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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 26/05/2025, ore 9:50, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 3484/2022 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Debora Zaccaria in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Emanuele Greco per parte attrice e l'Avv. Fiorentino per i quali concludono come in citazione e in comparsa di Controparte_1
risposta e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
L'Avv. Zaccaria insiste nella CTU e chiede rimettersi la causa sul ruolo e l'Avv.
Fiorentino si oppone alle richieste istruttorie.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:40, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3484/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA 1 nato a [...], il [...] (cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Emanuele Greco C.F._1
( giusta procura in calce all'atto di citazione Email_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_2
sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2 partita i.v.a. , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Sergio Fiorentino ( giusta Email_2
procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale del 06.07.2011 ai rogiti in
Notar di Milano Rep. 28321 Racc. n. 8245 Persona_1
SOCIETA' CONVENUTA
OGGETTO: indennizzo da infortunio
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda spiegata da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
[...]
➢ condanna l'attore alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di lite che vanno liquidate in € 2.540,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha chiesto la Parte_1 condanna della al pagamento della somma di € 6.225,00, Controparte_2
quale indennizzo per le lesioni riportate nel sinistro stradale, verificatosi in Palermo il
07/06/2014, alle ore 00:10 circa, quale trasportato a bordo del motociclo Honda tg.
BD32885, di proprietà e condotto dal sig. , che è stato tamponato Persona_2 dall'autovettura Fiat 500, tg. DW836MD, di proprietà e condotta dalla sig.ra CP_3
che non manteneva la distanza di sicurezza.
[...]
L'attore ha esposto di essere stato risarcito, in via stragiudiziale, da Controparte_4
quale compagnia di assicurazione del responsabile civile.
[...]
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Lo stesso ha precisato di avere stipulato con la società convenuta, in data 30.11.2011, una polizza infortuni professionali ed extra n. 1/635/025/0000904704, “Programma
Oggi per il Domani Danni” riservata alle Forze Armate e al Personale Civile del
Ministero della Difesa e ai rispettivi familiari assicurati, con cui ha pattuito l'applicazione dell'“Opzione 1”, con premio lordo mensile di € 36,25; ha dedotto di avere denunciato l'accaduto, con raccomandata del 24.06.2014, alla Compagnia di assicurazioni per la liquidazione dell'indennizzo e che, aperto il sinistro, la CP_5 ha offerto la somma di € 1.108,00 (I.P. 0%; I.T.T. 15 gg;
spese mediche €
[...]
933,00), accettata in acconto;
ha evidenziato di avere esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, che si è concluso negativamente per la mancata comparizione ed adesione alla procedura della compagnia di assicurazioni convenuta.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 della domanda avversa eccependo la non cumulabilità dell'indennizzo assicurativo con il risarcimento da R.c.a. e, in via subordinata, ha chiesto venisse dichiarato che l'indennizzo relativo ai danni lamentati dall'attore, secondo le condizioni generali della polizza infortuni, era stato quantificato in complessivi € 1.108,00 ed ha contestato, comunque, le pretese risarcitorie attrici in quanto determinate in modo errato.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale dell'attore, la stessa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.03.2023 e, successivamente, rinviata per la medesima attività all'udienza del 26/05/2025.
Procedimento di mediazione
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda attorea, stante l'esperimento, prima dell'instaurazione del presente giudizio (con esito negativo), del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. art. 8 del D.Lgs. N. 28/2010 (cfr. doc. n. 17 allegato alla citazione).
Inammissibilità dell'azione proposta - cumulo tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo
In primo luogo, va evidenziato che l'attore non ha depositato il contratto di assicurazione a riprova della copertura contrattuale al tempo in cui si è verificato il
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Terza Sezione Civile
danno ma solo le Condizioni Generali di Contratto anche se la Compagnia convenuta non ha contestato la valida stipulazione di una polizza.
La linea difensiva della è fondata sulla non cumulabilità Controparte_2 dell'indennizzo assicurativo della polizza in questione con il risarcimento da R.c.a. atteso che l'attore, per il danno da fatto illecito conseguente all'evento occorso in data
07/06/2014, ha percepito un importo superiore a quello che è il danno liquidabile con la polizza infortuni.
Va allora osservato che, nella vicenda in esame, è effettivamente configurabile un duplice rapporto bilaterale, il primo creato dal fatto illecito, permeato dalla disciplina della responsabilità civile, il secondo discendente dal contratto di assicurazione.
Si tratta, dunque, di stabilire se l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per effetto del beneficio collaterale, avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato, cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento.
La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza che ha offerto soluzioni diverse fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che sono intervenute, a composizione del contrasto giurisprudenziale, statuendo che
“Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (cfr. Cass. Sez. Un.
22.5.2018 n. 12565).
Invero, l'indennizzo non può cumularsi col risarcimento per tre ragioni.
La prima è che, se fosse consentito cumulare indennizzo e risarcimento, l'assicurato verrebbe ad avere in teoria un interesse positivo all'avverarsi del sinistro: il che
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trasformerebbe l'assicurazione in una scommessa, noto essendo che il rischio di cui all'art. 1895 c.c. dev'essere la possibilità di avveramento di un evento futuro, incerto, dannoso e non voluto.
Al cumulo dell'indennizzo assicurativo con il risarcimento del danno ostano, in secondo luogo, le norme che disciplinano il risarcimento del danno e, specialmente, il principio di integralità del risarcimento, in virtù del quale il danneggiato non può dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito (cfr. Cass. 11.6.2014 n.13233).
Infatti, né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223
c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904,1909,1910 c.c.).
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario.
È poi ininfluente, agli effetti di cui si discorre, la circostanza che l'assicuratore del danneggiato non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest'ultimo nei confronti del responsabile ex art. 1916 c.c. Infatti: ”il congegno della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili costituisce applicazione del principio indennitario ed in forza di tale principio un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi e cioè dall'assicuratore e dall'autore del danno, l'eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno essendo appunto scongiurata dalla surrogazione legale dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino
a concorrenza di essa nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” (cfr. Cass.
Sez. Un. 22.5.2018 n. 12565).
Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è stato recentemente ribadito dalla Suprema
Corte la quale ha statuito che “In tema di assicurazione contro gli infortuni non mortali,
l'indennizzo dovuto dall'assicuratore e il risarcimento del danno alla persona assolvono
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un'identica funzione ristoratrice e non possono cumularsi. L'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile. Tale principio trova fondamento nella natura indennitaria del contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali, che impedisce all'assicurato di conseguire un arricchimento rispetto al danno effettivamente subito. Grava sull'assicurato l'onere di provare l'esistenza dell'infortunio
e delle sue conseguenze, mentre spetta all'assicuratore dimostrare, quale fatto impeditivo della pretesa attorea, che per il medesimo fatto dannoso l'assicurato ha già percepito un risarcimento dal terzo responsabile. La rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei diritti verso il terzo responsabile costituisce un negozio unilaterale abdicativo del proprio diritto di credito e non determina la retrocessione di tale diritto in capo all'assicurato né consente a quest'ultimo di cumulare l'indennizzo assicurativo con il risarcimento” (cfr. Cass. 10/02/2025 n. 3429).
Pertanto, considerato che il , come dallo stesso confermato in sede di Pt_1
interrogatorio formale (cfr. verbale udienza del 17/04/2023), ha ricevuto dalla
[...] la somma di € 10.300,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni CP_6 patrimoniali e non patrimoniali per i quali invoca anche il diritto all'indennizzo assicurativo, l'indennizzo richiesto non potrà essergli riconosciuto atteso che lo stesso, anche a volere prendere a parametro le risultanze della CTP allegata, concerne una somma di gran lunga inferiore alla prestazione risarcitoria già conseguita.
A nulla rileva la circostanza che la Compagnia convenuta abbia, in fase stragiudiziale, formulato l'offerta risarcitoria di € 1.108,00 atteso che, peraltro, la stessa non era a conoscenza del fatto che l'attore era stato risarcito in ambito r.c.a. dalla CP_4
[...]
Per le esposte ragioni, la domanda attrice va, dunque, rigettata.
Spese di lite
In ultimo, in base al principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Compagnia convenuta.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
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147/2022, facendo riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00 stante che il valore della causa si attesta sui minimi del parametro di riferimento e che la causa è stata istruita solo documentalmente.
Così deciso in Palermo, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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