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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 13806 / 2024 promossa da:
(CUI ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBATO MARIA*
RICORRENTE
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI ) ha così concluso: Parte_1 C.F._1
“in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del d. lgs.
n. 286/98 e, per l'effetto, ordinare all'autorità amministrativa l'emissione del medesimo;
”
di Torino ha così concluso: Controparte_1
«rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto,
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori come per legge».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29/07/2024, (CUI ) ha Parte_1 C.F._1
impugnato il provvedimento del Questore, pronunciato il 9.5.2024 e notificato il 3.7.2024, di inammissibilità della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c)
TU.
Il Tribunale ha disposto la sospensione degli effetti del decreto impugnato con decreto del
5.8.2024, fissando udienza per comparizione parti per il giorno 5.12.2024.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio sollecitando la reiezione del ricorso.
All'udienza del 5.12.2024 è stato assunto l'interrogatorio libero del ricorrente e la testimonianza della sig.ra cittadina italiana e sorella del ricorrente. Alla Testimone_1
stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo, con ordinanza del 3.1.2025, al fine di sollecitare il contraddittorio delle parti sul possibile rilievo che potrebbero assumere nel caso in esame i principi di diritto affermati da Sez. 1 - , Sentenza n. 30828 del 28/11/2018, Rv. 651885 - 01) e da
Sez. L - , Ordinanza n. 29665 del 28/12/2020 (Rv. 659961 - 01).
All'udienza 23.1.2025 le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate.
2. Il provvedimento impugnato
Il Questore di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 evidenziando: (i) che la convivenza con la sorella – cittadina italiana – è Testimone_1
meramente asserita;
(ii) che la convivenza del ricorrente con la sig.ra appare Testimone_1
comunque instaurata in via strumentale, al solo fine di eludere le disposizioni di legge in materia di soggiorno sul territorio nazionale (e, segnatamente, al fine di eludere plurimi provvedimenti di espulsione di cui è destinatario il ricorrente); (iii) che, in ogni caso, il ricorrente è destinatario di numerose condanne per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio che dimostrano la sussistenza di elementi di pericolosità del ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblica;
pertanto la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica «appare prioritaria rispetto all'interesse per l'unità familiare e la sola convivenza con un familiare
2 entro il secondo grado di nazionalità italiana (la sorella) non consente il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno».
3. I motivi di ricorso
Nel ricorso si rappresenta:
(i) che il ricorrente è giunto in Italia quando era ancora minorenne, frequentando la scuola primaria di secondo grado e poi un corso di formazione professionale da meccanico;
(ii) che tutta la sua famiglia soggiorna in Italia (la madre, cittadina marocchina, regolarmente soggiornante;
una sorella, cittadina regolarmente soggiornante;
un'altra sorella – la sigra , cittadina italiana); Persona_1
(iii) che il ricorrente è stato in passato titolare di permesso di soggiorno, poi non rinnovato in conseguenza delle condanne penali di cui si dirà;
(iv) che il ricorrente è familiare convivente della cittadina italiana sig.ra
[...]
(ancorché non abbia aggiornato l'iscrizione anagrafica, non Per_1
essendo ciò possibile per la situazione di irregolarità sul territorio nazionale;
è comunque dato pacifico – e noto all'amministrazione di pubblica sicurezza – che il ricorrente sia domiciliato presso la sorella, cittadina italiana);
(v) che le condanne riportate nel corso degli anni sono legate alla condizione di tossicodipendenza del ricorrente;
situazione che, però, è ora mutata, con conseguente modifica della valutazione di pericolosità sociale che – in chiave prognostica – può essere formulata;
(vi) che il ricorrente ha problemi di salute al cuore e al fegato, oltre a problemi di tipo neurologico che lo rendono inabile al lavoro;
(vii) che la valutazione di pericolosità sociale non può fondarsi sul mero dato storico delle precedenti condanne, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo valutativo tra sussistenza di precedenti condanne e prognosi di pericolosità
(quando ostativa al rilascio/rinnovo di titoli di soggiorno).
4. Gli argomenti dell'Amministrazione resistente
Nella comparsa di costituzione, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando la sussistenza di diverse condanne, ostative al rilascio del permesso di soggiorno richiesto;
ciò in ragione dell'esistenza di esigenze di necessaria tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3 Difetterebbe, inoltre, il requisito della convivenza con la sorella Persona_1
(come risulterebbe dimostrato dal vano tentativo di notificare due atti al ricorrente presso l'indirizzo della sorella, con tentativi di notifica che ebbero esito negativo;
v. doc. 12 e 13 allegati alla comparsa di costituzione).
5. Motivi della decisione
5.1. Fatti non controversi
Occorre anzitutto evidenziare che costituiscono fatti storici dimostrati e non controversi:
(i) il fatto che il sig. sia TE della sig.ra Parte_1 Per_1
[cfr. all. 3 al ricorso;
cfr. deposizione ud. 5.12.2024];
[...] Persona_1
(ii) il fatto che la sig.ra sia cittadina italiana [cfr. all. 5 al ricorso]. Persona_1
5.2. Sulla convivenza
Quanto al fatto che il sig. sia TE convivente con la sorella e Parte_1
cittadina italiana si osserva quanto segue. Persona_1
L'Amministrazione resistente ritiene che l'assenza di prova sulla convivenza sia comprovata da due documenti:
(i) il verbale di vane ricerche datato 3.10.2024 (in occasione del tentativo di notifica di ordine di carcerazione – con contestuale sospensione dello stesso ex art. 656 cpp – eseguito in data 30.9.2024, presso il domicilio di con Persona_1
esito negativo) [doc. 12 all. comparsa costituzione];
(ii) l'essere stato il ricorrente sottoposto a misura alternativa alla detenzione (in esecuzione di una delle varie condanne riportate), con applicazione della detenzione domiciliare non presso il domicilio della sorella (cittadina italiana)
bensì in Leinì presso il domicilio dell'altra sorella Persona_1
(regolarmente soggiornante, ma non cittadina italiana) [doc. 13 all. comparsa costituzione].
In senso contrario – a favore della dimostrazione della convivenza tra il ricorrente e la sorella, cittadina italiana, – militano viceversa altri elementi. Persona_1
Da un lato, occorre prendere atto del fatto che – allorquando l'autorità di PS ha provato a notificare un atto al ricorrente – quest'ultimo è stato indicato come persona “di fatto domiciliata” presso l'alloggio di Torino, via Cravero n. 33 (luogo di residenza della sorella, cittadina italiana, . Ciò è avvenuto in data 30.8.2023 [doc,. 7 allegato Persona_2
4 al ricorso] e – seppur con esito vano del tentativo di notifica – anche in data 30.9.2024 [doc.
n. 12 allegato alla comparsa di costituzione].
Ciò è sintomatico del fatto che la stessa Amministrazione di pubblica sicurezza è a conoscenza del fatto che il ricorrente – pur non residente anagraficamente con la sorella italiana – è presso di lei domiciliato. Persona_1
E si osserva che i due documenti appena citati sono redatti in epoca successiva a quello – menzionato dall'amministrazione resistente – che dimostrerebbe che nel 2021 il ricorrente è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso il domicilio (a Leinì) dell'altra sorella (non cittadina italiana). Sicché i due documenti più recenti appena menzionati dimostrano come la stessa Amministrazione di pubblica sicurezza ritenesse che fosse (ad Parte_1
agosto 2023 e a settembre 2024) di fatto domiciliato presso la sorella italiana Per_1
[...]
Inoltre, la convivenza tra il ricorrente e la sorella cittadina italiana è poi confermata anche dalla deposizione della sig.ra [«A casa abitiamo io, i miei due figli, Persona_1
mia mamma e mio TE In realtà uno dei miei due figli viene solo ogni tanto Pt_1
perché oramai ha 22 anni e vive con un amico. Mia mamma vive con me, ma non sta tantissimo, perché non sta bene e allora fa spesso avanti indietro con il Marocco (…) Mio TE ha vissuto con me da sempre. Sin da quando è arrivato dal Marocco e lui era piccolo.
A parte i periodi in cui era in prigione, mio TE ha sempre vissuto con me. Mio TE non è iscritto all'anagrafe nel mio indirizzo perché lui non ha i documenti e non può essere iscritto all'anagrafe È vero che la Polizia ha cercato una volta mio TE a casa mia senza trovarlo. Però non aveva trovato nemmeno me…»; cfr. deposizione ud. Persona_1
5.12.2024; sulla possibilità di provare anche per testimoni il fatto storico della convivenza, cfr. – in materia di permesso di soggiorno per coesione familiare ex d.lgs. n. 30/2007 – Sez.
1 - , Sentenza n. 11033 del 24/04/2024, Rv. 671108 - 01].
Le affermazioni della sig.ra – pur provenienti da una congiunta del Persona_1
ricorrente (in quanto tale potenzialmente interessata ad un esito favorevole della presente controversia) – risultano affidabili;
da un lato perché indicano anche circostanze che tratteggiano negativamente la figura del TE (riferendo che egli è stato in prigione); dall'altro lato, perché esse risultano del tutto coerenti con i dati di conoscenza in possesso dell'Amministrazione di Pubblica sicurezza [che indicavano il ricorrente come persona di fatto domiciliata presso di lei;
v. supra].
5 Sulla scorta di tali elementi si ritiene adeguatamente dimostrato il presupposto dell'essere il ricorrente una persona che – di fatto e in modo non occasionale – è convivente con la cittadina italiana (e sorella) Persona_1
5.3. Sulla sussistenza di un divieto di espulsione.
Alla luce dei dati di fatto sopra esposti (esistenza di un legame di parentela di secondo grado
– sorella – con una cittadina italiana), il Tribunale ritiene che sussista il divieto di espulsione considerato dall'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998.
Detta disposizione recita – per quanto qui di interesse – che «Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (…) di nazionalità italiana».
La sussistenza di precedenti condanne e di profili di pericolosità sociale – negativamente valutati in sede amministrativa – non è di ostacolo al riconoscimento del divieto di espulsione.
In sede di legittimità è stato infatti condivisibilmente affermato che «ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano [ma il discorso vale anche per il parente di secondo grado;
n.d.e.], salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. citato. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", di cui al comma 1 dell'art. 13, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell'Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal
Prefetto in sede di emissione del decreto. (Sez. 1 - , Sentenza n. 30828 del 28/11/2018, Rv.
651885 - 01) [succ. conf. Sez. L - , Ordinanza n. 29665 del 28/12/2020 (Rv. 659961 - 01)].
In relazione ad altra ipotesi di divieto di espulsione di cui all'art. 19, co. 2, d. lgs. n. 286 del
1998 (quello considerato dalla lettera d) è stato ribadito identico principio di diritto;
la Corte ha infatti affermato che «Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente con donna in gravidanza, per la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola
6 espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del
Ministro. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 17640 del 21/06/2021, Rv. 661594 - 01) succ. conf..
Sez. 6 1, Ordinanza n. 36719 del 15/12/2022 (Rv. 666296 - 01). In tale ultima decisione, la
Corte di legittimità ha evidenziato che « Si tratta di due ipotesi diverse e non sovrapponibili di espulsione amministrativa: la prima, quella riservata al Ministro dell'interno riguarda l' esigenza di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, esigenza di carattere certamente più pregnante di quella di non mantenere nel territorio dello Stato soggetti privi del permesso di soggiorno, ovvero ai quali il permesso è stato revocato (…)».
Il Tribunale ha sollecitato il contraddittorio su tale specifico aspetto (la sussistenza di un decreto di espulsione ministeriale ex art. 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del 1998); tuttavia, nelle more della celebrazione dell'udienza del 23.1.2025, non è sopravvenuto alcun decreto ministeriale di espulsione, né l'Amministrazione resistente ha offerto argomenti di diritto utili a rimeditare i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione e – come detto – condivisi da questo Tribunale.
5.3. Sul diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Sussiste dunque una causa ostativa all'espulsione, ai sensi dell'art 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n.
286 del 1998, non superabile (in assenza di espulsione ex art. 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del
1998) con il mero richiamo all'esistenza di profili di pericolosità sociale.
Ne discende che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Infatti «i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999» (Cass. Sez. 1, 14/10/2021, n.
28201, Rv. 662855 - 01).
6. Sulle spese
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002,
7 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accerta il diritto di (CUI ) nato in MAROCCO in [...] Parte_1 C.F._1
25/12/1996, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore di Torino per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 23/01/2025
Il Giudice
Andrea Natale
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 13806 / 2024 promossa da:
(CUI ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBATO MARIA*
RICORRENTE
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI ) ha così concluso: Parte_1 C.F._1
“in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del d. lgs.
n. 286/98 e, per l'effetto, ordinare all'autorità amministrativa l'emissione del medesimo;
”
di Torino ha così concluso: Controparte_1
«rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto,
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori come per legge».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29/07/2024, (CUI ) ha Parte_1 C.F._1
impugnato il provvedimento del Questore, pronunciato il 9.5.2024 e notificato il 3.7.2024, di inammissibilità della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c)
TU.
Il Tribunale ha disposto la sospensione degli effetti del decreto impugnato con decreto del
5.8.2024, fissando udienza per comparizione parti per il giorno 5.12.2024.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio sollecitando la reiezione del ricorso.
All'udienza del 5.12.2024 è stato assunto l'interrogatorio libero del ricorrente e la testimonianza della sig.ra cittadina italiana e sorella del ricorrente. Alla Testimone_1
stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo, con ordinanza del 3.1.2025, al fine di sollecitare il contraddittorio delle parti sul possibile rilievo che potrebbero assumere nel caso in esame i principi di diritto affermati da Sez. 1 - , Sentenza n. 30828 del 28/11/2018, Rv. 651885 - 01) e da
Sez. L - , Ordinanza n. 29665 del 28/12/2020 (Rv. 659961 - 01).
All'udienza 23.1.2025 le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate.
2. Il provvedimento impugnato
Il Questore di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 evidenziando: (i) che la convivenza con la sorella – cittadina italiana – è Testimone_1
meramente asserita;
(ii) che la convivenza del ricorrente con la sig.ra appare Testimone_1
comunque instaurata in via strumentale, al solo fine di eludere le disposizioni di legge in materia di soggiorno sul territorio nazionale (e, segnatamente, al fine di eludere plurimi provvedimenti di espulsione di cui è destinatario il ricorrente); (iii) che, in ogni caso, il ricorrente è destinatario di numerose condanne per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio che dimostrano la sussistenza di elementi di pericolosità del ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblica;
pertanto la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica «appare prioritaria rispetto all'interesse per l'unità familiare e la sola convivenza con un familiare
2 entro il secondo grado di nazionalità italiana (la sorella) non consente il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno».
3. I motivi di ricorso
Nel ricorso si rappresenta:
(i) che il ricorrente è giunto in Italia quando era ancora minorenne, frequentando la scuola primaria di secondo grado e poi un corso di formazione professionale da meccanico;
(ii) che tutta la sua famiglia soggiorna in Italia (la madre, cittadina marocchina, regolarmente soggiornante;
una sorella, cittadina regolarmente soggiornante;
un'altra sorella – la sigra , cittadina italiana); Persona_1
(iii) che il ricorrente è stato in passato titolare di permesso di soggiorno, poi non rinnovato in conseguenza delle condanne penali di cui si dirà;
(iv) che il ricorrente è familiare convivente della cittadina italiana sig.ra
[...]
(ancorché non abbia aggiornato l'iscrizione anagrafica, non Per_1
essendo ciò possibile per la situazione di irregolarità sul territorio nazionale;
è comunque dato pacifico – e noto all'amministrazione di pubblica sicurezza – che il ricorrente sia domiciliato presso la sorella, cittadina italiana);
(v) che le condanne riportate nel corso degli anni sono legate alla condizione di tossicodipendenza del ricorrente;
situazione che, però, è ora mutata, con conseguente modifica della valutazione di pericolosità sociale che – in chiave prognostica – può essere formulata;
(vi) che il ricorrente ha problemi di salute al cuore e al fegato, oltre a problemi di tipo neurologico che lo rendono inabile al lavoro;
(vii) che la valutazione di pericolosità sociale non può fondarsi sul mero dato storico delle precedenti condanne, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo valutativo tra sussistenza di precedenti condanne e prognosi di pericolosità
(quando ostativa al rilascio/rinnovo di titoli di soggiorno).
4. Gli argomenti dell'Amministrazione resistente
Nella comparsa di costituzione, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando la sussistenza di diverse condanne, ostative al rilascio del permesso di soggiorno richiesto;
ciò in ragione dell'esistenza di esigenze di necessaria tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3 Difetterebbe, inoltre, il requisito della convivenza con la sorella Persona_1
(come risulterebbe dimostrato dal vano tentativo di notificare due atti al ricorrente presso l'indirizzo della sorella, con tentativi di notifica che ebbero esito negativo;
v. doc. 12 e 13 allegati alla comparsa di costituzione).
5. Motivi della decisione
5.1. Fatti non controversi
Occorre anzitutto evidenziare che costituiscono fatti storici dimostrati e non controversi:
(i) il fatto che il sig. sia TE della sig.ra Parte_1 Per_1
[cfr. all. 3 al ricorso;
cfr. deposizione ud. 5.12.2024];
[...] Persona_1
(ii) il fatto che la sig.ra sia cittadina italiana [cfr. all. 5 al ricorso]. Persona_1
5.2. Sulla convivenza
Quanto al fatto che il sig. sia TE convivente con la sorella e Parte_1
cittadina italiana si osserva quanto segue. Persona_1
L'Amministrazione resistente ritiene che l'assenza di prova sulla convivenza sia comprovata da due documenti:
(i) il verbale di vane ricerche datato 3.10.2024 (in occasione del tentativo di notifica di ordine di carcerazione – con contestuale sospensione dello stesso ex art. 656 cpp – eseguito in data 30.9.2024, presso il domicilio di con Persona_1
esito negativo) [doc. 12 all. comparsa costituzione];
(ii) l'essere stato il ricorrente sottoposto a misura alternativa alla detenzione (in esecuzione di una delle varie condanne riportate), con applicazione della detenzione domiciliare non presso il domicilio della sorella (cittadina italiana)
bensì in Leinì presso il domicilio dell'altra sorella Persona_1
(regolarmente soggiornante, ma non cittadina italiana) [doc. 13 all. comparsa costituzione].
In senso contrario – a favore della dimostrazione della convivenza tra il ricorrente e la sorella, cittadina italiana, – militano viceversa altri elementi. Persona_1
Da un lato, occorre prendere atto del fatto che – allorquando l'autorità di PS ha provato a notificare un atto al ricorrente – quest'ultimo è stato indicato come persona “di fatto domiciliata” presso l'alloggio di Torino, via Cravero n. 33 (luogo di residenza della sorella, cittadina italiana, . Ciò è avvenuto in data 30.8.2023 [doc,. 7 allegato Persona_2
4 al ricorso] e – seppur con esito vano del tentativo di notifica – anche in data 30.9.2024 [doc.
n. 12 allegato alla comparsa di costituzione].
Ciò è sintomatico del fatto che la stessa Amministrazione di pubblica sicurezza è a conoscenza del fatto che il ricorrente – pur non residente anagraficamente con la sorella italiana – è presso di lei domiciliato. Persona_1
E si osserva che i due documenti appena citati sono redatti in epoca successiva a quello – menzionato dall'amministrazione resistente – che dimostrerebbe che nel 2021 il ricorrente è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso il domicilio (a Leinì) dell'altra sorella (non cittadina italiana). Sicché i due documenti più recenti appena menzionati dimostrano come la stessa Amministrazione di pubblica sicurezza ritenesse che fosse (ad Parte_1
agosto 2023 e a settembre 2024) di fatto domiciliato presso la sorella italiana Per_1
[...]
Inoltre, la convivenza tra il ricorrente e la sorella cittadina italiana è poi confermata anche dalla deposizione della sig.ra [«A casa abitiamo io, i miei due figli, Persona_1
mia mamma e mio TE In realtà uno dei miei due figli viene solo ogni tanto Pt_1
perché oramai ha 22 anni e vive con un amico. Mia mamma vive con me, ma non sta tantissimo, perché non sta bene e allora fa spesso avanti indietro con il Marocco (…) Mio TE ha vissuto con me da sempre. Sin da quando è arrivato dal Marocco e lui era piccolo.
A parte i periodi in cui era in prigione, mio TE ha sempre vissuto con me. Mio TE non è iscritto all'anagrafe nel mio indirizzo perché lui non ha i documenti e non può essere iscritto all'anagrafe È vero che la Polizia ha cercato una volta mio TE a casa mia senza trovarlo. Però non aveva trovato nemmeno me…»; cfr. deposizione ud. Persona_1
5.12.2024; sulla possibilità di provare anche per testimoni il fatto storico della convivenza, cfr. – in materia di permesso di soggiorno per coesione familiare ex d.lgs. n. 30/2007 – Sez.
1 - , Sentenza n. 11033 del 24/04/2024, Rv. 671108 - 01].
Le affermazioni della sig.ra – pur provenienti da una congiunta del Persona_1
ricorrente (in quanto tale potenzialmente interessata ad un esito favorevole della presente controversia) – risultano affidabili;
da un lato perché indicano anche circostanze che tratteggiano negativamente la figura del TE (riferendo che egli è stato in prigione); dall'altro lato, perché esse risultano del tutto coerenti con i dati di conoscenza in possesso dell'Amministrazione di Pubblica sicurezza [che indicavano il ricorrente come persona di fatto domiciliata presso di lei;
v. supra].
5 Sulla scorta di tali elementi si ritiene adeguatamente dimostrato il presupposto dell'essere il ricorrente una persona che – di fatto e in modo non occasionale – è convivente con la cittadina italiana (e sorella) Persona_1
5.3. Sulla sussistenza di un divieto di espulsione.
Alla luce dei dati di fatto sopra esposti (esistenza di un legame di parentela di secondo grado
– sorella – con una cittadina italiana), il Tribunale ritiene che sussista il divieto di espulsione considerato dall'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998.
Detta disposizione recita – per quanto qui di interesse – che «Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (…) di nazionalità italiana».
La sussistenza di precedenti condanne e di profili di pericolosità sociale – negativamente valutati in sede amministrativa – non è di ostacolo al riconoscimento del divieto di espulsione.
In sede di legittimità è stato infatti condivisibilmente affermato che «ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano [ma il discorso vale anche per il parente di secondo grado;
n.d.e.], salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. citato. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", di cui al comma 1 dell'art. 13, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell'Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal
Prefetto in sede di emissione del decreto. (Sez. 1 - , Sentenza n. 30828 del 28/11/2018, Rv.
651885 - 01) [succ. conf. Sez. L - , Ordinanza n. 29665 del 28/12/2020 (Rv. 659961 - 01)].
In relazione ad altra ipotesi di divieto di espulsione di cui all'art. 19, co. 2, d. lgs. n. 286 del
1998 (quello considerato dalla lettera d) è stato ribadito identico principio di diritto;
la Corte ha infatti affermato che «Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente con donna in gravidanza, per la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola
6 espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del
Ministro. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 17640 del 21/06/2021, Rv. 661594 - 01) succ. conf..
Sez. 6 1, Ordinanza n. 36719 del 15/12/2022 (Rv. 666296 - 01). In tale ultima decisione, la
Corte di legittimità ha evidenziato che « Si tratta di due ipotesi diverse e non sovrapponibili di espulsione amministrativa: la prima, quella riservata al Ministro dell'interno riguarda l' esigenza di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, esigenza di carattere certamente più pregnante di quella di non mantenere nel territorio dello Stato soggetti privi del permesso di soggiorno, ovvero ai quali il permesso è stato revocato (…)».
Il Tribunale ha sollecitato il contraddittorio su tale specifico aspetto (la sussistenza di un decreto di espulsione ministeriale ex art. 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del 1998); tuttavia, nelle more della celebrazione dell'udienza del 23.1.2025, non è sopravvenuto alcun decreto ministeriale di espulsione, né l'Amministrazione resistente ha offerto argomenti di diritto utili a rimeditare i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione e – come detto – condivisi da questo Tribunale.
5.3. Sul diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Sussiste dunque una causa ostativa all'espulsione, ai sensi dell'art 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n.
286 del 1998, non superabile (in assenza di espulsione ex art. 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del
1998) con il mero richiamo all'esistenza di profili di pericolosità sociale.
Ne discende che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Infatti «i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999» (Cass. Sez. 1, 14/10/2021, n.
28201, Rv. 662855 - 01).
6. Sulle spese
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002,
7 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accerta il diritto di (CUI ) nato in MAROCCO in [...] Parte_1 C.F._1
25/12/1996, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore di Torino per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 23/01/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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