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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, RE
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4234/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ST - CF_ST
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 luogo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1373/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201734 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201734 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201734 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7921/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. ST, n.q. di socio unico della società “Società_1 SRLS” (P.IVA_1), nell'anno 2017, ha impugnato avviso di accertamento n. TFM0030201719/2023, con una ripresa a tassazione, sempre per l'anno 2017 di maggiori ricavi per € 39.900,00, chiedendone l'annullamento.
3. Con lo stesso atto impositivo - l'avviso d'accertamento n. TFM010201734/2023 - veniva contestato al sig. ST anche un maggior reddito d'impresa. Infatti, il ricorrente nell'anno 2017, aveva esercitato, in forma di ditta individuale, l'attività di “agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e per lo sport”.
4. Ha eccepito l'assoluto difetto di prova in ordine alla asserita distribuzione di utili.
5. Costituitasi la resistente ha insistito per il rigetto del ricorso, rilevando che il ricorrente aveva contestato unicamente il recupero afferente al reddito di partecipazione senza nulla opporre in ordine ai recuperi inerenti al reddito d'impresa.
6. Con sentenza n. 1373/01/2024 la CGT di Benevento ha accolto il ricorso con compensazione delle spese rendendo la seguente motivazione: «Ritiene la Corte che l'onere di provare la reale effettiva distribuzione in capo al socio di eventuali utili, grava sull'accertatore. Va evidenziato come la presunzione semplice ritenuta dalla resistente non è prevista normativamente ma scaturisce da una sostanziale prassi giurisprudenziale che ritiene distribuito l'utile per il solo elemento della ristrettezza della compagine sociale.
Nello specifico neanche vi è contezza e certezza della produzione di utili sfuggiti alla AF sicché, a voler seguire la prassi, il ricorrente dovrebbe fornire la prova negativa della distribuzione di utili e prima ancora della inesistenza degli stessi.
Ne discende la nullità dell'atto impugnato.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto della assenza di una specifica disposizione normativa in ordine alla presunzione e del recente contrasto giurisprudenziale in materia, se ne dispone la compensazione…».
7. Ha interposto appello l'Ufficio per due ordini di motivi:
1- per avere la commissione di prime cure illegittimamente annullato in toto l'atto impositivo senza considerare che il recupero afferente al reddito d'impresa si era reso definitivo per mancata opposizione;
2- per avere annullato anche il recupero afferente il maggior reddito di capitale opinando che gravasse sull'A.
F l'onere di provare la reale effettiva distribuzione in capo al socio di eventuali utili.
8. E' rimasta contumace la parte privata, benché ritualmente citata, giusta la seguente relata: Il giorno
09/05/2025 alle ore 17:23:03 (+0200) il messaggio "appello ST 3012991 [ENTRATE| AGEDP-BN|REGISTRO UFFICIALE|44185|09-05-2025][347336154|337972432]" proveniente da dp.
Email_2 ed indirizzato a dott.Email_3 è stato consegnato nella casella di destinazione Identificativo messaggio: 3AA3C06D.01046EBF.B5A48E01.FE213A90.posta- Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. L'amministrazione finanziaria fonda l'accertamento nei confronti della parte contribuente sulla presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati dalla società al favore del socio di una società a ristretta base partecipativa. Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, nella materia che interessa in questa sede sussiste la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti conseguiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa, ha valenza di presunzione semplice qualificata (grave, precisa e concordante) e può essere superata dal contribuente fornendo la prova (anch'essa eventualmente presuntiva) che gli utili extracontabili conseguiti dalla società non sono stati fatti oggetto di distribuzione, ma sono stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Sez. 5 n. 32959 del 20/12/2018; Sez. 5 n. 27778 del 22/11/2017).
3. Tuttavia, il principio è stato integrato e completato con l'affermazione che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti dalle società a ristretta base partecipativa, può essere vinta dal socio non solo attraverso la prova negativa della mancata percezione degli utili extracontabili (perché accantonati o reinvestiti), ma anche dimostrando di essere rimasto del tutto estraneo alla gestione e conduzione societaria (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018; Sez.5 n. 17461 del 2017; Sez.
5-6 n.
1932 del 2016), estraneità da intendersi nel senso che il socio deve fornire la prova di avere ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata (artt. 2475 e 2476 c.c.).
4. In particolare, come sostiene Cass. 26 settembre 2022, n. 28048: «È stato parimenti affermato che "Per giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 2/03/2011, n. 5076; Cass. 22/04/2009, n. 9519; Cass. 18/10/2017,
n. 24534; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass.
11/08/2020, n. 16913, Cass. 04/04/2022, n. 10679). Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella "complicità" che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente (Cass. 26 maggio 2008, n. 13485). Tali principi sono stati completati con l'ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extra- bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., sez. 6-5, 2/02/2016, n. 1932; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass., sez. 6-5,
22/12/2016, n. 26873; Cass., 9/07/2018, n. 18042; Cass. 27/09/2018, n. 23247)." (Cfr. Cass., V, n. 5509/2023)
». Resta allora ferma la possibilità per i soci di fornire prova contraria, anche solo attraverso la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (che consente di superare la presunzione fondata sulla massima di comune esperienza, per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi), senza necessità di dimostrare sempre, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto (da ultimo Cass.,
Sez. T., sentenza n. 26473 del 10 ottobre 2024): da ultimo, così Cass. 25 febbraio 2025, n. 4958. Pertanto, per Cass. 10 ottobre 2024, n. 26473, la prova contraria da parte del socio alla presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio accertati in capo alla società di capitali a ristretta compagine sociale può essere data anche attraverso la dimostrazione della sua assoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria, non essendo, tuttavia, a tal fine sufficiente che questi sostenga di non avere alcuna competenza in ordine a qualsivoglia aspetto economico e di gestione e di essersi disinteressato dell'attività della società, avendola ritenuta inoperativa, fornendo inoltre gli estratti conto da cui non risultano accrediti di utili extracontabili;
la predetta prova di estraneità totale del contribuente alla gestione societaria, invece, deve essere molto rigorosa e deve essere valutata dal giudice di merito, che non può limitarsi a mere petizioni di principio.
5. Alla luce del riportato quadro giurisprudenziale priva di cittadinanza giuridica è l'affermazione del giudice di primo grado per cui va evidenziato come la presunzione semplice ritenuta dalla resistente non è prevista normativamente ma scaturisce da una sostanziale prassi giurisprudenziale che ritiene distribuito l'utile per il solo elemento della ristrettezza della compagine sociale.”
6. In effetti, come sostenuto in ricorso, il giudice di primo grado ha violato le previsioni di cui all'art. 38 DPR
n. 600/1973 e 2729 C.C., laddove ha ritenuto non applicabile la presunzione di distribuzione, in capo all'unico socio sig. ST , degli utili extracontabili accertati, peraltro in via definitiva, a carico della società partecipata Società_1 srls, nonostante che lo stesso non avesse fornito alcuna prova contraria.
7. In particolare, il giudice di prime cure non ha per nulla considerato che l'accertamento principale emesso in capo alla società PD Società_1 Srl era da intendersi definitivo, in quanto non impugnato nei termini di legge.
8. Inoltre, il giudice di prime cure è incorso in extrapetizione non avendo rilevato la mancata contestazione da parte del ricorrente circa il recupero del reddito d'impresa, così annullando del tutto l'atto impositivo.
9. Non resta che ad accogliere l'atto di appello e dichiarare legittime le riprese fiscali.
10. Spese e competenze a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
o Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta la regolarità dell'avviso d'accertamento impugnato n. TFM010201734/2023;
o Condanna la parte privata al pagamento delle spese di lite del primo grado che liquida in € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti e del presente grado che liquida in € 2500,00, oltre accesso di legge, se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, RE
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4234/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ST - CF_ST
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 luogo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1373/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201734 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201734 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201734 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7921/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. ST, n.q. di socio unico della società “Società_1 SRLS” (P.IVA_1), nell'anno 2017, ha impugnato avviso di accertamento n. TFM0030201719/2023, con una ripresa a tassazione, sempre per l'anno 2017 di maggiori ricavi per € 39.900,00, chiedendone l'annullamento.
3. Con lo stesso atto impositivo - l'avviso d'accertamento n. TFM010201734/2023 - veniva contestato al sig. ST anche un maggior reddito d'impresa. Infatti, il ricorrente nell'anno 2017, aveva esercitato, in forma di ditta individuale, l'attività di “agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e per lo sport”.
4. Ha eccepito l'assoluto difetto di prova in ordine alla asserita distribuzione di utili.
5. Costituitasi la resistente ha insistito per il rigetto del ricorso, rilevando che il ricorrente aveva contestato unicamente il recupero afferente al reddito di partecipazione senza nulla opporre in ordine ai recuperi inerenti al reddito d'impresa.
6. Con sentenza n. 1373/01/2024 la CGT di Benevento ha accolto il ricorso con compensazione delle spese rendendo la seguente motivazione: «Ritiene la Corte che l'onere di provare la reale effettiva distribuzione in capo al socio di eventuali utili, grava sull'accertatore. Va evidenziato come la presunzione semplice ritenuta dalla resistente non è prevista normativamente ma scaturisce da una sostanziale prassi giurisprudenziale che ritiene distribuito l'utile per il solo elemento della ristrettezza della compagine sociale.
Nello specifico neanche vi è contezza e certezza della produzione di utili sfuggiti alla AF sicché, a voler seguire la prassi, il ricorrente dovrebbe fornire la prova negativa della distribuzione di utili e prima ancora della inesistenza degli stessi.
Ne discende la nullità dell'atto impugnato.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto della assenza di una specifica disposizione normativa in ordine alla presunzione e del recente contrasto giurisprudenziale in materia, se ne dispone la compensazione…».
7. Ha interposto appello l'Ufficio per due ordini di motivi:
1- per avere la commissione di prime cure illegittimamente annullato in toto l'atto impositivo senza considerare che il recupero afferente al reddito d'impresa si era reso definitivo per mancata opposizione;
2- per avere annullato anche il recupero afferente il maggior reddito di capitale opinando che gravasse sull'A.
F l'onere di provare la reale effettiva distribuzione in capo al socio di eventuali utili.
8. E' rimasta contumace la parte privata, benché ritualmente citata, giusta la seguente relata: Il giorno
09/05/2025 alle ore 17:23:03 (+0200) il messaggio "appello ST 3012991 [ENTRATE| AGEDP-BN|REGISTRO UFFICIALE|44185|09-05-2025][347336154|337972432]" proveniente da dp.
Email_2 ed indirizzato a dott.Email_3 è stato consegnato nella casella di destinazione Identificativo messaggio: 3AA3C06D.01046EBF.B5A48E01.FE213A90.posta- Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. L'amministrazione finanziaria fonda l'accertamento nei confronti della parte contribuente sulla presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati dalla società al favore del socio di una società a ristretta base partecipativa. Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, nella materia che interessa in questa sede sussiste la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti conseguiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa, ha valenza di presunzione semplice qualificata (grave, precisa e concordante) e può essere superata dal contribuente fornendo la prova (anch'essa eventualmente presuntiva) che gli utili extracontabili conseguiti dalla società non sono stati fatti oggetto di distribuzione, ma sono stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Sez. 5 n. 32959 del 20/12/2018; Sez. 5 n. 27778 del 22/11/2017).
3. Tuttavia, il principio è stato integrato e completato con l'affermazione che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti dalle società a ristretta base partecipativa, può essere vinta dal socio non solo attraverso la prova negativa della mancata percezione degli utili extracontabili (perché accantonati o reinvestiti), ma anche dimostrando di essere rimasto del tutto estraneo alla gestione e conduzione societaria (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018; Sez.5 n. 17461 del 2017; Sez.
5-6 n.
1932 del 2016), estraneità da intendersi nel senso che il socio deve fornire la prova di avere ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata (artt. 2475 e 2476 c.c.).
4. In particolare, come sostiene Cass. 26 settembre 2022, n. 28048: «È stato parimenti affermato che "Per giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 2/03/2011, n. 5076; Cass. 22/04/2009, n. 9519; Cass. 18/10/2017,
n. 24534; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass.
11/08/2020, n. 16913, Cass. 04/04/2022, n. 10679). Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella "complicità" che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente (Cass. 26 maggio 2008, n. 13485). Tali principi sono stati completati con l'ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extra- bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., sez. 6-5, 2/02/2016, n. 1932; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass., sez. 6-5,
22/12/2016, n. 26873; Cass., 9/07/2018, n. 18042; Cass. 27/09/2018, n. 23247)." (Cfr. Cass., V, n. 5509/2023)
». Resta allora ferma la possibilità per i soci di fornire prova contraria, anche solo attraverso la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (che consente di superare la presunzione fondata sulla massima di comune esperienza, per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi), senza necessità di dimostrare sempre, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto (da ultimo Cass.,
Sez. T., sentenza n. 26473 del 10 ottobre 2024): da ultimo, così Cass. 25 febbraio 2025, n. 4958. Pertanto, per Cass. 10 ottobre 2024, n. 26473, la prova contraria da parte del socio alla presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio accertati in capo alla società di capitali a ristretta compagine sociale può essere data anche attraverso la dimostrazione della sua assoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria, non essendo, tuttavia, a tal fine sufficiente che questi sostenga di non avere alcuna competenza in ordine a qualsivoglia aspetto economico e di gestione e di essersi disinteressato dell'attività della società, avendola ritenuta inoperativa, fornendo inoltre gli estratti conto da cui non risultano accrediti di utili extracontabili;
la predetta prova di estraneità totale del contribuente alla gestione societaria, invece, deve essere molto rigorosa e deve essere valutata dal giudice di merito, che non può limitarsi a mere petizioni di principio.
5. Alla luce del riportato quadro giurisprudenziale priva di cittadinanza giuridica è l'affermazione del giudice di primo grado per cui va evidenziato come la presunzione semplice ritenuta dalla resistente non è prevista normativamente ma scaturisce da una sostanziale prassi giurisprudenziale che ritiene distribuito l'utile per il solo elemento della ristrettezza della compagine sociale.”
6. In effetti, come sostenuto in ricorso, il giudice di primo grado ha violato le previsioni di cui all'art. 38 DPR
n. 600/1973 e 2729 C.C., laddove ha ritenuto non applicabile la presunzione di distribuzione, in capo all'unico socio sig. ST , degli utili extracontabili accertati, peraltro in via definitiva, a carico della società partecipata Società_1 srls, nonostante che lo stesso non avesse fornito alcuna prova contraria.
7. In particolare, il giudice di prime cure non ha per nulla considerato che l'accertamento principale emesso in capo alla società PD Società_1 Srl era da intendersi definitivo, in quanto non impugnato nei termini di legge.
8. Inoltre, il giudice di prime cure è incorso in extrapetizione non avendo rilevato la mancata contestazione da parte del ricorrente circa il recupero del reddito d'impresa, così annullando del tutto l'atto impositivo.
9. Non resta che ad accogliere l'atto di appello e dichiarare legittime le riprese fiscali.
10. Spese e competenze a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
o Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta la regolarità dell'avviso d'accertamento impugnato n. TFM010201734/2023;
o Condanna la parte privata al pagamento delle spese di lite del primo grado che liquida in € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti e del presente grado che liquida in € 2500,00, oltre accesso di legge, se dovuti.