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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/112
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 112/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIALE EDMONDO DE AMICIS, N. 15/C, 47042
CESENATICO presso il difensore avv. BRUNELLI CHIARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA PACCHIONI, N. 182, 47521 CESENA presso il difensore avv. ROSSI LUCA
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ai sensi degli artt. 669 bis e 671 c.p.c. depositato in data 21.01.2025 - nelle dichiarate intenzioni di parte ricorrente - nel corso della già pendente causa recante r.g. n.
2863/2024, (di seguito anche solo compratore e/o committente) proponeva Parte_1 domanda cautelare di sequestro conservativo, anche con decreto da emettere inaudita altera parte, nei confronti di (in seguito anche senza indicazione del tipo sociale o Controparte_1 solo venditore e/o appaltatore), fino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00, a tutela del proprio preteso diritto ad ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti a causa delle denunciate condotte inadempienti dell'appaltatore e dei gravi vizi e/o difetti riscontrati presso l'immobile sito in Cesenatico, via Montaletto, n. 65/B, acquistato definitivamente da in data 27.12.2023. Parte_1
Nello specifico, parte ricorrente ricostruiva la cronologia degli eventi e dei rapporti in essere tra le parti e già oggetto del pendente giudizio di merito e, quanto al fumus boni iuris, deduceva come le opere di appalto commissionate non fossero state regolarmente eseguite dall'appaltatore
[...]
stante la presenza di vizi e/o difetti meglio allegati e descritti nella consulenza tecnica CP_1 di parte redatta dal geometra in data 11.03.2024, e relativa integrazione del Persona_1
27.11.2024, con conseguenti costi per le necessarie opere di ripristino stimati in complessivi euro
87.060,00 oltre IVA. Inoltre, parte ricorrente contestava le voci del credito per opere addizionali azionato nei propri confronti in sede giudiziale dall'appaltatore, precisando le ragioni per cui riteneva le quantificazioni compiute dalla controparte eccessive ed errate, con riferimento a pretese opere addizionali, non ricomprese nel capitolato d'appalto concordato, al maggior costo per la
Pagina 1 realizzazione del camino, al mancato scomputo degli importi relativi a quattro termoarredi non installati e al costo del parapetto in ferro della scala, nonché con riferimento al ricarico del 20% sulle opere extracontratto che era stato espressamente escluso dalle parti contraenti con la scrittura privata del 17.07.2023.
Quanto al periculum in mora, parte ricorrente evidenziava il concreto rischio di Parte_1 pregiudizio della garanzia patrimoniale della società , in ragione della Controparte_1 condotta assunta dalla parte resistente ed in considerazione delle risultanze delle indagini patrimoniali effettuate. In particolare, parte ricorrente documentava come, nonostante la vendita dell'intero complesso immobiliare in costruzione, le perdite di esercizio pari ad euro 26.107,00 appostata nel bilancio al 31.12.2022 e pari ad euro 954.336,16 appostata nel bilancio al 31.12.2023 erano destinate ad aggravarsi, nonché stigmatizzava l'esistenza di debiti complessivi della società
nei confronti delle banche pari ad euro 914.872,00. Ancora, parte ricorrente si Controparte_1 doleva del fatto che, in virtù del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dall'odierna parte resistente in data 20.07.2023, con cui si impegnava a vendere al promissario compratore l'ultimo immobile in costruzione attualmente intestato alla società Controparte_2 [...]
(villetta n. 1), l'odierna parte resistente stava ulteriormente contribuendo a CP_1 pregiudicare la garanzia patrimoniale in danno di Parte_1
Con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025, si costituiva nel presente procedimento cautelare eccependo l'infondatezza dell'avversario Controparte_1 ricorso cautelare proposto in corso di causa, non avendo il compratore provato né Parte_1 la sussistenza di idoneo fumus boni iuris né di un concreto periculum in mora, richiamando integralmente a sostegno della propria ricostruzione dei fatti e giuridica l'atto di citazione e i relativi allegati depositati nella già pendente causa di merito, tra le medesime parti processuali, recante r.g.
n. 2863/2024 ed, innanzitutto, ribadendo la fondatezza della propria contrapposta pretesa creditoria ivi azionata per complessivi euro 66.999,89 a titolo di corrispettivi dovuti per opere addizionali, per la realizzazione del camino, per i consumi e le utenze relative all'immobile concesso in comodato d'uso gratuito nel periodo di completamento delle opere di appalto commissionate, nonché per le fatture anticipate dall'appaltatore per l'acquisto di merce e materiali. Quanto al fumus boni iuris, parte resistente ne contestava la sussistenza, evidenziando in sintesi come le risultanze della consulenza tecnica di parte fossero basate su fotografie ritraenti lo stato dell'immobile nel corso della costruzione e non già alla data della consegna dell'immobile medesimo al compratore / committente e non tenessero in debito conto gli Parte_1 interventi nelle more condotti dall'appaltatore , offrendo in comunicazione Controparte_1 documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, nonché si doleva del fatto che l'avversaria valutazione e stima dei pretesi danni, che ritiene in ogni caso inesistente, sia del tutto esorbitante in relazione al reale stato dei luoghi e alle opere realizzate presso l'immobile per cui è causa. Parte resistente, inoltre, in merito al dedotto periculum in mora, ne eccepiva la carenza sul piano probatorio, in quanto i debiti bancari dedotti dalla controparte nella presente sede cautelare sono stati tutti estinti in via anticipata in data 19.12.2023 e non vi sono dubbi circa la solidità della situazione patrimoniale della società resistente, anche tenuto conto della consulenza tecnico contabile redatta sul punto dal dott. , il quale conclude, escludendo la sussistenza Persona_2 di uno stato di dissesto e attestando una solida posizione patrimoniale della società
[...]
in ragione del patrimonio netto emergente dai bilanci, nonché precisando che la CP_1 società resistente è altresì proprietaria di lotti di terreno circostanti e che all'esito della vendita dell'ultima villetta in costruzione incasserà il relativo residuo prezzo pari ad euro 541.000,00. Parte resistente dava atto, altresì, di essere assicurata con Reale Mutua Ass.ni avendo stipulato la polizza decennale postuma n. 2018/06/2064720 valida fino al 17.06.2033 e chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda di sequestro conservativo, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non sussistendone i requisiti di legge;
con vittoria di spese di lite. All'udienza tenutasi in presenza del 18.03.2025, differita a quella data con decreto motivato del 29.01.2025, le parti discutevano oralmente ed insistevano per l'accoglimento delle rispettive
Pagina 2 conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi depositati nel procedimento cautelare in corso di causa;
all'esito, il giudice riservava la causa in decisione.
***
Il ricorso cautelare in corso di causa per sequestro conservativo proposto ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dal compratore / committente nei confronti della società venditrice / Parte_1 appaltatrice è infondato, in quanto allo stato degli atti risulta certamente Controparte_1 carente sotto il profilo della prova di idoneo periculum in mora, nonché di sufficiente fumus boni iuris e va, dunque, respinto per le seguenti ragioni.
Per completezza espositiva e tenuto conto dei generali principi della prevalenza della sostanza sulla forma e della sanatoria degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, ci si limita ad affermare l'ammissibilità del ricorso per sequestro conservativo depositato in data 21.01.2025 in via autonoma dal difensore di parte ricorrente nell'ambito del presente procedimento Parte_1 recante r.g. n. 112/2025 e contestualmente dando atto della pendenza del procedimento di merito introdotto da parte resistente, in quella sede parte attrice, recante r.g. n. 2863/2024, sia alla luce dell'analisi testuale del ricorso introduttivo, sia alla luce dei chiarimenti forniti dal difensore di parte ricorrente in udienza e della sostanziale non opposizione sul punto ad opera della controparte.
1. Preliminarmente, si ritiene necessario ricordare brevemente che, come noto, il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 671 c.p.c. ha la funzione di mantenere integra, nell'interesse del creditore procedente e nelle more dell'instaurando giudizio di merito, la garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., attraverso il sostanziale effetto dell'inopponibilità al creditore degli atti dispositivi sul bene sequestrato che potrà essere aggredito in sede esecutiva a soddisfazione del credito come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore medesimo. Pertanto, il sequestro conservativo è strumentale alla fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione, venendo peraltro definito come un pignoramento anticipato, e, proprio in ragione della sua peculiare funzione, è strumentale ad azioni di merito aventi ad oggetto domande di condanna al pagamento di somme di denaro. A quest'ultimo proposito, si rileva che la domanda cautelare di sequestro conservativo proposta nel caso di specie è senza dubbio ammissibile in quanto è finalizzata a tutelare uno specifico diritto al pagamento di una somma di denaro – risarcimento dei danni patrimoniali che l'odierna parte ricorrente deduce di aver subito come conseguenza immediata e diretta del comportamento inadempiente del venditore / appaltatore -, proprio in linea con il disposto di Controparte_1 cui all'art. 671 c.p.c., avendo la parte ricorrente esplicitato le domande di merito a cui prelude il presente ricorso cautelare, in corso di causa, e che sono poi state formalmente proposte dalla parte convenuta nell'ambito del già pendente procedimento recante r.g. n. 2863/2024, all'atto del deposito in quella sede della comparsa di costituzione e risposta in data 28.02.2025.
La domanda cautelare è, quindi, correttamente posta sotto il profilo del tipo di cautela e presenta un adeguato nesso di strumentalità con le corrispondenti domande di merito specificate nel ricorso. Sempre in via preliminare, ci si limita a ricordare che il parametro che deve essere adottato in questa sede cautelare, al fine di ordinare o non ordinare il sequestro conservativo richiesto - dunque, di accogliere o non accogliere il ricorso cautelare - è quello che sussistano ad un tempo le condizioni della domanda cautelare ovvero sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e, dunque, che appunto la pretesa vantata dal creditore procedente risulti presumibilmente fondata e contemporaneamente che vi sia una situazione concreta di un pericolo reale ed obiettivo che il creditore non veda poi soddisfatto la propria probabile pretesa creditoria a causa della dispersione della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore.
2. Tutto ciò doverosamente premesso e passando all'analisi del merito della domanda cautelare, si rileva, in via decisiva e di ragione comunque maggiormente liquida, che dalla documentazione offerta in comunicazione da parte ricorrente non sono, allo stato, emersi elementi di prova sufficienti e concreti per ritenere sussistente l'imprescindibile requisito del “fondato timore
Pagina 3 di perdere la garanzia del proprio credito” che consentirebbe l'emissione del provvedimento cautelare richiesto dalla stessa parte ricorrente. 2.1 Occorre, in via generale, ricordare che, come noto, il periculum in mora è da intendersi nell'ambito dei provvedimenti cautelari di sequestro ex art. 671 c.p.c. non come pericolo di danno derivante dal ritardato adempimento, bensì come pericolo che, nelle more del giudizio di merito, il patrimonio del debitore venga depauperato e/o trasformato in modo tale da sottrarlo in tutto o in parte dalla propria funzione di garanzia patrimoniale generica sancita dall'art. 2740 c.c.. In sintesi, dunque, ci si limita a rilevare che il “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito” va interpretato, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, in termini di reale pericolo in senso oggettivo e concreto e non già facendo riferimento alla soggettiva percezione del creditore che agisce giudizialmente. Per un verso e sotto un profilo di analisi strettamente oggettivo, la concessione del sequestro conservativo si legittima non già sulla base di generiche allegazioni circa le difficoltà economiche del debitore, bensì è indispensabile che la parte ricorrente fornisca la prova di una costante ed attuale diminuzione della garanzia patrimoniale generica rispetto al momento in cui è sorto il rapporto creditorio azionato;
inoltre, deve certamente essere verificata la sussistenza di proporzione tra l'ammontare del credito vantato e l'entità del patrimonio del debitore, con valutazione complessiva della capacità patrimoniale specifica che tenga conto della quantità e della qualità dei beni che la compongono.
Per altro verso e sotto un profilo di analisi maggiormente orientato alle condotte soggettive tenute dal debitore, devono senz'altro essere valorizzati, in via alternativa rispetto alla verifica dei criteri aventi natura oggettiva, tutti quei comportamenti distrattivi tesi a disporre dei propri beni al fine di depauperare in concreto il patrimonio del debitore, con pregiudizio delle ragioni di credito. 2.2 Nella specie, dalla complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione anche dalla stessa parte ricorrente, non vi è dubbio che le allegazioni di parte ricorrente non siano suffragate da evidenze probatorie tali da ritenere allo stato sussistente un fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale generica da parte dello stesso preteso creditore Parte_1
In primo luogo ed in base a criteri aventi natura oggettiva, si deve valorizzare la circostanza fattuale, sino ad ora, emersa in atti per cui la situazione economica e finanziaria complessiva della società , come documentata dalla stessa parte ricorrente, con produzione in Controparte_1 giudizio dei bilanci di esercizio – attualmente disponibili - al 31.12.2022 e al 31.12.2023, nonché del relativo atto costitutivo e della visura camerale aggiornata al 17.12.2024 (cfr. doc. nn. 23, 24, 24 bis e 27 parte ricorrente), lungi dal risultare gravemente precaria e/o deficitaria, risulta idonea dal punto di vista della solidità patrimoniale ed in ogni caso ragionevolmente proporzionata a garantire la pretesa economica vantata in sede giudiziale nei suoi confronti da parte del committente per i dedotti vizi e/o difetti dell'immobile sito in Cesenatico, via Montaletto, per Parte_1 cui è causa, e che dovrà essere oggetto di specifico accertamento nell'ambito del giudizio di merito pendente tra le medesime parti processuali, attualmente stimato unilateralmente da parte ricorrente per un ammontare complessivo in linea capitale pari ad euro 87.060,00, oltre IVA.
In particolare, ad una prima analisi, si deve evidenziare come la società a responsabilità limitata resistente, avente come oggetto sociale la costruzione e la vendita di immobili, è stata costituita in data 5.08.2008 da una pluralità di soci che hanno integralmente assunto e sottoscritto il capitale sociale previsto in sede di costituzione in euro 2.270.000,00 (non già capitale sociale minimo) e che dai bilanci di esercizio al 31.12.2022 e al 31.12.2023, offerti in comunicazione, risulta essere integralmente versato e pari ad euro 2.950.000,00 (cfr. doc. n. 23, 24 e 24 bis parte ricorrente). Ciò porta a ritenere, da un lato e sul piano generale, che l'evidente importanza delle operazioni immobiliari poste in essere dalla società siano sostenute attraverso un Controparte_1 parimenti importante capitale sociale integralmente versato dai soci e, dall'altro e sul piano degli specifici rapporti economici intercorrenti con l'odierna parte ricorrente, che il patrimonio netto della società resistente, risultante dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 e pari al minor importo di euro 1.836.831,00 (già detratte le perdite di esercizio registrate nell'anno 2023), sia in ogni caso ampiamente capiente rispetto al preteso credito risarcitorio azionato in via riconvenzionale dal
Pagina 4 committente nell'ambito del giudizio di merito recante r.g. n. 2863/2024 (stimato Parte_1 in euro 87.060,00 oltre interessi e spese legali). In seconda analisi, integra un ulteriore elemento, senza dubbio, ostativo alla concessione del sequestro richiesto la circostanza fattuale debitamente documentata in atti relativa all'estinzione anticipata da parte della società resistente dei debiti bancari – stigmatizzati da parte ricorrente nel proprio ricorso cautelare -, in essere con Intesa San Paolo, che ha rilasciato quietanza dei pagamenti effettuati da in data 19.12.2023 (cfr. doc. nn. 24, 25 e 26 parte resistente). Controparte_1
Una tale condotta posta in essere dalla società resistente trova, peraltro, puntuale riscontro anche nelle risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2023, da cui emerge infatti una corrispondente diminuzione della voce “totale debiti” passata da euro 914.872,00 al 31.12.2022 ad euro 578.652,00 al 31.12.2023 (cfr. doc. n. 24 bis parte ricorrente).
In aggiunta e per completezza espositiva, si devono ulteriormente valorizzare due circostanze fattuali allegate da parte resistente che sono di rilievo sul piano oggettivo, ai fini della valutazione in concreto circa la sussistenza o meno di adeguata capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del debito nei suoi confronti preteso da colui che si afferma creditore, e che non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera di parte ricorrente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Come confermato anche dal consulente tecnico di parte, dott. , che ha redatto una Persona_2 consulenza contabile sulla consistenza patrimoniale della società – Controparte_1 accertamento pur sempre di parte che equivale ad una allegazione di parte (cfr. doc. n. 23 parte resistente), infatti, per un verso, il patrimonio immobiliare attuale di parte resistente è costituito oltre che dall'immobile in costruzione residuo promesso in vendita al promissario compratore (cfr. doc. nn. 28 e 29 parte ricorrente), anche da alcuni lotti di terreno circostanti Controparte_2 alle villette costruite e vendute dalla stessa;
beni immobili che in ogni caso Controparte_1 hanno un proprio valore di mercato. Inoltre, sempre dall'analisi del bilancio di esercizio al 31.12.2023 emerge l'esistenza di crediti per oltre euro 1.500.000,00 – in cui evidentemente rientra anche l'importo convenuto a titolo di prezzo della compravendita immobiliare nell'ambito del preliminare concluso con il promissario compratore in data 20.07.2023 (cfr. doc. Controparte_2
n. 28 parte ricorrente) – voce di bilancio in crescita rispetto al dato indicato nel precedente bilancio al 31.12.2022 in circa euro 900.000,00 (cfr. doc. nn. 24 e 24 bis parte ricorrente). Per altro verso, non si può trascurare, con specifico riferimento all'oggetto della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di merito dall'odierna parte ricorrente nei Parte_1 confronti di (pretesi vizi e/o difetti delle opere commissionate), la richiamata Controparte_1 polizza decennale postuma n. 2018/06/2064720 valida fino al 17.06.2033 contratta dall'appaltatore con Reale Mutua Ass.ni, astrattamente idonea a garantire il committente in relazione ad eventuali responsabilità imputabili all'appaltatore che vengano in futuro accertate. In secondo luogo ed in base a criteri aventi natura soggettiva, parimenti generiche ed esili risultano le deduzioni del committente circa il “progressivo indebitamento” Parte_1 dell'odierna parte resistente e il “concreto pericolo che, nell'arco di un brevissimo periodo, venga completata la vendita di tutti gli appartamenti del complesso immobiliare, con la conseguenza che la resistente non disponga più di beni idonei a garantire il soddisfacimento del credito vantato dalla ricorrente anche alla luce dei debiti risultanti dal bilancio depositato riferito all'annualità 2023, compromettendo così irrimediabilmente il recupero dello stesso”. Infatti, nel caso di specie, non si vede come la stessa società venditrice ed appaltatrice, mediante i documentati atti dispositivi di estinzione in via anticipata dei debiti in precedenza contratto con la banca finanziatrice Intesa
San Paolo, prima, e con la stipulazione, in data 20.07.2023, del contratto preliminare di vendita dell'ultima villetta in costruzione, facente parte della complessiva operazione immobiliare posta in essere sui terreni di proprietà siti in Cesenatico via Montaletto, poi, (cfr. doc. nn. 25-28 parte ricorrente e doc. nn. 24-26 parte resistente) abbia potuto compiere i lamentati atti distrattivi della propria garanzia patrimoniale generica in pregiudizio dell'odierna parte ricorrente;
trattandosi, peraltro, di atti dispositivi ricompresi proprio nell'attività imprenditoriale tipica della società
, come risultante dall'atto costitutivo della stessa ed in ogni caso non avendo Controparte_1
Pagina 5 parte ricorrente allegato altre specifiche ed attuali condotte distrattive poste in essere dalla società resistente, lesive dunque in concreto della garanzia patrimoniale generica. Per tali ragioni ed in assenza di altre documentate circostanze fattuali – peraltro non allegate
- in ordine ad una costante ed attuale diminuzione del patrimonio netto della società
[...]
non si ritiene sussistente la lamentata situazione di pericolo che il patrimonio del CP_1 debitore venga sottratto e/o diminuito in modo da non assolvere più adeguatamente alla funzione di garanzia generica che gli è propria, nelle more della definizione dell'instaurato giudizio di merito. 3. In ogni caso, stante comunque l'assorbente riscontrata insussistenza di idonea prova del requisito del periculum in mora, pur non essendo dirimente in astratto l'ulteriore indagine in ordine all'eventuale sussistenza del presupposto del fumus boni iuris – che di per sé solo non sarebbe sufficiente a fondare l'accoglimento dell'istanza cautelare di sequestro conservativo proposta da
- si ritiene comunque necessario precisare quanto segue. Parte_1
Dagli atti e dalla documentazione sino ad ora offerta in comunicazione da entrambe le parti, non emerge con sufficiente chiarezza nemmeno la prova circa la verosimiglianza del buon diritto unicamente in capo a parte ricorrente con riferimento alla pretesa creditoria dalla Parte_1 stessa azionata in via riconvenzionale risarcitoria nell'ambito del giudizio di merito recante r.g. n. 2863/2024 - giudizio di merito introdotto, quale parte attrice, dall'appaltatore Controparte_1 nei confronti dello stesso committente ritenuto inadempiente, in relazione Parte_1 all'obbligazione di pagamento integrale del corrispettivo spettante per l'attività prestata. Innanzitutto, quanto alla documentazione prodotta da parte ricorrente a sostegno della propria domanda risarcitoria, si deve osservare che gli inadempimenti contestati all'appaltatore, in termini di vizi delle opere commissionate e di mancato completamento di parte delle stesse a regola d'arte, si basano allo stato degli atti su denunce sollevate dal committente, in parte, nel corso del completamento dell'immobile (cfr. doc. nn. 9-13, 17 bis, 20-22 parte ricorrente) ed in parte dopo la consegna dell'immobile (cfr. doc. n. 16 parte ricorrente), nonché sulle risultanze della consulenza tecnica di parte redatta dal geometra in data 11.03.2024, ed integrata in data Persona_1
27.11.2024 (cfr. doc. n. 15 parte ricorrente). Sul punto, si deve osservare che le risultanze della predetta consulenza tecnica di parte, in quanto comunque di formazione unilaterale, integrano mere allegazioni di parte – senza dubbio specifiche - ed in considerazione delle altrettanto specifiche e documentate contestazioni sollevate nella presente sede da parte resistente, sono prive di valore probatorio di per sé dirimente. Parte resistente, infatti, ha contestato la documentazione fotografica ex adverso prodotta ed allegata alla consulenza di parte, deducendo che si tratta di fotografie antecedenti alla consegna dell'immobile al committente e producendo a propria Parte_1 volta documentazione fotografica a sostegno dell'allegato completamento a regola d'arte delle opere (cfr. doc. nn. 5-13, 17, 18, 19, 21 e 22 parte resistente), nonché documentazione proveniente da soggetti terzi in cui si da atto della sistemazione, per quanto possibile, di parte delle opere e del loro completamento (doc. nn. 14-16 e 20 parte resistente). In particolare, a quest'ultimo proposito, quanto alle contestazioni sollevate dopo la consegna dell'immobile in merito ai vizi del cartongesso
(cfr. doc. n. 18 parte ricorrente), si deve sottolineare che all'artigiano RI Giorgio, incaricato dall'appaltatore , ha dichiarato all'epoca dei fatti, con comunicazione mail del Controparte_1
20.01.2025, di essersi visto negare l'accesso all'immobile per cui è causa e quindi di non aver potuto apportare i necessari correttivi (cfr. doc. n. 20 parte resistente). Pertanto, le contrapposte ricostruzioni di parte dovranno essere meglio approfondite e provate nel corso del giudizio di merito, tramite testimonianze e/o accertamenti tecnici, non essendo ora possibile ritenere univocamente attribuibili all'appaltatore tutti gli inadempimenti contestati dal committente, nemmeno in termini di verosimiglianza, quale criterio tipico della fase cautelare. Quanto, poi, all'ammontare del preteso risarcimento del danno stimato da parte ricorrente in complessivi euro 87.060,00, non si può non osservare come l'appaltatore, nel già più volte richiamato giudizio di merito, agisca nei confronti di per l'ottenimento della Parte_1 condanna di pagamento dei corrispettivi a saldo dell'attività prestata a favore di quest'ultima nelle more del rapporto contrattuale in essere tra le stesse, quantificati dalla parte in euro 66.999,89 (cfr.
Pagina 6 doc. n. 4 parte resistente). Da un lato, si deve evidenziare che, alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie di parte, parte dei corrispettivi richiesti (quali, i consumi e le utenze relative all'immobile concesso in comodato d'uso gratuito nel periodo di completamento delle opere di appalto commissionate e le fatture anticipate dall'appaltatore per l'acquisto di merce e materiali) appaiono non essere stati oggetto di specifica contestazione ad opera dell'odierna parte ricorrente. Dall'altro lato, si deve rilevare che certamente, anche con riferimento alla debenza delle somme richieste a titolo di corrispettivi per opere addizionali eseguite dall'appaltatore su incarico del committente, allo stato degli atti sussistono solo contrapposte allegazioni – sostenute da parte resistente mediante propria consulenza tecnica di parte -, che dovranno essere compiutamente dimostrate nel corso della prossima istruttoria che verrà espletata nel già pendente giudizio di merito, tenuto conto degli accordi effettivi conclusi nelle more del rapporto tra le parti contraenti.
In ogni caso, ci si limita a rilevare che è la stessa parte ricorrente che, pur contestando integralmente l'importo richiesto dalla controparte, afferma comunque che “il credito presumibilmente vantato da parte attrice è di gran lunga inferiore all'importo quantificato in domanda (…) non può, pertanto, ritenersi valida alcuna pretesa economica avversaria superiore all'importo di euro 20.000,00” e, dunque, che allo stato degli atti appare possibile, all'esito del futuro giudizio di merito, una quantomeno parziale compensazione tra eventuali controcrediti che vengano accertati come spettanti ad una e all'altra parte processuale, tanto a titolo di possibili corrispettivi per l'attività effettivamente prestata in favore di non ricompresa né nel capitolato d'appalto, né Parte_1 negli accordi contrattuali ulteriori conclusi tra le parti (cfr. doc. nn.
1-4 e 14 parte ricorrente), quanto a titolo di possibili somme che l'appaltatore potrebbe dover risarcire Controparte_1 alla controparte, ove venga accertato il proprio, anche solo parziale, inadempimento. In sintesi ed in ragione delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, non si ritiene sufficiente ai fini dell'emissione della misura cautelare del sequestro conservativo richiesto nemmeno la prova del fumus boni iuris, per come allo stato allegato dal committente Parte_1 tenuto conto delle complessive circostanze di tempo, modo e luogo comunque emergenti
[...] dagli atti sino ad ora rispettivamente offerti in comunicazione dalle parti. 4. In sintesi ed in conclusione, la domanda cautelare di sequestro conservativo formulata da parte ricorrente viene rigettata, con riserva di provvedere sulle spese di lite del Parte_1 presente procedimento cautelare in corso di causa unitamente alla decisione di merito.
P.Q.M.
1. RIGETTA la domanda cautelare ex artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c. proposta da parte ricorrente nei confronti di per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1 Controparte_1
2. SPESE AL MERITO.
Si comunichi.
Forlì, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 112/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIALE EDMONDO DE AMICIS, N. 15/C, 47042
CESENATICO presso il difensore avv. BRUNELLI CHIARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA PACCHIONI, N. 182, 47521 CESENA presso il difensore avv. ROSSI LUCA
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ai sensi degli artt. 669 bis e 671 c.p.c. depositato in data 21.01.2025 - nelle dichiarate intenzioni di parte ricorrente - nel corso della già pendente causa recante r.g. n.
2863/2024, (di seguito anche solo compratore e/o committente) proponeva Parte_1 domanda cautelare di sequestro conservativo, anche con decreto da emettere inaudita altera parte, nei confronti di (in seguito anche senza indicazione del tipo sociale o Controparte_1 solo venditore e/o appaltatore), fino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00, a tutela del proprio preteso diritto ad ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti a causa delle denunciate condotte inadempienti dell'appaltatore e dei gravi vizi e/o difetti riscontrati presso l'immobile sito in Cesenatico, via Montaletto, n. 65/B, acquistato definitivamente da in data 27.12.2023. Parte_1
Nello specifico, parte ricorrente ricostruiva la cronologia degli eventi e dei rapporti in essere tra le parti e già oggetto del pendente giudizio di merito e, quanto al fumus boni iuris, deduceva come le opere di appalto commissionate non fossero state regolarmente eseguite dall'appaltatore
[...]
stante la presenza di vizi e/o difetti meglio allegati e descritti nella consulenza tecnica CP_1 di parte redatta dal geometra in data 11.03.2024, e relativa integrazione del Persona_1
27.11.2024, con conseguenti costi per le necessarie opere di ripristino stimati in complessivi euro
87.060,00 oltre IVA. Inoltre, parte ricorrente contestava le voci del credito per opere addizionali azionato nei propri confronti in sede giudiziale dall'appaltatore, precisando le ragioni per cui riteneva le quantificazioni compiute dalla controparte eccessive ed errate, con riferimento a pretese opere addizionali, non ricomprese nel capitolato d'appalto concordato, al maggior costo per la
Pagina 1 realizzazione del camino, al mancato scomputo degli importi relativi a quattro termoarredi non installati e al costo del parapetto in ferro della scala, nonché con riferimento al ricarico del 20% sulle opere extracontratto che era stato espressamente escluso dalle parti contraenti con la scrittura privata del 17.07.2023.
Quanto al periculum in mora, parte ricorrente evidenziava il concreto rischio di Parte_1 pregiudizio della garanzia patrimoniale della società , in ragione della Controparte_1 condotta assunta dalla parte resistente ed in considerazione delle risultanze delle indagini patrimoniali effettuate. In particolare, parte ricorrente documentava come, nonostante la vendita dell'intero complesso immobiliare in costruzione, le perdite di esercizio pari ad euro 26.107,00 appostata nel bilancio al 31.12.2022 e pari ad euro 954.336,16 appostata nel bilancio al 31.12.2023 erano destinate ad aggravarsi, nonché stigmatizzava l'esistenza di debiti complessivi della società
nei confronti delle banche pari ad euro 914.872,00. Ancora, parte ricorrente si Controparte_1 doleva del fatto che, in virtù del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dall'odierna parte resistente in data 20.07.2023, con cui si impegnava a vendere al promissario compratore l'ultimo immobile in costruzione attualmente intestato alla società Controparte_2 [...]
(villetta n. 1), l'odierna parte resistente stava ulteriormente contribuendo a CP_1 pregiudicare la garanzia patrimoniale in danno di Parte_1
Con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025, si costituiva nel presente procedimento cautelare eccependo l'infondatezza dell'avversario Controparte_1 ricorso cautelare proposto in corso di causa, non avendo il compratore provato né Parte_1 la sussistenza di idoneo fumus boni iuris né di un concreto periculum in mora, richiamando integralmente a sostegno della propria ricostruzione dei fatti e giuridica l'atto di citazione e i relativi allegati depositati nella già pendente causa di merito, tra le medesime parti processuali, recante r.g.
n. 2863/2024 ed, innanzitutto, ribadendo la fondatezza della propria contrapposta pretesa creditoria ivi azionata per complessivi euro 66.999,89 a titolo di corrispettivi dovuti per opere addizionali, per la realizzazione del camino, per i consumi e le utenze relative all'immobile concesso in comodato d'uso gratuito nel periodo di completamento delle opere di appalto commissionate, nonché per le fatture anticipate dall'appaltatore per l'acquisto di merce e materiali. Quanto al fumus boni iuris, parte resistente ne contestava la sussistenza, evidenziando in sintesi come le risultanze della consulenza tecnica di parte fossero basate su fotografie ritraenti lo stato dell'immobile nel corso della costruzione e non già alla data della consegna dell'immobile medesimo al compratore / committente e non tenessero in debito conto gli Parte_1 interventi nelle more condotti dall'appaltatore , offrendo in comunicazione Controparte_1 documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, nonché si doleva del fatto che l'avversaria valutazione e stima dei pretesi danni, che ritiene in ogni caso inesistente, sia del tutto esorbitante in relazione al reale stato dei luoghi e alle opere realizzate presso l'immobile per cui è causa. Parte resistente, inoltre, in merito al dedotto periculum in mora, ne eccepiva la carenza sul piano probatorio, in quanto i debiti bancari dedotti dalla controparte nella presente sede cautelare sono stati tutti estinti in via anticipata in data 19.12.2023 e non vi sono dubbi circa la solidità della situazione patrimoniale della società resistente, anche tenuto conto della consulenza tecnico contabile redatta sul punto dal dott. , il quale conclude, escludendo la sussistenza Persona_2 di uno stato di dissesto e attestando una solida posizione patrimoniale della società
[...]
in ragione del patrimonio netto emergente dai bilanci, nonché precisando che la CP_1 società resistente è altresì proprietaria di lotti di terreno circostanti e che all'esito della vendita dell'ultima villetta in costruzione incasserà il relativo residuo prezzo pari ad euro 541.000,00. Parte resistente dava atto, altresì, di essere assicurata con Reale Mutua Ass.ni avendo stipulato la polizza decennale postuma n. 2018/06/2064720 valida fino al 17.06.2033 e chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda di sequestro conservativo, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non sussistendone i requisiti di legge;
con vittoria di spese di lite. All'udienza tenutasi in presenza del 18.03.2025, differita a quella data con decreto motivato del 29.01.2025, le parti discutevano oralmente ed insistevano per l'accoglimento delle rispettive
Pagina 2 conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi depositati nel procedimento cautelare in corso di causa;
all'esito, il giudice riservava la causa in decisione.
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Il ricorso cautelare in corso di causa per sequestro conservativo proposto ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dal compratore / committente nei confronti della società venditrice / Parte_1 appaltatrice è infondato, in quanto allo stato degli atti risulta certamente Controparte_1 carente sotto il profilo della prova di idoneo periculum in mora, nonché di sufficiente fumus boni iuris e va, dunque, respinto per le seguenti ragioni.
Per completezza espositiva e tenuto conto dei generali principi della prevalenza della sostanza sulla forma e della sanatoria degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, ci si limita ad affermare l'ammissibilità del ricorso per sequestro conservativo depositato in data 21.01.2025 in via autonoma dal difensore di parte ricorrente nell'ambito del presente procedimento Parte_1 recante r.g. n. 112/2025 e contestualmente dando atto della pendenza del procedimento di merito introdotto da parte resistente, in quella sede parte attrice, recante r.g. n. 2863/2024, sia alla luce dell'analisi testuale del ricorso introduttivo, sia alla luce dei chiarimenti forniti dal difensore di parte ricorrente in udienza e della sostanziale non opposizione sul punto ad opera della controparte.
1. Preliminarmente, si ritiene necessario ricordare brevemente che, come noto, il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 671 c.p.c. ha la funzione di mantenere integra, nell'interesse del creditore procedente e nelle more dell'instaurando giudizio di merito, la garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., attraverso il sostanziale effetto dell'inopponibilità al creditore degli atti dispositivi sul bene sequestrato che potrà essere aggredito in sede esecutiva a soddisfazione del credito come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore medesimo. Pertanto, il sequestro conservativo è strumentale alla fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione, venendo peraltro definito come un pignoramento anticipato, e, proprio in ragione della sua peculiare funzione, è strumentale ad azioni di merito aventi ad oggetto domande di condanna al pagamento di somme di denaro. A quest'ultimo proposito, si rileva che la domanda cautelare di sequestro conservativo proposta nel caso di specie è senza dubbio ammissibile in quanto è finalizzata a tutelare uno specifico diritto al pagamento di una somma di denaro – risarcimento dei danni patrimoniali che l'odierna parte ricorrente deduce di aver subito come conseguenza immediata e diretta del comportamento inadempiente del venditore / appaltatore -, proprio in linea con il disposto di Controparte_1 cui all'art. 671 c.p.c., avendo la parte ricorrente esplicitato le domande di merito a cui prelude il presente ricorso cautelare, in corso di causa, e che sono poi state formalmente proposte dalla parte convenuta nell'ambito del già pendente procedimento recante r.g. n. 2863/2024, all'atto del deposito in quella sede della comparsa di costituzione e risposta in data 28.02.2025.
La domanda cautelare è, quindi, correttamente posta sotto il profilo del tipo di cautela e presenta un adeguato nesso di strumentalità con le corrispondenti domande di merito specificate nel ricorso. Sempre in via preliminare, ci si limita a ricordare che il parametro che deve essere adottato in questa sede cautelare, al fine di ordinare o non ordinare il sequestro conservativo richiesto - dunque, di accogliere o non accogliere il ricorso cautelare - è quello che sussistano ad un tempo le condizioni della domanda cautelare ovvero sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e, dunque, che appunto la pretesa vantata dal creditore procedente risulti presumibilmente fondata e contemporaneamente che vi sia una situazione concreta di un pericolo reale ed obiettivo che il creditore non veda poi soddisfatto la propria probabile pretesa creditoria a causa della dispersione della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore.
2. Tutto ciò doverosamente premesso e passando all'analisi del merito della domanda cautelare, si rileva, in via decisiva e di ragione comunque maggiormente liquida, che dalla documentazione offerta in comunicazione da parte ricorrente non sono, allo stato, emersi elementi di prova sufficienti e concreti per ritenere sussistente l'imprescindibile requisito del “fondato timore
Pagina 3 di perdere la garanzia del proprio credito” che consentirebbe l'emissione del provvedimento cautelare richiesto dalla stessa parte ricorrente. 2.1 Occorre, in via generale, ricordare che, come noto, il periculum in mora è da intendersi nell'ambito dei provvedimenti cautelari di sequestro ex art. 671 c.p.c. non come pericolo di danno derivante dal ritardato adempimento, bensì come pericolo che, nelle more del giudizio di merito, il patrimonio del debitore venga depauperato e/o trasformato in modo tale da sottrarlo in tutto o in parte dalla propria funzione di garanzia patrimoniale generica sancita dall'art. 2740 c.c.. In sintesi, dunque, ci si limita a rilevare che il “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito” va interpretato, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, in termini di reale pericolo in senso oggettivo e concreto e non già facendo riferimento alla soggettiva percezione del creditore che agisce giudizialmente. Per un verso e sotto un profilo di analisi strettamente oggettivo, la concessione del sequestro conservativo si legittima non già sulla base di generiche allegazioni circa le difficoltà economiche del debitore, bensì è indispensabile che la parte ricorrente fornisca la prova di una costante ed attuale diminuzione della garanzia patrimoniale generica rispetto al momento in cui è sorto il rapporto creditorio azionato;
inoltre, deve certamente essere verificata la sussistenza di proporzione tra l'ammontare del credito vantato e l'entità del patrimonio del debitore, con valutazione complessiva della capacità patrimoniale specifica che tenga conto della quantità e della qualità dei beni che la compongono.
Per altro verso e sotto un profilo di analisi maggiormente orientato alle condotte soggettive tenute dal debitore, devono senz'altro essere valorizzati, in via alternativa rispetto alla verifica dei criteri aventi natura oggettiva, tutti quei comportamenti distrattivi tesi a disporre dei propri beni al fine di depauperare in concreto il patrimonio del debitore, con pregiudizio delle ragioni di credito. 2.2 Nella specie, dalla complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione anche dalla stessa parte ricorrente, non vi è dubbio che le allegazioni di parte ricorrente non siano suffragate da evidenze probatorie tali da ritenere allo stato sussistente un fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale generica da parte dello stesso preteso creditore Parte_1
In primo luogo ed in base a criteri aventi natura oggettiva, si deve valorizzare la circostanza fattuale, sino ad ora, emersa in atti per cui la situazione economica e finanziaria complessiva della società , come documentata dalla stessa parte ricorrente, con produzione in Controparte_1 giudizio dei bilanci di esercizio – attualmente disponibili - al 31.12.2022 e al 31.12.2023, nonché del relativo atto costitutivo e della visura camerale aggiornata al 17.12.2024 (cfr. doc. nn. 23, 24, 24 bis e 27 parte ricorrente), lungi dal risultare gravemente precaria e/o deficitaria, risulta idonea dal punto di vista della solidità patrimoniale ed in ogni caso ragionevolmente proporzionata a garantire la pretesa economica vantata in sede giudiziale nei suoi confronti da parte del committente per i dedotti vizi e/o difetti dell'immobile sito in Cesenatico, via Montaletto, per Parte_1 cui è causa, e che dovrà essere oggetto di specifico accertamento nell'ambito del giudizio di merito pendente tra le medesime parti processuali, attualmente stimato unilateralmente da parte ricorrente per un ammontare complessivo in linea capitale pari ad euro 87.060,00, oltre IVA.
In particolare, ad una prima analisi, si deve evidenziare come la società a responsabilità limitata resistente, avente come oggetto sociale la costruzione e la vendita di immobili, è stata costituita in data 5.08.2008 da una pluralità di soci che hanno integralmente assunto e sottoscritto il capitale sociale previsto in sede di costituzione in euro 2.270.000,00 (non già capitale sociale minimo) e che dai bilanci di esercizio al 31.12.2022 e al 31.12.2023, offerti in comunicazione, risulta essere integralmente versato e pari ad euro 2.950.000,00 (cfr. doc. n. 23, 24 e 24 bis parte ricorrente). Ciò porta a ritenere, da un lato e sul piano generale, che l'evidente importanza delle operazioni immobiliari poste in essere dalla società siano sostenute attraverso un Controparte_1 parimenti importante capitale sociale integralmente versato dai soci e, dall'altro e sul piano degli specifici rapporti economici intercorrenti con l'odierna parte ricorrente, che il patrimonio netto della società resistente, risultante dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 e pari al minor importo di euro 1.836.831,00 (già detratte le perdite di esercizio registrate nell'anno 2023), sia in ogni caso ampiamente capiente rispetto al preteso credito risarcitorio azionato in via riconvenzionale dal
Pagina 4 committente nell'ambito del giudizio di merito recante r.g. n. 2863/2024 (stimato Parte_1 in euro 87.060,00 oltre interessi e spese legali). In seconda analisi, integra un ulteriore elemento, senza dubbio, ostativo alla concessione del sequestro richiesto la circostanza fattuale debitamente documentata in atti relativa all'estinzione anticipata da parte della società resistente dei debiti bancari – stigmatizzati da parte ricorrente nel proprio ricorso cautelare -, in essere con Intesa San Paolo, che ha rilasciato quietanza dei pagamenti effettuati da in data 19.12.2023 (cfr. doc. nn. 24, 25 e 26 parte resistente). Controparte_1
Una tale condotta posta in essere dalla società resistente trova, peraltro, puntuale riscontro anche nelle risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2023, da cui emerge infatti una corrispondente diminuzione della voce “totale debiti” passata da euro 914.872,00 al 31.12.2022 ad euro 578.652,00 al 31.12.2023 (cfr. doc. n. 24 bis parte ricorrente).
In aggiunta e per completezza espositiva, si devono ulteriormente valorizzare due circostanze fattuali allegate da parte resistente che sono di rilievo sul piano oggettivo, ai fini della valutazione in concreto circa la sussistenza o meno di adeguata capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del debito nei suoi confronti preteso da colui che si afferma creditore, e che non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera di parte ricorrente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Come confermato anche dal consulente tecnico di parte, dott. , che ha redatto una Persona_2 consulenza contabile sulla consistenza patrimoniale della società – Controparte_1 accertamento pur sempre di parte che equivale ad una allegazione di parte (cfr. doc. n. 23 parte resistente), infatti, per un verso, il patrimonio immobiliare attuale di parte resistente è costituito oltre che dall'immobile in costruzione residuo promesso in vendita al promissario compratore (cfr. doc. nn. 28 e 29 parte ricorrente), anche da alcuni lotti di terreno circostanti Controparte_2 alle villette costruite e vendute dalla stessa;
beni immobili che in ogni caso Controparte_1 hanno un proprio valore di mercato. Inoltre, sempre dall'analisi del bilancio di esercizio al 31.12.2023 emerge l'esistenza di crediti per oltre euro 1.500.000,00 – in cui evidentemente rientra anche l'importo convenuto a titolo di prezzo della compravendita immobiliare nell'ambito del preliminare concluso con il promissario compratore in data 20.07.2023 (cfr. doc. Controparte_2
n. 28 parte ricorrente) – voce di bilancio in crescita rispetto al dato indicato nel precedente bilancio al 31.12.2022 in circa euro 900.000,00 (cfr. doc. nn. 24 e 24 bis parte ricorrente). Per altro verso, non si può trascurare, con specifico riferimento all'oggetto della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di merito dall'odierna parte ricorrente nei Parte_1 confronti di (pretesi vizi e/o difetti delle opere commissionate), la richiamata Controparte_1 polizza decennale postuma n. 2018/06/2064720 valida fino al 17.06.2033 contratta dall'appaltatore con Reale Mutua Ass.ni, astrattamente idonea a garantire il committente in relazione ad eventuali responsabilità imputabili all'appaltatore che vengano in futuro accertate. In secondo luogo ed in base a criteri aventi natura soggettiva, parimenti generiche ed esili risultano le deduzioni del committente circa il “progressivo indebitamento” Parte_1 dell'odierna parte resistente e il “concreto pericolo che, nell'arco di un brevissimo periodo, venga completata la vendita di tutti gli appartamenti del complesso immobiliare, con la conseguenza che la resistente non disponga più di beni idonei a garantire il soddisfacimento del credito vantato dalla ricorrente anche alla luce dei debiti risultanti dal bilancio depositato riferito all'annualità 2023, compromettendo così irrimediabilmente il recupero dello stesso”. Infatti, nel caso di specie, non si vede come la stessa società venditrice ed appaltatrice, mediante i documentati atti dispositivi di estinzione in via anticipata dei debiti in precedenza contratto con la banca finanziatrice Intesa
San Paolo, prima, e con la stipulazione, in data 20.07.2023, del contratto preliminare di vendita dell'ultima villetta in costruzione, facente parte della complessiva operazione immobiliare posta in essere sui terreni di proprietà siti in Cesenatico via Montaletto, poi, (cfr. doc. nn. 25-28 parte ricorrente e doc. nn. 24-26 parte resistente) abbia potuto compiere i lamentati atti distrattivi della propria garanzia patrimoniale generica in pregiudizio dell'odierna parte ricorrente;
trattandosi, peraltro, di atti dispositivi ricompresi proprio nell'attività imprenditoriale tipica della società
, come risultante dall'atto costitutivo della stessa ed in ogni caso non avendo Controparte_1
Pagina 5 parte ricorrente allegato altre specifiche ed attuali condotte distrattive poste in essere dalla società resistente, lesive dunque in concreto della garanzia patrimoniale generica. Per tali ragioni ed in assenza di altre documentate circostanze fattuali – peraltro non allegate
- in ordine ad una costante ed attuale diminuzione del patrimonio netto della società
[...]
non si ritiene sussistente la lamentata situazione di pericolo che il patrimonio del CP_1 debitore venga sottratto e/o diminuito in modo da non assolvere più adeguatamente alla funzione di garanzia generica che gli è propria, nelle more della definizione dell'instaurato giudizio di merito. 3. In ogni caso, stante comunque l'assorbente riscontrata insussistenza di idonea prova del requisito del periculum in mora, pur non essendo dirimente in astratto l'ulteriore indagine in ordine all'eventuale sussistenza del presupposto del fumus boni iuris – che di per sé solo non sarebbe sufficiente a fondare l'accoglimento dell'istanza cautelare di sequestro conservativo proposta da
- si ritiene comunque necessario precisare quanto segue. Parte_1
Dagli atti e dalla documentazione sino ad ora offerta in comunicazione da entrambe le parti, non emerge con sufficiente chiarezza nemmeno la prova circa la verosimiglianza del buon diritto unicamente in capo a parte ricorrente con riferimento alla pretesa creditoria dalla Parte_1 stessa azionata in via riconvenzionale risarcitoria nell'ambito del giudizio di merito recante r.g. n. 2863/2024 - giudizio di merito introdotto, quale parte attrice, dall'appaltatore Controparte_1 nei confronti dello stesso committente ritenuto inadempiente, in relazione Parte_1 all'obbligazione di pagamento integrale del corrispettivo spettante per l'attività prestata. Innanzitutto, quanto alla documentazione prodotta da parte ricorrente a sostegno della propria domanda risarcitoria, si deve osservare che gli inadempimenti contestati all'appaltatore, in termini di vizi delle opere commissionate e di mancato completamento di parte delle stesse a regola d'arte, si basano allo stato degli atti su denunce sollevate dal committente, in parte, nel corso del completamento dell'immobile (cfr. doc. nn. 9-13, 17 bis, 20-22 parte ricorrente) ed in parte dopo la consegna dell'immobile (cfr. doc. n. 16 parte ricorrente), nonché sulle risultanze della consulenza tecnica di parte redatta dal geometra in data 11.03.2024, ed integrata in data Persona_1
27.11.2024 (cfr. doc. n. 15 parte ricorrente). Sul punto, si deve osservare che le risultanze della predetta consulenza tecnica di parte, in quanto comunque di formazione unilaterale, integrano mere allegazioni di parte – senza dubbio specifiche - ed in considerazione delle altrettanto specifiche e documentate contestazioni sollevate nella presente sede da parte resistente, sono prive di valore probatorio di per sé dirimente. Parte resistente, infatti, ha contestato la documentazione fotografica ex adverso prodotta ed allegata alla consulenza di parte, deducendo che si tratta di fotografie antecedenti alla consegna dell'immobile al committente e producendo a propria Parte_1 volta documentazione fotografica a sostegno dell'allegato completamento a regola d'arte delle opere (cfr. doc. nn. 5-13, 17, 18, 19, 21 e 22 parte resistente), nonché documentazione proveniente da soggetti terzi in cui si da atto della sistemazione, per quanto possibile, di parte delle opere e del loro completamento (doc. nn. 14-16 e 20 parte resistente). In particolare, a quest'ultimo proposito, quanto alle contestazioni sollevate dopo la consegna dell'immobile in merito ai vizi del cartongesso
(cfr. doc. n. 18 parte ricorrente), si deve sottolineare che all'artigiano RI Giorgio, incaricato dall'appaltatore , ha dichiarato all'epoca dei fatti, con comunicazione mail del Controparte_1
20.01.2025, di essersi visto negare l'accesso all'immobile per cui è causa e quindi di non aver potuto apportare i necessari correttivi (cfr. doc. n. 20 parte resistente). Pertanto, le contrapposte ricostruzioni di parte dovranno essere meglio approfondite e provate nel corso del giudizio di merito, tramite testimonianze e/o accertamenti tecnici, non essendo ora possibile ritenere univocamente attribuibili all'appaltatore tutti gli inadempimenti contestati dal committente, nemmeno in termini di verosimiglianza, quale criterio tipico della fase cautelare. Quanto, poi, all'ammontare del preteso risarcimento del danno stimato da parte ricorrente in complessivi euro 87.060,00, non si può non osservare come l'appaltatore, nel già più volte richiamato giudizio di merito, agisca nei confronti di per l'ottenimento della Parte_1 condanna di pagamento dei corrispettivi a saldo dell'attività prestata a favore di quest'ultima nelle more del rapporto contrattuale in essere tra le stesse, quantificati dalla parte in euro 66.999,89 (cfr.
Pagina 6 doc. n. 4 parte resistente). Da un lato, si deve evidenziare che, alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie di parte, parte dei corrispettivi richiesti (quali, i consumi e le utenze relative all'immobile concesso in comodato d'uso gratuito nel periodo di completamento delle opere di appalto commissionate e le fatture anticipate dall'appaltatore per l'acquisto di merce e materiali) appaiono non essere stati oggetto di specifica contestazione ad opera dell'odierna parte ricorrente. Dall'altro lato, si deve rilevare che certamente, anche con riferimento alla debenza delle somme richieste a titolo di corrispettivi per opere addizionali eseguite dall'appaltatore su incarico del committente, allo stato degli atti sussistono solo contrapposte allegazioni – sostenute da parte resistente mediante propria consulenza tecnica di parte -, che dovranno essere compiutamente dimostrate nel corso della prossima istruttoria che verrà espletata nel già pendente giudizio di merito, tenuto conto degli accordi effettivi conclusi nelle more del rapporto tra le parti contraenti.
In ogni caso, ci si limita a rilevare che è la stessa parte ricorrente che, pur contestando integralmente l'importo richiesto dalla controparte, afferma comunque che “il credito presumibilmente vantato da parte attrice è di gran lunga inferiore all'importo quantificato in domanda (…) non può, pertanto, ritenersi valida alcuna pretesa economica avversaria superiore all'importo di euro 20.000,00” e, dunque, che allo stato degli atti appare possibile, all'esito del futuro giudizio di merito, una quantomeno parziale compensazione tra eventuali controcrediti che vengano accertati come spettanti ad una e all'altra parte processuale, tanto a titolo di possibili corrispettivi per l'attività effettivamente prestata in favore di non ricompresa né nel capitolato d'appalto, né Parte_1 negli accordi contrattuali ulteriori conclusi tra le parti (cfr. doc. nn.
1-4 e 14 parte ricorrente), quanto a titolo di possibili somme che l'appaltatore potrebbe dover risarcire Controparte_1 alla controparte, ove venga accertato il proprio, anche solo parziale, inadempimento. In sintesi ed in ragione delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, non si ritiene sufficiente ai fini dell'emissione della misura cautelare del sequestro conservativo richiesto nemmeno la prova del fumus boni iuris, per come allo stato allegato dal committente Parte_1 tenuto conto delle complessive circostanze di tempo, modo e luogo comunque emergenti
[...] dagli atti sino ad ora rispettivamente offerti in comunicazione dalle parti. 4. In sintesi ed in conclusione, la domanda cautelare di sequestro conservativo formulata da parte ricorrente viene rigettata, con riserva di provvedere sulle spese di lite del Parte_1 presente procedimento cautelare in corso di causa unitamente alla decisione di merito.
P.Q.M.
1. RIGETTA la domanda cautelare ex artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c. proposta da parte ricorrente nei confronti di per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1 Controparte_1
2. SPESE AL MERITO.
Si comunichi.
Forlì, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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