Articolo 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 583
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 maggio 1968
Art. 9.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Loreto, per i fini di cui alla presente legge, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, da ripartirsi in 5 esercizi finanziari, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione.
I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale di Loreto, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.
Entrata in vigore il 26 maggio 1968