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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 4722/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4722/2024 R.G. promossa da con il patrocinio dell'Avv. Angelo Galati del foro di Trapani Parte_1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Angelo Galati del foro di Trapani
Attore-opponente contro
P.IVA , CF , già , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), , nelle persone della Controparte_3
procuratrice speciale dott.ssa e dell'Avv. Alessandro Lega nella sua qualità di Controparte_4
consigliere di amministrazione e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parisi, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Daniela Parisi del foro di Milano
Convenuto- opposto
Conclusioni
Per parte attrice opponente (come da ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e memoria di precisazione delle conclusioni): preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., […]
- nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte opposta, relativamente all'applicabilità al caso di specie degli interessi ex D. Lgs. 231/2022 e per l'effetto rigettare la
1 corrispondente istanza di controparte, revocando il provvedimento opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta opposta (come da comparsa e memoria di precisazione delle conclusioni): in via preliminare […] IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO accertato e dichiarato che l'opponente non ha titolo per ottenere la tutela in favore del consumatore invocata e, per l'effetto, rigettare, per i motivi addotti in narrativa, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 800/2021 emesso dal Tribunale di Torino poiché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarne l'efficacia e validità; IN VIA GRADATA, NEL MERITO accertare e dichiarare l'impresa individuale tenuta a pagare le fatture Parte_1 emesse da nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare l'opponente a corrispondere a CP_1 CP_1 la somma di € 9.520,61, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.LGS 231/02, o al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo pagamento. IN OGNI CASO Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, , conveniva in giudizio (già Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo di sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva del decreto CP_2
ingiuntivo n. 800/2021 emesso dal Tribunale di Torino il 31.1.2021 (r.g. 1684/2021) limitandone l'esecutività alla sola sorte capitale di euro 9.520,61; nel merito chiedeva di revocare il decreto dichiarando l'infondatezza della pretesa di pagamento degli interessi dovuti ex d. lgs. 231/22.
2. Raccomandato, premetteva di aver richiesto nel 2019 alla servizi di Controparte_2
spedizione estranei alla sua attività imprenditoriale e rispetto ai quali, quindi, riteneva di dover essere qualificato come consumatore. Il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di fatture
2 per spedizioni per euro 9520,61 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle Pt_2
singole fatture al saldo, oltre a spese stragiudiziali di recupero del credito e spese di lite.
3. Stante la mancata opposizione veniva avviata dal creditore l'azione esecutiva innanzi al
Tribunale di Trapani per euro 14564,62. All'esito dell'udienza del 24.1.2024 il Tribunale di
Trapani, alla luce della Cass. Civ. SS UU 9479/23, avvisava il debitore della facoltà di opporre tardivamente il decreto ingiuntivo.
4. Con l'opposizione, contestava l'ammontare del credito allegando di non aver Parte_1
rinvenuto nel libro vendite i corrispondenti ordini verso i clienti desumendone quindi che i servizi dovevano ritenersi effettuati a lui come privato. A sostegno di tale assunto si poneva proprio la circostanza che il decreto veniva emesso nei suoi confronti in qualità di persona fisica. Conseguentemente l'applicazione degli interessi moratori, in assenza di un contratto doveva ritenersi clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo. Inoltre,
l'opponente disconosceva anche la sottoscrizione della clausola contrattuale eventualmente specificamente approvata.
5. Con comparsa del 6.5.2024 si costituiva in giudizio (già Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e producendo il contratto CP_2
stipulato il 21.6.2019 con quale responsabile commerciale abbonato al servizio Parte_1
offerto da alle imprese;
oltre a ciò, precisava che tutti gli atti giudiziari erano stati CP_1 CP_1
notificati con successo proprio alla pec dell'impresa individuale. All'art. 21.13 del contratto, poi, si prevedeva espressamente l'applicazione di interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti- clausola sottoscritta e accettata dal contraente che, peraltro, mai aveva contestato i trasporti oggetto delle fatture. Alla comparsa erano allegati il contratto e i dettagli analitici delle fatture emesse dalla società per 1338 spedizioni.
6. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., insistendo nell'istanza di sospensione,
disconosceva la sottoscrizione del contratto del 21.6.2019 prodotto da Parte_1
controparte e i contenuti dello stesso, da ritenersi nullo ex art. 1325 c.c. per mancanza di sottoscrizione (presente solo alle pagg. 11 e 20 che apparivano graficamente diverse dalle altre);
3 insisteva nell'eccezione di nullità della clausola 21.13 del contratto in quanto vessatoria e contente a sua volta 14 clausole, tutte approvate cumulativamente (cfr. Cass. Civ. 4126/2024); contestava anche la propria qualità di responsabile commerciale della ditta, desumibile solo dal contratto disconosciuto.
7. La convenuta opposta, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., opponendosi all'istanza di sospensione del decreto, riteneva generica e infondata l'eccezione di nullità evidenziando in particolare che le pagine del contratto erano, invero, numerate progressivamente. Per quanto concerne la clausola 21.13, invece, questa non doveva ritenersi nulla poiché è sufficiente l'approvazione per iscritto con unica sottoscrizione quando questa riguardi clausole tutte vessatorie (Cass. Civ. 2970/2012). Sulla qualità di evidenziava come Parte_1
il doc. 6 dell'opposizione conteneva svariate fatture (riferibili in parte a Parte_1
e in parte a in cui era indicata la
[...] Controparte_5
sede di Valderice (TP) via Achille 2/D) ma non l'estratto fatture e libro vendite del 2019. Tale sede era anche indicata nelle fatture prodotte da nel procedimento monitorio (doc. 2 e 3 CP_1
della comparsa) e mai erano state contestate. Anche dalla visura (doc. 8) si evinceva che l'attività svolta a quell'indirizzo era “agente di commercio di vini e liquori e commercio all'ingrosso senza deposito di prodotti alimentari e prodotti per ristorazione, hotellerie e catering”. Infine, il documento riepilogativo delle prestazioni allegato alle fatture riportava le caratteristiche dei servizi, mittente, destinatario, luogo di ritiro -che in difetto di riserva dei destinatari all'atto della riconsegna costituiscono prova legale della regolare esecuzione dei trasporti ex art. 1698 c.c.- e tali trasporti mai erano stati contestati.
8. Con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. Raccomandato, ribadendo tutto quanto già dedotto ed eccepito evidenziava come, non essendo stata chiesta da controparte la verificazione delle firme, dopo il disconoscimento del contratto e delle relative sottoscrizioni questo non poteva avere alcuna efficacia probatoria.
9. L'opponente precisava le conclusioni con atto del 9.9.2025 dichiarando di disconoscere il contratto del 21.6.2019 e le sottoscrizioni apposte, insistendo nell'eccezione di nullità del
4 contratto per mancanza di sottoscrizione e della clausola 21.13 del contratto in quanto non sottoscritta e non specificamente approvata e richiamando le conclusioni dell'atto di opposizione e delle memorie. Anche nella comparsa conclusionale ribadiva che la corrispondenza della sede legale della ditta con la residenza della persona fisica non consentiva di dedurre che le spedizioni ivi recapitate afferissero all'attività commerciale svolta dallo stesso.
10. Con atto dell'11.9.2025 precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e CP_1
nella comparsa conclusionale contestava quanto eccepito dall'opponente in merito al contratto e al disconoscimento della sottoscrizione ritenendo, invece, che proprio l'opponente ex art. 2697
c.c. avrebbe dovuto richiedere c.t.u. grafologica. Ad ogni modo, pur prescindendo dal contratto, i restanti documenti comprovavano la natura professionale del rapporto intercorso tra e la . CP_1 Parte_3
11. All'udienza del 16.9.2024 le parti si richiamavano alle proprie istanze e il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 10.11.2025, differita al 18.11.2025 a seguito della riassegnazione della causa.
All'udienza del 18.11.2025 le parti richiamavano le conclusioni contenute nei propri atti e il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Così ricostruito lo svolgimento del processo deve anzitutto evidenziarsi che con l'ordinanza del
25.9.2024 il Tribunale aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ritenendo che “la prospettazione circa la qualità di consumatore, profilo che costituisce onere dell'opponente dimostrare, appare assai dubbia e contraddetta dai seguenti elementi :
1) le fatture emesse riportano la partita IVA e la sede sociale della ditta individuale del sig.
, Parte_1
agente di commercio come emerge dalla visura camerale;
2) i numeri degli ordini sono pari a 1338, numero coerente con l'attività d'impresa dell'opponente;
5 3) l'oggetto delle consegne coincide con l'attività d'impresa dell'attore ovverosia agente di commercio di vini e liquori e commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e per ristorazione (cfr. doc. 8 conv.);
Ritenuto pertanto che la generica affermazione che le spedizioni effettuate sarebbero state rese all'opponente nella sua qualità di consumatore e non come imprenditore, appare sfornita di apprezzabili elementi di riscontro e quindi esclude la legittimità della riapertura dei termini per provvedere all'opposizione ex art. 650 c.p.c., consentita dal GE presso il Tribunale di Trapani”;
Come evidenziato dallo stesso opponente, ai sensi dell'art. 18 del Codice per il Consumo “Definizioni
- 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
[…]”.
Che nei rapporti con abbia rivestito tale qualità non è stato in alcun Parte_4
modo dimostrato. Infatti, l'opponente, pur non contestando di aver richiesto dei servizi di spedizione
Contr nel 2019 all'allora si è limitato sul punto a sostenere di averlo fatto in qualità di consumatore in quanto le consegne venivano effettuate presso la propria residenza, luogo in cui riceveva indistintamente le consegne quale persona fisica e quale imprenditore e che dall'estratto del libro vendite del 2019 non si rinvenivano i 1338 ordini su cui invece controparte aveva fondato la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Con ragionamento a contrario tale qualità doveva desumersi secondo l'opponente dall'assenza del contratto, da ritenersi nullo per mancanza di sottoscrizione e per la vessatorietà delle clausole di cui all'art. 21.
L'asserita qualità di consumatore risulta oltre che non provata, smentita da quanto emerso in corso di causa.
Risulta del tutto generica e non provata l'affermazione per cui parte di quelle 1338 spedizioni- non si comprende quali posto che le fatture su cui si è fondata la concessione del decreto ingiuntivo recano l'indicazione, nell'intestazione e nell'oggetto, della partita Iva di Raccomandato e della sua attività di impresa - sarebbero state effettuate a lui come persona fisica.
6 Le fatture indirizzate a P IVA contengono anche il riferimento Parte_1 P.IVA_3
all'offerta commerciale 468818 del 30.5.2019, formulata all'epoca per un volume di spedizioni annue di 35.000 e fatturato di 235.800 euro che è del tutto incompatibile con un accordo non afferente ad attività imprenditoriale (doc. 2 all. comparsa di costituzione ). CP_1
Il luogo di consegna coincidente con la residenza non vale a dimostrare la qualità di consumatore del destinatario, essendo rimessa a quest'ultimo la scelta del luogo di consegna. Rispetto a queste consegne e alle indicazioni contenute nelle fatture, peraltro, mai nulla risulta essere stato eccepito o contestato da in merito all'estraneità delle stesse all'attività d'impresa svolta. Parte_1
Del pari i documenti prodotti dall'opponente non appaiono dimostrativi dell'inesistenza dell'accordo
Contr con e dell'estraneità delle spedizioni all'attività d'impresa.
E l'esistenza di un rapporto tra le parti, a ben vedere non è contestata dall'opponente come pure non è contestata l'esistenza del credito. Quanto contesta l'opponente attiene solo alla spettanza degli interessi moratori previsti dalla clausola ritenuta vessatoria.
Tale circostanza appare dirimente posto che evidenzia esattamente la tipologia di rapporto, commerciale, intercorso tra le parti.
Il d. lg.s 231/2002 disciplina i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese. Ne deriva che la sussistenza di tale tipologia di rapporto tra le parti costituiva la base su cui è stata fondata la richiesta del creditore di emissione del decreto ingiuntivo per le somme rimaste impagate e gli interessi, decreto non opposto da se non a seguito dell'assegnazione del termine da Parte_1
parte del Giudice dell'esecuzione.
Quindi, proprio la natura del rapporto intercorso impedisce di analizzare le questioni relative al contratto e alla clausola relativa agli interessi che, quand'anche determinante condizioni più gravose per una delle parti, resta frutto di una trattativa intercorsa tra soggetti non in posizione di squilibrio e non predisposta e imposta unilateralmente da una delle parti.
L'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. costituisce un rimedio di carattere eccezionale che la giurisprudenza, con la pronuncia Cass. Civ. SSUU n. 9479/23, ha individuato quale strumento idoneo ad assicurare al consumatore l'effettività della tutela apprestata dalla direttiva 93/13/CEE, concernente
7 le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della
CGUE del 17 maggio 2022 per tutti coloro che non si erano potuti avvalere del controllo preliminare sull'abusività delle clausole.
Pertanto, questo costituisce il circoscritto perimetro del giudizio che può instaurarsi ex art. 650 c.p.c. da parte del consumatore, con la conseguenza che le questioni relative alla nullità del contratto per assenza di sottoscrizione, al disconoscimento della firma- peraltro formulate in maniera del tutto generica e inefficace- devono ritenersi inammissibili.
Difatti, una volta esclusa la possibilità di qualificare come consumatore, non Parte_1
essedo stato opposto il decreto ingiuntivo n. 800/2021 né tempestivamente né tardivamente se non nei limiti del presente giudizio, deve ritenersi definitivamente preclusa a la Parte_1
possibilità di far valere doglianze in merito all'esistenza e ammontare del credito che avrebbe dovuto e potuto già far valere con gli strumenti apprestati dal codice.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione proposta.
Per quanto attiene alla domanda proposta in via gradata dalla convenuta opposta, concernente l'accertamento del credito e la condanna al pagamento di alle somme già Parte_1
oggetto di decreto ingiuntivo, resta formalmente assorbita stante il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Le spese del presente giudizio (scaglione da 5.201 a 26.000 euro) seguono la soccombenza dell'attore opponente ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate per le prime due fasi con riferimento ai valori medi della tabella dm 55/14 mentre per la terza e la quarta, stante la non particolare complessità della causa e la natura documentale, secondo i valori minimi come segue:
fase studio euro 919,00
fase introduttiva euro 777,00
fase trattazione euro 840,00
fase decisionale euro 851,00 per complessivi euro 3.387,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e CPA come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4722/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro P.IVA , C.F. , ogni altra diversa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
domanda ed eccezione respinta:
- RIGETTA l'opposizione promossa da e per l'effetto dichiara ex art. 653 Parte_1
c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del Tribunale di Torino del
29.1.2021
- CONDANNA a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e CPA come per legge.
Torino, 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Mariagiovanna Compare
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