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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino nella causa iscritta al n. 1981/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv.to FALLETTA LORENZO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso, in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
Contro
, in persona Controparte_1
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025 per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, conferma che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno mensile di invalidità civile e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 16.06.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Compensa fra le parti le spese dei procedimenti di A.T.P. e di opposizione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_2
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti, anche considerata l'autodichiarazione presentata da parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento, pensione di inabilità civile, in subordine assegno mensile di assistenza;
benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e in subordine ex art. 3, comma 1, stessa legge).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_2
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, per la quale la sola parte ricorrente depositava note, sulle conclusioni delle parti di cui in atti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità civile, nè assegno mensile di invalidità civile e neppure dei benefici ex art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P., ove vi è il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma
1, L. n. 104/1992, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La relazione di C.T.U., sia di questa fase processuale che della precedente fase di A.T.P.., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta percentuale di invalidità, inferiore al 74% e all' insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo la periziata conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, dovendosi invece ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n.
104/1992, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva.
Le spese di lite vanno compensate fra le parti;
parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, ha altresì presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., sicché le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_2
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 20/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino nella causa iscritta al n. 1981/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv.to FALLETTA LORENZO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso, in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
Contro
, in persona Controparte_1
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025 per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, conferma che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno mensile di invalidità civile e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 16.06.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Compensa fra le parti le spese dei procedimenti di A.T.P. e di opposizione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_2
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti, anche considerata l'autodichiarazione presentata da parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento, pensione di inabilità civile, in subordine assegno mensile di assistenza;
benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e in subordine ex art. 3, comma 1, stessa legge).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_2
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, per la quale la sola parte ricorrente depositava note, sulle conclusioni delle parti di cui in atti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità civile, nè assegno mensile di invalidità civile e neppure dei benefici ex art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P., ove vi è il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma
1, L. n. 104/1992, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La relazione di C.T.U., sia di questa fase processuale che della precedente fase di A.T.P.., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta percentuale di invalidità, inferiore al 74% e all' insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo la periziata conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, dovendosi invece ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n.
104/1992, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva.
Le spese di lite vanno compensate fra le parti;
parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, ha altresì presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., sicché le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_2
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 20/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino