Art. 7.
Gli istituti di credito che partecipano al Consorzio, sono, per quanto concerne i contributi da essi sottoscritti, esonerati dall'osservanza dei limiti stabiliti, per la erogazione degli utili, dall' art. 16 della legge 28 dicembre 1927, n. 2587 .
La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e' autorizzata a partecipare al Consorzio, apportandovi la somma di L. 1.000.000.
Gli istituti di credito che partecipano al Consorzio, sono, per quanto concerne i contributi da essi sottoscritti, esonerati dall'osservanza dei limiti stabiliti, per la erogazione degli utili, dall' art. 16 della legge 28 dicembre 1927, n. 2587 .
La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e' autorizzata a partecipare al Consorzio, apportandovi la somma di L. 1.000.000.