Articolo 1256 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1255Articolo 1264
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1256. Promozioni 1. L'ufficiale di complemento, che e' giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianita', appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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