Ordinanza presidenziale 16 aprile 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2014, proposto da RE LO, EP AL, YA LD, EP ER, SA IC, AN OT, HR SC, EL EL, EL TO, IN CE, RE CO, NI D'AN, EN De CI, IN De MO, FR EL LL, IN TO Di RO, EP AT, LI CE, IZ TE ET, ME AR, TO AC, RE RR, NI ST, MO ER, MA MA, MI TE, AT IA, NO IA, FR LA, rappresentati e difesi dall'avvocato TO Maria La Scala, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giorgio Canali in Ancona, via San Martino, 89;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario prestato a decorrere dal 7.11.2008 in virtù di ordini formali di servizio nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le trentasei ore settimanali, previo annullamento del provvedimento prot. n.0218796/13 del 5.12.2013 dell'Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche della Guardia di Finanza, comunicato in data 13.12.2013 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
E per la condanna
delle Amministrazioni intimate alla corresponsione della somma dovuta, con interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 16412002 e art. 128, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, ove non corrisposta, e fatto salvo il diritto al recupero dei riposi laddove non goduti; nonché, in subordine, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da lesione della dignità di ciascun ricorrente lavoratore
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. BI FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Assumono i ricorrenti di essere stati impiegati in servizi per interi turni di almeno sei ore nei giorni destinati al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, ricevendo la sola indennità di compensazione di cui all'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002, e all'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, i quali, si dice, testualmente recitano: "ferma restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00 - rideterminata in euro 8,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009, a norma dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 51/2009 (integrativo del D.P.R. n. 170/2007) - a compensazione della sole ordinaria prestazione di lavoro giornaliero".
La maggiorazione per lavoro straordinario, secondo i ricorrenti, sarebbe stata riconosciuta, invece, soltanto per le prestazioni rese oltre la media oraria giornaliera, cioè a partire dalla settima ora di servizio.
A sostegno del mezzo di gravame propongono un unico motivo di diritto così rubricato.
Violazione di legge e, in particolare, degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; violazione di Legge e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002, nonché dell’art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007 e dell’art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 51/2009: eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità manifesta e/o travisamento dei fatti.
Si sostiene che per i servizi resi nei giorni destinati al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, il computo delle ore per lavoro straordinario debba includere anche le ore rientranti nella media oraria giornaliera. Contestano quindi l’operato dell’Amministrazione che ha seguito, nel determinarsi, le circolari del Comando generale della Guardia di Finanza n. 282581/6212 in data 12.8.2002 e n. 311707/09 in data 22.9.2009.
I ricorrenti richiamano alcune pronunce giurisprudenziali a loro favorevoli e sostengono che l'indennità di compensazione ricompenserebbe un disagio ulteriore e diverso da quello che è assistito dalla retribuzione per lavoro straordinario, per cui tale ulteriore disagio sofferto dal lavoratore nell'organizzazione della propria vita privata dovrebbe essere soddisfatto con una diversa somma da aggiungere - e non da sostituire - a quella spettante quale compenso per lavoro straordinario.
Si chiede, quindi, di cumulare la retribuzione per lavoro straordinario con l'indennità di compensazione.
Si sono costituite per resistere le Amministrazioni in epigrafe.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025.
Preliminarmente va accolta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, non specificamente contestata dai ricorrenti interessati nei fatti a sua base.
Per l’effetto con riferimento ai ricorrenti LD YA, IC SA, ST NI, sulla base della rispettiva sede di servizio incontestatamente indicata dall’Amministrazione, va dichiarata l’incompetenza territoriale di questo T.A.R., per essere rispettivamente competente, il T.A.R. per l’Abruzzo, il T.A.R. per il Lazio e il T.A.R. per la Sicilia.
Relativamente agli altri ricorrenti il ricorso va respinto.
Va, infatti, tenuto conto che l’art. 1 c. 476 della Legge 147/2013 ha stabilito che “ L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Le spese possono essere compensate, considerato che prima dell’approvazione della legge di interpretazione autentica richiamata, la questione in rilievo non era pacifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di competenza territoriale relativamente ai ricorrenti indicati in motivazione, lo respinge per tutti gli altri.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO EP TA, Presidente
BI FI, Referendario, Estensore
MA Maria EL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FI | DO EP TA |
IL SEGRETARIO