegazione delle conseguenze dannose sofferte in conseguenza dell'incidente non risultasse riscontrata sotto il profilo probatorio e fosse comunque integralmente contestata sotto ogni profilo indicato dall'attore.
Si è costituita anche la sig.ra che ha contestato la fondatezza Controparte_2
delle pretese azionate nei suoi confronti evidenziando come ella non avesse consegnato le chiavi del veicolo ad alcuno dei soggetti rinvenuti nell'abitacolo al momento dell'intervento delle Autorità; come gravasse sull'attore l'onere della prova in ordine alla dinamica del sinistro, alla rapportabilità causale dell'effetto al presunto fatto illecito, all'assenza di concause nella determinazione delle lesioni sofferte, all'assenza di eventuali fattori interruttivi del rapporto eziologico fra il danno lamentato ed il fatto, alla graduazione delle eventuali responsabilità di altri soggetti convenuti;
come agli atti non vi fosse documentazione idonea a legittimare una valutazione di congruità e legittimità della quantificazione dei danni sofferti prospettata dall'attore; come ella contestasse specificamente ogni singola voce di danno esposta dall'attore; come ella chiedesse di essere autorizzata alla chiamata in causa del sig. e della compagnia al fine CP_3 Controparte_1
di essere manlevata di quanto eventualmente dovuto all'attore.
Si è costituito ance il sig. che ha contestato la fondatezza delle CP_3
pretese azionata dall'attore sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum evidenziando come neppure fosse stata indicata la norma del codice della strada che pagina 4 di 11 l'attore assumeva essere stata violata e svolgendo ulteriori difese sostanzialmente sovrapponibili alle allegazioni ed argomentazioni della sig.ra Il sig. CP_2 CP_3
ha, in ogni caso chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia al fine di essere manlevato di quanto eventualmente Controparte_1
dovuto all'attore.
All'udienza del 15 dicembre 2021 le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive sia sulle domande di garanzia proposte dai convenuti sig.ri CP_2
e nei confronti della compagnia
[...] CP_3 Controparte_1
sia sulle istanze probatorie formulate dalla difesa dell'attore. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., sono stati valutati i mezzi di prova, è stata disposta in primo luogo C.T.U. medico-legale su richiesta di parte attrice non opposta e comunque non contestata dalle parti convenute, è stata espletata l'istruttoria orale e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del
24 settembre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni operata dai
Procuratori delle parti, la presente causa, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
In via preliminare si rileva che in ordine alla domanda di manleva formulata dai sig.ri e nei confronti della compagnia CP_2 CP_3 Controparte_1
è stato garantito il contraddittorio senza necessità di spostamento
[...]
dell'udienza come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9441/22 “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269
c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art.
167, comma 2, c.p.c.”).
Nel merito la pretesa azionata dall'attore merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati: invero ritiene questo giudicante che la dinamica dell'incidente debba ritenersi positivamente acquisita sulla base delle risultanze del doc. 22 di parte attrice (relazione incidente stradale predisposta dai Carabinieri intervenuti sul pagina 5 di 11 posto nel tempo occorso per raggiungere il sito – orario incidente 3.30 – orario avvio intervento ore 3.32); in particolare nell'immediatezza dell'incidente il sig. CP_3
ha dichiarato ai Carabinieri “giunti in prossimità del km. 64+800, giunto in loc.
[...]
Ponte S. Maria Maddalena, mentre facevo una curva, venivo colto da un colpo di sonno perdendo il controllo dell'auto impattando contro un albero posto sul ciglio della strada”; i Carabinieri hanno evidenziato che la dinamica descritta dal sig. CP_3
risultava compatibile con la posizione post-urto del veicolo e l'assenza di segni di frenata nonché con gli esiti negativi dei test effettuati sul guidatore in relazione all'assunzione di bevande alcoliche. La condotta del sig. deve ritenersi CP_3
caratterizzata da colpa in quanto, come anche evidenziato dai Carabinieri, lo stesso, pur circolando in ore notturne, non ha moderato particolarmente la velocità
(adeguandola anche alle proprie condizioni psico-fisiche di evidente stanchezza visto il “colpo di sonno”) e non ha mantenuto il controllo del veicolo particolarmente nell'arresto dello stesso. Sulla base della dinamica come sopra ricostruita, invece, non risulta configurabile alcun concorso colposo dell'attore nella causazione del danno.
Con riguardo alla quantificazione del danno biologico sofferto dall'attore la
C.T.U. ha chiarito, con valutazione pienamente condivisa da questo giudicante, in quanto fondata su ragionamento ineccepibile tanto che i C.T. di parte non hanno formulato alcuna osservazione alle conclusioni formulate dal C.T.U. – che nell'incidente per cui è causa l'attore ha riportato “lacerazione ileale da scoppio e lacerazione del meso, TIRC, frattura di L3 e lacerazione del legamento giallo” tutte eziologicamente riconducibili all'evento per cui è causa;
che le lesioni sofferte hanno determinato un peggioramento temporaneo delle sue condizioni generali che si è protratto in 45 giorni di inabilità temporanea totale, in 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed in 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; che, a seguito delle lesioni riportate, l'attore soffre di una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica da valutare nella misura del 23/24% per le ripercussioni delle menomazioni subite sullo stato di benessere, sull'aspetto fisico, sulla capacità sociale, sulle consuete attività – non escluse quelle del tempo libero e di svago;
che devono ritenersi congrue e pertinenti rispetto all'incidente per cui è causa ed alle conseguente lesioni le spese sostenute dall'attore e documentate nella pagina 6 di 11 misura di € 3.070,30 ma che non possono ipotizzarsi spese mediche future;
il C.T.U. ha altresì evidenziato come i postumi non siano suscettibili di miglioramento ed incidano in misura del 15% sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
L'espletata istruttoria testimoniale ha confermato che l'attore, prima dell'incidente, praticava attività di istruttore presso il Parco Avventura di Pertiara
Sky Park e lavorava come dipendente con mansioni di operaio, attività che ha dovuto cessare in conseguenza delle lesioni e dei conseguenti postumi permanenti riportati nell'incidente per cui è causa (cfr. dichiarazione teste Mancini); ha altresì confermato che l'attore, prima dell'incidente, praticava in modo sostanzialmente agonistico, o quantomeno preagosnistico, attività sportiva e specificamente, corsa, sollevamento pesi, Calisthenics (disciplina che utilizza il peso del proprio corpo come resistenza per allenare il fisico) e H.I.T. (High Intensity Training – Allenamenti ad
Alta Intensità) ed aveva iniziato il percorso per diventare istruttore nelle disciplina praticate (cfr. dichiarazione teste , ancora ha dimostrato che l'attore ha ripreso Tes_1
l'attività di corsa successivamente al decorso dell'anno successivo all'incidente (cfr. dichiarazione teste . La disposta C.T.U. ha anche evidenziato che Tes_2
sull'addome è presente un'apprezzabile cicatrice chirurgica praombelicale dx di cm 8 solo parzialmente dissimulata dai peli;
che l'attore lamenta persistenti cervicalgie in conseguenza del trauma distorsivo subito e presenta una procidenza nello speco vertebrale dello spigolo posteriore di L3 e del disco intersomatico.
Quanto alla liquidazione del risarcimento del danno sofferto dall'attore occorre tenere conto dei principi di diritto espressi dal Supremo Collegio (cfr. Cass. 8532/20 ed in precedenza in senso conforme Cass. SS.UU. 26972/08 e Cass. 26973/98) in ordine ai criteri in base ai quali deve essere risarcito il danno non patrimoniale nel nostro ordinamento;
occorre considerare che nella presente fattispecie risulta leso un bene costituzionalmente garantito e dunque deve ritenersi ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale;
si ritiene di considerare le Tabelle del
Tribunale di Milano predisposte in attuazione di tali principi di diritto per l'anno
2024 (ultime disponibili), delle quali si ritiene l'applicabilità al caso in esame in ragione del rilievo che si tratta di Tabelle che trovano generale applicazione sul territorio nazionale e costituiscono, quindi, un parametro sufficientemente oggettivo pagina 7 di 11 per la liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. per tutte da ultimo Cass.
1553/19 e Cass. 17018/18).
Con riguardo ai postumi permanenti la misura della liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dall'attore (nel ventunesimo anno al momento dell'evento dannoso e del consolidamento dei postumi permanenti), secondo le Tabelle richiamate, ammonta a € 129.690,00 con possibilità di personalizzazione in aumento fino ad un massimo del 30%: orbene nel caso di specie si deve rilevare che, come sopra emarginato, le risultanze dell'elaborato peritale e dell'istruttoria testimoniale inducono a ritenere che la prospettiva di vita che l'attore aveva al momento dell'incidente sia stata fortemente incisa in senso negativo dalle conseguenze dell'incidente: la pratica sportiva è divenuta per un periodo di tempo limitato del tutto impossibile ed in ogni caso, alla luce della serietà delle lesioni sofferti e devi vari distretti colpiti, si può ragionevolmente affermare, sulla base dell'id quod plerumenque accidit, che l'attore non abbia più potuto recuperare integralmente la forma fisica precedentemente goduta e, verosimilmente non potrà più recuperarla se non altro per la rigidità cicatriziale e la modifica sostanziale della forma e flessibilità del rachide in corrispondenza di L3 lesionata. Sulla base di tali elementi ritiene questo giudicante che debba procedersi alla personalizzazione del danno non patrimoniale permanente sofferto dall'attore nella misura massima prevista dalle Tabelle Milanesi, con la conseguenza che deve liquidarsi in favore del sig. a titolo di diritto al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
permanente la somma di € 164.697,00.
Con riguardo al periodo di invalidità temporanea le richiamate Tabelle di
Milano prevedono la liquidazione della somma di € 115,00 al giorno con possibilità di personalizzazione in aumento del 50%. Con riguardo alla fattispecie che ci occupa dalla lettura della C.T.U. disposta in sede di A.T.P. emerge positivamente il carattere afflittivo e frustrante sotto il profilo soggettivo del periodo post-incidente in cui un ragazzo di giovanissima età si è trovato completamente impossibilitato a svolgere una vita anche solo lontanamente comparabile non sono con quella precedentemente vissuta ma anche con quella dei compagni di età in buona salute;
non solo ma risulta documentato che la risoluzione delle conseguenze negative dell'incidente è stata lenta e molto dolorosa: in considerazione di tali elementi ritiene pagina 8 di 11 questo giudicante di personalizzare in aumento il valore previsto per ogni giorno di inabilità temporanea totale e di invalidità temporanea parziale nella misura del 40%
e, dunque, di determinare il parametro di liquidazione per ciascun giorno di inabilità temporanea totale ovvero invalidità temporanea parziale nella misura di € 161,00.
Ne deriva che tenuto conto delle risultanze della C.T.U. e delle Tabelle richiamate devono riconoscersi € 7.245,00 per i 45 giorni di inabilità temporanea totale (45 x
161,00), € 7.245,00 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (30 x 120,76) ed €
4.830,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (60 x 80,50), quindi complessivamente € 19.320,00 sulla quale devono computarsi gli interessi legali con decorrenza dalla data odierna in quanto debito di valore liquidato alla data odierna.
Ne discende che, complessivamente, deve essere riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 184.017,00.
A tale importo deve essere aggiunto il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla perdita della capacità lavorativa specifica stimata dal C.T.U. nella misura del 15% e le spese mediche ritenute congrue in sede di elaborato peritale nella misura di € 3.070,30. Quanto alla perdita della capacità lavorativa specifica si osserva che risulta provato in atti (cfr. doc. 16 di parte attrice) che al momento dell'incidente l'attore fosse impiegato come apprendista per lo svolgimento di mansioni operaie e che percepisse una retribuzione netta di circa € 1.000,00 al mese per tredici mensilità cui devono aggiungersi i compensi ulteriori guadagnati dall'attore come accompagnatore turistico nello Sky Park (cfr. doc. 17 che, considerato che l'evento dannoso si è verificato proprio ad inizio stagione) si possono stimare in ulteriori € 1.000,00 netti al mese per i mesi di luglio, agosto e settembre quantomeno per un importo complessivo di € 16.000,00 per l'anno in cui si è verificato l'incidente. Si deve poi evidenziare che il sinistro per cui è causa si è verificato in danno di un giovane che, stante lo spirito di iniziativa che risulta dimostrato in giudizio, sulla base di una valutazione pur prudenziale ma ancorata al criterio della potenzialità e dello sviluppo della persona, può ragionevolmente ritenersi che avrebbe potuto guadagnare ben più del reddito percepito al momento dell'infortunio. Nella liquidazione di tale danno ritiene questo Giudice di avere riguardo alla Tabelle di Milano per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa considerando che nel caso di specie il minor reddito deve pagina 9 di 11 ritenersi esteso a 46 anni (necessari per conseguire la pensione) con la conseguenza che deve applicarsi il coefficiente di moltiplicazione 22,32 alla perdita di guadagno corrispondente alla diminuzione della capacità lavorativa (€ 16.000,00 x 15% =
2.400,00 x 22,32 = 53.568,00) e deve, dunque, essere liquidata complessivamente la somma di € 56.638,00 cui deve € 3.070,30 a titolo di spese mediche congrue;
su tale importo devono computarsi gli interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Da ultimo occorre evidenziare che risulta pacificamente fra le parti che all'attore siano state corrisposte la somma di € 10.000,00 in data 26 giugno 2019 e la somma di € 83.000,00 in data 29 marzo 2021.
In ragione dell'azione diretta spettante al sig. nei confronti Parte_1
della compagnia e del rapporto di garanzia Controparte_1
assicurativa nei rapporti fra la sig.ra e la prima nonché nei rapporti Controparte_2
con il conducente espressamente contemplato nel contratto di assicurazione stipulato fra le parti, la compagnia deve essere Controparte_1
condannata a corrispondere al sig. la somma complessiva di € Parte_1
240.655,30 oltre interessi dalla data odierna al saldo sull'importo di € 184.017,00 e dal dovuto al saldo quanto all'importo di € 56.638,30 da cui devono detrarsi gli importi di € 10.000,00 ed € 83.000,00 pagati dalla compagnia rispettivamente in data 26 giugno 2019 e 29 marzo 2021 essendo tale compagnia tenuta a manlevare i sig.ri e di quanto dagli stessi dovuto al sig. Controparte_2 CP_3 Pt_1
in forza del presente provvedimento.
[...]
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di tutti i convenuti e che avuto riguardo al valore liquidato della causa, alle attività processuali effettivamente espletate ed al livello di complessità delle questioni dedotte in giudizio, sono liquidate (secondo quanto previsto dai valori medi delle Tabelle allegate al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22) quanto ai compensi in complessivi € 14.103,00 (di cui 2.252,00,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.253,00per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per pagina 10 di 11 legge. Quanto alle spese vive le stesse restano liquidate in complessivi € 545,00 di cui € 518,00 per CU ed € 27,00
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. condanna la compagnia anche in manleva dei Controparte_1
sig.ri e a risarcire al sig. il Controparte_2 CP_3 Parte_1
danno non patrimoniale sofferto nella misura di € 184.017,00 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
2. condanna la compagnia anche in manleva dei Controparte_1
sig.ri e a a risarcire al sig. la Controparte_2 CP_3 Parte_1
somma di € 56.638,30 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
3. dispone che dalle somme dovute ai sensi dei punti 1 e 2 del presente provvedimento siano decurtati gli acconti pagati dalla Compagnia
[...]
di € 10.000,00 in data 29 giugno 2019 e di € 83.000,00 Controparte_1
in data 29 marzo 2021;
4. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere al sig. Parte_1
le spese di lite liquidate quanto ai compensi in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA e quanto alle spese vive in complessivi € 545,00.
RI, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 2744/2021 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Aldo Grassi del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliato all'indirizzo Email_1
telematico del difensore e presso il suo studio in RI, Via XXII Giugno 1859 n.
11, giusta mandato a margine dell'atto di citazione iscritto a ruolo in data 10 settembre 2021
ATTORE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Procuratore ad negotia, con il patrocinio dell'avv. Odile Danesi del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_2
telematico del difensore e presso il suo studio in rimini, via D. Angherà n. 28, giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. Roberto Giannini del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_3 pagina 1 di 11 telematico del difensore e presso il suo studio in RI, Via Gambalunga n. 102, giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzi
CONVENUTA
e contro
(C.F. , CP_3 CodiceFiscale_3
con il patrocinio dell'avv. Christian Mangiullo del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliato all'indirizzo Email_4
telematico del difensore e presso il suo studio in RI, Via Gambalunga n. 102, giusta mandato depositato unitamente della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo
CONVENUTO avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
24 settembre 2024
Per parte convenuta come da foglio di Controparte_1
precisazione delle conclusioni depositato in data 16 settembre 2024
Per parte convenuta come da foglio di precisazione delle Controparte_2
conclusioni depositato in data 20 settembre 2024
Per parte convenuta come da foglio di precisazione delle Controparte_3
conclusioni depositato in data 20 settembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 10 settembre 2021, il sig. a convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
RI la compagnia nonché i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
perché fosse accertata la responsabilità del sig. nella Controparte_3 Controparte_3
causazione dell'incidente occorsogli in data 11 giugno 2017 e perché, conseguentemente, i convenuti fossero condannati a risarcirgli i danni che egli aveva sofferto, anche in via equitativa in caso di difficile determinazione numerica, previa detrazione dell'importo di € 10.000,00 corrispostogli in data 26 settembre 2019 e pagina 2 di 11 dell'importo di € 83.000,00 corrispostogli in data 29 marzo 2021 ed accettati in acconto su quanto spettante. A sostegno delle pretese azionate l'attore ha allegato che in data 11 giugno 2017 alle ore 3.30 egli si trovava a bordo dell'autovettura di proprietà della sig.ra condotto dal sig. che era uscita di Controparte_2 CP_3
strada andando a sbattere contro un albero;
che in conseguenza di tale indicente egli aveva subito a) gravissime lesioni, b) aveva dovuto abbandonare il lavoro che aveva trovato da circa un mese, c) era stato per molto tempo inidoneo al lavoro, d) aveva dovuto abbandonare anche altre attività che egli svolgeva in concomitanza con il lavoro dipendente;
che la responsabilità in ordine alla causazione dell'incidente era esclusivamente imputabile al conducente sig. che egli viaggiava a bordo del CP_3
mezzo condotto dal sig. e di proprietà della sig.ra in qualità di CP_3 CP_2
trasportato; che in particolare egli era stato seduto sul sedile posteriore del veicolo con la cintura di sicurezza allacciata;
che sul sedile anteriore nel posto passeggero era seduto il sig. che il danno biologico sofferto era stato Parte_2
determinato da una perizia di parte nella misura del 28% quanto ai postumi permanenti, nella misura di giorni 60 di inabilità temporanea totale, di giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 75% e di giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 50%; che pertanto egli aveva diritto al risarcimento del danno biologico sofferto nella misura base di € 162.845,14 da personalizzare nella misura del 30% in ragione delle gravi ripercussioni che gli esiti dell'incidente avevano avuto sulla sua vita quotidiana personale, di relazione e lavorativa;
che inoltre egli aveva subito una diminuzione della capacità lavorativa specifica quantomeno nella misura del 20% ed un peggioramento della cenestesi lavorativa da valutarsi equitativamente con un aumento della personalizzazione;
che inoltre egli aveva subito un danno patrimoniale stimabile nella misura complessiva di € 17.000,00; che, infine, in conseguenza delle lesioni subite in conseguenza dell'incidente egli aveva perso la chance di diventare istruttore sportivo, attività che egli aveva già avviato al momento dell'incidente; che le spese mediche sostenute ammontavano ad € 3.261,35 cui doveva aggiungersi l'importo di € 1.000,00 determinato forfettariamente a titolo di spese non documentate ma rese necessarie dall'incidente quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti per le cure mediche ed assistenziali, il carburante e lo spazio temporale sottratto al tempo libero per lo svolgimento delle terapie;
che la pagina 3 di 11 compagnia di assicurazione convenuta gli aveva corrisposto la somma di €
10.000,00 e successivamente la somma di € 83.000,00 che egli aveva trattenuto a titolo di acconto;
che egli chiedeva l'esibizione in giudizio della riserva tecnica assicurativa;
che egli aveva inutilmente esperito la procedura di negoziazione assistita;
che sulle somme dovutegli dovevano computarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
che egli proponeva la conciliazione della controversia con il pagamento da parte dei convenuti della somma di € 170.000,00 già detratti gli acconti ricevuti;
che la proposta avrebbe avuto efficacia per 20 giorni dopo la notificazione dell'atto di citazione.
Si è costituita la società che ha contestato la Controparte_1
fondatezza della pretesa azionata dall'attore evidenziando come questi fosse stato integralmente tacitato con l'erogazione della somma complessiva di € 93.000,00; come l'allegazione delle conseguenze dannose sofferte in conseguenza dell'incidente non risultasse riscontrata sotto il profilo probatorio e fosse comunque integralmente contestata sotto ogni profilo indicato dall'attore.
Si è costituita anche la sig.ra che ha contestato la fondatezza Controparte_2
delle pretese azionate nei suoi confronti evidenziando come ella non avesse consegnato le chiavi del veicolo ad alcuno dei soggetti rinvenuti nell'abitacolo al momento dell'intervento delle Autorità; come gravasse sull'attore l'onere della prova in ordine alla dinamica del sinistro, alla rapportabilità causale dell'effetto al presunto fatto illecito, all'assenza di concause nella determinazione delle lesioni sofferte, all'assenza di eventuali fattori interruttivi del rapporto eziologico fra il danno lamentato ed il fatto, alla graduazione delle eventuali responsabilità di altri soggetti convenuti;
come agli atti non vi fosse documentazione idonea a legittimare una valutazione di congruità e legittimità della quantificazione dei danni sofferti prospettata dall'attore; come ella contestasse specificamente ogni singola voce di danno esposta dall'attore; come ella chiedesse di essere autorizzata alla chiamata in causa del sig. e della compagnia al fine CP_3 Controparte_1
di essere manlevata di quanto eventualmente dovuto all'attore.
Si è costituito ance il sig. che ha contestato la fondatezza delle CP_3
pretese azionata dall'attore sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum evidenziando come neppure fosse stata indicata la norma del codice della strada che pagina 4 di 11 l'attore assumeva essere stata violata e svolgendo ulteriori difese sostanzialmente sovrapponibili alle allegazioni ed argomentazioni della sig.ra Il sig. CP_2 CP_3
ha, in ogni caso chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia al fine di essere manlevato di quanto eventualmente Controparte_1
dovuto all'attore.
All'udienza del 15 dicembre 2021 le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive sia sulle domande di garanzia proposte dai convenuti sig.ri CP_2
e nei confronti della compagnia
[...] CP_3 Controparte_1
sia sulle istanze probatorie formulate dalla difesa dell'attore. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., sono stati valutati i mezzi di prova, è stata disposta in primo luogo C.T.U. medico-legale su richiesta di parte attrice non opposta e comunque non contestata dalle parti convenute, è stata espletata l'istruttoria orale e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del
24 settembre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni operata dai
Procuratori delle parti, la presente causa, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
In via preliminare si rileva che in ordine alla domanda di manleva formulata dai sig.ri e nei confronti della compagnia CP_2 CP_3 Controparte_1
è stato garantito il contraddittorio senza necessità di spostamento
[...]
dell'udienza come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9441/22 “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269
c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art.
167, comma 2, c.p.c.”).
Nel merito la pretesa azionata dall'attore merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati: invero ritiene questo giudicante che la dinamica dell'incidente debba ritenersi positivamente acquisita sulla base delle risultanze del doc. 22 di parte attrice (relazione incidente stradale predisposta dai Carabinieri intervenuti sul pagina 5 di 11 posto nel tempo occorso per raggiungere il sito – orario incidente 3.30 – orario avvio intervento ore 3.32); in particolare nell'immediatezza dell'incidente il sig. CP_3
ha dichiarato ai Carabinieri “giunti in prossimità del km. 64+800, giunto in loc.
[...]
Ponte S. Maria Maddalena, mentre facevo una curva, venivo colto da un colpo di sonno perdendo il controllo dell'auto impattando contro un albero posto sul ciglio della strada”; i Carabinieri hanno evidenziato che la dinamica descritta dal sig. CP_3
risultava compatibile con la posizione post-urto del veicolo e l'assenza di segni di frenata nonché con gli esiti negativi dei test effettuati sul guidatore in relazione all'assunzione di bevande alcoliche. La condotta del sig. deve ritenersi CP_3
caratterizzata da colpa in quanto, come anche evidenziato dai Carabinieri, lo stesso, pur circolando in ore notturne, non ha moderato particolarmente la velocità
(adeguandola anche alle proprie condizioni psico-fisiche di evidente stanchezza visto il “colpo di sonno”) e non ha mantenuto il controllo del veicolo particolarmente nell'arresto dello stesso. Sulla base della dinamica come sopra ricostruita, invece, non risulta configurabile alcun concorso colposo dell'attore nella causazione del danno.
Con riguardo alla quantificazione del danno biologico sofferto dall'attore la
C.T.U. ha chiarito, con valutazione pienamente condivisa da questo giudicante, in quanto fondata su ragionamento ineccepibile tanto che i C.T. di parte non hanno formulato alcuna osservazione alle conclusioni formulate dal C.T.U. – che nell'incidente per cui è causa l'attore ha riportato “lacerazione ileale da scoppio e lacerazione del meso, TIRC, frattura di L3 e lacerazione del legamento giallo” tutte eziologicamente riconducibili all'evento per cui è causa;
che le lesioni sofferte hanno determinato un peggioramento temporaneo delle sue condizioni generali che si è protratto in 45 giorni di inabilità temporanea totale, in 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed in 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; che, a seguito delle lesioni riportate, l'attore soffre di una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica da valutare nella misura del 23/24% per le ripercussioni delle menomazioni subite sullo stato di benessere, sull'aspetto fisico, sulla capacità sociale, sulle consuete attività – non escluse quelle del tempo libero e di svago;
che devono ritenersi congrue e pertinenti rispetto all'incidente per cui è causa ed alle conseguente lesioni le spese sostenute dall'attore e documentate nella pagina 6 di 11 misura di € 3.070,30 ma che non possono ipotizzarsi spese mediche future;
il C.T.U. ha altresì evidenziato come i postumi non siano suscettibili di miglioramento ed incidano in misura del 15% sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
L'espletata istruttoria testimoniale ha confermato che l'attore, prima dell'incidente, praticava attività di istruttore presso il Parco Avventura di Pertiara
Sky Park e lavorava come dipendente con mansioni di operaio, attività che ha dovuto cessare in conseguenza delle lesioni e dei conseguenti postumi permanenti riportati nell'incidente per cui è causa (cfr. dichiarazione teste Mancini); ha altresì confermato che l'attore, prima dell'incidente, praticava in modo sostanzialmente agonistico, o quantomeno preagosnistico, attività sportiva e specificamente, corsa, sollevamento pesi, Calisthenics (disciplina che utilizza il peso del proprio corpo come resistenza per allenare il fisico) e H.I.T. (High Intensity Training – Allenamenti ad
Alta Intensità) ed aveva iniziato il percorso per diventare istruttore nelle disciplina praticate (cfr. dichiarazione teste , ancora ha dimostrato che l'attore ha ripreso Tes_1
l'attività di corsa successivamente al decorso dell'anno successivo all'incidente (cfr. dichiarazione teste . La disposta C.T.U. ha anche evidenziato che Tes_2
sull'addome è presente un'apprezzabile cicatrice chirurgica praombelicale dx di cm 8 solo parzialmente dissimulata dai peli;
che l'attore lamenta persistenti cervicalgie in conseguenza del trauma distorsivo subito e presenta una procidenza nello speco vertebrale dello spigolo posteriore di L3 e del disco intersomatico.
Quanto alla liquidazione del risarcimento del danno sofferto dall'attore occorre tenere conto dei principi di diritto espressi dal Supremo Collegio (cfr. Cass. 8532/20 ed in precedenza in senso conforme Cass. SS.UU. 26972/08 e Cass. 26973/98) in ordine ai criteri in base ai quali deve essere risarcito il danno non patrimoniale nel nostro ordinamento;
occorre considerare che nella presente fattispecie risulta leso un bene costituzionalmente garantito e dunque deve ritenersi ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale;
si ritiene di considerare le Tabelle del
Tribunale di Milano predisposte in attuazione di tali principi di diritto per l'anno
2024 (ultime disponibili), delle quali si ritiene l'applicabilità al caso in esame in ragione del rilievo che si tratta di Tabelle che trovano generale applicazione sul territorio nazionale e costituiscono, quindi, un parametro sufficientemente oggettivo pagina 7 di 11 per la liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. per tutte da ultimo Cass.
1553/19 e Cass. 17018/18).
Con riguardo ai postumi permanenti la misura della liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dall'attore (nel ventunesimo anno al momento dell'evento dannoso e del consolidamento dei postumi permanenti), secondo le Tabelle richiamate, ammonta a € 129.690,00 con possibilità di personalizzazione in aumento fino ad un massimo del 30%: orbene nel caso di specie si deve rilevare che, come sopra emarginato, le risultanze dell'elaborato peritale e dell'istruttoria testimoniale inducono a ritenere che la prospettiva di vita che l'attore aveva al momento dell'incidente sia stata fortemente incisa in senso negativo dalle conseguenze dell'incidente: la pratica sportiva è divenuta per un periodo di tempo limitato del tutto impossibile ed in ogni caso, alla luce della serietà delle lesioni sofferti e devi vari distretti colpiti, si può ragionevolmente affermare, sulla base dell'id quod plerumenque accidit, che l'attore non abbia più potuto recuperare integralmente la forma fisica precedentemente goduta e, verosimilmente non potrà più recuperarla se non altro per la rigidità cicatriziale e la modifica sostanziale della forma e flessibilità del rachide in corrispondenza di L3 lesionata. Sulla base di tali elementi ritiene questo giudicante che debba procedersi alla personalizzazione del danno non patrimoniale permanente sofferto dall'attore nella misura massima prevista dalle Tabelle Milanesi, con la conseguenza che deve liquidarsi in favore del sig. a titolo di diritto al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
permanente la somma di € 164.697,00.
Con riguardo al periodo di invalidità temporanea le richiamate Tabelle di
Milano prevedono la liquidazione della somma di € 115,00 al giorno con possibilità di personalizzazione in aumento del 50%. Con riguardo alla fattispecie che ci occupa dalla lettura della C.T.U. disposta in sede di A.T.P. emerge positivamente il carattere afflittivo e frustrante sotto il profilo soggettivo del periodo post-incidente in cui un ragazzo di giovanissima età si è trovato completamente impossibilitato a svolgere una vita anche solo lontanamente comparabile non sono con quella precedentemente vissuta ma anche con quella dei compagni di età in buona salute;
non solo ma risulta documentato che la risoluzione delle conseguenze negative dell'incidente è stata lenta e molto dolorosa: in considerazione di tali elementi ritiene pagina 8 di 11 questo giudicante di personalizzare in aumento il valore previsto per ogni giorno di inabilità temporanea totale e di invalidità temporanea parziale nella misura del 40%
e, dunque, di determinare il parametro di liquidazione per ciascun giorno di inabilità temporanea totale ovvero invalidità temporanea parziale nella misura di € 161,00.
Ne deriva che tenuto conto delle risultanze della C.T.U. e delle Tabelle richiamate devono riconoscersi € 7.245,00 per i 45 giorni di inabilità temporanea totale (45 x
161,00), € 7.245,00 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (30 x 120,76) ed €
4.830,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (60 x 80,50), quindi complessivamente € 19.320,00 sulla quale devono computarsi gli interessi legali con decorrenza dalla data odierna in quanto debito di valore liquidato alla data odierna.
Ne discende che, complessivamente, deve essere riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 184.017,00.
A tale importo deve essere aggiunto il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla perdita della capacità lavorativa specifica stimata dal C.T.U. nella misura del 15% e le spese mediche ritenute congrue in sede di elaborato peritale nella misura di € 3.070,30. Quanto alla perdita della capacità lavorativa specifica si osserva che risulta provato in atti (cfr. doc. 16 di parte attrice) che al momento dell'incidente l'attore fosse impiegato come apprendista per lo svolgimento di mansioni operaie e che percepisse una retribuzione netta di circa € 1.000,00 al mese per tredici mensilità cui devono aggiungersi i compensi ulteriori guadagnati dall'attore come accompagnatore turistico nello Sky Park (cfr. doc. 17 che, considerato che l'evento dannoso si è verificato proprio ad inizio stagione) si possono stimare in ulteriori € 1.000,00 netti al mese per i mesi di luglio, agosto e settembre quantomeno per un importo complessivo di € 16.000,00 per l'anno in cui si è verificato l'incidente. Si deve poi evidenziare che il sinistro per cui è causa si è verificato in danno di un giovane che, stante lo spirito di iniziativa che risulta dimostrato in giudizio, sulla base di una valutazione pur prudenziale ma ancorata al criterio della potenzialità e dello sviluppo della persona, può ragionevolmente ritenersi che avrebbe potuto guadagnare ben più del reddito percepito al momento dell'infortunio. Nella liquidazione di tale danno ritiene questo Giudice di avere riguardo alla Tabelle di Milano per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa considerando che nel caso di specie il minor reddito deve pagina 9 di 11 ritenersi esteso a 46 anni (necessari per conseguire la pensione) con la conseguenza che deve applicarsi il coefficiente di moltiplicazione 22,32 alla perdita di guadagno corrispondente alla diminuzione della capacità lavorativa (€ 16.000,00 x 15% =
2.400,00 x 22,32 = 53.568,00) e deve, dunque, essere liquidata complessivamente la somma di € 56.638,00 cui deve € 3.070,30 a titolo di spese mediche congrue;
su tale importo devono computarsi gli interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Da ultimo occorre evidenziare che risulta pacificamente fra le parti che all'attore siano state corrisposte la somma di € 10.000,00 in data 26 giugno 2019 e la somma di € 83.000,00 in data 29 marzo 2021.
In ragione dell'azione diretta spettante al sig. nei confronti Parte_1
della compagnia e del rapporto di garanzia Controparte_1
assicurativa nei rapporti fra la sig.ra e la prima nonché nei rapporti Controparte_2
con il conducente espressamente contemplato nel contratto di assicurazione stipulato fra le parti, la compagnia deve essere Controparte_1
condannata a corrispondere al sig. la somma complessiva di € Parte_1
240.655,30 oltre interessi dalla data odierna al saldo sull'importo di € 184.017,00 e dal dovuto al saldo quanto all'importo di € 56.638,30 da cui devono detrarsi gli importi di € 10.000,00 ed € 83.000,00 pagati dalla compagnia rispettivamente in data 26 giugno 2019 e 29 marzo 2021 essendo tale compagnia tenuta a manlevare i sig.ri e di quanto dagli stessi dovuto al sig. Controparte_2 CP_3 Pt_1
in forza del presente provvedimento.
[...]
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di tutti i convenuti e che avuto riguardo al valore liquidato della causa, alle attività processuali effettivamente espletate ed al livello di complessità delle questioni dedotte in giudizio, sono liquidate (secondo quanto previsto dai valori medi delle Tabelle allegate al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22) quanto ai compensi in complessivi € 14.103,00 (di cui 2.252,00,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.253,00per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per pagina 10 di 11 legge. Quanto alle spese vive le stesse restano liquidate in complessivi € 545,00 di cui € 518,00 per CU ed € 27,00
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. condanna la compagnia anche in manleva dei Controparte_1
sig.ri e a risarcire al sig. il Controparte_2 CP_3 Parte_1
danno non patrimoniale sofferto nella misura di € 184.017,00 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
2. condanna la compagnia anche in manleva dei Controparte_1
sig.ri e a a risarcire al sig. la Controparte_2 CP_3 Parte_1
somma di € 56.638,30 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
3. dispone che dalle somme dovute ai sensi dei punti 1 e 2 del presente provvedimento siano decurtati gli acconti pagati dalla Compagnia
[...]
di € 10.000,00 in data 29 giugno 2019 e di € 83.000,00 Controparte_1
in data 29 marzo 2021;
4. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere al sig. Parte_1
le spese di lite liquidate quanto ai compensi in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA e quanto alle spese vive in complessivi € 545,00.
RI, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
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