Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 795.
(Espropriazione).
Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
(Espropriazione).
Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Commentari • 3
- 1. Cassazione civile n. 19305/2013https://www.brocardi.it/ · 32.03081
(massima n. 1) In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 21/08/2013, n. 19305Provvedimento: […] ma avrebbe dovuto tout court designare il giudice del procedimento, ex art. 484 cod. proc. civ., ovvero disporre con decreto, ex art. 795 cod. proc. civ., che si procedesse a norma degli artt. 567 e segg. cod. proc. civ.. […] fa tracimare il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente in un processo esecutivo, tanto vero che il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. cod. proc. civ. (art. 795 cod. proc. civ.).Leggi di più...
- esclusione·
- fondamento·
- decisione del tribunale·
- ammissibilità·
- istanza creditoria ex art. 2891 cod. civ·
- ricorso straordinario per cassazione·
- cause di prelazione·
- responsabilità patrimoniale·
- ipoteca·
- liberazione dei beni delle ipoteche (purgazione)