Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4818/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/04/2024
da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 30/04/2024, i signori consensuale
E hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_1
dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (03/08/2005), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente ed Per_2
1
- rilevato che, in considerazione della raggiunta maggiore età della figlia nelle more del procedimento, al Tribunale è preclusa qualsiasi Per_2
statuizione in punto regime di affidamento e collocamento della ragazza,
nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- dato atto che con sentenza n. 207/2024 dd. 29/07/2024 e pubblicata in
Pers data 02/08/2024 nel procedimento n. 4818/2024 R.G. Cont. Civ.
l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri
[...]
, passata in giudicato il 01.04.2025; Parte_1
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
18.06.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
13.03.2010 nel Comune Villa Santina (UD), con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 1, Parte 2,
Serie A, dell'anno 2010, tra , Parte_1 Parte_1
alle seguenti condizioni:
1) dà atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente, starà con il padre a cui rimane assegnata la casa coniugale con i mobili che la corredano;
2 2) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie
Pers e sostenendo le spese ordinarie relative ad entrambe per il Per_2
tempo in cui le avranno presso di loro;
3) le spese straordinarie relative ad entrambe le figlie sono poste nella misura del 60 % a carico del padre e del 40% a carico della madre e troverà applicazione il Protocollo del Tribunale di Udine, salvo ogni diverso accordo che potrà intervenire tra i coniugi anche con riferimento alle detrazioni e alle deduzioni fiscali;
4) dà atto che l'assegno unico universale (allo stato ammontante ad €
178,00) continuerà ad essere percepito dal padre, anche in considerazione della rata del mutuo della casa coniugale ammontante ad euro 600,00 mensili;
5) dà atto che, in caso di vendita della casa familiare sita a Tolmezzo in
Fraz. Casanova, Via Caufin 100 (contraddistinta al fg. 34 m.n. 69) e dei terreni di pertinenza (contraddistinti al fg. 34 mm.nn. 8 e 14), il signor riconoscerà alla signora la somma di € 50.000,00 in Pt_1 Pt_1
considerazione dell'apporto economico che riconosce la stessa vi ha conferito;
dà atto che il signor si impegna a versare alla moglie Pt_1
l'importo sopra indicato contestualmente alla stipula dell'atto di vendita;
6) dà atto che il signor si impegna, in alternativa, a donare Parte_1
la casa familiare alle due figlie, se queste lo vorranno, con riserva di usufrutto in suo favore ed in ogni caso a cedere in loro favore l'immobile con riserva di usufrutto in suo favore nell'ipotesi in cui dovesse avere altri figli.
7) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Santina (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
3 Udine, li 25.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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