Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07738/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03576/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3576 del 2023, proposto da
IR di -OMISSIS- & C S.a.s. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Coronin, Davide Chieffo, Federico Oliosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
2 T Medica S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto n. 24408/2022 del Direttore Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano;
- degli atti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022, e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto;
- del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022:
- di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in vista dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alle parti intimate, essendo sopravvenuto il difetto d’interesse alla relativa trattazione;
Ritenuto che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che, in ragione dell’andamento e dell’esito del giudizio, debba essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO MA, Presidente FF
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | CO MA |
IL SEGRETARIO