CASS
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL CO ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/07/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 31 luglio 2025, in accoglimento dell’appello del Publico ministero, disponeva nei confronti d MA CO AR, indagato per il reato di riciclaggio, il sequestro preventivo della somma di euro 72.000,00; il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro per il reato contestato a AR, non avendo accolto la richiesta per quanto riguardava i reati di truffa contestati ad altri indagato, i cui proventi sarebbero stati riciclati da AR;
avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di AR, eccependo: 1.1vizio di motivazione in ordine ai requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora: quanto al primo mancava l’enunciazione di ragioni di fatto e di diritto idonee a rendere plausibile l’impostazione accusatoria, quanto alla sussistenza del delitto di riciclaggio sotto il profilo della provenienza delittuosa e, soprattutto, della consapevolezza di essa nella persona del prevenuto;
quanto al Penale Sent. Sez. 2 Num. 3612 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 09/01/2026 2 secondo non vi era alcun riferimento nella motivazione dell’ordinanza in riferimento al requisito del periculum in mora che, relativamente alla posizione del ricorrente, non era neppure allegato e non poteva in alcun modo presumersi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); il motivo relativo alla sussistenza del fumus commissi delicti è quindi manifestamente infondato, sia per la sua genericità, sia perché non si confronta affatto con la motivazione dell’ordinanza impugnata contenuta nelle pagine da 13 in avanti. Ciò premesso, quanto invece al requisito del periculum in mora, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato)” (Sez.U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01) Fondato pertanto è il motivo di ricorso secondo il quale il Tribunale del Riesame non ha assolutamente motivato sul requisito del periculum in mora, necessario -come precisato dalla sentenza sopra richiamata- anche nel caso di sequestro preventivo in quanto l'esigenza cautelare non può non essere sorretta da una motivazione sul punto, giacché già il solo fatto che gli effetti di misure 3 limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili (così la sentenza citata, in motivazione: “Né si può trascurare come, solo aderendo ad una scelta impositiva di un obbligo motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculum, si potrebbe assicurare, come già osservato dalla sentenza di Sez. 5, n. 6562 del 14/12/2018, dep.2019, Pignataro, la corrispondenza a quell'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979).” Sulla base di tale principio, il provvedimento impugnato deve allora essere annullato per violazione di legge, dovendosi ritenere apparente la motivazione secondo cui il requisito del periculum sussisterebbe in quanto il sequestro è finalizzato alla confisca (pag.19 ordinanza impugnata); l'ordinanza del tribunale del riesame, infatti, intervenuta, come detto nell'ambito di un sequestro di un bene quale profitto del reato, non ha risposto alle deduzioni difensive sul punto per cui dovrà essere effettuato nuovo giudizio sul punto;
stante l’accoglimento del motivo ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. Poiché dalla presente decisione deriva la caducazione dell'unico titolo giustificativo del sequestro, ossia dell'ordinanza emessa in seguito all'appello avverso l'ordinanza reiettiva, l'annullamento determina la cessazione della misura cautelare reale (con le comunicazioni ex art. 626 cod. proc. pen.)
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di AR MA CO con rinvio al Tribunale di Bergamo competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod. proc. pen. Dispone la cessazione del sequestro nei confronti di AR MA CO, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 09/01/2026 Il consigliere estensore Il Presidente EP CO ON AP
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 31 luglio 2025, in accoglimento dell’appello del Publico ministero, disponeva nei confronti d MA CO AR, indagato per il reato di riciclaggio, il sequestro preventivo della somma di euro 72.000,00; il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro per il reato contestato a AR, non avendo accolto la richiesta per quanto riguardava i reati di truffa contestati ad altri indagato, i cui proventi sarebbero stati riciclati da AR;
avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di AR, eccependo: 1.1vizio di motivazione in ordine ai requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora: quanto al primo mancava l’enunciazione di ragioni di fatto e di diritto idonee a rendere plausibile l’impostazione accusatoria, quanto alla sussistenza del delitto di riciclaggio sotto il profilo della provenienza delittuosa e, soprattutto, della consapevolezza di essa nella persona del prevenuto;
quanto al Penale Sent. Sez. 2 Num. 3612 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 09/01/2026 2 secondo non vi era alcun riferimento nella motivazione dell’ordinanza in riferimento al requisito del periculum in mora che, relativamente alla posizione del ricorrente, non era neppure allegato e non poteva in alcun modo presumersi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); il motivo relativo alla sussistenza del fumus commissi delicti è quindi manifestamente infondato, sia per la sua genericità, sia perché non si confronta affatto con la motivazione dell’ordinanza impugnata contenuta nelle pagine da 13 in avanti. Ciò premesso, quanto invece al requisito del periculum in mora, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato)” (Sez.U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01) Fondato pertanto è il motivo di ricorso secondo il quale il Tribunale del Riesame non ha assolutamente motivato sul requisito del periculum in mora, necessario -come precisato dalla sentenza sopra richiamata- anche nel caso di sequestro preventivo in quanto l'esigenza cautelare non può non essere sorretta da una motivazione sul punto, giacché già il solo fatto che gli effetti di misure 3 limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili (così la sentenza citata, in motivazione: “Né si può trascurare come, solo aderendo ad una scelta impositiva di un obbligo motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculum, si potrebbe assicurare, come già osservato dalla sentenza di Sez. 5, n. 6562 del 14/12/2018, dep.2019, Pignataro, la corrispondenza a quell'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979).” Sulla base di tale principio, il provvedimento impugnato deve allora essere annullato per violazione di legge, dovendosi ritenere apparente la motivazione secondo cui il requisito del periculum sussisterebbe in quanto il sequestro è finalizzato alla confisca (pag.19 ordinanza impugnata); l'ordinanza del tribunale del riesame, infatti, intervenuta, come detto nell'ambito di un sequestro di un bene quale profitto del reato, non ha risposto alle deduzioni difensive sul punto per cui dovrà essere effettuato nuovo giudizio sul punto;
stante l’accoglimento del motivo ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. Poiché dalla presente decisione deriva la caducazione dell'unico titolo giustificativo del sequestro, ossia dell'ordinanza emessa in seguito all'appello avverso l'ordinanza reiettiva, l'annullamento determina la cessazione della misura cautelare reale (con le comunicazioni ex art. 626 cod. proc. pen.)
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di AR MA CO con rinvio al Tribunale di Bergamo competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod. proc. pen. Dispone la cessazione del sequestro nei confronti di AR MA CO, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 09/01/2026 Il consigliere estensore Il Presidente EP CO ON AP