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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/06/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 342/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 12.03.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Jacopo
Ronga (c.f. ) che le rappresenta e difende per procura in atti - CodiceFiscale_3
APPELLANTI -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Lorena
Trombetta (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._5
- APPELLATA -
Oggetto: appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli n.
[...]
979/2021, il 18.06.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 6945/2014 promosso da , , , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_1
, , - impugnazione testamento, azione di
[...] Controparte_4 Controparte_5
riduzione, azione di scioglimento comunione ereditaria-
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 Con atto di citazione notificato il 29.12. 2014, , , Parte_2 CP_2 Pt_1
[...
e convengono in giudizio , e CP_3 Controparte_1 Controparte_5 CP_4
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Nel merito a) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il
5.07.2009 e pubblicato il 19 luglio 2013 per incapacità di testare del de cuius: b) per
l'effetto dichiarare la successione aperta ab intestato con ogni effetto di legge, condannando la signora a restituire all'eredità gli immobili Controparte_1
attualmente detenuti senza titolo, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione dell'eredità spettante alla stessa;
c) all'esito procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando quindi un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote.;
d) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote, e i caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi e) porre ogni spesa a carico della massa e, in ogni caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero rigettare contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
f) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. IN VIA SUBORDINATA : g) nel caso in cui il testamento olografo sia veritiero riconoscere alle odierne attrici la quota loro spettante;
h) all'esito procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando quindi un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote;
i) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote, e i caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
l) porre ogni spesa a carico della massa
e, in ogni caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero rigettare contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, le attrici allegano:
- , madre delle parti in causa deceduta il 14.07.2013, dispone, con Persona_1
testamento olografo datato 05.07.2009 e pubblicato il 19.07.2009, del proprio patrimonio (beni siti nel Comune di Vallinfreda di Roma: l'immobile di via della Chiesa
r.g. n. 2 22, la cantina di via Borgo di Fiori 30, l'immobile di via del Mascherone 26; la cantina di via Circonvallazione).
- Il testamento “olografo” è apocrifo.
- Il 20.09.1988 era deceduto, ab intestato, , padre delle parti in causa e Persona_2
coniuge di , lasciando beni siti nel Comune di Vallinfreda: Nct partita Persona_1
872 (x1/2): F16 M 105, seminativo mq 1.730; Nct partita 973 (x1/2): F 14 m. 232 sem. arborato mq 590; Nceu partita 303 (x172): F 17 m. 457/1 V. della 38, pt, c/6 mg. Pt_3
34; F 17 n. 587/4 via della Chiesa, 7, pt, A/6 vani 2, abitazione sopraelevata con scheda
46251.8.4.987; NCEU partita 37 (x1/2): F.17 M. 585/1 Via Mascherone, 3. p.t. c/2 mg.
33; F 17. M. 585/2 via Mascherone, 1, p.t.c/2 mg. 33; NCEU Scheda Prot. 99 dell'8.01.1980 (x ½) F.17 m. 632 Via Borgo dei Fiori, 30, pt. Nct Partita 1501 CP_6
(x ½): F. 15 M. 428 seminativo mq 1960).
- avrebbe avuto diritto a un terzo dell'eredità di e, i Persona_1 Persona_2
figli, odierne parti in causa, a due terzi da dividere, tra loro sette, in parti uguali.
- Dopo la morte di , le attrici sono venute a conoscenza del testamento Persona_1
in oggetto, con il quale si è disposto degli immobili elencati nella scheda testamentaria, in favore della sola , che li occupa arbitrariamente. Controparte_1
- , alla data della redazione della sceda testamentaria, non versava in Persona_1
buono stato di salute.
Con comparsa del 27.03.2015, si costituisce;
contesta la domanda delle Controparte_1
attrici e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…): dichiarare la nullità delle domande ai sensi del combinato disposto artt. 163 co. 3, nn. 3 e 4, e 164 co. 4, c.p.c. adottando ogni conseguente provvedimento per tutti i motivi sopra esposti ed in particolare per i motivi esposti ai punti che precedono sub 1.,
1.1. e 1.2.; in ogni caso nel merito: A. rigettare le domande proposte dalle Signore
e definite come CP_2 Parte_2 Parte_1 CP_3
“NEL MERITO” segnatamente le domande di cui alle lettere a) e b) delle conclusioni, e per gli effetti conseguenti anche le successive dalla lettera c) alla lettera a f) delle conclusioni, in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
B. rigettare le domande proposte dalle Signore CP_2
e definite come “IN VIA Parte_2 Parte_1 CP_3
SUBORDINATA” segnatamente la domanda di cui alla lettera g) e per gli effetti conseguenti anche le successive dalla lettera h) alla lettera l) delle conclusioni, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, per il caso in cui, gli accertamenti
r.g. n. 3 istruttori non facessero emergere una eventuale lesione di legittima;
C. per il caso in cui, gli accertamenti istruttori, in relazione alle domande proposte dalle Signore
e definite come CP_2 Parte_2 Parte_1 CP_3
“IN VIA SUBORDINATA” (lettere da g) a l) delle conclusioni), facessero emergere una eventuale lesione di legittima, con riserva di dedurre e concludere, ci si rimette alle risultanze degli accertamenti istruttori;
comunque: D. ferme le richieste di rigetto delle domande di parte attrice così come formulate ai punti che precedono, la Signora non si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria e alla Controparte_1 divisione”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: Controparte_1
- la nullità delle domande di cui alle lettere “a” e “g” dell'atto di citazione, per incertezza della causa petendi e del petitum;
- la veridicità del testamento olografo;
- la capacità di testare di;
Persona_1
- la omessa proposizione della procedura di cui all'art. 221 c.p.c., con conseguente inammissibilità della domanda.
Con comparsa del 30.03.2015, si costituisce , che rassegna le seguenti Controparte_4
conclusioni:
<< (…) previo pronunciamento sulle domande di invalidità del testamento olografo promosse dagli attori e, in caso di conferma della sua validità ed efficacia, previa riduzione delle sue disposizioni sino ad integrare la quota legittima del signor CP_4
procedere a divisione della comunione ereditaria esistente tra le parti,
[...]
includendo nella valutazione della formazione delle quote le indennità dovute dalla signora per l'occupazione dei bei di cui il signor è Controparte_1 Controparte_4
titolare, indennità al cui pagamento con il presente atto espressamente si richiede che la signora venga condannata”. Controparte_1
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: Controparte_4
- Di non avere elementi di valutazione della validità del testamento olografo della propria madre.
- In ipotesi di validità di tale testamento, le disposizioni devono essere ridotte.
- , al momento del decesso, è titolare anche della quota Persona_1
ereditaria del patrimonio del padre, ; del cognato, e Persona_3 CP_7
del coniuge, . Persona_2
r.g. n.
4 - Di avere diritto ad una quota della massa ereditaria di pari a Persona_1
1/7 dei 2/3 della medesima massa ereditaria.
- deve corrispondere la indennità per la occupazione esclusiva dei Controparte_1
beni in contestazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., viene disposta c.t.u. medico legale sugli atti per accertare la capacità di testare di alla data di Persona_1
sottoscrizione della scheda testamentaria.
Il 23.02.2020, intervengono volontariamente in giudizio e Controparte_8 Per_4
figlie di , deceduta in corso di causa, riportandosi alle difese
[...] CP_2
della madre.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< Rigetta la domanda di annullamento del testamento di del Persona_1
5.7.2009;
Dichiara improcedibili le domande di riduzione e di divisione;
Spese di lite compensate.
Spese di Ctu a carico di parte attrice>>.
A sostegno della decisione impugnata, le seguenti considerazioni.
Sulla domanda di annullamento del testamento, per incapacità della testatrice:
l'incapacità naturale del testatore postula la prova che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione; chi impugna il testamento deve dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. n. 27351/2014); ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno di detta capacità, deve tenersi conto anche del contenuto dell'atto di ultima volontà e degli elementi di valutazione da esso desumibili;
nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario” (Cass. n.8690/2019); nel concreto, la istruttoria non fornisce elementi per un giudizio di incapacità di intendere e volere al momento della redazione del testamento (documenti; c.t.u. e scheda testamentaria).
La domanda di riduzione e la domanda di divisione sono improcedibili.
r.g. n. 5 La determinazione della porzione disponibile, ai sensi dell'art. 556 c.c., presuppone l'individuazione di una massa comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
Dalle allegazioni delle parti emerge che il patrimonio oggetto del giudizio si compone di beni immobili pervenuti alla de cuius anche per successione a Persona_2
(coniuge), (cognato) e (padre). CP_7 Persona_3
La natura immobiliare dei beni oggetto del giudizio impone, in via pregiudiziale, di verificare la sussistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo alla de cuius nonché l'assenza, su detti beni, di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Tali accertamenti sono indispensabili e da effettuare d'ufficio per verificare la legittimazione attiva e passiva delle parti;
l'integrità del contraddittorio;
l'appartenenza dei beni all'asse ereditario che occorre ricostruire e richiedono l'esame dei titoli di proprietà e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili.
Chi agisce, dunque, deve provare la proprietà in capo al de cuius (e nel caso di beni pervenuti per successione in capo del dante causa del de cuius) dei beni oggetto delle domande, per individuare la massa su cui calcolare la porzione disponibile e valutare la domandata riduzione e divisione ereditaria.
Nel concreto, sono prodotti i certificati catastali dei beni in esame, nonché copia delle denunce di successione trascritte di e di , inidonee a dare Persona_2 CP_7
prova della proprietà in capo al de cuius dei beni suddetti: le visure catastali degli immobili di causa, pur rilevanti per la identificazione dei beni, non ne provano l'appartenenza alla de cuius, stante il rilievo meramente fiscale delle risultanze del
Catasto (cfr., tra le tante, Cass., 4.3.2011, n. 5257), al pari delle denunce di successione
(Cass. n. 14395/2004) che hanno efficacia a soli fini fiscali e, in sede civile, meramente indiziaria, ma non provano il diritto di proprietà di un determinato bene.
ha depositato i titoli di acquisto di alcuni dei beni immobili di Controparte_4 [...]
che tuttavia, non sono sufficienti ai fini del decidere, dovendosi accertare Per_1 necessariamente la consistenza dell'intero asse ereditario e non solo di alcuni beni o di parte di essi.
L'ispezione ipotecaria (peraltro sulla de cuius e non sui beni) prodotta dalle attrici con le memorie ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. è tardiva e inammissibile.
r.g. n. 6 L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate in atti, sono a carico di parte attrice.
Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti conclusioni. Parte_2 Parte_1
<< 1) in via principale, ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario della de cuius sig.ra e dichiarare, per le ragioni di cui in Persona_1 narrativa, l'inefficacia parziale delle disposizioni testamentarie in favore dell'erede universale in misura proporzionale a quanto necessario per Controparte_1
Pa reintegrare la quota di legittima delle attrici e e, per l'effetto, Parte_2 dichiarare quest'ultime coeredi nella predetta quota di eredità. 2) Con vittoria di spese
e compensi professionali>>.
Con comparsa del 14.04.2022 si costituisce e rassegna le seguenti Controparte_1
conclusioni.
<< rigettare l'appello proposto delle Signore e in riforma Parte_1 Parte_2
della sentenza n°979/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 18 giugno 2021, nel giudizio R.G. n. 6945/2014, pubblicata il 28 giugno 2021, non notificata, in quanto inammissibile e comunque infondato per le ragioni processuali e di merito esposte nel presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n°979/2021 emessa dal Tribunale di
Tivoli in data 18 giugno 2021, nel giudizio R.G. n. 6945/2014, pubblicata il 28 giugno
2021, non notificata. Con vittoria di spese e compensi professionali>>.
e , premesso di rinunciare alla domanda di accertamento della Parte_2 Parte_1
invalidità del testamento e alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
di insistere sulla sola domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima;
che è venuto, dunque, meno il litisconsorzio necessario nei confronti degli altri fratelli ( eredi di e ), propongono CP_3 CP_2 CP_4 CP_5
appello esclusivamente nei confronti di e a sostegno delle rassegnate Controparte_1
conclusioni, articolano due motivi di appello.
1) Rubricato: “Sull'erronea interpretazione degli oneri di deduzione e probatori gravanti sul legittimario pretermesso che agisca in riduzione. Violazione degli artt.
536, 537, 554, 556 cod. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ.”. Le appellanti censurano la decisione nella parte in cui dichiara improcedibile la domanda di riduzione per mancata prova della consistenza della massa ereditaria. A tal fine, allegano che il legittimario pretermesso che agisce in riduzione non è soggetto alla prova richiesta per l'azione di rivendicazione, ma è sufficiente che denunci in termini concreti, senza il r.g. n. 7 necessario uso di formule sacramentali, la lesione della quota a lui spettante per legge e fornisca un quadro esaustivo del patrimonio relitto in maniera tale che, alla luce del complessivo assetto patrimoniale del testatore, il valore di attivo ereditario eventualmente pervenuto al legittimario sia inferiore a quello previsto dalla legge.
Sostiene che la propria prospettazione difensiva è “certamente idonea a far emergere
l'esistenza di un attivo ereditario e, dunque, la lesione della legittima delle attrici escluse, in radice, dalla chiamata ereditaria”
2) Rubricato: “Sulla conseguente mancata valutazione del compendio probatorio.
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio di acquisizione della prova”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta gli oneri di allegazione e prova dell'erede legittimario integralmente pretermesso. A tal fine, sostiene di aver consegnato al processo una adeguata rappresentazione della massa ereditaria, la cui consistenza è pacifica tra le parti e che la quota è pari a
14/21 dei beni espressamente assegnati con il testamento e dei beni non espressamente menzionati ma assegnati all'erede in virtù della vis expansiva dell'istituzione ereditaria universale. Sostengono le appellanti di essere state private della quota di riserva unitamente a e . Controparte_4 Controparte_5
Sostengono le appellanti che il primo giudice avrebbe dovuto avvalersi dell'opera di un consulente per stimare il reale valore di mercato dei cespiti ereditari, calcolare la quota disponibile e la quota di riserva per ciascuno dei legittimari.
Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio.
L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima.
L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 15706 del 23/07/2020
In tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, dunque, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario.
r.g. n. 8 Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario e alla scindibilità del rapporto, consegue la insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.
I motivi di appello sono entrambi diretti a inficiare la decisione nella parte in cui censura di genericità la domanda di accertamento della lesione delle quote di eredi legittimari nonché la domanda di riduzione proposte dalle odierne appellanti;
vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio.
Si verte in ipotesi di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione "ex re certa", come emerge dalla tenore letterale del testamento con il quale la assegnando, alla figlia , la casa di via della Chiesa 22; la Per_1 Controparte_1
cantina di borgo dei fiori 30, la casa di via del Mascherone 26 e la cantina di via del
Mascherone 16 nonché la stalla in via circonvallazione ha avuto riguardo all'intero suo patrimonio, richiamato espressamente nella disposizione in oggetto.
È pur vero che il legittimario, nel proporre la domanda di riduzione, non ha l'obbligo dell'uso di formule sacramentali e deve limitarsi a denunciare la lesione della legittima, tuttavia, detta denuncia di lesione della legittima, implica un confronto tra quanto egli consegue (come erede legittimo o testamentario) e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario.
Un tale confronto non può che avvenire in base ad una certa rappresentazione patrimoniale che legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già con la proposizione della domanda, poiché la lesione della legittima deve essere enunciata in termini concreti, seppure non sia richiesto che venga denunciata in termini aritmetici.
In altre parole, la domanda deve emergere con univocità nonché porre in rapporto la composizione concreta della massa ereditaria e la disposizione (testamento o donazione) censurata.
In tema di azione di riduzione, infatti, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un'indagine estesa all'intero patrimonio del "de cuius" giacché, quand'anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall'art. 553 c.c. (Cass. n. 22325 del 25/09/2017).
Per contro, nel concreto, le attrici, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, si limitano a richiamare il testamento;
la circostanza del pregresso decesso intestato del padre, al quale sono succeduti i sette figli e la moglie, nonché i beni Persona_1
r.g. n. 9 immobili parte dell'eredità paterna che sarebbero entrati a far parte della massa ereditaria di . Persona_1
Inoltre richiamano la esistenza di buoni e di un conto corrente postali intestati alla ma non circostanziano in ordine al loro rilievo ai fini della formazione della Per_1
massa ereditaria, della comparazione degli atti dispositivi e delle proprie ragioni di eredi legittimarie, anzi, con riguardo ai titoli e al conto corrente, precisano di non avere informazioni, laddove avrebbero avuto diritto ad assumerne presso , nella CP_9
loro qualità di eredi della correntista titolare.
Dunque una narrazione troppo generica che in alcun modo si esprime in termini di confronto sia pur nella generica formulazione richiesta.
Aggiunge incertezza alla prospettazione, quanto allegato dal convenuto Controparte_4
(non citato nel giudizio di appello ma costituito dinanzi al primo giudice), per il quale nel patrimonio di vi sono anche i beni pervenuti per successioni Persona_1
ereditarie al cognato e al padre, . CP_7 Persona_3
Infine, la sentenza impugnata accerta la insufficienza della documentazione versata in atti (visure catastali per gli immobili dal rilievo meramente fiscale e denunce di successione) e sul punto non vi sono specifiche censure dell'appellante, che si limita ad allegare genericamente la idoneità della documentazione prodotta a provare la consistenza della massa ereditaria e la non configurabilità degli oneri probatori tipici di chi agisce in rivendica.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, compensi medi).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
[...
e nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Controparte_1
Ordinario di Tivoli n. 979/2021, pubblicata il 18.06.2021, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 6945/2014 promosso da , , Parte_1 Parte_2 CP_1
r.g. n. 10 nei confronti di , , , CP_2 CP_3 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna e a rifondere, a , le spese di lite Parte_1 Parte_2 Controparte_1
che liquida, in euro 6.946,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 28.05.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11