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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 8064/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 8064 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Monica Landi, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Mario Fico, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Parte convenuta ha concluso per la pronunzia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, chiedendo la riduzione in euro 300,00 dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale;
ciò a fronte dell'autosufficienza economica raggiunta dal figlio . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 28/12/2021 parte ricorrente nata in Parte_1 LI (NA) il 01/07/1975, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2
, nato in Cercola (NA) il 29/03/1972, in data [...] in [...] n.
[...] 53, Parte II, Serie A, Sezione U, Anno 2001), dalla cui unione nascevano due figli-
nato a [...] in data [...] ed nato a [...] in data [...]- Per_2 Per_1 chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -assegnarsi la casa coniugale a suo favore, così da continuare ad abitarvi con la prole;
-determinare in euro 900,00 l'assegno di mantenimento della prole ed in euro 300,00 l'assegno di mantenimento del coniuge a carico di parte convenuta.
1 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione personale dei coniugi ed altresì disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole. All'esito della fase presidenziale, sentite le parti all'udienza del 20/06/2022, il Presidente pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina in complessivi euro 600,00 ( 300,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento per i due maggiorenni ed da porre a carico del resistente Per_2 Per_1
e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale TA , con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore dei figli ( mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo protocollo COA /Trib Nola 20.5.2021;
- assegna la casa familiare a;
” Parte_1 Il Giudice, ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., assegnava termini di precisazioni delle conclusioni. Parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Parte convenuta ha concluso per la pronunzia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, chiedendo la riduzione in euro 300,00 dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale;
ciò a fronte dell'autosufficienza economica raggiunta dal figlio . Per_1 Il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il disinteresse di parte convenuta al ménage familiare, rappresentato da e l'allontanamento affettivo sia nei riguardi del coniuge che della Parte_1 prole, sono indice di un'irrimediabile frattura tra i coniugi. Sicché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di , Parte_2 imputandogli un atteggiamento distaccato e disinteressato al ménage familiare sin dall'origine dell'unione coniugale. Ebbene, l'insufficiente supporto probatorio fornito da parte ricorrente e l'incompatibilità originaria dei coniugi (dichiarata da parte ricorrente
2 nel ricorso introduttivo) non consentono di pronunciare l'accoglimento della domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
*** 4. Per quanto concerne il diritto all'assegno di mantenimento della prole, va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso in esame, il figlio , ventunenne, risulta Per_1 essersi inserito adeguatamente nel mondo lavorativo. Di fatto, viene comprovata in atti l'assunzione del medesimo a far data dal 02/10/2023 con contratto a tempo indeterminato presso la Murano s.p.a. con introito stipendiale pari ad euro 1.934,00 circa. Pertanto, egli risulta aver raggiunto la propria autonomia e indipendenza economica, tale da ritenere fondata la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Quanto, invece, al figlio , ventiduenne e non economicamente autosufficiente, Per_2 sussistono i presupposti per la determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore;
di fatto, egli allo stato risulta studente (cfr. verbale di udienza del 20/06/2022). In ordine al quantum dovuto, si rileva che parte convenuta risulta percepire il reddito di inclusione nel corso del giudizio è emerso che entrambi i coniugi espletano attività lavorativa in nero. Dunque, il Tribunale ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio , da porsi a carico di in euro Per_2 Parte_2 300,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici TA di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021).
*** 5. Circa la domanda di mantenimento di a carico di , Parte_1 Parte_2
è noto che, in quanto la separazione no coniugale né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, parte convenuta risulta percepire il reddito di inclusione e nel corso del giudizio è emerso che entrambi i coniugi espletano attività lavorativa in nero (circostanza non contestata). Inoltre, parte ricorrente non ha adeguatamente comprovato lo stato di indigenza economica che giustificherebbe il riconoscimento del diritto invocato (risulta depositata in atti la sola attestazione Isee valida fino al 31/12/2021); invero, appare verosimile ritenere che ella goda di una certa autonomia (avrebbe acquistato
3 un'auto, circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata) ragion per cui non si ravvisano i presupposti per la determinazione di assegno di mantenimento in suo favore. Occorre, altresì, considerare che l'età di parte ricorrente, quarantanovenne, la rende abile a rinvenire una qualsivoglia occupazione confacente alle proprie attitudini personali.
*** 6. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art.337 sexies c.c., questa spetta al genitore presso il quale siano collocati i figli minori o maggiorenni autosufficienti. Pertanto, nel caso di specie, , maggiorenne e non autosufficiente Per_2 economicamente coabita con la figura materna, presso la quale è allocato prevalentemente. Il Tribunale ritiene, dunque, congruo confermare quanto già disposto in sede di ordinanza presidenziale ed assegnare la casa coniugale a . Parte_1
*** 7.La soccombenza reciproca e parziale delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8064/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 19/05/2001 in LI (NA) (Atto n. 53, Parte II, Serie A, Sezione U, Anno 2001);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di Parte_2 ;
[...]
3) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) respinge la domanda di mantenimento di a carico di Parte_1 Parte_2 ;
[...]
5) dispone che versi a , per il mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio , la somma di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, Prot. N. 556/2021);
7) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
8) compensa le spese di lite;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 24/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 8064 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Monica Landi, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Mario Fico, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Parte convenuta ha concluso per la pronunzia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, chiedendo la riduzione in euro 300,00 dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale;
ciò a fronte dell'autosufficienza economica raggiunta dal figlio . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 28/12/2021 parte ricorrente nata in Parte_1 LI (NA) il 01/07/1975, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2
, nato in Cercola (NA) il 29/03/1972, in data [...] in [...] n.
[...] 53, Parte II, Serie A, Sezione U, Anno 2001), dalla cui unione nascevano due figli-
nato a [...] in data [...] ed nato a [...] in data [...]- Per_2 Per_1 chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -assegnarsi la casa coniugale a suo favore, così da continuare ad abitarvi con la prole;
-determinare in euro 900,00 l'assegno di mantenimento della prole ed in euro 300,00 l'assegno di mantenimento del coniuge a carico di parte convenuta.
1 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione personale dei coniugi ed altresì disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole. All'esito della fase presidenziale, sentite le parti all'udienza del 20/06/2022, il Presidente pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina in complessivi euro 600,00 ( 300,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento per i due maggiorenni ed da porre a carico del resistente Per_2 Per_1
e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale TA , con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore dei figli ( mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo protocollo COA /Trib Nola 20.5.2021;
- assegna la casa familiare a;
” Parte_1 Il Giudice, ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., assegnava termini di precisazioni delle conclusioni. Parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Parte convenuta ha concluso per la pronunzia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, chiedendo la riduzione in euro 300,00 dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale;
ciò a fronte dell'autosufficienza economica raggiunta dal figlio . Per_1 Il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il disinteresse di parte convenuta al ménage familiare, rappresentato da e l'allontanamento affettivo sia nei riguardi del coniuge che della Parte_1 prole, sono indice di un'irrimediabile frattura tra i coniugi. Sicché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di , Parte_2 imputandogli un atteggiamento distaccato e disinteressato al ménage familiare sin dall'origine dell'unione coniugale. Ebbene, l'insufficiente supporto probatorio fornito da parte ricorrente e l'incompatibilità originaria dei coniugi (dichiarata da parte ricorrente
2 nel ricorso introduttivo) non consentono di pronunciare l'accoglimento della domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
*** 4. Per quanto concerne il diritto all'assegno di mantenimento della prole, va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso in esame, il figlio , ventunenne, risulta Per_1 essersi inserito adeguatamente nel mondo lavorativo. Di fatto, viene comprovata in atti l'assunzione del medesimo a far data dal 02/10/2023 con contratto a tempo indeterminato presso la Murano s.p.a. con introito stipendiale pari ad euro 1.934,00 circa. Pertanto, egli risulta aver raggiunto la propria autonomia e indipendenza economica, tale da ritenere fondata la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Quanto, invece, al figlio , ventiduenne e non economicamente autosufficiente, Per_2 sussistono i presupposti per la determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore;
di fatto, egli allo stato risulta studente (cfr. verbale di udienza del 20/06/2022). In ordine al quantum dovuto, si rileva che parte convenuta risulta percepire il reddito di inclusione nel corso del giudizio è emerso che entrambi i coniugi espletano attività lavorativa in nero. Dunque, il Tribunale ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio , da porsi a carico di in euro Per_2 Parte_2 300,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici TA di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021).
*** 5. Circa la domanda di mantenimento di a carico di , Parte_1 Parte_2
è noto che, in quanto la separazione no coniugale né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, parte convenuta risulta percepire il reddito di inclusione e nel corso del giudizio è emerso che entrambi i coniugi espletano attività lavorativa in nero (circostanza non contestata). Inoltre, parte ricorrente non ha adeguatamente comprovato lo stato di indigenza economica che giustificherebbe il riconoscimento del diritto invocato (risulta depositata in atti la sola attestazione Isee valida fino al 31/12/2021); invero, appare verosimile ritenere che ella goda di una certa autonomia (avrebbe acquistato
3 un'auto, circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata) ragion per cui non si ravvisano i presupposti per la determinazione di assegno di mantenimento in suo favore. Occorre, altresì, considerare che l'età di parte ricorrente, quarantanovenne, la rende abile a rinvenire una qualsivoglia occupazione confacente alle proprie attitudini personali.
*** 6. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art.337 sexies c.c., questa spetta al genitore presso il quale siano collocati i figli minori o maggiorenni autosufficienti. Pertanto, nel caso di specie, , maggiorenne e non autosufficiente Per_2 economicamente coabita con la figura materna, presso la quale è allocato prevalentemente. Il Tribunale ritiene, dunque, congruo confermare quanto già disposto in sede di ordinanza presidenziale ed assegnare la casa coniugale a . Parte_1
*** 7.La soccombenza reciproca e parziale delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8064/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 19/05/2001 in LI (NA) (Atto n. 53, Parte II, Serie A, Sezione U, Anno 2001);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di Parte_2 ;
[...]
3) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) respinge la domanda di mantenimento di a carico di Parte_1 Parte_2 ;
[...]
5) dispone che versi a , per il mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio , la somma di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, Prot. N. 556/2021);
7) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
8) compensa le spese di lite;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 24/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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