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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6932/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 6932/2017 promossa da:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Carmelo Cozzolino, presso il cui studio in San Parte_1
RO IA (Na) alla piazza Margherita, n.48 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio in Caivano (NA) alla via Braucci, n. 23, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-appellata
nonché
Controparte_2
- appellato contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 13 marzo 2025
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 712/2017 con la Parte_1
quale il Giudice di Pace di Marigliano ha rigettato la domanda proposta nei confronti di
[...]
e della (già per il risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3 Controparte_4
riportati in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 16.01.2009, alle ore 08.15 circa, in San
Giuseppe IA (Na), alla Via Zabatta, avvenuto tra la Citroen Saxo tg. AY942RD, di proprietà
del ed assicurata con la sulla quale la attrice viaggiava in qualità di CP_2 Controparte_3
trasportata, e la autovettura Fiat 500, tg. DP865AH, di proprietà di . Controparte_5
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ( già ed ha eccepito Controparte_1 Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'
infondatezza dello stesso, concludendo per il rigetto del gravame con vittoria di spese del doppio grado.
Non si è costituito in giudizio l' appellato e, pertanto, ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
La causa, pervenuta alla cognizione della scrivente in data 10 maggio 2018, veniva assegnata in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dato atto che manca, in atti, la produzione della parte appellante.
Questa circostanza non impedisce la decisione del giudizio tenuto conto che la mancanza del fascicolo non dipende dal suo smarrimento, bensì dal ritiro effettuato dalla parte, come si evince dal verbale del
21 marzo 2019, a margine del quale l'appellante ha apposto la propria sigla, come da prassi consolidata dell'ufficio; pertanto, il difensore ha ritirato la propria produzione e non l'ha depositata nuovamente nel pagina 2 di 7 termine per il deposito della comparsa conclusionale (termine ultimo per la restituzione della produzione, per espressa previsione dell' art. 169 c.p.c.).
La giurisprudenza consolidata afferma che la decisione della causa, in questi casi, vada presa allo stato degli atti, in assenza della produzione di parte. Ed infatti, l'art. 169 c.p.c. dispone che “ciascuna parte
può ottenere dal Giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte
ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma
dell'articolo 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa
conclusionale”.
Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio
dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di
alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri
eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere
la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte
dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della
parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o
disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della
mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo
esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10224/2017).
Ed infatti “il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il
proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o
reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie
attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per
pagina 3 di 7 consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la
controversia allo stato degli atti” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10741/2015)
La decisione va, pertanto, presa allo stato degli atti.
Ebbene, alla mancanza della produzione dell'appellante consegue l'assenza in atti della copia integrale della sentenza impugnata, essendo presente nel fascicolo di primo grado solo una copia parziale della stessa (che consta unicamente dell' ultima pagina, contenente il dispositivo di rigetto).
In casi simili è stato precisato che l'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto invece dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva a tale scopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. n. 27536/2013).
L'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo pertanto, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco pagina 4 di 7 dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes
decidendi" (in tal senso Cass. Sez. 2, sent. n. 238/2010).
Nel caso in esame, l'assenza della copia integrale della sentenza non consente di evincere in modo completo il ragionamento logico-giuridico utilizzato dal gdp per la decisione e, di conseguenza, il fondamento delle doglianze dell'appellante.
A ciò si aggiunga che la mancanza del fascicolo di parte appellante non consente in alcun modo di valutare la fondatezza della domanda proposta;
nel fascicolo di ufficio risultano prodotte la sole copie degli scritti difensivi di parte non depositati telematicamente (atto di appello), secondo quanto dispone l'art. 73 disp. att. c.p.c., mancando, viceversa, tanto la sentenza impugnata quanto i documenti prodotti dalla parte a sostegno della propria domanda, ed esaminati dal giudice di primo grado per valutarne la fondatezza.
Ciò posto, va altresì ricordato che secondo orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità
“l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più,
nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della
causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza
impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta
nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i
documenti sui quali egli basa il proprio gravame” (Cass. n. 23658 del 10.10.2017; da ultimo, Corte di
Cass., sent. n. 40606 del 2021; cfr. anche Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005; id.
Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 28/08/2007; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6018 del 15/03/2011; id. Sez. L,
Sentenza n. 1462 del 22/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
pagina 5 di 7 Nella fattispecie, occorre darsi atto che dalla mancanza della produzione di parte deriva la totale impossibilità di verificare, da parte del giudice dell'appello, gli elementi probatori prodotti in primo grado a sostegno della domanda (mancando il fascicolo di parte del primo grado di giudizio); pertanto,
costituendo onere dell'appellante produrre la documentazione necessaria al fine di consentire la valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della fondatezza delle proprie doglianze, dalla mancanza in atti dei documenti prodotti in primo grado consegue il rigetto dell' appello, non essendo possibile verificare la dedotta erroneità delle valutazioni compiute dal giudice di prime cure sulla scorta degli elementi probatori in atti (riconducibili unicamente alle deposizioni testimoniali rese nel primo grado).
Pertanto, per i motivi sin qui espressi – che assorbono ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti
- l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la ridotta complessità.
Si da' atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida ai pagina 6 di 7 sensi del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. 147/2022) in euro 2.540,00 per compensi professionali,
oltre il rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e Cpa come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellato contumace;
Controparte_2
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11797 del 09/06/2016).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 6932/2017 promossa da:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Carmelo Cozzolino, presso il cui studio in San Parte_1
RO IA (Na) alla piazza Margherita, n.48 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio in Caivano (NA) alla via Braucci, n. 23, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-appellata
nonché
Controparte_2
- appellato contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 13 marzo 2025
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 712/2017 con la Parte_1
quale il Giudice di Pace di Marigliano ha rigettato la domanda proposta nei confronti di
[...]
e della (già per il risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3 Controparte_4
riportati in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 16.01.2009, alle ore 08.15 circa, in San
Giuseppe IA (Na), alla Via Zabatta, avvenuto tra la Citroen Saxo tg. AY942RD, di proprietà
del ed assicurata con la sulla quale la attrice viaggiava in qualità di CP_2 Controparte_3
trasportata, e la autovettura Fiat 500, tg. DP865AH, di proprietà di . Controparte_5
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ( già ed ha eccepito Controparte_1 Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'
infondatezza dello stesso, concludendo per il rigetto del gravame con vittoria di spese del doppio grado.
Non si è costituito in giudizio l' appellato e, pertanto, ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
La causa, pervenuta alla cognizione della scrivente in data 10 maggio 2018, veniva assegnata in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dato atto che manca, in atti, la produzione della parte appellante.
Questa circostanza non impedisce la decisione del giudizio tenuto conto che la mancanza del fascicolo non dipende dal suo smarrimento, bensì dal ritiro effettuato dalla parte, come si evince dal verbale del
21 marzo 2019, a margine del quale l'appellante ha apposto la propria sigla, come da prassi consolidata dell'ufficio; pertanto, il difensore ha ritirato la propria produzione e non l'ha depositata nuovamente nel pagina 2 di 7 termine per il deposito della comparsa conclusionale (termine ultimo per la restituzione della produzione, per espressa previsione dell' art. 169 c.p.c.).
La giurisprudenza consolidata afferma che la decisione della causa, in questi casi, vada presa allo stato degli atti, in assenza della produzione di parte. Ed infatti, l'art. 169 c.p.c. dispone che “ciascuna parte
può ottenere dal Giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte
ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma
dell'articolo 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa
conclusionale”.
Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio
dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di
alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri
eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere
la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte
dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della
parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o
disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della
mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo
esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10224/2017).
Ed infatti “il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il
proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o
reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie
attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per
pagina 3 di 7 consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la
controversia allo stato degli atti” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10741/2015)
La decisione va, pertanto, presa allo stato degli atti.
Ebbene, alla mancanza della produzione dell'appellante consegue l'assenza in atti della copia integrale della sentenza impugnata, essendo presente nel fascicolo di primo grado solo una copia parziale della stessa (che consta unicamente dell' ultima pagina, contenente il dispositivo di rigetto).
In casi simili è stato precisato che l'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto invece dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva a tale scopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. n. 27536/2013).
L'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo pertanto, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco pagina 4 di 7 dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes
decidendi" (in tal senso Cass. Sez. 2, sent. n. 238/2010).
Nel caso in esame, l'assenza della copia integrale della sentenza non consente di evincere in modo completo il ragionamento logico-giuridico utilizzato dal gdp per la decisione e, di conseguenza, il fondamento delle doglianze dell'appellante.
A ciò si aggiunga che la mancanza del fascicolo di parte appellante non consente in alcun modo di valutare la fondatezza della domanda proposta;
nel fascicolo di ufficio risultano prodotte la sole copie degli scritti difensivi di parte non depositati telematicamente (atto di appello), secondo quanto dispone l'art. 73 disp. att. c.p.c., mancando, viceversa, tanto la sentenza impugnata quanto i documenti prodotti dalla parte a sostegno della propria domanda, ed esaminati dal giudice di primo grado per valutarne la fondatezza.
Ciò posto, va altresì ricordato che secondo orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità
“l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più,
nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della
causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza
impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta
nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i
documenti sui quali egli basa il proprio gravame” (Cass. n. 23658 del 10.10.2017; da ultimo, Corte di
Cass., sent. n. 40606 del 2021; cfr. anche Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005; id.
Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 28/08/2007; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6018 del 15/03/2011; id. Sez. L,
Sentenza n. 1462 del 22/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
pagina 5 di 7 Nella fattispecie, occorre darsi atto che dalla mancanza della produzione di parte deriva la totale impossibilità di verificare, da parte del giudice dell'appello, gli elementi probatori prodotti in primo grado a sostegno della domanda (mancando il fascicolo di parte del primo grado di giudizio); pertanto,
costituendo onere dell'appellante produrre la documentazione necessaria al fine di consentire la valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della fondatezza delle proprie doglianze, dalla mancanza in atti dei documenti prodotti in primo grado consegue il rigetto dell' appello, non essendo possibile verificare la dedotta erroneità delle valutazioni compiute dal giudice di prime cure sulla scorta degli elementi probatori in atti (riconducibili unicamente alle deposizioni testimoniali rese nel primo grado).
Pertanto, per i motivi sin qui espressi – che assorbono ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti
- l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la ridotta complessità.
Si da' atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida ai pagina 6 di 7 sensi del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. 147/2022) in euro 2.540,00 per compensi professionali,
oltre il rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e Cpa come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellato contumace;
Controparte_2
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11797 del 09/06/2016).