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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1101/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1101/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3383/23, pronunciata il 19/07/23, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 6854/2019 R.G., non notificata;
TRA
(quale successore a titolo universale nei Parte_1 rapporti giuridici e processuali delle società del , in persona del suo Controparte_1 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al presente atto, dall'avv. Antonio Sannino del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto, n.36;
-Appellante principale
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in allegato alla comparsa di Controparte_2 costituzione, dall'Avv. Ciro Annunziata, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Ottaviano (NA) al Viale Elena, 12;
-Appellato
E
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione,
1 dall'Avv. Prof. Alfredo Contieri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv Paolo
Rinaldi, sito in Salerno alla Via A. Pirro;
-Appellato-Appellante incidentale
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 3383/23, pronunciata il 19/07/23, nella causa in primo grado iscritta al nr. 6854/2019 R.G. (impugnazione di cartella esattoriale).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec per gli appellati presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 31/10/2023, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 3383/23 resa dal
Tribunale di Salerno, che ha definito la causa iscritta al n. 6854/2019 R.G., con la quale così
è stato deciso: “dichiara l'illegittimità della cartella esattoriale n. - 36000, odiernamente opposta, laddove si consideri emessa, oltrechè nei confronti della società “Eventour sas”, altresì nei confronti di CP_2
quale “coobbligato in solido”. Condanna parte convenuta-Ader a pagare in favore dell'odierna
[...] parte attorea, nonché di parte convenuta-Invitalia le spese del presente giudizio, che liquida Controparte_2 in euro 18.333,90, oltre oneri accessori come per legge, con imputazione per il 60% in favore di CP_2
e per il restante 40% in favore di , con attribuzione, per quanto di competenza, in favore
[...] CP_3 del difensore di parte attorea, dichiaratosi antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
L'impresa “ , in persona del socio accomandatario gerente Controparte_4 pro tempore, , attore nel giudizio di primo grado, risultava beneficiaria delle Controparte_2 agevolazioni per l'autoimpiego di cui al Titolo II del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, concesse da per l'importo complessivo di euro 128.384,29. Con nota prot. 31466/SPO- Controparte_3
DEL del 23.11.2011, comunicava al sig. , nella sua qualità Controparte_3 Controparte_2 di socio accomandatario gerente pro tempore e legale rappresentante della società Eventour, che, con delibera del medesimo giorno, i contributi concessi erano stati revocati per mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti. A seguito del mancato pagamento spontaneo, ingiungeva alla Controparte_3 società beneficiaria il pagamento della somma di euro 128.384,29, come risultante pag. 2/16 dall'estratto conto relativo alla posizione debitoria. L'ingiunzione, assunta al prot. n.
12224/AMAG del 20.7.2015, veniva notificata alla società Eventour in data 11.8.2015. In data 30.12.2016 la società “Eventour di DO PA & C. s.a.s.” veniva cancellata dal
Registro delle imprese. Al veniva notificata la cartella n. 10020190007673936501, CP_2 quale coobbligato in solido con la società “Eventour C. s.a.s.”, in data Controparte_4
22.5.2019.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto al n. R.G. 6854/2019 Tribunale di
Salerno, proponeva opposizione, deducendo, in via principale, il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione sostanziale rispetto al debito. Esponeva che, nel dettaglio degli addebiti, si fa riferimento al ruolo n. 2019/1188, formato dall'
[...]
, nonché all'ingiunzione n. 78230096026 notificata Controparte_5
l'11.8.2015, relativa a un credito derivante da un finanziamento a fondo perduto ai sensi del d.l. 185/2000, già oggetto della predetta ingiunzione. L'attore invitava i convenuti a dimostrare la titolarità del credito, rappresentando di non avere ricevuto notificazione dell'ingiunzione, né di intimazioni o verbali, e prospettava altresì il dubbio che la cartella non fosse stata notificata alla società Eccepiva l'indeterminatezza dell'addebito e la CP_6 carenza di motivazione della pretesa, richiamando, in particolare: l'asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 6 del d.m. 321/1999; la mancata indicazione della data di consegna del ruolo;
l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione;
la mancata indicazione dell'autorità amministrativa competente per un eventuale riesame dell'atto. Deduceva, infine, l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile idoneo a legittimare la riscossione coattiva.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo che il CP_3
, essendo legale rappresentante e socio accomandatario della soc. Controparte_2
Eventour di DO PA & C., era da considerarsi coobbligato in solido di tale società.
Si costituiva altresì la che eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in quanto assumeva che le doglianze dell'opponente andassero rivolte esclusivamente all'ente impositore e deduceva, inoltre, la infondatezza delle CP_3 eccezioni sulla carenza della cartella impugnata. Con sentenza nr. 3383/23, che ha definito la causa iscritta al n. 6854/2019 R.G., il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale n.
36000, nella parte in cui è stata considerata emessa, oltre che nei confronti della società “Eventour
s.a.s.”, anche nei confronti del sig. quale coobbligato in solido. Ha altresì Controparte_2
pag. 3/16 condannato la parte convenuta – – al pagamento, in favore Parte_1 dell'odierna parte attorea, sig. , nonché della parte convenuta , delle spese Controparte_2 CP_3 del giudizio, liquidate in euro 18.333,90 oltre accessori di legge, con imputazione del 60% in favore del sig. e del restante 40% in favore di , disponendone l'attribuzione, per quanto di CP_2 CP_3 competenza, al difensore della parte attorea, dichiaratosi antistatario. Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante principale censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo
Collegio quanto segue: “annullare la condanna alle spese processuali dell atteso che Parte_1
l'accoglimento della domanda attorea è dipesa da un'attività decisa dall'ente creditore e rientrante nei suoi compiti istituzionali;
2) ridurre, comunque, l'entità delle spese liquidate dalla sentenza di primo grado, perché eccessive, in considerazione della natura della controversia;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' . Parte_1
Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
1. Primo motivo – Contestazione dell'imputazione delle spese e della ricostruzione dei fatti - L'appellante rappresenta che la sentenza impugnata, ponendo le spese processuali a carico della sola risulta incoerente rispetto alla Controparte_7 posizione assunta da , la quale, nel corso del giudizio di primo grado, ha sempre CP_3 rivendicato la scelta di azionare il credito anche nei confronti del , e ha articolato CP_2 puntuali argomentazioni a sostegno di tale opzione. Da ciò l'appellante deduce un vizio di motivazione e violazione di legge.
1.1. Il capo di sentenza impugnato - L'appellante impugna il capo della sentenza che qualifica come “ultronea e illegittima” l'indicazione del quale coobbligato in solido CP_2 riportata nella cartella esattoriale, attribuendone la responsabilità esclusivamente ad CP_8
( ); impugna, altresì, il capo consequenziale che pone Controparte_9 interamente a carico di le spese di lite, ritenendo estranea all'attivazione della CP_8 CP_3 fase esecutiva nei confronti del . CP_2
1.2. Censura sulla ricostruzione dei fatti - L'appellante contesta la ricostruzione svolta dal
Tribunale, osservando che essa è smentita dalle difese di . , infatti: – ha CP_3 CP_3 ricostruito la vicenda delle agevolazioni, della revoca e dell'ingiunzione notificata alla società
Eventour; – ha affermato che il sig. , quale socio accomandatario, risponde CP_2 illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali;
– ha rivendicato il potere di procedere alla riscossione nei confronti del suo patrimonio personale;
– ha sostenuto la regolarità della notifica del titolo esecutivo;
– ha richiamato la cancellazione della società
pag. 4/16 come presupposto per notificare la cartella ai soci illimitatamente responsabili;
– ha confermato la sussistenza del proprio potere di estendere la riscossione anche al . CP_2
Sulla base di tali elementi, l'appellante sostiene che l'estensione della pretesa al socio derivi dall'iniziativa dell'ente creditore, e non da una scelta autonoma di CP_8
A supporto di ciò osserva, inoltre, che: – gran parte della motivazione della sentenza risponda a rilievi sollevati da;
– nonostante ciò, il 40% delle spese sia stato riconosciuto CP_3 proprio a favore di;
– nel giudizio di primo grado abbia contestato nel CP_3 CP_3 merito le eccezioni dell'attore, mentre ha negato sin dall'inizio la propria legittimazione CP_8 processuale. L'appellante conclude che tali elementi rendano inconciliabile la condanna di alle spese con il ruolo sostanziale e processuale svolto da , e chiede la riforma CP_8 CP_3 della sentenza.
2. Secondo motivo – Violazione dell'art. 92 c.p.c. nella imputazione e quantificazione delle spese
2.1. Il capo impugnato - L'appellante impugna il capo della sentenza riguardante: –
l'addebito integrale delle spese ad – la liquidazione in euro 18.333,90 oltre accessori, CP_8 con applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, ritenuti riferibili a tutte le fasi del giudizio e all'esistenza di due parti processuali.
2.2. Violazione di legge e rilevanza - L'appellante osserva che il criterio generale in materia di spese processuali prevede l'imputazione al soggetto ritenuto responsabile dell'attività censurata. Poiché ha rivendicato il proprio potere di estendere la riscossione al CP_3
e ha fornito gli argomenti a fondamento di tale scelta, l'appellante sostiene che le CP_2 spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell'ente creditore. L'appellante ritiene inoltre che la quantificazione operata dal Tribunale sia eccessiva: – la controversia non presentava caratteri di particolare complessità; – non risultavano profili di urgenza, né contrasti giurisprudenziali rilevanti;
– la decisione verteva unicamente sulla possibilità di estendere al socio la pretesa iscritta a ruolo. In applicazione dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014,
l'appellante sostiene che la liquidazione dovesse essere effettuata mediante riduzione fino al
50% dei parametri medi. Da ciò, deduce che la sentenza violi l'art. 92 c.p.c., sia con riferimento all'individuazione della parte tenuta alle spese, sia con riferimento alla loro quantificazione. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio l'appellato proponendo appello incidentale ed istando come Controparte_3
pag. 5/16 segue: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) Dichiarare l'infondatezza e rigettare nel merito l'appello proposto dall Parte_2 per tutti i motivi ex ante rappresentati in quanto infondati in fatto e in diritto. 2) In riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione proposta dal sig. . In particolare, riformare la sentenza di primo CP_2 grado nella parte in cui ritiene che: il sig. non sia coobligato in solido della Eventour CP_2 Controparte_4
il titolo esecutivo emesso e notificato alla società non costituisca titolo esecutivo anche nei confronti del
[...] socio illimitatamente responsabile;
vi sia stato difetto di notificazione della cartella esattoriale n.
10020190007673936000. 3) Vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Di seguito, si riportano i motivi, le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato-Appellante incidentale.
Primo motivo - L'appellato – appellante incidentale deduce, in via preliminare, che il
Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel ritenere che il socio accomandatario non risponda illimitatamente delle obbligazioni sociali, anche in caso di estinzione della società. Rileva che la sentenza impugnata avrebbe escluso la responsabilità del sig. in CP_2 quanto privo di garanzie personali e non validamente intimato.
Contesta tale ricostruzione, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di cancellazione della società, le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, che ne risponderebbero secondo la natura della responsabilità rivestita durante la vita societaria.
Sottolinea che la responsabilità del socio accomandatario sia illimitata e diretta, e che i debiti sociali, anche dopo l'estinzione della società, non vengano meno, bensì continuino a gravare sui soci illimitatamente responsabili. Cita, infine, giurisprudenza di merito, per confermare che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva del sig.
quale socio accomandatario di società estinta. CP_2
Secondo motivo - L'appellato – appellante incidentale deduce, in via subordinata, che il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso che il titolo esecutivo notificato alla società potesse avere efficacia anche nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile, ritenendo altresì necessaria una notifica in qualità di legale rappresentante e non di coobbligato in solido. Rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica della cartella al socio successivamente all'estinzione della società sarebbe valida, in quanto fondata sul fenomeno successorio ex art. 65, comma 4, DPR n. 600/1973. Osserva che, trattandosi di atto consequenziale a ruolo già formato, la notifica della cartella al socio illimitatamente pag. 6/16 responsabile sarebbe sufficiente. Conclude che il sig. debba considerarsi coobbligato CP_2 in solido e che, pertanto, l'opposizione vada rigettata, con condanna dello stesso alla refusione delle spese del doppio grado.
Terzo motivo - L'appellato – appellante incidentale deduce, in via subordinata, che, anche in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, l'appello principale proposto da debba essere rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto. Rileva che CP_8 CP_8 condannata alla refusione delle spese in primo grado, imputa a il presunto difetto di CP_3 notificazione, sostenendo che la condanna alle spese sarebbe dovuta ricadere su quest'ultima.
Osserva che, fermo quanto già esposto nei motivi precedenti, la responsabilità in ordine alla notificazione della cartella esattoriale spetti esclusivamente all'agente della riscossione, quale soggetto titolare del procedimento notificatorio ai sensi degli artt. 10 e 25 del D.P.R. n.
602/1973. Afferma che , pur essendo legittimata a richiedere la riscossione coattiva, CP_3 non parteciperebbe in alcun modo alla formazione né alla notificazione della cartella, trattandosi di attività riservate ex lege all'esattore, come confermato anche dall'obbligo normativo di indicazione del responsabile del procedimento nella cartella stessa (art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007), la cui omissione ne comporta la nullità. Conclude, pertanto, che le doglianze di risulterebbero infondate, e che l'appello principale vada respinto. CP_8
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio l'appellato CP_2
istando come segue: “Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello così provvedere: Rigettare il
[...] proposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto, confermando, in ogni caso, la sentenza impugnata.
Sulle spese: Con vittoria di spese, e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di avere fatto anticipo”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato, relativamente all'appello principale.
L'appellato deduce che il primo motivo di appello proposto dall' Controparte_7
non investirebbe la sua posizione sostanziale, né conterrebbe censure alla
[...] condanna alle spese in suo favore, essendo stato riconosciuto come parte vittoriosa nel giudizio di primo grado. Afferma che l'appellante si limiterebbe a contestare l'aggravio delle spese posto integralmente a suo carico, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto porre tale condanna anche a carico di quale ente creditore, che l'avrebbe indotta ad Controparte_3 attivare l'azione di riscossione nei confronti del sig. , erroneamente Controparte_2
pag. 7/16 indicato quale coobbligato in solido della Eventour s.a.s.. L'appellato osserva che il Tribunale, applicando il principio della “ragione più liquida”, ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni e ha fondato la decisione sull'accertamento che la cartella impugnata risulti intestata unicamente alla società , indicata in Controparte_10 grassetto quale unico destinatario. Evidenzia che la menzione del quale coobbligato CP_2 compare soltanto nel frontespizio, privo di efficacia intimante, e non è riportata nella parte dedicata al ruolo, così da non poter produrre effetti precettivi nei suoi confronti. Deduce che tale erronea indicazione debba essere ricondotta esclusivamente all'attività materiale dell' , che avrebbe formato e notificato la cartella, e che Controparte_7 pertanto il primo giudice avrebbe correttamente posto le spese del giudizio a carico esclusivo dell'esattore. Conclude che, per tali ragioni, la decisione impugnata non sia censurabile.
L'appellato constata che, con il secondo motivo di appello, l Controparte_7
ribadisce quanto già sostenuto con il primo motivo, lamentando che il Giudice
[...] di primo grado avrebbe errato nel non porre le spese di causa anche a carico di CP_3
la quale, rivendicando la propria competenza ad agire anche nei confronti di
[...] CP_2
avrebbe sollecitato l'intervento dell'esattore, che si sarebbe limitato a notificare
[...] la cartella nel suo interesse. Rileva che tale doglianza non coinvolge i suoi interessi, non essendo contestato il suo diritto al rimborso delle spese quale parte vittoriosa, e si limita a una diversa imputazione soggettiva dell'onere delle stesse tra i convenuti.
Quanto alla seconda parte del motivo, relativa alla liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai parametri medi del D.M. n. 55/2014, l'appellato deduce che la censura sarebbe manifestamente infondata, poiché il Giudice di primo grado si sarebbe attenuto al criterio legale, che prevede l'applicazione dei valori medi salvo ricorrano specifici motivi, da indicare puntualmente, che giustifichino una riduzione. Sottolinea che nel caso di specie tali motivi non sarebbero stati riscontrati, né in fatto né in diritto, e che comunque il Tribunale avrebbe già operato una riduzione significativa, attribuendogli solo il 60% dell'importo liquidato, pari a euro 18.333,90, con un abbattimento effettivo del 40%. Rammenta infine che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la determinazione dei compensi da porre a carico della parte soccombente rientra nel potere discrezionale del giudice e, se effettuata entro i limiti tariffari (minimo–massimo), non richiede motivazione pag. 8/16 specifica e non è censurabile in sede di legittimità. Conclude, pertanto, che neppure sotto questo profilo la sentenza impugnata sarebbe suscettibile di riforma.
Di seguito, si illustrano le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato, relativamente all'appello incidentale.
L'appellato deduce che l'appello incidentale di sia inammissibile, in quanto proposto CP_3 oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza (19 luglio 2023), e non dipendente dall'appello principale promosso da che ha riguardato solo il capo CP_8 sulle spese. Trattandosi di impugnazione autonoma, avrebbe dovuto proporre CP_3 appello nei termini di legge. Aggiunge che l'appello incidentale è comunque inammissibile per mancata impugnazione del capo motivazionale che ha sorretto la declaratoria di illegittimità della cartella: il giudice ha infatti ritenuto che la cartella fosse intestata esclusivamente alla società estinta, e che il riferimento al fosse privo di efficacia CP_2 precettiva in proprio.
Nel merito, rileva che l'appello incidentale sarebbe infondato, poiché stessa CP_3 riconosce che egli non è coobbligato, ma – al più – successore della società, e in tale veste sarebbe stato necessario un titolo esecutivo autonomo e motivato nei suoi confronti. La cartella, invece, non è mai stata preceduta dalla notifica dell'ingiunzione a in proprio, CP_2 né conterrebbe motivazione sufficiente.
Inoltre, evidenzia che l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo impedisce la verifica degli interessi, compromette la trasparenza della pretesa e determina la nullità della cartella. La mancata motivazione, la genericità dell'addebito e l'assenza di atti prodromici regolarmente notificati comprometterebbero la validità del titolo.
Quanto alle spese di lite, l'appellato ritiene corretta la condanna esclusiva di CP_8 responsabile della notificazione dell'atto impugnato, mentre non avrebbe mai agito CP_3 nei confronti di , e dunque non avrebbe cagionato il contenzioso. CP_2
Chiede pertanto che: l'appello incidentale sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
sia confermata la declaratoria di illegittimità della cartella;
sia rigettato l'appello principale di sia confermata la condanna alle spese a carico di come da sentenza CP_8 CP_8 impugnata. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell'8.02.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 07.03.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti pag. 9/16 costituite. Con provvedimento n. cronol. 586/2024 del 14/03/2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato all'udienza collegiale del 16.05.2024. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 07.05.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 06.06.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 13.06.2024, il Consigliere
Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn.
1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell'8.05.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 05.06.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 19.06.2025, il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 13.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c.
2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del
Consigliere Istruttore del 16.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 13.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'Appellante in via principale censura la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 3383/23, pronunciata il 19/07/23, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr.
6854/2019 R.G., con la quale si è dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale n. 36000, nella parte in cui è stata considerata emessa, oltre che nei confronti della società “Eventour
s.a.s.”, anche nei confronti del quale coobbligato in solido, sotto il profilo Controparte_2 della ripartizione delle spese di giudizio;
da parte propria, l'Appellante in via incidentale propone impugnativa avverso suddetto provvedimento nel merito della statuizione, ed, in via subordinata, sotto il profilo della ripartizione delle spese di giudizio.
SULL'APPELLO IN VIA PRINCIPALE
1. Primo motivo: Contestazione dell'imputazione delle spese e della ricostruzione dei fatti - Va rigettato il primo motivo di gravame proposto da Controparte_7
, con cui si contesta la dichiarazione di illegittimità della cartella esattoriale
[...]
pag. 10/16 impugnata, per asserita erroneità della statuizione di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva dell'opponente. Il giudice di prime cure ha fondato la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del sulla base di una ricostruzione documentale e CP_2 formale dell'atto impugnato, dalla quale emerge con evidenza l'insussistenza di una valida intimazione nei suoi confronti in proprio. Tale motivazione merita condivisione. Dalla lettura della cartella esattoriale impugnata risulta, in particolare, che: l'atto è formalmente intestato unicamente alla società ”; l'indicazione Controparte_11 del quale “coobbligato in solido” figura esclusivamente nel frontespizio, in una CP_2 formula isolata e non riprodotta né nella parte descrittiva del ruolo, né nel dettaglio dei debitori riportato nell'atto; l'ingiunzione di pagamento, da considerarsi atto prodromico, è stata notificata unicamente alla società e mai al in proprio, né risulta in essa alcun CP_2 riferimento al medesimo come soggetto obbligato personalmente;
il ha agito nei CP_2 rapporti contrattuali con esclusivamente quale legale rappresentante della società, CP_3 non risultando la prestazione di alcuna garanzia personale né l'assunzione di obbligazioni dirette. Orbene, è principio consolidato che la cartella di pagamento – quale atto esecutivo ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 – debba rivestire chiari requisiti di forma e contenuto, idonei a fondare una legittima intimazione al pagamento, anche sotto il profilo soggettivo. Essa deve indicare in modo inequivoco il debitore, riportare il titolo esecutivo su cui si fonda e consentire al destinatario l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Nel caso di specie, l'atto risulta intestato esclusivamente alla società, e nessun elemento in esso contenuto può essere utilmente valorizzato al fine di estendere l'efficacia esecutiva nei confronti del in proprio. L'unica menzione, isolata e priva di contestualizzazione giuridica, CP_2 contenuta nel frontespizio, appare inidonea ad attribuire validamente la qualità di debitore esecutato al socio. È vero che la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che, in caso di estinzione della società di persone, i debiti sociali si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità vigente “pendente societate”; tuttavia, tale trasferimento non prescinde dalla regolarità formale dell'azione esecutiva promossa nei loro confronti, la quale deve fondarsi su un atto idoneo sotto il profilo contenutistico e notificatorio: è valida una cartella di pagamento rivolta al socio illimitatamente responsabile solo qualora dalla lettura dell'atto emerga in modo chiaro la volontà dell'ente creditore di agire nei confronti del socio in proprio, e non solo quale rappresentante legale della società.
pag. 11/16 Nel caso in esame, nulla di tutto ciò ricorre, atteso che la cartella impugnata: non è mai stata notificata al in qualità di successore o coobbligato in proprio;
non reca indicazioni, CP_2 né nel ruolo, né nella motivazione, che giustifichino la sua diretta riferibilità al medesimo;
non esplicita alcun fondamento giuridico dell'estensione soggettiva della pretesa;
non consente, pertanto, di ritenere perfezionata una valida intimazione nei suoi confronti.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi corretta e condivisibile la valutazione svolta dal giudice di primo grado, secondo cui la cartella non è idonea a fondare alcuna legittima pretesa esecutiva nei confronti del sig. in proprio. L'azione esecutiva così intrapresa risulta, CP_2 dunque, viziata da difetto di legittimazione passiva e ciò comporta il rigetto del primo motivo di appello proposto da CP_8
Secondo motivo – Violazione dell'art. 92 c.p.c. nella imputazione e quantificazione delle spese - Il secondo motivo di appello proposto da Controparte_7
è fondato. Con esso l'appellante contesta la statuizione del primo giudice che ha posto interamente a suo carico le spese del giudizio, ivi comprese quelle liquidate in favore di affermando che la responsabilità in ordine all'attivazione dell'azione esecutiva Controparte_3
– risultata poi infondata – dovrebbe ricadere sull'ente creditore, in quanto unico beneficiario della riscossione. La doglianza merita accoglimento, come di seguito specificato.
Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese segue la soccombenza. Nel caso di specie, l'azione esecutiva promossa nei confronti del è CP_2 stata ritenuta illegittima per carenza di legittimazione passiva;
la cartella esattoriale è stata emessa e notificata dall , la quale ha operato quale Controparte_7 soggetto esecutore del procedimento coattivo. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n.
602/1973, il servizio di riscossione è affidato all'agente della riscossione, il quale, a norma dell'art. 25 dello stesso decreto, provvede alla formazione, sottoscrizione e notificazione delle cartelle di pagamento. Ne consegue che è su di esso che gravano anche le responsabilità connesse a eventuali irregolarità nella formazione o nella notificazione dell'atto esecutivo.
Nel caso in esame, infatti, la cartella esattoriale: è stata emessa nei confronti della sola società
“ ”; è stata notificata in modo irrituale Controparte_11 al , in proprio, senza alcun valido titolo esecutivo nei suoi confronti;
reca CP_2 un'indicazione non giustificata nel frontespizio del nominativo del come coobbligato CP_2 in solido, senza supporto, né documentale, né giuridico. Tale condotta è da ascrivere sia all'
pag. 12/16 che ha agito quale autonomo soggetto titolare del potere – e dell'onere – di corretta CP_8 formazione e notificazione dell'atto, sia all' che ha svolto nel giudizio il ruolo Controparte_3 di creditore, ha determinato la notificazione della cartella in modo diretto al in CP_2 proprio, tanto è vero che anche in appello insiste per l'affermazione della diretta e immediata estensione della cartella notificata anche al socio a responsabilità illimitata di una società estinta, tuttavia non indicato come tale ed in tale qualità del titolo esecutivo. Pertanto, entrambi sono collocabili sulla medesima situazione sostanziale ed entrambi vanno condannati al pagamento delle spese di lite del primo grado. In merito alla quantificazione delle spese, risulta non corretta la liquidazione operata dal Tribunale, che ha applicato i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014. La causa è stata correttamente inquadrata nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, in quanto il valore della cartella impugnata è pari a €
128.384,29. L'aumento delle spese ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 è stato applicato unicamente a carico di in considerazione della pluralità di parti presenti in giudizio CP_8
(attore e due convenuti), con esclusione di , che è stata ritenuta estranea all'erronea CP_3 attivazione dell'esecuzione contro . Tuttavia, considerata la natura della controversia, CP_2
e la non particolare complessità della stessa, unitamente alle attività difensive svolte e considerata la posizione sostanzialmente identica della , anche l'aumento non ha CP_3 ragion d'essere, come la liquidazione delle spese in misura superiore ai minimi tabellari.
Pertanto, il secondo motivo di appello principale deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, determinando la somma da porre a carico di CP_8
e , in solido tra loro, in euro 7.052,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali. CP_3
SULL'APPELLO IN VIA INCIDENTALE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da sollevata dall'appellato , in quanto tardivamente Controparte_3 CP_2 formulato rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata, pubblicata in data 19 luglio 2023, contiene due distinti capi decisori: con il primo, il Tribunale ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. da , dichiarando l'illegittimità della cartella esattoriale n. -36000; con il Controparte_2 secondo, ha condannato l' al pagamento delle spese di Controparte_7 lite, liquidate a favore sia dell'attore opponente che dell'Ente creditore CP_2 Controparte_3
pag. 13/16 A fronte di tale decisione, l' ha proposto tempestivo Controparte_7 appello principale in data 14 dicembre 2023, limitatamente al capo concernente la condanna alle spese, dolendosi della sua integrale imputazione in proprio, e sostenendo che le stesse avrebbero dovuto gravare, almeno in parte, anche su Controparte_3
si è costituita in giudizio in data 9 febbraio 2024, proponendo appello incidentale
[...] avverso entrambi i capi della sentenza: sia quello relativo alla ripartizione delle spese (per chiedere la modifica della condanna, ritenuta non dovuta), sia quello di merito con cui era stata accolta l'opposizione del sig. . Orbene, a tale riguardo, va rilevato che l'appello CP_2 incidentale proposto da risulta inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto il capo CP_3 di merito della sentenza, che ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiarando l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata. , parte pienamente costituita in CP_3 primo grado, aveva autonoma e diretta legittimazione ed interesse a impugnarlo sin dalla pubblicazione della sentenza, e tuttavia ha omesso di farlo nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., atteso che la proposizione dell'appello incidentale è stata effettuata solo in data 9 febbraio 2024, oltre il termine semestrale (scaduto il 19 gennaio 2024), senza che possa riconoscersi in tal caso alcuna efficacia alla sospensione dei termini nel periodo feriale, inapplicabile ai giudizi di opposizione all'esecuzione. A nulla rileva che l'impugnazione sia stata proposta in via incidentale, poiché, come affermato da costante giurisprudenza, la possibilità di impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 334 c.p.c. riguarda esclusivamente l'impugnazione c.d. "in senso stretto", ossia quella proposta dalla parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale, e non quella diretta contro un capo autonomo di sentenza sul quale l'impugnazione principale non incide. Nel caso in esame,
l'appello principale ha ad oggetto esclusivamente il capo relativo alle spese di lite, sicché
l'interesse di a impugnare il capo di merito non nasce “per effetto” dell'altrui CP_3 impugnazione, ma preesisteva autonomamente sin dalla pubblicazione della sentenza.
Pertanto, l'appello incidentale risulta irricevibile nella parte in cui è volto a censurare il capo della sentenza che ha accolto l'opposizione.
Diversamente deve concludersi per quanto concerne il capo della sentenza relativo alle spese di lite, rispetto al quale è effettivamente parte “contro” la quale è stato Controparte_3 proposto l'appello principale da ai sensi dell'art. 334, comma 1, c.p.c.. L' CP_8 [...]
, infatti, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui essa Controparte_7
pag. 14/16 ha disposto l'integrale condanna alle spese in proprio, deducendo che la responsabilità dell'attivazione del contenzioso sarebbe imputabile a . Di conseguenza, si è CP_3 instaurato un contraddittorio tra e proprio su questo capo della decisione, e CP_8 CP_3
l'interesse di ad impugnarlo è sorto solo in conseguenza dell'impugnazione CP_3 principale altrui. Ne consegue che l'appello incidentale è in parte qua ammissibile, ancorché proposto oltre il termine ordinario, giacché pienamente riconducibile all'ambito dell'art. 334
c.p.c..
In conclusione, l'appello incidentale proposto da risulta ammissibile nella Controparte_3 parte in cui concerne il capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese di lite, inammissibile nella parte in cui concerne il capo di merito recante l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., su cui si è formato il giudicato interno.
Da ciò la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_3 con riferimento al capo di merito della sentenza impugnata, mentre per la questione della liquidazione delle spese essa resta assorbita dalla identità di posizione in relazione al , CP_2 non specificatamente soggetto di atto esecutivo in qualità di ex socio a responsabilità illimitata di una società estinta.
Ai fini della liquidazione delle spese legali in favore dell'appellato vittorioso CP_2
si applicano i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dei
[...] seguenti elementi: la causa va collocata nello scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed
€ 260.000,00, essendo l'importo iscritto a ruolo pari a € 128.384,29, come dichiarato dallo stesso appellato e risultante dagli atti processuali (corrispondente al valore della cartella impugnata); la controversia ha richiesto la completa trattazione in tutte le quattro fasi tipiche del giudizio di merito: studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria (seppur documentale), fase decisoria, inclusa la discussione. L'appello va parzialmente accolto, e pertanto le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_3 di Salerno n. 3383/23, pronunciata il 19/07/23, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
pag. 15/16 I. Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per Controparte_7
l'effetto in riforma parziale della sentenza n. 3383/2023 condanna Controparte_7
e al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di
[...] CP_3
, che liquida in euro 7.052,00 compenso difensore oltre iva e cnap come Controparte_2
e per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario;
II. Rigetta l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile ed Controparte_3 infondato;
III. Condanna ed , a pagare le spese del grado, in Controparte_7 CP_3 favore di , che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi, compensa le restanti spese;
IV. Dà atto che non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/20023) per il versamento da parte della sola Controparte_7
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
[...] per la stessa impugnazione, se dovuto;
V. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9 / 12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1101/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1101/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3383/23, pronunciata il 19/07/23, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 6854/2019 R.G., non notificata;
TRA
(quale successore a titolo universale nei Parte_1 rapporti giuridici e processuali delle società del , in persona del suo Controparte_1 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al presente atto, dall'avv. Antonio Sannino del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto, n.36;
-Appellante principale
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in allegato alla comparsa di Controparte_2 costituzione, dall'Avv. Ciro Annunziata, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Ottaviano (NA) al Viale Elena, 12;
-Appellato
E
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione,
1 dall'Avv. Prof. Alfredo Contieri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv Paolo
Rinaldi, sito in Salerno alla Via A. Pirro;
-Appellato-Appellante incidentale
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 3383/23, pronunciata il 19/07/23, nella causa in primo grado iscritta al nr. 6854/2019 R.G. (impugnazione di cartella esattoriale).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec per gli appellati presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 31/10/2023, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 3383/23 resa dal
Tribunale di Salerno, che ha definito la causa iscritta al n. 6854/2019 R.G., con la quale così
è stato deciso: “dichiara l'illegittimità della cartella esattoriale n. - 36000, odiernamente opposta, laddove si consideri emessa, oltrechè nei confronti della società “Eventour sas”, altresì nei confronti di CP_2
quale “coobbligato in solido”. Condanna parte convenuta-Ader a pagare in favore dell'odierna
[...] parte attorea, nonché di parte convenuta-Invitalia le spese del presente giudizio, che liquida Controparte_2 in euro 18.333,90, oltre oneri accessori come per legge, con imputazione per il 60% in favore di CP_2
e per il restante 40% in favore di , con attribuzione, per quanto di competenza, in favore
[...] CP_3 del difensore di parte attorea, dichiaratosi antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
L'impresa “ , in persona del socio accomandatario gerente Controparte_4 pro tempore, , attore nel giudizio di primo grado, risultava beneficiaria delle Controparte_2 agevolazioni per l'autoimpiego di cui al Titolo II del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, concesse da per l'importo complessivo di euro 128.384,29. Con nota prot. 31466/SPO- Controparte_3
DEL del 23.11.2011, comunicava al sig. , nella sua qualità Controparte_3 Controparte_2 di socio accomandatario gerente pro tempore e legale rappresentante della società Eventour, che, con delibera del medesimo giorno, i contributi concessi erano stati revocati per mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti. A seguito del mancato pagamento spontaneo, ingiungeva alla Controparte_3 società beneficiaria il pagamento della somma di euro 128.384,29, come risultante pag. 2/16 dall'estratto conto relativo alla posizione debitoria. L'ingiunzione, assunta al prot. n.
12224/AMAG del 20.7.2015, veniva notificata alla società Eventour in data 11.8.2015. In data 30.12.2016 la società “Eventour di DO PA & C. s.a.s.” veniva cancellata dal
Registro delle imprese. Al veniva notificata la cartella n. 10020190007673936501, CP_2 quale coobbligato in solido con la società “Eventour C. s.a.s.”, in data Controparte_4
22.5.2019.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto al n. R.G. 6854/2019 Tribunale di
Salerno, proponeva opposizione, deducendo, in via principale, il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione sostanziale rispetto al debito. Esponeva che, nel dettaglio degli addebiti, si fa riferimento al ruolo n. 2019/1188, formato dall'
[...]
, nonché all'ingiunzione n. 78230096026 notificata Controparte_5
l'11.8.2015, relativa a un credito derivante da un finanziamento a fondo perduto ai sensi del d.l. 185/2000, già oggetto della predetta ingiunzione. L'attore invitava i convenuti a dimostrare la titolarità del credito, rappresentando di non avere ricevuto notificazione dell'ingiunzione, né di intimazioni o verbali, e prospettava altresì il dubbio che la cartella non fosse stata notificata alla società Eccepiva l'indeterminatezza dell'addebito e la CP_6 carenza di motivazione della pretesa, richiamando, in particolare: l'asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 6 del d.m. 321/1999; la mancata indicazione della data di consegna del ruolo;
l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione;
la mancata indicazione dell'autorità amministrativa competente per un eventuale riesame dell'atto. Deduceva, infine, l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile idoneo a legittimare la riscossione coattiva.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo che il CP_3
, essendo legale rappresentante e socio accomandatario della soc. Controparte_2
Eventour di DO PA & C., era da considerarsi coobbligato in solido di tale società.
Si costituiva altresì la che eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in quanto assumeva che le doglianze dell'opponente andassero rivolte esclusivamente all'ente impositore e deduceva, inoltre, la infondatezza delle CP_3 eccezioni sulla carenza della cartella impugnata. Con sentenza nr. 3383/23, che ha definito la causa iscritta al n. 6854/2019 R.G., il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale n.
36000, nella parte in cui è stata considerata emessa, oltre che nei confronti della società “Eventour
s.a.s.”, anche nei confronti del sig. quale coobbligato in solido. Ha altresì Controparte_2
pag. 3/16 condannato la parte convenuta – – al pagamento, in favore Parte_1 dell'odierna parte attorea, sig. , nonché della parte convenuta , delle spese Controparte_2 CP_3 del giudizio, liquidate in euro 18.333,90 oltre accessori di legge, con imputazione del 60% in favore del sig. e del restante 40% in favore di , disponendone l'attribuzione, per quanto di CP_2 CP_3 competenza, al difensore della parte attorea, dichiaratosi antistatario. Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante principale censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo
Collegio quanto segue: “annullare la condanna alle spese processuali dell atteso che Parte_1
l'accoglimento della domanda attorea è dipesa da un'attività decisa dall'ente creditore e rientrante nei suoi compiti istituzionali;
2) ridurre, comunque, l'entità delle spese liquidate dalla sentenza di primo grado, perché eccessive, in considerazione della natura della controversia;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' . Parte_1
Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
1. Primo motivo – Contestazione dell'imputazione delle spese e della ricostruzione dei fatti - L'appellante rappresenta che la sentenza impugnata, ponendo le spese processuali a carico della sola risulta incoerente rispetto alla Controparte_7 posizione assunta da , la quale, nel corso del giudizio di primo grado, ha sempre CP_3 rivendicato la scelta di azionare il credito anche nei confronti del , e ha articolato CP_2 puntuali argomentazioni a sostegno di tale opzione. Da ciò l'appellante deduce un vizio di motivazione e violazione di legge.
1.1. Il capo di sentenza impugnato - L'appellante impugna il capo della sentenza che qualifica come “ultronea e illegittima” l'indicazione del quale coobbligato in solido CP_2 riportata nella cartella esattoriale, attribuendone la responsabilità esclusivamente ad CP_8
( ); impugna, altresì, il capo consequenziale che pone Controparte_9 interamente a carico di le spese di lite, ritenendo estranea all'attivazione della CP_8 CP_3 fase esecutiva nei confronti del . CP_2
1.2. Censura sulla ricostruzione dei fatti - L'appellante contesta la ricostruzione svolta dal
Tribunale, osservando che essa è smentita dalle difese di . , infatti: – ha CP_3 CP_3 ricostruito la vicenda delle agevolazioni, della revoca e dell'ingiunzione notificata alla società
Eventour; – ha affermato che il sig. , quale socio accomandatario, risponde CP_2 illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali;
– ha rivendicato il potere di procedere alla riscossione nei confronti del suo patrimonio personale;
– ha sostenuto la regolarità della notifica del titolo esecutivo;
– ha richiamato la cancellazione della società
pag. 4/16 come presupposto per notificare la cartella ai soci illimitatamente responsabili;
– ha confermato la sussistenza del proprio potere di estendere la riscossione anche al . CP_2
Sulla base di tali elementi, l'appellante sostiene che l'estensione della pretesa al socio derivi dall'iniziativa dell'ente creditore, e non da una scelta autonoma di CP_8
A supporto di ciò osserva, inoltre, che: – gran parte della motivazione della sentenza risponda a rilievi sollevati da;
– nonostante ciò, il 40% delle spese sia stato riconosciuto CP_3 proprio a favore di;
– nel giudizio di primo grado abbia contestato nel CP_3 CP_3 merito le eccezioni dell'attore, mentre ha negato sin dall'inizio la propria legittimazione CP_8 processuale. L'appellante conclude che tali elementi rendano inconciliabile la condanna di alle spese con il ruolo sostanziale e processuale svolto da , e chiede la riforma CP_8 CP_3 della sentenza.
2. Secondo motivo – Violazione dell'art. 92 c.p.c. nella imputazione e quantificazione delle spese
2.1. Il capo impugnato - L'appellante impugna il capo della sentenza riguardante: –
l'addebito integrale delle spese ad – la liquidazione in euro 18.333,90 oltre accessori, CP_8 con applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, ritenuti riferibili a tutte le fasi del giudizio e all'esistenza di due parti processuali.
2.2. Violazione di legge e rilevanza - L'appellante osserva che il criterio generale in materia di spese processuali prevede l'imputazione al soggetto ritenuto responsabile dell'attività censurata. Poiché ha rivendicato il proprio potere di estendere la riscossione al CP_3
e ha fornito gli argomenti a fondamento di tale scelta, l'appellante sostiene che le CP_2 spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell'ente creditore. L'appellante ritiene inoltre che la quantificazione operata dal Tribunale sia eccessiva: – la controversia non presentava caratteri di particolare complessità; – non risultavano profili di urgenza, né contrasti giurisprudenziali rilevanti;
– la decisione verteva unicamente sulla possibilità di estendere al socio la pretesa iscritta a ruolo. In applicazione dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014,
l'appellante sostiene che la liquidazione dovesse essere effettuata mediante riduzione fino al
50% dei parametri medi. Da ciò, deduce che la sentenza violi l'art. 92 c.p.c., sia con riferimento all'individuazione della parte tenuta alle spese, sia con riferimento alla loro quantificazione. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio l'appellato proponendo appello incidentale ed istando come Controparte_3
pag. 5/16 segue: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) Dichiarare l'infondatezza e rigettare nel merito l'appello proposto dall Parte_2 per tutti i motivi ex ante rappresentati in quanto infondati in fatto e in diritto. 2) In riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione proposta dal sig. . In particolare, riformare la sentenza di primo CP_2 grado nella parte in cui ritiene che: il sig. non sia coobligato in solido della Eventour CP_2 Controparte_4
il titolo esecutivo emesso e notificato alla società non costituisca titolo esecutivo anche nei confronti del
[...] socio illimitatamente responsabile;
vi sia stato difetto di notificazione della cartella esattoriale n.
10020190007673936000. 3) Vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Di seguito, si riportano i motivi, le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato-Appellante incidentale.
Primo motivo - L'appellato – appellante incidentale deduce, in via preliminare, che il
Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel ritenere che il socio accomandatario non risponda illimitatamente delle obbligazioni sociali, anche in caso di estinzione della società. Rileva che la sentenza impugnata avrebbe escluso la responsabilità del sig. in CP_2 quanto privo di garanzie personali e non validamente intimato.
Contesta tale ricostruzione, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di cancellazione della società, le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, che ne risponderebbero secondo la natura della responsabilità rivestita durante la vita societaria.
Sottolinea che la responsabilità del socio accomandatario sia illimitata e diretta, e che i debiti sociali, anche dopo l'estinzione della società, non vengano meno, bensì continuino a gravare sui soci illimitatamente responsabili. Cita, infine, giurisprudenza di merito, per confermare che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva del sig.
quale socio accomandatario di società estinta. CP_2
Secondo motivo - L'appellato – appellante incidentale deduce, in via subordinata, che il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso che il titolo esecutivo notificato alla società potesse avere efficacia anche nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile, ritenendo altresì necessaria una notifica in qualità di legale rappresentante e non di coobbligato in solido. Rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica della cartella al socio successivamente all'estinzione della società sarebbe valida, in quanto fondata sul fenomeno successorio ex art. 65, comma 4, DPR n. 600/1973. Osserva che, trattandosi di atto consequenziale a ruolo già formato, la notifica della cartella al socio illimitatamente pag. 6/16 responsabile sarebbe sufficiente. Conclude che il sig. debba considerarsi coobbligato CP_2 in solido e che, pertanto, l'opposizione vada rigettata, con condanna dello stesso alla refusione delle spese del doppio grado.
Terzo motivo - L'appellato – appellante incidentale deduce, in via subordinata, che, anche in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, l'appello principale proposto da debba essere rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto. Rileva che CP_8 CP_8 condannata alla refusione delle spese in primo grado, imputa a il presunto difetto di CP_3 notificazione, sostenendo che la condanna alle spese sarebbe dovuta ricadere su quest'ultima.
Osserva che, fermo quanto già esposto nei motivi precedenti, la responsabilità in ordine alla notificazione della cartella esattoriale spetti esclusivamente all'agente della riscossione, quale soggetto titolare del procedimento notificatorio ai sensi degli artt. 10 e 25 del D.P.R. n.
602/1973. Afferma che , pur essendo legittimata a richiedere la riscossione coattiva, CP_3 non parteciperebbe in alcun modo alla formazione né alla notificazione della cartella, trattandosi di attività riservate ex lege all'esattore, come confermato anche dall'obbligo normativo di indicazione del responsabile del procedimento nella cartella stessa (art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007), la cui omissione ne comporta la nullità. Conclude, pertanto, che le doglianze di risulterebbero infondate, e che l'appello principale vada respinto. CP_8
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio l'appellato CP_2
istando come segue: “Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello così provvedere: Rigettare il
[...] proposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto, confermando, in ogni caso, la sentenza impugnata.
Sulle spese: Con vittoria di spese, e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di avere fatto anticipo”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato, relativamente all'appello principale.
L'appellato deduce che il primo motivo di appello proposto dall' Controparte_7
non investirebbe la sua posizione sostanziale, né conterrebbe censure alla
[...] condanna alle spese in suo favore, essendo stato riconosciuto come parte vittoriosa nel giudizio di primo grado. Afferma che l'appellante si limiterebbe a contestare l'aggravio delle spese posto integralmente a suo carico, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto porre tale condanna anche a carico di quale ente creditore, che l'avrebbe indotta ad Controparte_3 attivare l'azione di riscossione nei confronti del sig. , erroneamente Controparte_2
pag. 7/16 indicato quale coobbligato in solido della Eventour s.a.s.. L'appellato osserva che il Tribunale, applicando il principio della “ragione più liquida”, ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni e ha fondato la decisione sull'accertamento che la cartella impugnata risulti intestata unicamente alla società , indicata in Controparte_10 grassetto quale unico destinatario. Evidenzia che la menzione del quale coobbligato CP_2 compare soltanto nel frontespizio, privo di efficacia intimante, e non è riportata nella parte dedicata al ruolo, così da non poter produrre effetti precettivi nei suoi confronti. Deduce che tale erronea indicazione debba essere ricondotta esclusivamente all'attività materiale dell' , che avrebbe formato e notificato la cartella, e che Controparte_7 pertanto il primo giudice avrebbe correttamente posto le spese del giudizio a carico esclusivo dell'esattore. Conclude che, per tali ragioni, la decisione impugnata non sia censurabile.
L'appellato constata che, con il secondo motivo di appello, l Controparte_7
ribadisce quanto già sostenuto con il primo motivo, lamentando che il Giudice
[...] di primo grado avrebbe errato nel non porre le spese di causa anche a carico di CP_3
la quale, rivendicando la propria competenza ad agire anche nei confronti di
[...] CP_2
avrebbe sollecitato l'intervento dell'esattore, che si sarebbe limitato a notificare
[...] la cartella nel suo interesse. Rileva che tale doglianza non coinvolge i suoi interessi, non essendo contestato il suo diritto al rimborso delle spese quale parte vittoriosa, e si limita a una diversa imputazione soggettiva dell'onere delle stesse tra i convenuti.
Quanto alla seconda parte del motivo, relativa alla liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai parametri medi del D.M. n. 55/2014, l'appellato deduce che la censura sarebbe manifestamente infondata, poiché il Giudice di primo grado si sarebbe attenuto al criterio legale, che prevede l'applicazione dei valori medi salvo ricorrano specifici motivi, da indicare puntualmente, che giustifichino una riduzione. Sottolinea che nel caso di specie tali motivi non sarebbero stati riscontrati, né in fatto né in diritto, e che comunque il Tribunale avrebbe già operato una riduzione significativa, attribuendogli solo il 60% dell'importo liquidato, pari a euro 18.333,90, con un abbattimento effettivo del 40%. Rammenta infine che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la determinazione dei compensi da porre a carico della parte soccombente rientra nel potere discrezionale del giudice e, se effettuata entro i limiti tariffari (minimo–massimo), non richiede motivazione pag. 8/16 specifica e non è censurabile in sede di legittimità. Conclude, pertanto, che neppure sotto questo profilo la sentenza impugnata sarebbe suscettibile di riforma.
Di seguito, si illustrano le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato, relativamente all'appello incidentale.
L'appellato deduce che l'appello incidentale di sia inammissibile, in quanto proposto CP_3 oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza (19 luglio 2023), e non dipendente dall'appello principale promosso da che ha riguardato solo il capo CP_8 sulle spese. Trattandosi di impugnazione autonoma, avrebbe dovuto proporre CP_3 appello nei termini di legge. Aggiunge che l'appello incidentale è comunque inammissibile per mancata impugnazione del capo motivazionale che ha sorretto la declaratoria di illegittimità della cartella: il giudice ha infatti ritenuto che la cartella fosse intestata esclusivamente alla società estinta, e che il riferimento al fosse privo di efficacia CP_2 precettiva in proprio.
Nel merito, rileva che l'appello incidentale sarebbe infondato, poiché stessa CP_3 riconosce che egli non è coobbligato, ma – al più – successore della società, e in tale veste sarebbe stato necessario un titolo esecutivo autonomo e motivato nei suoi confronti. La cartella, invece, non è mai stata preceduta dalla notifica dell'ingiunzione a in proprio, CP_2 né conterrebbe motivazione sufficiente.
Inoltre, evidenzia che l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo impedisce la verifica degli interessi, compromette la trasparenza della pretesa e determina la nullità della cartella. La mancata motivazione, la genericità dell'addebito e l'assenza di atti prodromici regolarmente notificati comprometterebbero la validità del titolo.
Quanto alle spese di lite, l'appellato ritiene corretta la condanna esclusiva di CP_8 responsabile della notificazione dell'atto impugnato, mentre non avrebbe mai agito CP_3 nei confronti di , e dunque non avrebbe cagionato il contenzioso. CP_2
Chiede pertanto che: l'appello incidentale sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
sia confermata la declaratoria di illegittimità della cartella;
sia rigettato l'appello principale di sia confermata la condanna alle spese a carico di come da sentenza CP_8 CP_8 impugnata. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell'8.02.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 07.03.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti pag. 9/16 costituite. Con provvedimento n. cronol. 586/2024 del 14/03/2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato all'udienza collegiale del 16.05.2024. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 07.05.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 06.06.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 13.06.2024, il Consigliere
Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn.
1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell'8.05.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 05.06.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 19.06.2025, il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 13.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c.
2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del
Consigliere Istruttore del 16.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 13.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'Appellante in via principale censura la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 3383/23, pronunciata il 19/07/23, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr.
6854/2019 R.G., con la quale si è dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale n. 36000, nella parte in cui è stata considerata emessa, oltre che nei confronti della società “Eventour
s.a.s.”, anche nei confronti del quale coobbligato in solido, sotto il profilo Controparte_2 della ripartizione delle spese di giudizio;
da parte propria, l'Appellante in via incidentale propone impugnativa avverso suddetto provvedimento nel merito della statuizione, ed, in via subordinata, sotto il profilo della ripartizione delle spese di giudizio.
SULL'APPELLO IN VIA PRINCIPALE
1. Primo motivo: Contestazione dell'imputazione delle spese e della ricostruzione dei fatti - Va rigettato il primo motivo di gravame proposto da Controparte_7
, con cui si contesta la dichiarazione di illegittimità della cartella esattoriale
[...]
pag. 10/16 impugnata, per asserita erroneità della statuizione di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva dell'opponente. Il giudice di prime cure ha fondato la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del sulla base di una ricostruzione documentale e CP_2 formale dell'atto impugnato, dalla quale emerge con evidenza l'insussistenza di una valida intimazione nei suoi confronti in proprio. Tale motivazione merita condivisione. Dalla lettura della cartella esattoriale impugnata risulta, in particolare, che: l'atto è formalmente intestato unicamente alla società ”; l'indicazione Controparte_11 del quale “coobbligato in solido” figura esclusivamente nel frontespizio, in una CP_2 formula isolata e non riprodotta né nella parte descrittiva del ruolo, né nel dettaglio dei debitori riportato nell'atto; l'ingiunzione di pagamento, da considerarsi atto prodromico, è stata notificata unicamente alla società e mai al in proprio, né risulta in essa alcun CP_2 riferimento al medesimo come soggetto obbligato personalmente;
il ha agito nei CP_2 rapporti contrattuali con esclusivamente quale legale rappresentante della società, CP_3 non risultando la prestazione di alcuna garanzia personale né l'assunzione di obbligazioni dirette. Orbene, è principio consolidato che la cartella di pagamento – quale atto esecutivo ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 – debba rivestire chiari requisiti di forma e contenuto, idonei a fondare una legittima intimazione al pagamento, anche sotto il profilo soggettivo. Essa deve indicare in modo inequivoco il debitore, riportare il titolo esecutivo su cui si fonda e consentire al destinatario l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Nel caso di specie, l'atto risulta intestato esclusivamente alla società, e nessun elemento in esso contenuto può essere utilmente valorizzato al fine di estendere l'efficacia esecutiva nei confronti del in proprio. L'unica menzione, isolata e priva di contestualizzazione giuridica, CP_2 contenuta nel frontespizio, appare inidonea ad attribuire validamente la qualità di debitore esecutato al socio. È vero che la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che, in caso di estinzione della società di persone, i debiti sociali si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità vigente “pendente societate”; tuttavia, tale trasferimento non prescinde dalla regolarità formale dell'azione esecutiva promossa nei loro confronti, la quale deve fondarsi su un atto idoneo sotto il profilo contenutistico e notificatorio: è valida una cartella di pagamento rivolta al socio illimitatamente responsabile solo qualora dalla lettura dell'atto emerga in modo chiaro la volontà dell'ente creditore di agire nei confronti del socio in proprio, e non solo quale rappresentante legale della società.
pag. 11/16 Nel caso in esame, nulla di tutto ciò ricorre, atteso che la cartella impugnata: non è mai stata notificata al in qualità di successore o coobbligato in proprio;
non reca indicazioni, CP_2 né nel ruolo, né nella motivazione, che giustifichino la sua diretta riferibilità al medesimo;
non esplicita alcun fondamento giuridico dell'estensione soggettiva della pretesa;
non consente, pertanto, di ritenere perfezionata una valida intimazione nei suoi confronti.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi corretta e condivisibile la valutazione svolta dal giudice di primo grado, secondo cui la cartella non è idonea a fondare alcuna legittima pretesa esecutiva nei confronti del sig. in proprio. L'azione esecutiva così intrapresa risulta, CP_2 dunque, viziata da difetto di legittimazione passiva e ciò comporta il rigetto del primo motivo di appello proposto da CP_8
Secondo motivo – Violazione dell'art. 92 c.p.c. nella imputazione e quantificazione delle spese - Il secondo motivo di appello proposto da Controparte_7
è fondato. Con esso l'appellante contesta la statuizione del primo giudice che ha posto interamente a suo carico le spese del giudizio, ivi comprese quelle liquidate in favore di affermando che la responsabilità in ordine all'attivazione dell'azione esecutiva Controparte_3
– risultata poi infondata – dovrebbe ricadere sull'ente creditore, in quanto unico beneficiario della riscossione. La doglianza merita accoglimento, come di seguito specificato.
Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese segue la soccombenza. Nel caso di specie, l'azione esecutiva promossa nei confronti del è CP_2 stata ritenuta illegittima per carenza di legittimazione passiva;
la cartella esattoriale è stata emessa e notificata dall , la quale ha operato quale Controparte_7 soggetto esecutore del procedimento coattivo. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n.
602/1973, il servizio di riscossione è affidato all'agente della riscossione, il quale, a norma dell'art. 25 dello stesso decreto, provvede alla formazione, sottoscrizione e notificazione delle cartelle di pagamento. Ne consegue che è su di esso che gravano anche le responsabilità connesse a eventuali irregolarità nella formazione o nella notificazione dell'atto esecutivo.
Nel caso in esame, infatti, la cartella esattoriale: è stata emessa nei confronti della sola società
“ ”; è stata notificata in modo irrituale Controparte_11 al , in proprio, senza alcun valido titolo esecutivo nei suoi confronti;
reca CP_2 un'indicazione non giustificata nel frontespizio del nominativo del come coobbligato CP_2 in solido, senza supporto, né documentale, né giuridico. Tale condotta è da ascrivere sia all'
pag. 12/16 che ha agito quale autonomo soggetto titolare del potere – e dell'onere – di corretta CP_8 formazione e notificazione dell'atto, sia all' che ha svolto nel giudizio il ruolo Controparte_3 di creditore, ha determinato la notificazione della cartella in modo diretto al in CP_2 proprio, tanto è vero che anche in appello insiste per l'affermazione della diretta e immediata estensione della cartella notificata anche al socio a responsabilità illimitata di una società estinta, tuttavia non indicato come tale ed in tale qualità del titolo esecutivo. Pertanto, entrambi sono collocabili sulla medesima situazione sostanziale ed entrambi vanno condannati al pagamento delle spese di lite del primo grado. In merito alla quantificazione delle spese, risulta non corretta la liquidazione operata dal Tribunale, che ha applicato i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014. La causa è stata correttamente inquadrata nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, in quanto il valore della cartella impugnata è pari a €
128.384,29. L'aumento delle spese ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 è stato applicato unicamente a carico di in considerazione della pluralità di parti presenti in giudizio CP_8
(attore e due convenuti), con esclusione di , che è stata ritenuta estranea all'erronea CP_3 attivazione dell'esecuzione contro . Tuttavia, considerata la natura della controversia, CP_2
e la non particolare complessità della stessa, unitamente alle attività difensive svolte e considerata la posizione sostanzialmente identica della , anche l'aumento non ha CP_3 ragion d'essere, come la liquidazione delle spese in misura superiore ai minimi tabellari.
Pertanto, il secondo motivo di appello principale deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, determinando la somma da porre a carico di CP_8
e , in solido tra loro, in euro 7.052,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali. CP_3
SULL'APPELLO IN VIA INCIDENTALE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da sollevata dall'appellato , in quanto tardivamente Controparte_3 CP_2 formulato rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata, pubblicata in data 19 luglio 2023, contiene due distinti capi decisori: con il primo, il Tribunale ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. da , dichiarando l'illegittimità della cartella esattoriale n. -36000; con il Controparte_2 secondo, ha condannato l' al pagamento delle spese di Controparte_7 lite, liquidate a favore sia dell'attore opponente che dell'Ente creditore CP_2 Controparte_3
pag. 13/16 A fronte di tale decisione, l' ha proposto tempestivo Controparte_7 appello principale in data 14 dicembre 2023, limitatamente al capo concernente la condanna alle spese, dolendosi della sua integrale imputazione in proprio, e sostenendo che le stesse avrebbero dovuto gravare, almeno in parte, anche su Controparte_3
si è costituita in giudizio in data 9 febbraio 2024, proponendo appello incidentale
[...] avverso entrambi i capi della sentenza: sia quello relativo alla ripartizione delle spese (per chiedere la modifica della condanna, ritenuta non dovuta), sia quello di merito con cui era stata accolta l'opposizione del sig. . Orbene, a tale riguardo, va rilevato che l'appello CP_2 incidentale proposto da risulta inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto il capo CP_3 di merito della sentenza, che ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiarando l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata. , parte pienamente costituita in CP_3 primo grado, aveva autonoma e diretta legittimazione ed interesse a impugnarlo sin dalla pubblicazione della sentenza, e tuttavia ha omesso di farlo nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., atteso che la proposizione dell'appello incidentale è stata effettuata solo in data 9 febbraio 2024, oltre il termine semestrale (scaduto il 19 gennaio 2024), senza che possa riconoscersi in tal caso alcuna efficacia alla sospensione dei termini nel periodo feriale, inapplicabile ai giudizi di opposizione all'esecuzione. A nulla rileva che l'impugnazione sia stata proposta in via incidentale, poiché, come affermato da costante giurisprudenza, la possibilità di impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 334 c.p.c. riguarda esclusivamente l'impugnazione c.d. "in senso stretto", ossia quella proposta dalla parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale, e non quella diretta contro un capo autonomo di sentenza sul quale l'impugnazione principale non incide. Nel caso in esame,
l'appello principale ha ad oggetto esclusivamente il capo relativo alle spese di lite, sicché
l'interesse di a impugnare il capo di merito non nasce “per effetto” dell'altrui CP_3 impugnazione, ma preesisteva autonomamente sin dalla pubblicazione della sentenza.
Pertanto, l'appello incidentale risulta irricevibile nella parte in cui è volto a censurare il capo della sentenza che ha accolto l'opposizione.
Diversamente deve concludersi per quanto concerne il capo della sentenza relativo alle spese di lite, rispetto al quale è effettivamente parte “contro” la quale è stato Controparte_3 proposto l'appello principale da ai sensi dell'art. 334, comma 1, c.p.c.. L' CP_8 [...]
, infatti, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui essa Controparte_7
pag. 14/16 ha disposto l'integrale condanna alle spese in proprio, deducendo che la responsabilità dell'attivazione del contenzioso sarebbe imputabile a . Di conseguenza, si è CP_3 instaurato un contraddittorio tra e proprio su questo capo della decisione, e CP_8 CP_3
l'interesse di ad impugnarlo è sorto solo in conseguenza dell'impugnazione CP_3 principale altrui. Ne consegue che l'appello incidentale è in parte qua ammissibile, ancorché proposto oltre il termine ordinario, giacché pienamente riconducibile all'ambito dell'art. 334
c.p.c..
In conclusione, l'appello incidentale proposto da risulta ammissibile nella Controparte_3 parte in cui concerne il capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese di lite, inammissibile nella parte in cui concerne il capo di merito recante l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., su cui si è formato il giudicato interno.
Da ciò la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_3 con riferimento al capo di merito della sentenza impugnata, mentre per la questione della liquidazione delle spese essa resta assorbita dalla identità di posizione in relazione al , CP_2 non specificatamente soggetto di atto esecutivo in qualità di ex socio a responsabilità illimitata di una società estinta.
Ai fini della liquidazione delle spese legali in favore dell'appellato vittorioso CP_2
si applicano i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dei
[...] seguenti elementi: la causa va collocata nello scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed
€ 260.000,00, essendo l'importo iscritto a ruolo pari a € 128.384,29, come dichiarato dallo stesso appellato e risultante dagli atti processuali (corrispondente al valore della cartella impugnata); la controversia ha richiesto la completa trattazione in tutte le quattro fasi tipiche del giudizio di merito: studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria (seppur documentale), fase decisoria, inclusa la discussione. L'appello va parzialmente accolto, e pertanto le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_3 di Salerno n. 3383/23, pronunciata il 19/07/23, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
pag. 15/16 I. Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per Controparte_7
l'effetto in riforma parziale della sentenza n. 3383/2023 condanna Controparte_7
e al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di
[...] CP_3
, che liquida in euro 7.052,00 compenso difensore oltre iva e cnap come Controparte_2
e per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario;
II. Rigetta l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile ed Controparte_3 infondato;
III. Condanna ed , a pagare le spese del grado, in Controparte_7 CP_3 favore di , che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi, compensa le restanti spese;
IV. Dà atto che non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/20023) per il versamento da parte della sola Controparte_7
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
[...] per la stessa impugnazione, se dovuto;
V. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9 / 12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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