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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 348/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...] 38042 BASELGA DI PINÈ (TN), C.F._1
di cittadinanza rumena, rappresentata e difesa giusta delega a margine del ricorso, dall'avv.
Elisabetta Valentini (cod. Fisc. – recapito pec: C.F._2
del Foro di Trento presso il cui studio in 38122 Trento Email_1
Via dei Paradisi n°15/1 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale allegata al ricorso e
, nato in [...] il [...] (Cod. Fisc Parte_2
), di cittadinanza rumena, residente in [...]
Mandra n. 6 Frazione Rizzolaga, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Varner (cod. Fisc.
– recapito pec: del Foro di Trento C.F._4 Email_2
presso il cui studio in 38122 Trento Via dei Verdi n° 79 è elettivamente domiciliato giusta procura speciale allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19 marzo
2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 08.09.2012, in Romania, con matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Creangà
(Romania), atto di matrimonio n° 24 sub n. 061792, serie CG, anno 2012; che, dalla loro unione, erano nate le figlie – in data 03.08.2012, e Persona_1 Per_2 Per_3
in data 11.08.2020; che la loro separazione consensuale era stata pronunciata dal
[...]
Tribunale di Trento con sentenza n. 10/2023 del 23.12.2022, pubblicata il 05.01.2023 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti, autorizzando espressamente la moglie a conservare il cognome anche dopo il divorzio, alle Parte_1
seguenti condizioni: “1. I coniugi si danno atto che il marito si è già trasferito, come deciso in atto di separazione, in un alloggio condotto in locazione situato in Via BASELGA DI PINE'
Via della Mandra n. 6 Frazione Rizzolaga. Lo stesso ha anche provveduto a trasferire nel nuovo alloggio la residenza anagrafica propria ed a prelevare i propri oggetti e beni personali dalla casa già coniugale.
2. L'abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi in comunione dei beni, situata in BASELGA DI PINÈ Via della Chiesa n°6 e tavolarmente identificata in C.C. MIOLA I P.T. 4138 p.ed. 828 pp.mm. 17 e 49, viene assegnata alla moglie in quanto convivente con le figlie minorenni e fino a quando le figlie saranno autonome ed economicamente indipendenti dai genitori. La moglie ha già provveduto a volturare a proprio nome le utenze domestiche. La sig.ra si impegna sin d'ora a consegnare Parte_1
immediatamente al sig. eventuale corrispondenza a lui intestata e pervenuta Parte_1 nell'abitazione coniugale.
3. Le figlie, ex art. 337 ter c.c., restano affidate ad entrambi i genitori e la loro residenza, anagrafica abituale ed abitazione principale, viene fissata ex art. 316 c.c. presso la residenza della madre. I genitori, quindi, continueranno a condividere la responsabilità genitoriale di comune accordo anche se, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale. Ogni trasferimento di residenza delle figlie dovrà essere previamente concordato tra i genitori. 4.
I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità delle minori valida per l'espatrio, che saranno conservati dalla madre alla stessa viene affidato il compito di curare gli adempimenti per la richiesta/rinnovo di detti documenti. Ed entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a sottoscrivere i documenti che servono per il rilascio/rinnovo dei passaporti/documenti di identità delle minori presentandosi avanti il funzionario incaricato in Italia dietro semplice richiesta dell'altro genitore anche con breve preavviso.
5. I genitori si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione delle figlie, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e quindi condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con le minori ed a comunicare un recapito telefonico al quale le stesse potranno essere rintracciate dall'altro genitore. Si garantiscono altresì reciprocamente il quotidiano diritto di accesso telefonico alle figlie anche quando queste si trovano con i propri familiari.
6. I genitori concordano che per il miglior sviluppo psico -fisico delle figlie sia molto importante che le stesse mantengano una stabile relazione con entrambi i genitori, i quali avranno cura, per quanto possibile, di non far passare più di una settimana senza che le figlie abbiano contatti con l'altro genitore. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori ed eccettuate le settimane di vacanza che le figlie trascorreranno con ciascun genitore. Alla luce di quanto sopra i coniugi concordano che gestiranno le figlie secondo il seguente PROTOCOLLO DI GESTIONE ED EDUCAZIONE DELLE FIGLIE 7.
Saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, le principali scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche (compresi i vaccini), vacanze, sport, tempo libero. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa delle figlie e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute delle stesse. 8.
Verranno tempestivamente comunicati all'altro coniuge tutti i maggiori fatti, riguardanti le figlie, (problemi, rendimenti scolastici, riunioni scolastiche, amicizie, ecc.... ) dei quali si sia venuti a conoscenza.
9. I genitori potranno partecipare insieme ad incontri e riunioni con gli insegnanti e ciascuno è quindi tenuto a comunicare all'altro genitore le comunicazioni e gli inviti della scuola ed il contenuto delle riunioni laddove l'altro non abbia potuto partecipare.
10. Saranno comunicate in anticipo variazioni, anche temporanee, del recapito delle minori (indirizzo, numero telefonico, luogo di pernottamento, luoghi abituali di permanenza durante il giorno), sia durante il periodo scolastico, sia durante le vacanze. 11. I genitori concordano sin d'ora che la figlia continuerà a frequentare la scuola per l'infanzia e la madre Per_3
si impegna a curare la pratica di iscrizione alla scuola. 12. Scelte religiose. I coniugi concordano sin d'ora che entrambe le figlie potranno seguire le lezioni di educazione religiosa a scuola ma saranno cresciute nella religione Ortodossa. 13. PIANO
RESIDENZIALE DELLE FIGLIE In considerazione del fatto che entrambi i genitori lavorano gli stessi ritengono opportuno che, dalla data odierna, il piano residenziale delle figlie, come qui di seguito articolato, venga gestito in modo flessibile e condiviso. Gli stessi s'impegnano ed obbligano ad aiutarsi vicendevolmente nella gestione delle figlie allo scopo di permettere ad entrambi di lavorare ed al contempo essere presenti nella crescita delle figlie. Il tutto tenendo conto del fatto che la madre ha un contratto di lavoro stagionale nel settore agricolo
(che la impegna normalmente la mattina, talvolta anche il sabato e domenica, e talvolta la prima metà del pomeriggio) che le impedisce un'anticipata programmazione e può comportare impegni improvvisi dipendendo dalle condizioni meteorologiche. Inoltre, concordano che sia la cognata del padre che i nonni paterni (quando vengono in visita in
Italia) che materni (quando vengono in visita in Italia) che la nuova compagna del signor
, potranno subentrare nell'accudimento delle minori (al posto del loro figlio/a) Pt_2 laddove entrambi i genitori siano impegnati ed impossibilitati a subentrare l'uno all'altro. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza delle figlie presso di loro dovranno occuparsi delle stesse seguendole nei loro diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore. Organizzazione settimanale. I genitori concorderanno il piano residenziale di settimana in settimana in base agli impegni di lavoro sempre salvo imprevisti legati alle esigenze del datore di lavoro. Quando la madre sarà impegnata sul lavoro il padre
(o la di lui nuova compagna) si occuperà delle figlie andando a prenderle direttamente a casa dalla madre, portandole a scuola /campeggi estivi/Grest ecc. o tenendole con sé in base agli impegni scolastici delle figlie e riportandole a casa dalla madre quando la madre rientra dal lavoro. Al momento il padre si occuperà delle figlie dalla mattina fino al termine del turno della madre. I fine settimana saranno alternati tra i genitori, in modo che le figlie possano trascorrere con il padre la metà dei fine settimana dell'anno (preferibilmente a fine settimana alternati), dalla mattina del sabato al primo pomeriggio della domenica (compresa la notte) quando la madre rientra dal lavoro. O in alternativa e a scelta del padre dal lunedì fino al martedì (notte compresa). Quando la madre sarà libera da impegni di lavoro e potrà trascorre re l'intero fine settimana con le figlie nel successivo fine settimana le figlie resteranno dal padre fino alla Domenica sera quando il padre le riporterà dalla madre. Il tutto salvo diversi accordi dei genitori. Il padre trascorrerà con le figlie anche un'intera giornata infrasettimanale che i genitori concorderanno di volta in volta in base ai reciproci impegni di lavoro. Organizzazione degli eventuali periodi di malattia delle figlie. Salvo che i genitori si accordino diversamente in base ai reciproci impegni di lavoro ed alle condizioni di salute delle figlie, queste ultime trascorreranno eventuali periodi di malattia a casa della madre. Qualora quest'ultima, a causa di propri impegni personali, sia impossibilitata a curarne l'accudimento, lo stesso sarà garantito dal padre alla propria residenza. Nel caso in cui il padre non possa occuparsene a causa degli impegni di lavoro i coniugi concordano che le figlie possano essere accudite dalla cognata e dalla sorella del signor Parte_2
ed in caso di indisponibilità di queste le spese dell'eventuale baby -sitter saranno divise nella stessa percentuale delle spese straordinarie. Ferie e feste con le figlie a. VACANZE ESTIVE.
Durante le vacanze estive le figlie avranno inoltre il diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie (anche all'estero) di due settimane, I rispettivi periodi di vacanza saranno concordati entro il mese di maggio di ogni anno. I coniugi potranno concordare tempi più lunghi in caso di viaggi in Romania tenendo conto dell'età e dei bisogni di accudimento delle figlie. In ogni caso il genitore che si troverà in vacanza con le figlie, avrà
l'obbligo di garantire che le figlie possano parlare con l'altro genitore in video collegamento
(o telefono) almeno una volta al giorno. b. FESTE DEI GENITORI Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno, le figlie, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici e salvo il caso in cui non siano in vacanza o nel fine settimana con l'altro genitore, staranno rispettivamente con la madre e con il padre per l'intero giorno (dalle ore 10 del mattino alle ore 21 della sera) o in diverso orario che sarà comunicato dal festeggiato. Nei giorni di compleanno delle figlie i coniugi si organizzeranno in modo da permettere ad entrambi di trascorrere la giornata con le figlie e partecipare ad eventuali feste di compleanno. c.
VACANZE DI NATALE Per consentire alle figlie di mantenere i rapporti con le rispettive famiglie di origine, i coniugi concordano anche che, salvo diverso accordo, durante le festività natalizie, salvo diverso accordo dovuto ad esigenze lavorative: ciascun genitore trascorrerà con le figlie, cercando di alternare di anno in anno: l'antivigilia e la viglia di
Natale, (intesa dalla mattina del 23 alle ore 10.00 alla mattina del giorno 25, notti comprese o diverso orario compatibile con i turni di lavoro dei genitori), e il giorno di Natale e NT
ST (intesi dal giorno 25 mattina , fino alla mattina del giorno 27 notti comprese o diverso orario compatibile con i turni di lavoro dei genitori). Le figlie avranno inoltre il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze di Natale alternando di anno in anno il periodo compreso dal 27 dicembre sino al 31 dicembre e quello compreso dal 1° gennaio al termine delle vacanze. I rispettivi periodi di vacanza natalizia con le figlie saranno concordati entro la fine del mese di novembre di ogni anno. d. VACANZE DI PASQUA
Ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, avrà inoltre il diritto di trascorrere con le figlie la metà delle vacanze scolastiche di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Gli stessi alterneranno di anno in anno anche il giorno della
Pasqua ortodossa. I rispettivi periodi di vacanza pasquale con i figli saranno concordati entro febbraio di ogni anno
GREST e soggiorni estivi
Salvo diverso accordo, i coniugi concordano sin d'ora che le figlie potranno frequentare, al di fuori dei periodi di ferie durante le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore, soggiorni diurni estivi. Gli stessi dovranno svolgersi nel comune di residenza o, in ogni caso, in luogo facilmente raggiungibile dal luogo di residenza o di lavoro dei genitori, le spese saranno divise in base alle percentuali concordate per le spese straordinarie.
I coniugi concordano le seguenti CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
14. Contributo al mantenimento ordinario delle figlie
I coniugi concordano che l'assegno che il marito corrisponderà alla moglie (con bonifico sul suo conto corrente personale) mensilmente a titolo di mantenimento ordinario per entrambe le figlie, e sino alla loro comprovata autonomia patrimoniale, dal 1° dicembre 2022 sarà di euro 400,00# (diconsi Euro Quattrocento/00). Tale somma sarà dovuta anticipatamente ed entro il quinto giorno di ogni mese e sarà rivalutata annualmente ed automaticamente, senza necessità di messa in mora, secondo gli indici ISTAT nazionali. I coniugi concordano che nel contributo pari all'importo di Euro 400,00# di cui ai punti precedenti sono comprese le spese di mantenimento ordinarie tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivamente, gli stessi intendono ricomprendere: il vitto, il concorso ad ogni spesa di gestione della casa
(utenze, consumi, abbonamento televisivo, tassa rifiuti), il trasporto, la mensa, le spese di cancelleria scolastica, i medicinali da banco, parrucchiere, i libri, e altre piccole spese,
l'abbigliamento ordinario. Con l'intesa tra i coniugi che tutti gli acquisti per l'abbigliamento delle figlie vengono sin d'ora delegati alla madre e che eventuali acquisti da parte del padre saranno considerati dei regali per le figlie. L'importo dell'assegno ordinario di mantenimento delle figlie a carico del padre è stato concordato dai coniugi tenendo conto del tempo trascorso con i figlie, dell'assegnazione della casa coniugale, degli impegni di accudimento e degli impegni di partecipazione alle spese straordinarie come meglio determinate al punto seguente, e delle attuali possibilità economiche dei coniugi come documentate dalle allegate dichiarazioni dei redditi e buste paga di quest'anno, oltre che della possibilità per la moglie di aumentare il proprio reddito con un aumento di orario di lavoro. I coniugi concordano quindi che l'eventuale aumento di reddito della moglie derivante da un aumento di orario di lavoro non sarà condizione di revisione dell'assegno di mantenimento delle figlie in quanto circostanza già prevista.
15. Misura di partecipazione e protocollo delle spese straordinarie
I coniugi concordano che, tenuto conto di quanto indicato al punto 16 del presente accordo, le spese straordinarie delle figlie verranno divise tra loro per 1 / 2 a carico del marito e 1/ 2
a carico della moglie. Spese che vengono qui di seguito elencate senza pretesa di esaustività.
a. le spese di istruzione scolastiche ex extrascolastiche tasse scolastiche e tasse universitarie, certificazioni linguistiche, prolungamento orario scolastico, materiale didattico – compresi i libri ed il materiale di cancelleria e l'attrezzatura di inizio anno -, gite scolastiche con o senza pernottamento, corsi e iniziative organizzate dalla scuola, soggiorni estivi, frequentazione scuole e corsi estivi, corsi di recupero e lezioni private e, solo se concordate da entrambi i genitori, per rette di iscrizione a scuole private;
b. le spese relative alla salute: mediche, odontoiatriche, dentistiche (apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere), farmaceutiche compresi i tamponi (esclusi i farmaci comuni da banco), oculistiche occhiali da vista, psicoterapiche e sanitarie in genere (visite specialistiche e interventi chirurgici, cure termali e fisioterapiche, ticket sanitari), non rimborsabili (anche da assicurazioni private);
c. spese attività sportive e varie: solo se concordate da entrambi i genitori compreso l'abbigliamento, la relativa attrezzatura abbonamenti a palestre.
Anche tutte le altre eventuali ulteriori spese straordinarie di mantenimento delle figlie, saranno divise come sopra. Fermo restando che, con l'eccezione delle spese: medico sanitarie urgenti, delle visite specialistiche prescritte dal medico curante, delle tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di cancelleria e l'attrezzatura di inizio anno, dovranno essere previamente concordate tra i genitori tutte le spese straordinarie superiori ad Euro 50,00#.
Proposta di spesa straordinaria
Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Se il rifiuto alla spesa viene correttamente motivato, il genitore che comunque decida di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso.
Rimborso spese e rendiconto a. Il rimborso delle spese anticipate da un genitore (richiesto con il supporto delle relative pezze giustificative), dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione.
b. Tutte le spese di cui sopra dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia anticipate dietro semplice presentazione della ricevuta di pagamento entro la fine del mese successivo in cui ne verrà fatta richiesta anche solo per via telematica con scambio di e -mail. A tale scopo i genitori si renderanno reciprocamente il conto, entro il mese successivo, delle somme impiegate nelle spese di cui all'elenco sopra riportato e altre straordinarie con l'invio via e
-mail (o altro mezzo ritenuto all'uopo idoneo dai coniugi) dei giustificativi di spesa.
c. Ove possibile, le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per le figlie dovranno recare i dati delle figlie e l'indicazione del codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale nella misura di partecipazione
Le parti si danno atto di aver già concordato per i prossimi anni scolastici il prolungamento scolastico, una attività sportiva annuale per figlia, la scuola estiva. Spese che saranno divise come sopra concordato
16. Assegno universale e altre previdenze
I coniugi concordano che a decorrere dal mese di dicembre del 2022 le figlie saranno fiscalmente interamente a carico della madre e che l'assegno universale e tutte le analoghe previdenze anche provinciali, quali l'assegno unico provinciale, e le altre forme di sostegno ed assistenza alla famiglia, previsti dalle norme attuali o da norme future, siano assegnati interamente alla moglie e quindi il marito, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara sin d'ora di concedere il proprio assenso alla richiesta della moglie di pagamento del
100/100: dell'assegno universale e dell'assegno unico provinciale e altre previdenze o aiuti alla famiglia (sia nazionali che provinciali), dichiarando egli sin d'ora espressamente di rinunciare all'assegno universale e alle altre previdenze già richieste. Il marito, quindi,
s'impegna ed obbliga anche a fornire regolarmente ed immediatamente alla moglie, quando dalla stessa richiesto, tutti i documenti necessari per il calcolo dell'ICEF e dell'ISEE. Le spese straordinarie detraibili verranno dichiarate nelle rispettive dichiarazioni dei redditi in base all'importo pagato da ciascuno. Le parti non provvedono all'integrale divisione del patrimonio facente parte della comunione legale, mantenendo la comunione sull'immobile ed altri beni eventualmente esistenti e qui non contemplati, e confermano di voler regolare alcuni dei loro reciproci rapporti di debito/credito come già concordato in sede di separazione riportando qui di seguito gli accordi ancora in corso di esecuzione e dandosi reciprocamente atto che gli altri sono stati eseguiti
ACCORDI PATRIMONIALI.
a. Quanto al pagamento del debito per le spese condominiali pregresse.
I coniugi concordano di dividere a metà l'attuale debito per le spese condominiali pregresse pari ad euro 6.845,84# (più precisamente relative al consuntivo degli anni 2019/2020,
2020/2021 e al preventivo anno 2022/2023) e quindi si riconoscono ciascuno debitore nei confronti del condominio dell'importo di euro Controparte_1
3.422,92#. Il predetto debito, in forza di accordo intervenuto con l'amministratore del
Condomino, dovrà essere pagato ratealmente dai coniugi con il versamento della somma mensile di euro 250,00# che gli stessi si impegnano ed obbligano a versare nella misura del
50% ciascuno entro il giorno 6 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2022. Le spese condominiali successive, ossia quelle a partire dal consuntivo 2022/2023, saranno interamente a carico della moglie per quanto concerne le spese a carico dell'inquilino mentre tutte le altre saranno divise al 50% tra i coniugi.
b. Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento pregresso dovuto dal marito
I coniugi concordano che l'importo del saldo complessivamente dovuto dal marito alla moglie a titolo di assegni di mantenimento delle figlie e calcolato fino al mese di novembre
2022 compreso, ammonta complessivamente ad euro 4.100,00# (diconsì
Quattromilacento/00) già detratti gli acconti versati. Il marito riconosce il proprio debito per l'importo di euro 4.100,00# e lo stesso si impegna ed obbliga al pagamento dell'importo di Euro 677,08# entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2022 e del saldo pari ad Euro 3.422,92
a mezzo di rate mensili di Euro 250,00# ciascuna con decorrenza dal mese di dicembre 2022
e scadenza entro il giorno 6 di ogni mese. Essendo la moglie debitrice del CP_2
per la propria quota parte delle rate condominiali scadute e non versate di cui al
[...]
punto precedente (a) e dovendo pagare al Condominio la somma mensile di Euro 125,00#
(per il 50% dell'importo della dilazione di pagamento arretrati spese condominiali), la stessa da mandato al marito di versare direttamente al condominio la rata mensile dalla stessa dovuta autorizzandolo a trattenere la corrispondente somma dalla rata dallo stesso a lei dovuto per la causale di cui al precedente paragrafo (dilazione pagamento assegno di mantenimento pregresso). Resta inteso che, qualora il marito non provveda regolarmente al pagamento mensile dell'intera rata dovuta al Condominio (ossia la propria nonché quella della moglie) come da impegno (sub. doc.b prodotto dalle parti) e prospetto spese condominiali (sub. doc.a prodotto dalle parti) perderà il beneficio del termine e la moglie potrà procedere contro il marito al recupero coattivo dell'intero importo residuo dovutole senza necessità di messa in mora.
c. Quanto al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi
A decorrere dal 1° maggio 2023 entrambi i coniugi provvederanno regolarmente e direttamente al pagamento delle rate di mutuo residue nella misura del 50% ciascuno.
d. Quanto all'autovettura Clio targa EH764JZ
La stessa resta assegnata in proprietà esclusiva al marito il quale manleva la moglie da ogni e qualsiasi spesa sia pregressa che futura.
e. Quanto agli arredi dell'abitazione coniugale
Tutti gli arredi e corredi attualmente presenti nell'abitazione coniugale restano assegnati in proprietà esclusiva alla moglie.
f. Le parti dichiarano non esservi altri debiti od obbligazioni fideiussorie, oltre a quelle menzionate nel presente accordo. Gli stessi dichiarano inoltre di non avere altri conti correnti o depositi a risparmio personali né altri beni immobili o beni mobili registrati eccettuati quelli di cui al presente atto.
g. I coniugi tenuto conto degli accordi economico/patrimoniali complessivi raggiunti in sede di separazione e con il presente atto, dichiarano entrambi di essere autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale. QUANTO AL COGNOME DELLA MOGLIE ED ALLA RICHIESTA DI POTERLO
CONSERVARE ANCHE DOPO IL DIVORZIO I coniugi si danno reciprocamente atto che in base alla legge rumena, che regola il matrimonio, la moglie all'atto del matrimonio ha acquisito il cognome del marito “ ” perdendo il proprio cognome da nubile come Parte_1
comprovato dai propri certificati anagrafici (doc.4 ). Precisano altresì che in tutti i suoi documenti (doc.7) e certificati il suo cognome è esclusivamente ed è conosciuta in Parte_1
Italia, anche dagli uffici anagrafici e fiscali, unicamente con il cognome ed il nome Parte_1
(doc.5). In base all'art. 383 del Codice Civile Rumeno che si produce con traduzione Pt_1
asseverata (doc.8), applicabile al caso di specie in quanto entrambi i coniugi sono di cittadinanza rumena, la coppia può convenire, come con il presente ricorso conviene, che la moglie mantenga il nome portato in seguito al matrimonio. Pertanto, i coniugi concordemente chiedono che l'ill.mo Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
Convenzione di Monaco resa esecutiva in Italia con la L.950/2984, che stabilisce che i cognomi ed i nomi di una persona devono essere determinati dalla legge dello Stato di cui il titolare è cittadino, voglia espressamente autorizzare la signora a Parte_1
conservare il cognome del coniuge anche dopo il divorzio (Cass. 23291/2015) in Parte_1
quanto da quando si è trasferita in Italia è identificata e conosciuta con questo cognome e tutti i suoi documenti (doc.4,5 e 7) portano unicamente questo cognome e ciò risponde anche ad un interesse meritevole di apprezzamento qual è l'esigenza di assicurare la continuità di modi di identificazione della persona (Cass. 21706/2015). Entrambi i coniugi, quindi, confermano di aver deciso di mantenere il cognome , utilizzato durante il Parte_1
matrimonio, anche dopo il divorzio e chiedono che di tale accordo venga dato atto in sentenza di divorzio. Le spese legali della presente procedura di separazione restano compensate, ed i legali rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2023, con sentenza n. 10/2023 del
23.12.2022, pubblicata il 05.01.2023, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 25.03.2025, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 28.01.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3,
3° co., l. n. 898/70. È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Si prende atto, inoltre, dell'accordo raggiunto dalle parti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 383 del codice civile rumeno (legge n. 287/2009), con il quale, in particolare, le stesse hanno convenuto che la SI.ra conservi il cognome “ ”, Parte_1 Parte_1
utilizzato durante il matrimonio, anche successivamente al divorzio. Ciò per altro in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in
Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana)” (cfr:
Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 23291 del 13/11/2015).
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08.09.2012 in Romania
(matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Creangà (Romania) atto di matrimonio n°24 sub n. 061792, serie CG, anno 2012) da , nata in [...]_1
il 16.02.1992 e , nato in [...] il [...], alle condizioni concordate Parte_2
dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
-prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in conformità a quanto previsto dall'articolo
383 del codice civile rumeno (legge n. 287/2009), con il quale, in particolare, le stesse hanno convenuto che la SI.ra conservi il cognome “ ”, utilizzato Parte_1 Parte_1
durante il matrimonio, anche successivamente al divorzio;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 04 aprile 2025
Il Presidente rel.
Laura Di Bernardi