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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 899/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7835/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029246929000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), appresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1 - PEC: Email_1 ), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria – previa rituale notifica a AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e REGIONE CALABRIA – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420240029246929000, notificata il 7 ottobre 2024, con la quale gli era stato fatto precetto di versamento della somma di € 379,05 relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2021.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto un unico motivo: l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione assumendo la propria carenza di legittimazione a contraddire vesso la dedotta questione
Si è costituita anche la Regione Calabria;
ha analiticamente controdedotto ed ha fatto rilevare la notifica della cartella non postulava alcun atto prodromico alla luce della previsione della Legge. Reg. Calabria n.
56/2023.
Parte ricorrente ha depositato memoria assumendo di essere a cospetto di previsione normativa non applicabile nel caso in esame, avuto riguardo alla entrata in vigore della legge nel 2023 in data successiva alla annualità in contestazione, l'anno 2021.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto richiamare, per ciò che attiene alla valutazione del ricorso, il dettato dell'art. 6 della Legge
Regione Calabria n. 56/20023, che così dispone:
“1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'operatività della norma in questione anche in relazione ai crediti sorti antecedentemente alla sua entrata in vigore non va soggetta al divieto di irretroattività dettato dall'art. 3 delle Legge 212/2000, che a sua volta dispone per quanto di interesse: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. E tanto in ragione del fatto che “le modifiche normative concernenti la fase di accertamento dei tributi trovano applicazione anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti, non ponendosi un problema di retroattività della loro efficacia e di violazione dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000, in quanto detta fase è regolata dalle disposizioni in vigore all'epoca in cui è compiuta la relativa attività e le modifiche in questione non incidono peraltro sull'obbligazione tributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati, ma hanno una valenza solo procedimentale e probatoria” (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 27595 del 30/10/2018).
Né è dato apprezzare la concrea violazione dei parametri di legalità costituzionale della normativa regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa rimessa alle Regioni dall'art. 8 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Ne discende, allora, l'infondatezza del ricorso e il suo rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione e di Regione Calabria, che liquida in euro 150 per compensi professionali per ciascuna.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7835/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029246929000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), appresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1 - PEC: Email_1 ), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria – previa rituale notifica a AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e REGIONE CALABRIA – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420240029246929000, notificata il 7 ottobre 2024, con la quale gli era stato fatto precetto di versamento della somma di € 379,05 relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2021.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto un unico motivo: l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione assumendo la propria carenza di legittimazione a contraddire vesso la dedotta questione
Si è costituita anche la Regione Calabria;
ha analiticamente controdedotto ed ha fatto rilevare la notifica della cartella non postulava alcun atto prodromico alla luce della previsione della Legge. Reg. Calabria n.
56/2023.
Parte ricorrente ha depositato memoria assumendo di essere a cospetto di previsione normativa non applicabile nel caso in esame, avuto riguardo alla entrata in vigore della legge nel 2023 in data successiva alla annualità in contestazione, l'anno 2021.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto richiamare, per ciò che attiene alla valutazione del ricorso, il dettato dell'art. 6 della Legge
Regione Calabria n. 56/20023, che così dispone:
“1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'operatività della norma in questione anche in relazione ai crediti sorti antecedentemente alla sua entrata in vigore non va soggetta al divieto di irretroattività dettato dall'art. 3 delle Legge 212/2000, che a sua volta dispone per quanto di interesse: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. E tanto in ragione del fatto che “le modifiche normative concernenti la fase di accertamento dei tributi trovano applicazione anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti, non ponendosi un problema di retroattività della loro efficacia e di violazione dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000, in quanto detta fase è regolata dalle disposizioni in vigore all'epoca in cui è compiuta la relativa attività e le modifiche in questione non incidono peraltro sull'obbligazione tributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati, ma hanno una valenza solo procedimentale e probatoria” (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 27595 del 30/10/2018).
Né è dato apprezzare la concrea violazione dei parametri di legalità costituzionale della normativa regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa rimessa alle Regioni dall'art. 8 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Ne discende, allora, l'infondatezza del ricorso e il suo rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione e di Regione Calabria, che liquida in euro 150 per compensi professionali per ciascuna.