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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/08/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il
10.9.2024 sub nr. 127/2024 da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), res. in 38060 TERRAGNOLO, Frazione Incapo 13, rappresentata C.F._1
e difesa dagli avvocati Attilio Carta e Stefano Tomaselli del Foro di Trento giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti 30.7.2024 per CP_1
notar di Roma Rep. n. 93106 - Racc. n. 28289, reg.to in Persona_1
Roma il 31.7.2024, dall'avv. Francesco Cappa del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato in Trento via Gazzoletti n. 1 presso l'Avvocatura Provinciale INAIL
CONVENUTA
In punto: riconoscimento infortunio domestico.
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, per le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la spettanza, in favore della ricorrente con effetto Parte_1
dal 11.11.2021 (primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta) o dalla diversa data ritenuta di giustizia, della rendita vitalizia da infortunio domestico ai sensi della legge n. 493/1999, da
1 determinarsi sulla base ed in conseguenza di una invalidità permanente, riduttiva della capacità lavorativa, da accertarsi nella misura del 39%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
della rendita dalla data da cui la si è accertata dovuta, maggiorata di rivalutazione ed interessi come per legge;
con condanna altresì dell' convenuto alla rifusione di competenze e spese CP_1
di causa, oltre al 15% per spese generali ed oltre a CNPA ed IVA come per legge”.
Convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda proposta da parte ricorrente contro l' , perché infondata in fatto ed CP_1
in diritto, oltre che non provata”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/9/2024 – premesso di avere subito un Parte_1
infortunio in ambito domestico in data 1/9/2021 e di essersi vista rigettare dall' la richiesta di rendita vitalizia da infortunio domestico ai sensi della CP_1
L. 493/1999 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il citato CP_2
per sentirlo condannare al pagamento della prestazione dovuta.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l' evidenziava CP_1
come il rigetto fosse giustificato dalle discrepanze tra la versione riportata dalla ricorrente in denuncia (caduta portando una bacinella di indumenti con impatto contro il divano e a terra) e quella riferita in sede di accesso al Pronto Soccorso
(caduta da seduta dal bracciolo del divano); in subordine evidenziava l'eccessività
della quantificazione dei postumi effettuata ex adverso.
2 Il GI ammetteva l'audizione di alcuni testi e, all'esito, disponeva C.T.U. a mezzo del dott. di Verona. Persona_2
All'odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza.
***
Il ricorso merita accoglimento.
L'istruttoria testimoniale ha permesso di accertare come le lesioni patite dalla ricorrente siano dipese dalla sua caduta in ambito domestico mentre era intenta a portare i panni nell'asciugatrice.
La diversa versione inizialmente riferita agli operatori del P.S. dell'ospedale di
Rovereto (caduta da seduta dal bracciolo del divano) non vale a smentire la veridicità di quanto riferito dal marito e dalla figlia della ricorrente in sede testimoniale, tenuto anche conto del fatto che appare davvero poco plausibile che la possa essere caduta dal bracciolo del divano mentre era seduta. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi integrata la fattispecie dell'infortunio in ambito domestico di cui all'art. 7, comma 4 L. 493/1999.
Il C.T.U. dr. dopo approfondita disamina degli elementi di causa, ha Per_2
ritenuto che la ricorrente abbia riportato una “frattura peri-protesica con necessità
di revisione chirurgica dello stelo femorale ed applicazione di cerchiaggi e placca”
ed ha quantificato nel 35% l'inabilità permanente.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. appaiono ampiamente motivate e prive di qualsivoglia vizio logico e, come tali, vanno fatte integralmente proprie da questo Giudice.
3 Deve, pertanto, ritenersi integrata la fattispecie dell'infortunio in ambito domestico di cui all'art. 7, comma 4 L. 493/1999.
L' va, pertanto, condannato al pagamento della relativa rendita con CP_1
decorrenza 11/11/2021 (primo giorno successivo alla cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta).
Ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/91 competono alla ricorrente i soli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così
provvede:
1. accerta e dichiara che la ricorrente, a seguito dell'infortunio in ambito domestico del 1.9.2021, ha riportato un'inabilità permanente pari al 35%;
2. per l'effetto, condanna l' al pagamento della rendita per inabilità CP_1
permanente ex art. 9 L. 493/1999 con decorrenza 11/11/2021, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
3. condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1
legali che liquida in € 2.543 (di cui € 43 per anticipazioni ed il resto per compensi), oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% e delle spese del C.T.U. dott.
nell'importo a suo tempo liquidato in via provvisoria;
Per_2
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
4 Così deciso in Rovereto il 7 agosto 2025
5
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il
10.9.2024 sub nr. 127/2024 da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), res. in 38060 TERRAGNOLO, Frazione Incapo 13, rappresentata C.F._1
e difesa dagli avvocati Attilio Carta e Stefano Tomaselli del Foro di Trento giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti 30.7.2024 per CP_1
notar di Roma Rep. n. 93106 - Racc. n. 28289, reg.to in Persona_1
Roma il 31.7.2024, dall'avv. Francesco Cappa del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato in Trento via Gazzoletti n. 1 presso l'Avvocatura Provinciale INAIL
CONVENUTA
In punto: riconoscimento infortunio domestico.
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, per le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la spettanza, in favore della ricorrente con effetto Parte_1
dal 11.11.2021 (primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta) o dalla diversa data ritenuta di giustizia, della rendita vitalizia da infortunio domestico ai sensi della legge n. 493/1999, da
1 determinarsi sulla base ed in conseguenza di una invalidità permanente, riduttiva della capacità lavorativa, da accertarsi nella misura del 39%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
della rendita dalla data da cui la si è accertata dovuta, maggiorata di rivalutazione ed interessi come per legge;
con condanna altresì dell' convenuto alla rifusione di competenze e spese CP_1
di causa, oltre al 15% per spese generali ed oltre a CNPA ed IVA come per legge”.
Convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda proposta da parte ricorrente contro l' , perché infondata in fatto ed CP_1
in diritto, oltre che non provata”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/9/2024 – premesso di avere subito un Parte_1
infortunio in ambito domestico in data 1/9/2021 e di essersi vista rigettare dall' la richiesta di rendita vitalizia da infortunio domestico ai sensi della CP_1
L. 493/1999 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il citato CP_2
per sentirlo condannare al pagamento della prestazione dovuta.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l' evidenziava CP_1
come il rigetto fosse giustificato dalle discrepanze tra la versione riportata dalla ricorrente in denuncia (caduta portando una bacinella di indumenti con impatto contro il divano e a terra) e quella riferita in sede di accesso al Pronto Soccorso
(caduta da seduta dal bracciolo del divano); in subordine evidenziava l'eccessività
della quantificazione dei postumi effettuata ex adverso.
2 Il GI ammetteva l'audizione di alcuni testi e, all'esito, disponeva C.T.U. a mezzo del dott. di Verona. Persona_2
All'odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza.
***
Il ricorso merita accoglimento.
L'istruttoria testimoniale ha permesso di accertare come le lesioni patite dalla ricorrente siano dipese dalla sua caduta in ambito domestico mentre era intenta a portare i panni nell'asciugatrice.
La diversa versione inizialmente riferita agli operatori del P.S. dell'ospedale di
Rovereto (caduta da seduta dal bracciolo del divano) non vale a smentire la veridicità di quanto riferito dal marito e dalla figlia della ricorrente in sede testimoniale, tenuto anche conto del fatto che appare davvero poco plausibile che la possa essere caduta dal bracciolo del divano mentre era seduta. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi integrata la fattispecie dell'infortunio in ambito domestico di cui all'art. 7, comma 4 L. 493/1999.
Il C.T.U. dr. dopo approfondita disamina degli elementi di causa, ha Per_2
ritenuto che la ricorrente abbia riportato una “frattura peri-protesica con necessità
di revisione chirurgica dello stelo femorale ed applicazione di cerchiaggi e placca”
ed ha quantificato nel 35% l'inabilità permanente.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. appaiono ampiamente motivate e prive di qualsivoglia vizio logico e, come tali, vanno fatte integralmente proprie da questo Giudice.
3 Deve, pertanto, ritenersi integrata la fattispecie dell'infortunio in ambito domestico di cui all'art. 7, comma 4 L. 493/1999.
L' va, pertanto, condannato al pagamento della relativa rendita con CP_1
decorrenza 11/11/2021 (primo giorno successivo alla cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta).
Ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/91 competono alla ricorrente i soli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così
provvede:
1. accerta e dichiara che la ricorrente, a seguito dell'infortunio in ambito domestico del 1.9.2021, ha riportato un'inabilità permanente pari al 35%;
2. per l'effetto, condanna l' al pagamento della rendita per inabilità CP_1
permanente ex art. 9 L. 493/1999 con decorrenza 11/11/2021, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
3. condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1
legali che liquida in € 2.543 (di cui € 43 per anticipazioni ed il resto per compensi), oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% e delle spese del C.T.U. dott.
nell'importo a suo tempo liquidato in via provvisoria;
Per_2
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
4 Così deciso in Rovereto il 7 agosto 2025
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Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -