Articolo 795 del Codice di procedura civile
Articolo 752Articolo 759
Versione
21 aprile 1942
Art. 795.
(Espropriazione).

Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.

Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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