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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 892/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/01/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
13.05.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 04/06/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. con studio in VIA DELLA COMMENDA, Parte_2
35 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.02.2025
pagina 1 di 6
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da provvedimenti temporanei e urgenti adottati in data 13.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nate tre figlie: Per_1
nata il [...], nata il [...] e nata il [...], riconosciute da entrambi i Per_2 R_
genitori.
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 il ricorrente allegava che il nucleo familiare era stato già più volte attenzionato dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, che nel corso di diversi procedimenti succedutisi nel tempo aveva disposto l'affido all'Ente delle tre figlie e il loro collocamento presso la madre, che con l'ultimo provvedimento adottato in data 13.12.2022 n.
747/2023, aveva confermato l'affido all'Ente delle due figlie ancora minorenni e e Per_2 R_
previsto il collocamento della figlia presso il padre, che, quanto alle statuizioni economiche, il R_
TM di Brescia con il decreto n. 1217/12 del 7.2.2012 aveva posto a suo carico l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie, in allora tutte conviventi con lei, la somma di €750 mensili oltre al 50% delle spese extra e che questa statuizione non era stata più modificata.
Allegava che nel corso degli anni la situazione era fortemente mutata, in particolare la figlia Per_1
era divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente ed aveva lasciato la casa materna da anni,
era divenuta maggiorenne ed aveva lasciato la casa materna nel luglio 2023, e viveva Per_2 R_
ancora con lui e frequentava la classe quarta dell'Istituto Italo Calvino di Noverasc.
Chiedeva pertanto la modifica del decreto n. 1217/2012 del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 7.02.2012 in ordine alla statuizione economica con revoca dell'obbligo posto a suo carico di versare alla madre € 750mensili e che fosse disposto l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese R_
pagina 2 di 6 straordinarie, che fosse altresì riconosciuto il suo diritto a percepire integralmente dell'AUF, nonché che la madre fosse condannata al pagamento a suo favore di una somma non inferiore ad euro 3.400 a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia R_
Con decreto del 03.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 13.05.2025.
Alla suddetta udienza la resistente non compariva e, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata a mezzo posta con plico non ritirato e compiuta giacenza, veniva dichiarata contumace. Sentita liberamente la parte ricorrente dichiarava che: “da quando è uscita di casa, Per_1 nel 2022 , ho versato alla madre € 500 mensili per le altre due figlie. Poi il TM ha stabilito che R_
venisse a casa mia e da allora non ho pagato niente perché ognuno dei due genitori provvedeva al mantenimento della figlia con la quale viveva …. Guadagno circa € 25 mila lordi, per circa 1.600 netti mensili per 12 mesi. La madre è una infermiera professionale con un reddito che credo si aggiri intorno ai 2.000/2200 netti mensili. Vive in una casa di sua proprietà, vive con un figlio di primo letto del 1993. Anche io sono proprietario della casa dove vivo. non vuole più vedere la madre e R_
non la vede da quando è stata collocata presso di me nel 2023 ad eccezione di tre volte in cui R_
è venuta la madre o sono andato io a casa della madre. Anche adesso che ha avuto un incidente d'auto non vuole che la madre la vada a trovare”.
Il Presidente ha preso quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“dato atto di quanto risultante dal ricorso e dalle dichiarazioni del revoca Parte_1
l'obbligo dello stesso di versare un contributo di mantenimento alla per le figlie stabilito dal CP_1
TM di Brescia, con decorrenza dalla domanda e quindi da gennaio 2025.
Visto che la figlia vive con il padre e che non ha più frequentazioni con la madre R_ dispone che l'AUF sia percepito integralmente dal padre.
Considerato che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, considerato che manca ogni forma di mantenimento materno diretto e di contributo alla abitazione della figlia, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario, visto che la madre ha un lavoro qualificato ed ha un contratto di lavoro dipendente come infermiera professionale e viste le necessità di una ragazza di 18 anni che frequenta il quarto anno di scuola superiore, richiamati i parametri di cui all'art. 337/ter c.c. , visto che il padre ha una busta paga di circa € 1.600, quantifica l'assegno di mantenimento che la madre deve versare al padre nella somma
pagina 3 di 6 mensile di € 350 OMNIA, vista la totale assenza di comunicazione tra la madre la figlia ed anche con il padre.
In assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente relatore invitava la difesa del ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avvocato precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva Pt_2
per il loro accoglimento e la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Considerato che
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• Non vi sono statuizioni da adottare in quanto tutte e tre le figlie della coppia sono divenute maggiorenni.
Secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, la figlia vive Per_1 in via indipendente e autonoma da più due anni;
la figlia , anch'ella maggiorenne, ha Per_2
lasciato la casa della madre ormai da anni, e ha vissuto prima presso conoscenti, poi presso la sorella e anche in strada, risulta avere un problema di tossicodipendenza e potrebbe Per_1 decidere di ricoverarsi in una comunità; l'unica delle figlie che vive attualmente, dal luglio del
2023, stabilmente presso il padre è che studia e non è ancora economicamente R_
indipendente.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento degli arretrati
• La domanda è stata rinunciata.
Con riferimento al mantenimento della figlia R_
• Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
pagina 4 di 6 • Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
• Ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dal figlio (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
• Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
- alle capacità economiche dei genitori: la madre, come riferito dal ricorrente, ha un lavoro qualificato e regolare, essendo dipendente presso un ospedale pubblico in qualità di infermiera professionale, ha 58 anni e vive in una casa di sua proprietà in Vaiano Cremasco insieme ad un figlio di primo letto del 1993; il padre lavora come fisioterapista presso la
Casa di Cura Ambrosiana e guadagna circa € 25 mila lordi, per circa 1.700 netti mensili per
12 mesi (cfr. Cud/2024) ed è proprietario della casa in cui vive in Milano in via Mar Nero.
- all'assenza di permanenza della figlia con la madre e quindi di mantenimento diretto: il padre infatti dichiarato che non vede e non intende più intrattenere alcun tipo di R_
rapporto con la madre, ormai dal 2023;
• che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario,
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta il Collegio a confermare le condizioni previste in via temporanea ed urgente. La decorrenza dell'obbligo di contribuzione paterno deve risalire al momento della domanda e quindi dal rateo di gennaio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis
.22, vista l'assenza di alcuna contribuzione materna.
pagina 5 di 6 • Visto che la figlia vive con il padre e che non ha più frequentazioni con la madre deve R_
disporsi che l'AUF sia percepito integralmente dal padre.
Con riferimento alle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali vista la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. cron. 1217/12 del 7.2.2012, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Revoca l'obbligo di di versare a Parte_1 Controparte_1
il contributo di mantenimento per le figlie con decorrenza dalla domanda e quindi da gennaio
2025,
2. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia R_
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, versando al padre entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 350,00 , con decorrenza dal rateo di gennaio 2025, Pt_3
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a maggio
2026,
3. Dispone che il padre percepisca l'AUF nella misura del 100%,
4. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 04.06.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/01/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
13.05.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 04/06/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. con studio in VIA DELLA COMMENDA, Parte_2
35 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.02.2025
pagina 1 di 6
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da provvedimenti temporanei e urgenti adottati in data 13.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nate tre figlie: Per_1
nata il [...], nata il [...] e nata il [...], riconosciute da entrambi i Per_2 R_
genitori.
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 il ricorrente allegava che il nucleo familiare era stato già più volte attenzionato dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, che nel corso di diversi procedimenti succedutisi nel tempo aveva disposto l'affido all'Ente delle tre figlie e il loro collocamento presso la madre, che con l'ultimo provvedimento adottato in data 13.12.2022 n.
747/2023, aveva confermato l'affido all'Ente delle due figlie ancora minorenni e e Per_2 R_
previsto il collocamento della figlia presso il padre, che, quanto alle statuizioni economiche, il R_
TM di Brescia con il decreto n. 1217/12 del 7.2.2012 aveva posto a suo carico l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie, in allora tutte conviventi con lei, la somma di €750 mensili oltre al 50% delle spese extra e che questa statuizione non era stata più modificata.
Allegava che nel corso degli anni la situazione era fortemente mutata, in particolare la figlia Per_1
era divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente ed aveva lasciato la casa materna da anni,
era divenuta maggiorenne ed aveva lasciato la casa materna nel luglio 2023, e viveva Per_2 R_
ancora con lui e frequentava la classe quarta dell'Istituto Italo Calvino di Noverasc.
Chiedeva pertanto la modifica del decreto n. 1217/2012 del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 7.02.2012 in ordine alla statuizione economica con revoca dell'obbligo posto a suo carico di versare alla madre € 750mensili e che fosse disposto l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese R_
pagina 2 di 6 straordinarie, che fosse altresì riconosciuto il suo diritto a percepire integralmente dell'AUF, nonché che la madre fosse condannata al pagamento a suo favore di una somma non inferiore ad euro 3.400 a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia R_
Con decreto del 03.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 13.05.2025.
Alla suddetta udienza la resistente non compariva e, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata a mezzo posta con plico non ritirato e compiuta giacenza, veniva dichiarata contumace. Sentita liberamente la parte ricorrente dichiarava che: “da quando è uscita di casa, Per_1 nel 2022 , ho versato alla madre € 500 mensili per le altre due figlie. Poi il TM ha stabilito che R_
venisse a casa mia e da allora non ho pagato niente perché ognuno dei due genitori provvedeva al mantenimento della figlia con la quale viveva …. Guadagno circa € 25 mila lordi, per circa 1.600 netti mensili per 12 mesi. La madre è una infermiera professionale con un reddito che credo si aggiri intorno ai 2.000/2200 netti mensili. Vive in una casa di sua proprietà, vive con un figlio di primo letto del 1993. Anche io sono proprietario della casa dove vivo. non vuole più vedere la madre e R_
non la vede da quando è stata collocata presso di me nel 2023 ad eccezione di tre volte in cui R_
è venuta la madre o sono andato io a casa della madre. Anche adesso che ha avuto un incidente d'auto non vuole che la madre la vada a trovare”.
Il Presidente ha preso quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“dato atto di quanto risultante dal ricorso e dalle dichiarazioni del revoca Parte_1
l'obbligo dello stesso di versare un contributo di mantenimento alla per le figlie stabilito dal CP_1
TM di Brescia, con decorrenza dalla domanda e quindi da gennaio 2025.
Visto che la figlia vive con il padre e che non ha più frequentazioni con la madre R_ dispone che l'AUF sia percepito integralmente dal padre.
Considerato che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, considerato che manca ogni forma di mantenimento materno diretto e di contributo alla abitazione della figlia, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario, visto che la madre ha un lavoro qualificato ed ha un contratto di lavoro dipendente come infermiera professionale e viste le necessità di una ragazza di 18 anni che frequenta il quarto anno di scuola superiore, richiamati i parametri di cui all'art. 337/ter c.c. , visto che il padre ha una busta paga di circa € 1.600, quantifica l'assegno di mantenimento che la madre deve versare al padre nella somma
pagina 3 di 6 mensile di € 350 OMNIA, vista la totale assenza di comunicazione tra la madre la figlia ed anche con il padre.
In assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente relatore invitava la difesa del ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avvocato precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva Pt_2
per il loro accoglimento e la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Considerato che
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• Non vi sono statuizioni da adottare in quanto tutte e tre le figlie della coppia sono divenute maggiorenni.
Secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, la figlia vive Per_1 in via indipendente e autonoma da più due anni;
la figlia , anch'ella maggiorenne, ha Per_2
lasciato la casa della madre ormai da anni, e ha vissuto prima presso conoscenti, poi presso la sorella e anche in strada, risulta avere un problema di tossicodipendenza e potrebbe Per_1 decidere di ricoverarsi in una comunità; l'unica delle figlie che vive attualmente, dal luglio del
2023, stabilmente presso il padre è che studia e non è ancora economicamente R_
indipendente.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento degli arretrati
• La domanda è stata rinunciata.
Con riferimento al mantenimento della figlia R_
• Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
pagina 4 di 6 • Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
• Ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dal figlio (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
• Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
- alle capacità economiche dei genitori: la madre, come riferito dal ricorrente, ha un lavoro qualificato e regolare, essendo dipendente presso un ospedale pubblico in qualità di infermiera professionale, ha 58 anni e vive in una casa di sua proprietà in Vaiano Cremasco insieme ad un figlio di primo letto del 1993; il padre lavora come fisioterapista presso la
Casa di Cura Ambrosiana e guadagna circa € 25 mila lordi, per circa 1.700 netti mensili per
12 mesi (cfr. Cud/2024) ed è proprietario della casa in cui vive in Milano in via Mar Nero.
- all'assenza di permanenza della figlia con la madre e quindi di mantenimento diretto: il padre infatti dichiarato che non vede e non intende più intrattenere alcun tipo di R_
rapporto con la madre, ormai dal 2023;
• che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario,
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta il Collegio a confermare le condizioni previste in via temporanea ed urgente. La decorrenza dell'obbligo di contribuzione paterno deve risalire al momento della domanda e quindi dal rateo di gennaio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis
.22, vista l'assenza di alcuna contribuzione materna.
pagina 5 di 6 • Visto che la figlia vive con il padre e che non ha più frequentazioni con la madre deve R_
disporsi che l'AUF sia percepito integralmente dal padre.
Con riferimento alle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali vista la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. cron. 1217/12 del 7.2.2012, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Revoca l'obbligo di di versare a Parte_1 Controparte_1
il contributo di mantenimento per le figlie con decorrenza dalla domanda e quindi da gennaio
2025,
2. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia R_
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, versando al padre entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 350,00 , con decorrenza dal rateo di gennaio 2025, Pt_3
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a maggio
2026,
3. Dispone che il padre percepisca l'AUF nella misura del 100%,
4. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 04.06.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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