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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2607/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
05/07/1981, con l'Avv. MORETTO MANUELA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. MORETTO MANUELA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI 1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con prevalente collocazione, anche anagrafica, presso la madre. Il padre, dietro pattuito accordo tra i coniugi, stante il fatto che la separazione di fatto si protrae dall'anno 2021, si è già
1 trasferito, sin da allora, nell'abitazione sita in Alessandria (AL), Via Casalbagliano n. 165, e potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità ed orari, sinora praticate nella più ampia Per_1
serenità della minore: Tutte le notti settimanali, dormirà presso l'abitazione paterna (in Per_1
considerazione del fatto che la madre si alza presto per recarsi al lavoro presso la panetteria ove è dipendente) ed il padre la accompagnerà a scuola. attualmente frequenta la classe prima Per_1
della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Bovio-Cavour di Alessandria. Il pomeriggio, quando non avrà rientri scolastici, resterà presso l'abitazione materna per l'accudimento e Per_1
lo svolgimento dei compiti scolastici e la madre la accompagnerà agli allenamenti sportivi
(attualmente pratica lo spor del calcio). Le cene settimanali seguiranno il criterio Per_1 dell'alternanza tra i genitori, il venerdì con il padre sino al sabato mattina. Il sabato pomeriggio il padre accompagnerà nei vari tornei calcistici che si susseguiranno e poi la accompagnerà Per_1 presso l'abitazione materna, ove vi rimarrà sino alla domenica sera, quando verrà Per_1
accompagnata presso la casa paterna per il pernotto in vista della settimana scolastica. Gli accordi di cui sopra sono sempre passibili di rivisitazione in base alle esigenze lavorative e/o altri impegni dei coniugi, che dovranno essere comunicati per le vie brevi di volta in volta. Per ciascun periodo, il genitore che avrà con sé consentirà all'altro coniuge di sentire telefonicamente la minore Per_1
ogni volta che la stessa lo desideri, occupandosi di accompagnarla sia alle visite mediche e specialistiche in generale. Per quanto concerne il periodo natalizio, ad anni alternati il 24 ed il 25 dicembre (a partire per il Santo Natale 2024 con la madre ed il giorno 24 di spettanza del padre), così come alternati saranno il 31 dicembre ed il 6 gennaio (a partire, per quest'anno, con il 31 dicembre con il padre ed il 6 gennaio con la madre). I genitori, in riferimento a tali festività natalizie, potranno trascorrere con la minore anche sette giorni consecutivi, con possibilità di portarla in viaggio, a condizione che tale viaggio sia concordato tra i genitori entro l'08.12 di ciascun anno. In difetto di viaggi e /o giornate consecutive, varranno le regole di cui sopra, salvo sempre i diversi accordi tra i coniugi;
Per quanto concerne le festività pasquali, ad anni alterni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, a partire dalla Pasqua 2025 di spettanza del padre. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé anche Per_1
quindici giorni consecutivi, onerandosi di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna.
Le ferie estive con ciascun genitore dovranno essere concordate, ogni anno, entro il 30 maggio. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi. 2) I coniugi vivono separati, in due alloggi distinti, sin dall'anno 2021: la signora conduce in locazione l'immobile sito in Alessandria (AL), via Pt_1
della Maranzana n. 12 (con canone di locazione dell'importo di € 520,00), mentre il signor ha CP_1 acquistato l'immobile in cui vive, sito in Alessandria AL), Via Casalbagliano n. 165, accendendo un mutuo presso BP (ex Carige), con rata mensile dell'importo di € 420,00; 3) il signor CP_1
2 è dipendente Amag Reti Idriche, corrente in Via Damiano Chiesa n. 18 e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.800,00, mentre la signora è dipendente presso la panetteria Parte_1
“Antico Panificio Mansi”, corrente in Alessandria (AL), Via Mazzini n. 130 e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.300,00; 4) Ciascun genitore, nei periodi di spettanza della minore, in considerazione dell'affidamento paritario, provvederà al mantenimento della minore, senza che sia previsto esborso alcuno di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro e viceversa. Le spese straordinarie afferenti la vita della minore (spese scolastiche, spese ludico-sportive, medicospecialistiche non coperte dal SSN, odontoiatriche ed altre, così come da Protocollo vigente), spese tutte previamente concordate e documentate tra i genitori, verranno suddivise, nella misura del 50% tra i genitori;
5) I coniugi danno atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza dell'intercorsa unione sentimentale, dando, altresì, atto che il conto corrente cointestato tra i coniugi è stato, già da tempo, estinto ed ognuno ne possiede uno nuovo;
6) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i minori. Tutto ciò premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, RICORRONO All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Alessandria, affinché, con espressa rinuncia a presenziare in udienza e con richiesta di trattazione dell'udienza in forma scritta, già dichiarando che non sussiste possibilità alcuna di riconciliazione ed insistendo sulle condizioni tutte di cui al presente ricorso, Voglia il Tribunale Ill.mo adito omologare la loro separazione alle condizioni sopra indicate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio in data 10 settembre 2011 in Quargnento (AL) optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia a Novi Ligure Per_1
in data 25 giugno 2013.
Le parti rappresentavano che, negli ultimi tempi, erano sorti insanabili contrasti, in conseguenza dei quali, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo
3 senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi della figlia minore . Pertanto, tale accordo Per_1
può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e C.F. ), che hanno contratto C.F._1 CP_1 C.F._2
matrimonio in Quargnento (AL), in data 10 settembre 2011;
affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione, Per_1
anche anagrafica, presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le Per_1
seguenti modalità ed orari, sinora praticate nella più ampia serenità della minore: tutte le notti settimanali, dormirà presso l'abitazione paterna (in considerazione del fatto che la Per_1
madre si alza presto per recarsi al lavoro presso la panetteria ove è dipendente) ed il padre la accompagnerà a scuola. Il pomeriggio, quando non avrà rientri scolastici, resterà presso Per_1
l'abitazione materna per l'accudimento e lo svolgimento dei compiti scolastici e la madre la accompagnerà agli allenamenti sportivi. Le cene settimanali seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori, il venerdì con il padre sino al sabato mattina. Il sabato pomeriggio il padre accompagnerà nei vari tornei calcistici che si susseguiranno e poi la Per_1 accompagnerà presso l'abitazione materna, ove rimarrà sino alla domenica sera, Per_1
quando verrà accompagnata presso la casa paterna per il pernotto in vista della settimana scolastica. Gli accordi di cui sopra sono sempre passibili di rivisitazione in base alle esigenze lavorative e/o altri impegni dei coniugi, che dovranno essere comunicati per le vie brevi di volta in volta. Per ciascun periodo, il genitore che avrà con sé consentirà all'altro coniuge di Per_1
sentire telefonicamente la minore ogni volta che la stessa lo desideri, occupandosi di accompagnarla sia alle visite mediche e specialistiche in generale. Per quanto concerne il periodo natalizio, ad anni alternati il 24 ed il 25 dicembre (a partire per il Santo Natale 2024 con la madre ed il giorno 24 di spettanza del padre), così come alternati saranno il 31 dicembre ed il 6 gennaio (a partire, per quest'anno, con il 31 dicembre con il padre ed il 6 gennaio con la
4 madre). I genitori, in riferimento a tali festività natalizie, potranno trascorrere con la minore anche sette giorni consecutivi, con possibilità di portarla in viaggio, a condizione che tale viaggio sia concordato tra i genitori entro l'8 dicembre di ciascun anno. In difetto di viaggi e /o giornate consecutive, varranno le regole di cui sopra, salvo sempre i diversi accordi tra i coniugi;
Per quanto concerne le festività pasquali, ad anni alterni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, a partire dalla Pasqua 2025 di spettanza del padre. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1
anche quindici giorni consecutivi, onerandosi di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Le ferie estive con ciascun genitore dovranno essere concordate, ogni anno, entro il 30 maggio. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
dispone che ciascun genitore, nei periodi di spettanza della minore, in considerazione dell'affidamento paritario, provveda al mantenimento della minore, senza che sia previsto esborso alcuno di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro e viceversa. Le spese straordinarie afferenti alla vita della minore (spese scolastiche, spese ludico-sportive, medicospecialistiche non coperte dal SSN, odontoiatriche ed altre, così come da Protocollo vigente), spese tutte previamente concordate e documentate tra i genitori, verranno suddivise, nella misura del 50% tra i genitori;
dà atto che i coniugi hanno regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza dell'intercorsa unione sentimentale, dando, altresì, atto che il conto corrente cointestato tra i coniugi è stato, già da tempo, estinto ed ognuno ne possiede uno nuovo;
dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i minori.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2607/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
05/07/1981, con l'Avv. MORETTO MANUELA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. MORETTO MANUELA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI 1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con prevalente collocazione, anche anagrafica, presso la madre. Il padre, dietro pattuito accordo tra i coniugi, stante il fatto che la separazione di fatto si protrae dall'anno 2021, si è già
1 trasferito, sin da allora, nell'abitazione sita in Alessandria (AL), Via Casalbagliano n. 165, e potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità ed orari, sinora praticate nella più ampia Per_1
serenità della minore: Tutte le notti settimanali, dormirà presso l'abitazione paterna (in Per_1
considerazione del fatto che la madre si alza presto per recarsi al lavoro presso la panetteria ove è dipendente) ed il padre la accompagnerà a scuola. attualmente frequenta la classe prima Per_1
della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Bovio-Cavour di Alessandria. Il pomeriggio, quando non avrà rientri scolastici, resterà presso l'abitazione materna per l'accudimento e Per_1
lo svolgimento dei compiti scolastici e la madre la accompagnerà agli allenamenti sportivi
(attualmente pratica lo spor del calcio). Le cene settimanali seguiranno il criterio Per_1 dell'alternanza tra i genitori, il venerdì con il padre sino al sabato mattina. Il sabato pomeriggio il padre accompagnerà nei vari tornei calcistici che si susseguiranno e poi la accompagnerà Per_1 presso l'abitazione materna, ove vi rimarrà sino alla domenica sera, quando verrà Per_1
accompagnata presso la casa paterna per il pernotto in vista della settimana scolastica. Gli accordi di cui sopra sono sempre passibili di rivisitazione in base alle esigenze lavorative e/o altri impegni dei coniugi, che dovranno essere comunicati per le vie brevi di volta in volta. Per ciascun periodo, il genitore che avrà con sé consentirà all'altro coniuge di sentire telefonicamente la minore Per_1
ogni volta che la stessa lo desideri, occupandosi di accompagnarla sia alle visite mediche e specialistiche in generale. Per quanto concerne il periodo natalizio, ad anni alternati il 24 ed il 25 dicembre (a partire per il Santo Natale 2024 con la madre ed il giorno 24 di spettanza del padre), così come alternati saranno il 31 dicembre ed il 6 gennaio (a partire, per quest'anno, con il 31 dicembre con il padre ed il 6 gennaio con la madre). I genitori, in riferimento a tali festività natalizie, potranno trascorrere con la minore anche sette giorni consecutivi, con possibilità di portarla in viaggio, a condizione che tale viaggio sia concordato tra i genitori entro l'08.12 di ciascun anno. In difetto di viaggi e /o giornate consecutive, varranno le regole di cui sopra, salvo sempre i diversi accordi tra i coniugi;
Per quanto concerne le festività pasquali, ad anni alterni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, a partire dalla Pasqua 2025 di spettanza del padre. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé anche Per_1
quindici giorni consecutivi, onerandosi di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna.
Le ferie estive con ciascun genitore dovranno essere concordate, ogni anno, entro il 30 maggio. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi. 2) I coniugi vivono separati, in due alloggi distinti, sin dall'anno 2021: la signora conduce in locazione l'immobile sito in Alessandria (AL), via Pt_1
della Maranzana n. 12 (con canone di locazione dell'importo di € 520,00), mentre il signor ha CP_1 acquistato l'immobile in cui vive, sito in Alessandria AL), Via Casalbagliano n. 165, accendendo un mutuo presso BP (ex Carige), con rata mensile dell'importo di € 420,00; 3) il signor CP_1
2 è dipendente Amag Reti Idriche, corrente in Via Damiano Chiesa n. 18 e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.800,00, mentre la signora è dipendente presso la panetteria Parte_1
“Antico Panificio Mansi”, corrente in Alessandria (AL), Via Mazzini n. 130 e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.300,00; 4) Ciascun genitore, nei periodi di spettanza della minore, in considerazione dell'affidamento paritario, provvederà al mantenimento della minore, senza che sia previsto esborso alcuno di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro e viceversa. Le spese straordinarie afferenti la vita della minore (spese scolastiche, spese ludico-sportive, medicospecialistiche non coperte dal SSN, odontoiatriche ed altre, così come da Protocollo vigente), spese tutte previamente concordate e documentate tra i genitori, verranno suddivise, nella misura del 50% tra i genitori;
5) I coniugi danno atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza dell'intercorsa unione sentimentale, dando, altresì, atto che il conto corrente cointestato tra i coniugi è stato, già da tempo, estinto ed ognuno ne possiede uno nuovo;
6) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i minori. Tutto ciò premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, RICORRONO All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Alessandria, affinché, con espressa rinuncia a presenziare in udienza e con richiesta di trattazione dell'udienza in forma scritta, già dichiarando che non sussiste possibilità alcuna di riconciliazione ed insistendo sulle condizioni tutte di cui al presente ricorso, Voglia il Tribunale Ill.mo adito omologare la loro separazione alle condizioni sopra indicate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio in data 10 settembre 2011 in Quargnento (AL) optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia a Novi Ligure Per_1
in data 25 giugno 2013.
Le parti rappresentavano che, negli ultimi tempi, erano sorti insanabili contrasti, in conseguenza dei quali, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo
3 senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi della figlia minore . Pertanto, tale accordo Per_1
può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e C.F. ), che hanno contratto C.F._1 CP_1 C.F._2
matrimonio in Quargnento (AL), in data 10 settembre 2011;
affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione, Per_1
anche anagrafica, presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le Per_1
seguenti modalità ed orari, sinora praticate nella più ampia serenità della minore: tutte le notti settimanali, dormirà presso l'abitazione paterna (in considerazione del fatto che la Per_1
madre si alza presto per recarsi al lavoro presso la panetteria ove è dipendente) ed il padre la accompagnerà a scuola. Il pomeriggio, quando non avrà rientri scolastici, resterà presso Per_1
l'abitazione materna per l'accudimento e lo svolgimento dei compiti scolastici e la madre la accompagnerà agli allenamenti sportivi. Le cene settimanali seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori, il venerdì con il padre sino al sabato mattina. Il sabato pomeriggio il padre accompagnerà nei vari tornei calcistici che si susseguiranno e poi la Per_1 accompagnerà presso l'abitazione materna, ove rimarrà sino alla domenica sera, Per_1
quando verrà accompagnata presso la casa paterna per il pernotto in vista della settimana scolastica. Gli accordi di cui sopra sono sempre passibili di rivisitazione in base alle esigenze lavorative e/o altri impegni dei coniugi, che dovranno essere comunicati per le vie brevi di volta in volta. Per ciascun periodo, il genitore che avrà con sé consentirà all'altro coniuge di Per_1
sentire telefonicamente la minore ogni volta che la stessa lo desideri, occupandosi di accompagnarla sia alle visite mediche e specialistiche in generale. Per quanto concerne il periodo natalizio, ad anni alternati il 24 ed il 25 dicembre (a partire per il Santo Natale 2024 con la madre ed il giorno 24 di spettanza del padre), così come alternati saranno il 31 dicembre ed il 6 gennaio (a partire, per quest'anno, con il 31 dicembre con il padre ed il 6 gennaio con la
4 madre). I genitori, in riferimento a tali festività natalizie, potranno trascorrere con la minore anche sette giorni consecutivi, con possibilità di portarla in viaggio, a condizione che tale viaggio sia concordato tra i genitori entro l'8 dicembre di ciascun anno. In difetto di viaggi e /o giornate consecutive, varranno le regole di cui sopra, salvo sempre i diversi accordi tra i coniugi;
Per quanto concerne le festività pasquali, ad anni alterni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, a partire dalla Pasqua 2025 di spettanza del padre. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1
anche quindici giorni consecutivi, onerandosi di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Le ferie estive con ciascun genitore dovranno essere concordate, ogni anno, entro il 30 maggio. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
dispone che ciascun genitore, nei periodi di spettanza della minore, in considerazione dell'affidamento paritario, provveda al mantenimento della minore, senza che sia previsto esborso alcuno di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro e viceversa. Le spese straordinarie afferenti alla vita della minore (spese scolastiche, spese ludico-sportive, medicospecialistiche non coperte dal SSN, odontoiatriche ed altre, così come da Protocollo vigente), spese tutte previamente concordate e documentate tra i genitori, verranno suddivise, nella misura del 50% tra i genitori;
dà atto che i coniugi hanno regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza dell'intercorsa unione sentimentale, dando, altresì, atto che il conto corrente cointestato tra i coniugi è stato, già da tempo, estinto ed ognuno ne possiede uno nuovo;
dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i minori.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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