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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11948/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 CACCIATORE LAURA;
e
Controparte_1
[...]
, con l'assistenza e difesa ex art. 417bis
[...] c.p.c. della dott.ssa Giuseppina Lotito;
all'udienza del 02/12/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda è infondata per le medesime motivazioni illustrate nel provvedimento cautelare incidentale e che di seguito si riportano. Con ricorso (con domanda cautelare incidentale) depositato in data 8.09.2025 la parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo:
1. di essere un docente nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso A046- Scienze Giuridico-Economiche, immesso in ruolo da ultimo in servizio in provincia di CP_1 presso il Liceo “Cartesio” di TR (BA);
2. che, per l'a.s. 2025/2026, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per la provincia di Bergamo, per le classi di concorso: A046 Scienze Giuridico Economiche, A021- Geografia e Sostegno nella scuola secondaria di II grado per esigenze di ricongiungimento alla coniuge, e CP_2 alla figlia di dieci mesi;
Per_1
3. che il nucleo familiare, pur risultando formalmente residente in [...], vive stabilmente in Valenzano (BA) presso l'abitazione della famiglia d'origine del ricorrente in ragione delle esigenze di lavoro dello stesso;
4. che, a far data dal 21.05.2025, sua moglie è stata assunta
1 con contratto a tempo determinato (poi trasformato in contratto a tempo indeterminato) presso l'impresa D&P s.r.l. con sede in Bergamo e questa circostanza ha indotto il ricorrente a presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, al fine di ricongiungersi al nucleo familiare, anche in considerazione della tenerissima età della figlia;
5. che nella Sezione F della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, ha indicato le esigenze di famiglia-di ricongiungimento al coniuge individuando il comune di Bergamo quale sede di ricongiungimento ed ha dichiarato di avere una figlia di età inferiore ad anni 6;
6. in sede di verifica della domanda inoltrata ha potuto constatare che non risultavano caricati nel sistema gli allegati comprovanti le esigenze di famiglia;
7. che, in ragione di quanto riportato al punto che precede, ha provveduto ad inoltrare a mezzo pec tutta la documentazione relativa alla situazione familiare;
8. che, con provvedimento prot. n. 663 del 18.08.2025, l' ha provveduto alla Controparte_3 pubblicazione delle graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola secondaria di II grado e, in quell'occasione, il ricorrente ha appreso di essere stato collocato nell'elenco degli esclusi con la seguente motivazione: “mancanza dei requisiti”;
9. che, stante l'asserita erroneità della valutazione di cui al punto precedente, ha presentato reclamo invocando la rettifica delle determinazioni assunte e chiesto audizione;
10. che, in riscontro al reclamo, l' non ha Controparte_1 comunque ammesso il ricorrete all'assegnazione temporanea richiesta;
11. che, a causa dell'illegittima esclusione, si vedrebbe costretto a prestare servizio presso la sede di titolarità e quindi a più di 1000 Km di distanza dalla sede di servizio della coniuge con gravissime ripercussioni sulla gestione familiare, considerata anche la tenerissima età della figlia. In ragione di tanto parte ricorrente, nella presente sede, ha chiesto la declaratoria del proprio diritto a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado, per tutte le classi di concorso indicate, nella provincia di Bergamo e del diritto ad ottenere una delle sedi indicate tra le preferenze espresse e quindi l'ordine all'amministrazione resistente di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione della sede. Il si è costituito evidenziando la radicale CP_1 infondatezza delle domande e prospettando, in fatto, che:
1. il ricorrente ha originariamente presentato la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Bergamo senza, tuttavia, allegare nessuna documentazione richiesta
2 attestante le esigenze di famiglia affinché l'Ufficio potesse valutare la domanda in parola;
2. che successivamente, con comunicazione del 22/07/2025, il ricorrente, in relazione alla precitata istanza, ha chiesto il completamento su più scuole esclusivamente serale tra quelle indicate nella domanda senza, neanche in questa occasione, allegare alcunché (e di fatto effettuando una modifica irrituale della domanda);
3. che l'A.T. di Bergamo con nota prot. 10968 del 7/08/2025 ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura in quanto: “… priva dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1 e comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 10/07/2025 per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA” per non aver allegato alcuna documentazione che consentisse di valutare la domanda;
4. che, in data 11 agosto 2025, erano pubblicate le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la provincia di Bergamo dove il prof. risultava Pt_1 fra gli esclusi per mancanza di requisiti;
5. che nei cinque giorni successivi concessi dall'Ufficio per eventuali reclami il prof. non presentava alcunché Pt_1 mentre vi provvedeva solamente il 18 agosto 2025 in occasione della pubblicazione delle graduatorie definitive, dunque a procedura conclusa, chiedendo il ricongiungimento alla coniuge e alla figlia minore allegando il certificato del Comune di Lazzeno per poi integrare nuovamente l'istanza di reclamo in data 22/08/2025 con ulteriore documentazione;
6. che, infine, in data 28 agosto 2025, il ricorrente ha chiesto udienza al dirigente pro tempore dell'AT di Bergamo, la quale non veniva concessa. Venendo all'esame del merito, a fronte della imprecisa ricostruzione attorea, deve ritenersi accertato che: 1) con domanda del 21.07.2025 il ricorrente, docente di ruolo in servizio in TR (Bari), ha presentato richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2025/26 in relazione ad istituti della provincia di Bergamo indicando come motivazione il “ricongiungimento al coniuge, al convivente o parte dell'unione civile o al familiare (ALLEGATO 3 Lett. A) nel comune di: Bergamo”, indicando la presenza la di “numero dei figli di età inferiore ai 6 anni (ALLEGATO 3 Lett. B): 1”. All'interno della sezione “DOCUMENTI ALLEGATI” della domanda di assegnazione provvisoria si legge testualmente:
“Nota bene: la domanda è priva di allegati” (si veda il doc.
1 del ricorrente);
2) con comunicazione del 22.07.2025 (circostanza, quest'ultima, pacifica in quanto allegata dal e non contestata CP_1 da parte ricorrente) il prof. in relazione Pt_1 all'istanza per assegnazione provvisoria già presentata, ha chiesto il completamento su più scuole esclusivamente serali
3 tra quelle indicate nella domanda e sempre su corsi serali;
3) in data 11.08.2025 sono state pubblicate sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo le graduatorie provvisorie del personale docente a tempo indeterminato e determinato con contratto finalizzato al ruolo della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e di II grado aspirante all'Utilizzazione e all'Assegnazione Provvisoria, provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2025/26, con allegata indicazione del personale escluso per mancanza di requisiti e con l'espresso avvertimento (art. 2) della possibilità di motivato reclamo da parte del personale interessato entro il termine di 5 giorni esclusivamente agli indirizzi di posta ivi indicati (doc. 6 del resistente). All'interno dell'elenco del personale escluso si fa menzione del ricorrente e si indica come motivazione “Mancanza di requisiti”;
4) in data 18.08.2025 sono state pubblicate sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo le graduatorie definitive del personale docente a tempo indeterminato e determinato con contratto finalizzato al ruolo della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e di II grado aspirante all'Utilizzazione e all'Assegnazione Provvisoria, provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2025/26, con allegata indicazione del personale escluso per mancanza di requisiti (doc. 7 del resistente). All'interno dell'elenco del personale escluso si fa menzione del ricorrente e si indica, ancora, come motivazione “Mancanza di requisiti”;
5) con pec inviata in data 18.08.2025 all'
[...] il ricorrente ha proposto istanza di Controparte_4 reclamo avverso la graduatoria dei docenti allegando il documento di riconoscimento, il certificato contestuale anagrafico e lo stato di famiglia (doc. 5 ricorrente); 6) con pec inviata in data 22.08.2025 all' Controparte_4
di Bergamo il ricorrente, ha trasmesso
[...] testualmente “istanza di Integrazione avverso l'esclusione della Graduatoria dei Docenti” trasmettendo in formato pdf i file relativi al rapporto di lavoro del coniuge (doc. 3 ricorrente); 7) con pec inviata in data 26.08.2025 all'Ufficio
[...] il ricorrente ha trasmesso richiesta Controparte_4 urgente di udienza al dott. (doc. 6 Persona_2 ricorrente). Orbene, il c.c.n.i. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2025/26, 2026/27 e 2027/28 stabilisce, per quanto di interesse nella presente sede, quanto di seguito riportato.
<Art.
7 - Assegnazioni provvisorie personale docente
4
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
…
6. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016 destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
… 8. All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. …
…. 9. Si richiama, per la documentazione delle situazioni legittimanti il diritto a presentare domanda di assegnazione provvisoria di cui al precedente comma 1, ivi comprese le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, anche con riferimento ai casi di ricongiungimento ai soggetti conviventi di cui al precedente comma 1, quanto stabilito per l'a.s. 2025/26 dall'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025. Per i successivi anni scolastici di vigenza del presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali annualmente adottate. 11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
… Art.
9 - Sequenza operativa
…..
4.Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'ALLEGATO 1. L'Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati.
5.Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto.
… Art. 20 – CONTENZIOSO 1. Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 3 del C.C.N.L. vigente.
5
2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
3. - Reclami - Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. La pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi>>. Il richiamato art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 stabilisce poi testualmente che:
<Articolo 4 (Documentazione a corredo delle domande)
… 4. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025 e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025.
…. 9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito
6 istituzionale dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.
10. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.
11. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi>>. Con riferimento all'identificazione dei documenti da allegare all'istanza di assegnazione come stabilito dall'all'art. 7, comma 8, del c.c.n.i., dall'esame dell'all. 3 del medesimo c.c.n.i. deve ritenersi che il prof. Pt_1 avrebbe dovuto presentare l'autocertificazione relativa al rapporto di coniugio ed alla presenza di figlio di età inferiore ai 6 anni (lett. a e c della tabella di cui al citato all. 3 del c.c.n.i.). Infine, con nota prot. U.0159306 dell'11.07.2025, il CP_5 ha specificato testualmente che: <Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 22 agosto 2025 al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui al D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025>>. Inquadrata in questi termini la regolamentazione rilevante nel caso di specie va in primis osservato che la motivazione dell'esclusione della parte ricorrente, come contenuta sia all'interno della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva, è idonea a rendere nota la ragione dell'esclusione. Difatti, l'espressione “Mancanza di requisiti” rende assolutamente evidente la riscontrata insussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione temporanea. In proposito – solo ad abundantiam – deve essere rilevato che la stessa domanda di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente (come anche depositata all'interno del proprio fascicolo) metteva ben in evidenza il fatto che l'istanza presentata fosse priva di allegati (difatti, nella sezione, “DOCUMENTI ALLEGATI” si legge testualmente: “Nota bene: la domanda è priva di allegati”, si veda il doc. 1 del ricorrente). Peraltro, il fatto che la motivazione dell'esclusione fosse stata addebitata proprio alla mancanza della documentazione da allegare alla domanda è stato ben noto al ricorrente il quale, in ben due occasioni (e cioè con la pec del 18.08.2025 e con la pec del 22.08.2025), ha trasmesso la documentazione a sostegno della sua richiesta.
7 Ancora, non può ritenersi, come invece paventato dalla parte ricorrente, che l'inoltro della documentazione a corredo della richiesta fosse sostanzialmente inutile in ragione del fatto che le motivazioni ed i presupposti della richiesta di assegnazione temporanea sarebbero stati evincibili già dall'esame della domanda. Tale ragionamento non può essere condiviso in quanto la necessità della documentazione (la cui produzione è stata imposta dalle regole innanzi riportate al momento dell'inoltro della domanda) concerne la prova (e non la mera enunciazione, come appunto avvenuto nell'istanza) della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione provvisoria e delle maggiorazioni di punteggio che, appunto, la P.A. era deputata a verificare anche sulla base delle norme innanzi riportate (si noti, peraltro, che la valenza probatoria nei confronti delle PP.AA. delle autocertificazioni è stabilita dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). Orbene, è evidente che, non essendo stata depositata tempestivamente (vale a dire al momento dell'inoltro della domanda), alcuna documentazione a sostegno della richiesta di assegnazione provvisoria l'esclusione del ricorrente deve ritenersi legittima. Questa conclusione deve ritenersi vieppiù fondata ove solo si consideri che l'inoltro della documentazione a sostegno della domanda avrebbe potuto essere, al più tardi, sopperito tramite presentazione di reclamo nel termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e cioè entro il termine del 16.08.2022. Tale ultima attività non è, appunto, avvenuta in quanto il reclamo è stato tardivamente proposto dal ricorrente in data 18.08.2022, peraltro in un momento in cui la procedura per l'attribuzione delle assegnazioni temporanee era conclusa (a mezzo di pubblicazione delle graduatorie definitive). Per altro verso va evidenziato che l'accertamento del diritto del ricorrente alla assegnazione provvisoria determinerebbe una inammissibile regressione (ed addirittura una riapertura) di un procedimento già concluso costringendo la P.A. ad esaminare documentazione negligentemente non prodotta dal docente, a modificare (inammissibilmente) gli esiti del medesimo procedimento e anche ad incidere sulle attività successive della P.A. ove solo si consideri, a questo ultimo proposito, sia che il ha previsto il CP_5 giorno 22 agosto 2025 come termine ultimo delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente onde poter poi procedere al conferimento di supplenze sia la necessità dell'istituto presso cui attualmente è in servizio il prof. a potersi Pt_1 avvalere dell'attività del ricorrente nella sua offerta formativa.
8 Non è, infine, neanche fondato il richiamo all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990 operato dal ricorrente. Difatti, è stato costantemente e condivisibilmente illustrato dal Consiglio di Stato che “nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2, e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato n. 2402 del 2020)” (si veda ex multis Cons. Stato 7118/2025) Non deve, peraltro, sfuggire che l'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990 stabilisce che il responsabile del procedimento “può” (quindi, non necessariamente, “deve”) chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e che la mancanza della documentazione a corredo della domanda era stata già palesata al momento della presentazione della medesima domanda e al momento della pubblicazione delle graduatorie provvisorie (sicché parte ricorrente avrebbe ben potuto sia presentare una nuova regolare domanda sia presentare tempestivamente reclamo). Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere rigettata, risultando assorbita ogni altra questione. Le spese di lite – liquidate, sia per il giudizio incidentale che per quello di cognizione, in ragione del valore della causa ai minimi di cui al D.M. 55/2014 attesa la relativa semplicità delle questioni di causa e con decurtazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta integralmente il ricorso;
- condanna il ricorrente alla corresponsione delle spese processuali che liquida, sia per il giudizio cautelare sia per il giudizio di cognizione, in complessivi Euro 3760,00 oltre corresponsione delle spese generali al 15% ed I.V.A..
Bari, 2/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 CACCIATORE LAURA;
e
Controparte_1
[...]
, con l'assistenza e difesa ex art. 417bis
[...] c.p.c. della dott.ssa Giuseppina Lotito;
all'udienza del 02/12/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda è infondata per le medesime motivazioni illustrate nel provvedimento cautelare incidentale e che di seguito si riportano. Con ricorso (con domanda cautelare incidentale) depositato in data 8.09.2025 la parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo:
1. di essere un docente nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso A046- Scienze Giuridico-Economiche, immesso in ruolo da ultimo in servizio in provincia di CP_1 presso il Liceo “Cartesio” di TR (BA);
2. che, per l'a.s. 2025/2026, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per la provincia di Bergamo, per le classi di concorso: A046 Scienze Giuridico Economiche, A021- Geografia e Sostegno nella scuola secondaria di II grado per esigenze di ricongiungimento alla coniuge, e CP_2 alla figlia di dieci mesi;
Per_1
3. che il nucleo familiare, pur risultando formalmente residente in [...], vive stabilmente in Valenzano (BA) presso l'abitazione della famiglia d'origine del ricorrente in ragione delle esigenze di lavoro dello stesso;
4. che, a far data dal 21.05.2025, sua moglie è stata assunta
1 con contratto a tempo determinato (poi trasformato in contratto a tempo indeterminato) presso l'impresa D&P s.r.l. con sede in Bergamo e questa circostanza ha indotto il ricorrente a presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, al fine di ricongiungersi al nucleo familiare, anche in considerazione della tenerissima età della figlia;
5. che nella Sezione F della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, ha indicato le esigenze di famiglia-di ricongiungimento al coniuge individuando il comune di Bergamo quale sede di ricongiungimento ed ha dichiarato di avere una figlia di età inferiore ad anni 6;
6. in sede di verifica della domanda inoltrata ha potuto constatare che non risultavano caricati nel sistema gli allegati comprovanti le esigenze di famiglia;
7. che, in ragione di quanto riportato al punto che precede, ha provveduto ad inoltrare a mezzo pec tutta la documentazione relativa alla situazione familiare;
8. che, con provvedimento prot. n. 663 del 18.08.2025, l' ha provveduto alla Controparte_3 pubblicazione delle graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola secondaria di II grado e, in quell'occasione, il ricorrente ha appreso di essere stato collocato nell'elenco degli esclusi con la seguente motivazione: “mancanza dei requisiti”;
9. che, stante l'asserita erroneità della valutazione di cui al punto precedente, ha presentato reclamo invocando la rettifica delle determinazioni assunte e chiesto audizione;
10. che, in riscontro al reclamo, l' non ha Controparte_1 comunque ammesso il ricorrete all'assegnazione temporanea richiesta;
11. che, a causa dell'illegittima esclusione, si vedrebbe costretto a prestare servizio presso la sede di titolarità e quindi a più di 1000 Km di distanza dalla sede di servizio della coniuge con gravissime ripercussioni sulla gestione familiare, considerata anche la tenerissima età della figlia. In ragione di tanto parte ricorrente, nella presente sede, ha chiesto la declaratoria del proprio diritto a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado, per tutte le classi di concorso indicate, nella provincia di Bergamo e del diritto ad ottenere una delle sedi indicate tra le preferenze espresse e quindi l'ordine all'amministrazione resistente di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione della sede. Il si è costituito evidenziando la radicale CP_1 infondatezza delle domande e prospettando, in fatto, che:
1. il ricorrente ha originariamente presentato la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Bergamo senza, tuttavia, allegare nessuna documentazione richiesta
2 attestante le esigenze di famiglia affinché l'Ufficio potesse valutare la domanda in parola;
2. che successivamente, con comunicazione del 22/07/2025, il ricorrente, in relazione alla precitata istanza, ha chiesto il completamento su più scuole esclusivamente serale tra quelle indicate nella domanda senza, neanche in questa occasione, allegare alcunché (e di fatto effettuando una modifica irrituale della domanda);
3. che l'A.T. di Bergamo con nota prot. 10968 del 7/08/2025 ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura in quanto: “… priva dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1 e comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 10/07/2025 per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA” per non aver allegato alcuna documentazione che consentisse di valutare la domanda;
4. che, in data 11 agosto 2025, erano pubblicate le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la provincia di Bergamo dove il prof. risultava Pt_1 fra gli esclusi per mancanza di requisiti;
5. che nei cinque giorni successivi concessi dall'Ufficio per eventuali reclami il prof. non presentava alcunché Pt_1 mentre vi provvedeva solamente il 18 agosto 2025 in occasione della pubblicazione delle graduatorie definitive, dunque a procedura conclusa, chiedendo il ricongiungimento alla coniuge e alla figlia minore allegando il certificato del Comune di Lazzeno per poi integrare nuovamente l'istanza di reclamo in data 22/08/2025 con ulteriore documentazione;
6. che, infine, in data 28 agosto 2025, il ricorrente ha chiesto udienza al dirigente pro tempore dell'AT di Bergamo, la quale non veniva concessa. Venendo all'esame del merito, a fronte della imprecisa ricostruzione attorea, deve ritenersi accertato che: 1) con domanda del 21.07.2025 il ricorrente, docente di ruolo in servizio in TR (Bari), ha presentato richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2025/26 in relazione ad istituti della provincia di Bergamo indicando come motivazione il “ricongiungimento al coniuge, al convivente o parte dell'unione civile o al familiare (ALLEGATO 3 Lett. A) nel comune di: Bergamo”, indicando la presenza la di “numero dei figli di età inferiore ai 6 anni (ALLEGATO 3 Lett. B): 1”. All'interno della sezione “DOCUMENTI ALLEGATI” della domanda di assegnazione provvisoria si legge testualmente:
“Nota bene: la domanda è priva di allegati” (si veda il doc.
1 del ricorrente);
2) con comunicazione del 22.07.2025 (circostanza, quest'ultima, pacifica in quanto allegata dal e non contestata CP_1 da parte ricorrente) il prof. in relazione Pt_1 all'istanza per assegnazione provvisoria già presentata, ha chiesto il completamento su più scuole esclusivamente serali
3 tra quelle indicate nella domanda e sempre su corsi serali;
3) in data 11.08.2025 sono state pubblicate sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo le graduatorie provvisorie del personale docente a tempo indeterminato e determinato con contratto finalizzato al ruolo della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e di II grado aspirante all'Utilizzazione e all'Assegnazione Provvisoria, provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2025/26, con allegata indicazione del personale escluso per mancanza di requisiti e con l'espresso avvertimento (art. 2) della possibilità di motivato reclamo da parte del personale interessato entro il termine di 5 giorni esclusivamente agli indirizzi di posta ivi indicati (doc. 6 del resistente). All'interno dell'elenco del personale escluso si fa menzione del ricorrente e si indica come motivazione “Mancanza di requisiti”;
4) in data 18.08.2025 sono state pubblicate sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo le graduatorie definitive del personale docente a tempo indeterminato e determinato con contratto finalizzato al ruolo della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e di II grado aspirante all'Utilizzazione e all'Assegnazione Provvisoria, provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2025/26, con allegata indicazione del personale escluso per mancanza di requisiti (doc. 7 del resistente). All'interno dell'elenco del personale escluso si fa menzione del ricorrente e si indica, ancora, come motivazione “Mancanza di requisiti”;
5) con pec inviata in data 18.08.2025 all'
[...] il ricorrente ha proposto istanza di Controparte_4 reclamo avverso la graduatoria dei docenti allegando il documento di riconoscimento, il certificato contestuale anagrafico e lo stato di famiglia (doc. 5 ricorrente); 6) con pec inviata in data 22.08.2025 all' Controparte_4
di Bergamo il ricorrente, ha trasmesso
[...] testualmente “istanza di Integrazione avverso l'esclusione della Graduatoria dei Docenti” trasmettendo in formato pdf i file relativi al rapporto di lavoro del coniuge (doc. 3 ricorrente); 7) con pec inviata in data 26.08.2025 all'Ufficio
[...] il ricorrente ha trasmesso richiesta Controparte_4 urgente di udienza al dott. (doc. 6 Persona_2 ricorrente). Orbene, il c.c.n.i. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2025/26, 2026/27 e 2027/28 stabilisce, per quanto di interesse nella presente sede, quanto di seguito riportato.
<Art.
7 - Assegnazioni provvisorie personale docente
4
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
…
6. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016 destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
… 8. All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. …
…. 9. Si richiama, per la documentazione delle situazioni legittimanti il diritto a presentare domanda di assegnazione provvisoria di cui al precedente comma 1, ivi comprese le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, anche con riferimento ai casi di ricongiungimento ai soggetti conviventi di cui al precedente comma 1, quanto stabilito per l'a.s. 2025/26 dall'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025. Per i successivi anni scolastici di vigenza del presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali annualmente adottate. 11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
… Art.
9 - Sequenza operativa
…..
4.Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'ALLEGATO 1. L'Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati.
5.Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto.
… Art. 20 – CONTENZIOSO 1. Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 3 del C.C.N.L. vigente.
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2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
3. - Reclami - Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. La pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi>>. Il richiamato art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 stabilisce poi testualmente che:
<Articolo 4 (Documentazione a corredo delle domande)
… 4. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025 e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025.
…. 9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito
6 istituzionale dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.
10. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.
11. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi>>. Con riferimento all'identificazione dei documenti da allegare all'istanza di assegnazione come stabilito dall'all'art. 7, comma 8, del c.c.n.i., dall'esame dell'all. 3 del medesimo c.c.n.i. deve ritenersi che il prof. Pt_1 avrebbe dovuto presentare l'autocertificazione relativa al rapporto di coniugio ed alla presenza di figlio di età inferiore ai 6 anni (lett. a e c della tabella di cui al citato all. 3 del c.c.n.i.). Infine, con nota prot. U.0159306 dell'11.07.2025, il CP_5 ha specificato testualmente che: <Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 22 agosto 2025 al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui al D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025>>. Inquadrata in questi termini la regolamentazione rilevante nel caso di specie va in primis osservato che la motivazione dell'esclusione della parte ricorrente, come contenuta sia all'interno della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva, è idonea a rendere nota la ragione dell'esclusione. Difatti, l'espressione “Mancanza di requisiti” rende assolutamente evidente la riscontrata insussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione temporanea. In proposito – solo ad abundantiam – deve essere rilevato che la stessa domanda di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente (come anche depositata all'interno del proprio fascicolo) metteva ben in evidenza il fatto che l'istanza presentata fosse priva di allegati (difatti, nella sezione, “DOCUMENTI ALLEGATI” si legge testualmente: “Nota bene: la domanda è priva di allegati”, si veda il doc. 1 del ricorrente). Peraltro, il fatto che la motivazione dell'esclusione fosse stata addebitata proprio alla mancanza della documentazione da allegare alla domanda è stato ben noto al ricorrente il quale, in ben due occasioni (e cioè con la pec del 18.08.2025 e con la pec del 22.08.2025), ha trasmesso la documentazione a sostegno della sua richiesta.
7 Ancora, non può ritenersi, come invece paventato dalla parte ricorrente, che l'inoltro della documentazione a corredo della richiesta fosse sostanzialmente inutile in ragione del fatto che le motivazioni ed i presupposti della richiesta di assegnazione temporanea sarebbero stati evincibili già dall'esame della domanda. Tale ragionamento non può essere condiviso in quanto la necessità della documentazione (la cui produzione è stata imposta dalle regole innanzi riportate al momento dell'inoltro della domanda) concerne la prova (e non la mera enunciazione, come appunto avvenuto nell'istanza) della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione provvisoria e delle maggiorazioni di punteggio che, appunto, la P.A. era deputata a verificare anche sulla base delle norme innanzi riportate (si noti, peraltro, che la valenza probatoria nei confronti delle PP.AA. delle autocertificazioni è stabilita dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). Orbene, è evidente che, non essendo stata depositata tempestivamente (vale a dire al momento dell'inoltro della domanda), alcuna documentazione a sostegno della richiesta di assegnazione provvisoria l'esclusione del ricorrente deve ritenersi legittima. Questa conclusione deve ritenersi vieppiù fondata ove solo si consideri che l'inoltro della documentazione a sostegno della domanda avrebbe potuto essere, al più tardi, sopperito tramite presentazione di reclamo nel termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e cioè entro il termine del 16.08.2022. Tale ultima attività non è, appunto, avvenuta in quanto il reclamo è stato tardivamente proposto dal ricorrente in data 18.08.2022, peraltro in un momento in cui la procedura per l'attribuzione delle assegnazioni temporanee era conclusa (a mezzo di pubblicazione delle graduatorie definitive). Per altro verso va evidenziato che l'accertamento del diritto del ricorrente alla assegnazione provvisoria determinerebbe una inammissibile regressione (ed addirittura una riapertura) di un procedimento già concluso costringendo la P.A. ad esaminare documentazione negligentemente non prodotta dal docente, a modificare (inammissibilmente) gli esiti del medesimo procedimento e anche ad incidere sulle attività successive della P.A. ove solo si consideri, a questo ultimo proposito, sia che il ha previsto il CP_5 giorno 22 agosto 2025 come termine ultimo delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente onde poter poi procedere al conferimento di supplenze sia la necessità dell'istituto presso cui attualmente è in servizio il prof. a potersi Pt_1 avvalere dell'attività del ricorrente nella sua offerta formativa.
8 Non è, infine, neanche fondato il richiamo all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990 operato dal ricorrente. Difatti, è stato costantemente e condivisibilmente illustrato dal Consiglio di Stato che “nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2, e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato n. 2402 del 2020)” (si veda ex multis Cons. Stato 7118/2025) Non deve, peraltro, sfuggire che l'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990 stabilisce che il responsabile del procedimento “può” (quindi, non necessariamente, “deve”) chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e che la mancanza della documentazione a corredo della domanda era stata già palesata al momento della presentazione della medesima domanda e al momento della pubblicazione delle graduatorie provvisorie (sicché parte ricorrente avrebbe ben potuto sia presentare una nuova regolare domanda sia presentare tempestivamente reclamo). Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere rigettata, risultando assorbita ogni altra questione. Le spese di lite – liquidate, sia per il giudizio incidentale che per quello di cognizione, in ragione del valore della causa ai minimi di cui al D.M. 55/2014 attesa la relativa semplicità delle questioni di causa e con decurtazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta integralmente il ricorso;
- condanna il ricorrente alla corresponsione delle spese processuali che liquida, sia per il giudizio cautelare sia per il giudizio di cognizione, in complessivi Euro 3760,00 oltre corresponsione delle spese generali al 15% ed I.V.A..
Bari, 2/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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