Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 4 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa,, viene chiamata la causa R.G. n. 352 dell'anno 2023
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, all'udienza del 4 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato, in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 352 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Roberta Aronica, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Martina Ferro, giusta procura in atti
Convenuta
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
Convenuta contumace
OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato premettendo di Parte_1
essere proprietaria di un appartamento, sito in Canicattì, in via Pirandello, n.
141, facente parte del complesso edilizio “Complesso le Palme” ( identificato in catasto al foglio 54, part. 1192, sub. 253) e deducendo di aver trasferito detto immobile al fratello , giusta atto di donazione del 29 Persona_1
marzo 2018 , ha convenuto in giudizio e il Controparte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante, al fine di ottenere l'accertamento della proprietà dell'appartamento di via Pirandello, 141, a Canicattì, identificato in catasto al foglio n. 54 part 1192, sub. 253, per averlo acquistato con contratto di compravendita del 29 ottobre 1992, rogato dal notaio e, Per_2
conseguentemente, l'accertamento della erroneità del decreto di trasferimento del 5 dicembre 2008, depositato il 19 dicembre 2008 reso nell'ambito del procedimento esecutivo rg. es. imm. 86/1992, promosso dall'allora Banco di
Credito Siciliano s.p.a. ( poi nei confronti di CP_2 CP_4 Persona_3
con cui il medesimo bene sarebbe stato trasferito a con Controparte_1
declaratoria di annullamento o di inefficacia del suddetto decreto e con ordine al Conservatore di procedere alle corrette annotazioni.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che il notaio Per_2
avrebbe commesso un errore in un precedente atto di compravendita stipulato il 4 gennaio 1991 in favore di ( dante causa della Persona_3
, identificando l'immobile venduto al foglio 54, part. 1192 e part. CP_1
253, anziché nella corretta part. 252 e che detto errore sarebbe stato accertato proprio dal ctu nominato nella procedura esecutiva suddetta.
Ancora, la medesima attrice ha allegato di essere venuta a conoscenza dell'errore, soltanto nel momento in cui avrebbe donato il proprio immobile al fratello, precisando di non aver mai perso il possesso dell'immobile.
Costituitasi con comparsa, depositata il 27 aprile 2023, Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, nonché, sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attrice, la quale, per sua stessa ammissione, non sarebbe più proprietaria del bene e nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, tenuto conto degli effetti ai sensi dell'art. 2644 c.c. della trascrizione del precedente atto di acquisto della sua dante causa. Inoltre, la medesima convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della proprietà dell'immobile acquistato con decreto di trasferimento, nonché la condanna del CP_2
in caso di accoglimento delle domande dell'attrice al risarcimento del danno emergente pari a € 51.000,00 e del lucro cessante, da determinarsi in via equitativa.
Il , in persona del legale rappresentante, ritualmente evocato CP_2
in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa, esperito il tentativo di mediazione e istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di , in persona del legale rappresentante, CP_5
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Prima di entrare nel merito della domanda giova premettere che la presente azione può essere inquadrata come azione di accertamento della proprietà. Tale azione permette di eliminare la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà di un determinato bene.
Nel caso in esame l'incertezza riguarda la proprietà del bene immobile sito in Canicattì, in via Pirandello, 141, non tanto nella sua consistenza fisica, ma piuttosto nella sua identificazione catastale ( sub. 253), dal moment oche risulta una duplicazione di tale subaltern, riferibile a due immobili distinti.
Qualificata nei suddetti termini la domanda, è chiaro che legittimati, sia attivi che passivi, sono tutti quei soggetti che vantano un diritto di proprietà su quel bene.
Infatti, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017).
Ebbene, venendo al merito, si osserva come al momento dell'instaurazione del giudizio, avvenuto con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2023 è pacifico che non era più proprietaria del bene Parte_1 immobile, sito in Canicattì, in via Pirandello, 141 identificato in catasto al foglio 54, part. 1192, sub. 253, della cui proprietà si chiede l'accertamento, avendolo trasferito con atto di donazione del 29 marzo 2018, rogato dal notaio ( racc. 34456 rep 84631 ) trascritto il 30 aprile 2018. Per_4
Va accolta, dunque, l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta e va affermato il difetto di legittimazione attiva della , la quale non è più Pt_1
proprietaria del bene, della cui identificazione catastale si discute, già all'epoca di introduzione del giudizio.
Infatti, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., solo se il trasferimento del diritto controversa avviene nel corso del processo, il processo prosegue tra le parti originarie e dunque con l'alienante o con il donante, ma diverso è il caso in cui il giudizio è introdotto dopo il perfezionamento del trasferimento, ove è chiaro che debba essere introdotto dal titolare del diritto di proprietà-
Difetta, come detto, la legittimazione ad agire, che si risolve, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità "nella titolarità del potere di promuovere un giudizio indipendentemente dalla titolarità della situazione sostanziale attiva del rapporto giuridico controverso e va determinata in base agli effetti del provvedimento richiesto. Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo aspetto di legittimazione ad agire, si esplica nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale" (Cass. civ. 26-01-2021, n. 1617). Questa verifica deve essere effettuata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, in via preliminare al merito (cfr. Cass. 3153/2021).
Difetta, inoltre, anche l'interesse ad agire, cioè quella condizione dell'azione che - insieme alla legittimazione ad agire - si risolve nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile all'attore, non altrimenti conseguibile, se non attraverso l'intervento del giudice. L'assenza di interesse ad agire va scrutinata dal giudice preliminarmente rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda e sul merito della controversia.
Si ritiene, infatti, che nel caso che ci occupa una eventuale pronuncia di accoglimento della domanda dell'attrice, non apporterebbe a quest'ultima alcun risultato utile nella propria sfera giuridica, dal momento che – si ribadisce - il diritto di proprietà del bene immobile di cui si discute è stato trasferito a un diverso soggetto ( cfr. Cass., n. 16457/2024: “ L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve dunque compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito”).
Non colgono nel senso le argomentazioni dell'attrice, secondo cui la stessa avrebbe sia la legittimazione, che l'interesse ad agire, sull'assunto che il contratto di donazione sarebbe nullo, in quanto avente a oggetto un bene di cui la medesima non avrebbe più la disponibilità giuridica.
Infatti, allo stato il contratto in questione è valido e non è stato dichiarato nullo, evidenziando, per incidens, che non si discute della disponibilità giuridica di quel bene immobile, individuato nella sua consistenza fisica, quanto piuttosto si discute sulla corretta identificazione catastale dello stesso, alla luce della duplicazione catastale del sub. 253.
Sulla scorta delle superiori motivazioni, la domanda dell'attrice va dichiarata inammissibile. L'accoglimento dell'eccezione preliminare della convenuta determina l'assorbimento delle ulteriori questioni e la non necessità di esaminare la domanda riconvenzionale di quest'ultima.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle difese e della pronuncia in rito, seguono la soccombenza;
vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei rapporti con il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia del in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza, CP_5
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre I.V.A. e Controparte_1
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della . CP_6
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 aprile 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44